Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 25 maggio 2000
Modalita' di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del 16 marzo 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale, in applicazione della specifica normativa comunitaria, sono state emanate le modalita' per la gestione nazionale dei premi zootecnici;
Visto l'art. 5 del sopracitato decreto del Ministro, che sancisce le procedure da seguire per la presentazione delle domande di premio e degli ulteriori adempimenti che ne derivano;
Considerato che le regioni sono state sentite negli incontri del 25 febbraio 2000 e del 10 marzo 2000;
Considerato che l'insieme dei premi di cui al presente decreto sono assoggettati alle disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992 e n. 3887/92 della Commissione e successive integrazioni, con i quali e' stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, alla direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'articolo 5, nonche' al regolamento CE 820/97 relativo alla identificazione dei bovini ed all'etichettatura delle carni bovine e suoi regolamenti di applicazione;
Considerato che l'ambito di applicazione del presente decreto e' limitato all'anno 2000;
Considerata la necessita' di fornire tutte le indicazioni e i chiarimenti necessari per la gestione nazionale dei regimi di premio per i bovini maschi, le vacche nutrici, i bovini macellati, nonche' i premi supplementari in applicazione dei regolamenti CE n. 1254/1999, 2342/1999 e del decreto del 16 marzo 2000;
Decreta:
Art. 1.
Periodo presentazione domande
Le domande di premio speciale possono essere presentate dalla disponibilita' dei modelli alle ore 18 del 30 novembre 2000, e ciascun produttore puo' presentare un numero di domande non superiore a cinque.
I capi per i quali e' richiesto il premio devono essere detenuti in azienda per almeno due mesi dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di premio.
 
Art. 2.
Animali ammissibili
Possono formare oggetto di domanda di premio i bovini che abbiano:
non meno di 7 mesi e non piu' di 19 mesi per i maschi interi e la prima fascia di eta' per gli animali castrati;
oltre 19 mesi, per la seconda fascia di eta', per gli animali castrati.
Il produttore, per gli animali richiesti a premio, deve indicare il numero della/e domanda/e di premio sul passaporto.
Per gli animali provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che non abbiano gia' percepito il premio nel Paese di origine, il produttore, deve indicare sul passaporto la seguente dicitura:
"Bovino maschio intero richiesto a premio con domanda n. ... ... ..."; oppure,
"Bovino maschio castrato richiesto a premio prima domanda n. ... ...";
"Bovino maschio castrato richiesto a premio seconda domanda n. ... ...".
L'annotazione di cui sopra e' vincolante ai fini dell'erogazione del premio.
Gli animali che non sono stati ammessi al beneficio del premio in seguito all'applicazione della riduzione proporzionale di cui all'art. 7 par. 2 e 3 del decreto 16 marzo 2000 o all'applicazione del coefficiente di densita', non possono piu' formare oggetto di una domanda per la stessa fascia di eta' e sono equiparati ad animali per i quali e' stato pagato il premio.
 
Art. 3.
Periodo presentazione domande
La domanda di premio per le vacche nutrici puo' essere presentata nel periodo compreso tra il 18 luglio e le ore 18 del 18 ottobre 2000.
Le aziende richiedenti sono obbligate a detenere per almeno sei mesi dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande le vacche e le giovenche per le quali il premio e' richiesto, fatte salve le eventuali sostituzioni consentite dall'art. 10-bis del regolamento CEE n. 3887/92
 
Art. 4.
Definizione vacca nutrice
Per vacca nutrice si intende una vacca appartenente ad una razza ad orientamento carne, diversa da quelle indicate in allegato 1, od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne.
Il premio puo' essere richiesto per i capi che rispondano alla definizione sopra riportata nonche', per un numero non superiore al 20%, per le giovenche di eta' superiore a 8 mesi rispondenti alle stesse caratteristiche di razza e destinazione.
 
Art. 5.
Limiti al beneficio del premio
Non possono beneficiare del premio:
a) le aziende che allevino esclusivamente vacche appartenenti alle razze riportate nell'allegato n. 1;
b) le aziende titolari di un quantitativo di riferimento latte complessivo totale, consegne e vendite dirette, superiore a 120.000 Kg.
Il produttore si impegna a non aumentare il proprio quantitativo di riferimento latte, durante il 2000, oltre i 120.000 Kg.
La limitazione di cui alla lettera b) non si applica alle aziende che effettuino esclusivamente vendite dirette. In tal caso le aziende devono disporre comunque di superfici foraggiere sufficienti sia al mantenimento di vacche necessarie alla produzione del quantitativo di riferimento di latte che all'allevamento dei capi per i quali il premio e' richiesto ed i richiedenti il premio devono impegnarsi a non effettuare consegne di latte ne' di prodotti lattiero-caseari per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
 
Art. 6.
Limite individuale di premio
Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non puo' superare quello che l'A.I.M.A. ha comunicato come "diritti individuali al premio", fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti per trasferimento intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.
L'A.I.M.A. provvede inoltre, in caso di variazioni, a comunicare ai produttori l'entita' dei linti individuali di premio.
 
Art. 7.
Riserva nazionale
I diritti al premio presenti nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente, secondo il seguente ordine:
1) giovani allevatori di eta' inferiore ai 40 anni;
2) allevatori iscritti ai libri genealogici di razze specializzate da carne indicati in allegato 2;
3) nuovi produttori, individuati tra coloro che non hanno mai avuto diritti individuali;
4) altri produttori.
Per la ripartizione dei diritti tra i produttori individuati ai punti 1 e 3 si terra' conto del seguente ordine di priorita':
allevatori la cui azienda e' ubicata nelle zone svantaggiate individuate dalla direttiva 75/268;
allevatori che aderiscono a disciplinari di produzione di carne bovina approvati ai sensi del regolamento CEE 2081/1992;
altri.
 
Art. 8.
Richieste quota
I produttori che intendano richiedere diritti al premio dalla riserva nazionale devono presentare richiesta di quota individuale motivandone la richiesta, su modello prestampato dall'A.I.M.A.
Le richieste di cui sopra devono pervenire all'A.I.M.A. entro le ore 18 del 15 luglio, motivandone la richiesta.
L'A.I.M.A. provvedera' a comunicare agli interessati l'esito delle richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti.
 
Art. 9.
Trasferimenti dei diritti al premio
I produttori che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente giustificati ed autorizzati dall'A.I.M.A., ad altri produttori nel corso dei tre anni civili successivi. Pertanto, nel 2000 possono essere trasferiti i diritti ottenuti dalla riserva nazionale aventi validita' per la campagna 1996; restano invece non trasferibili quelli assegnati con riferimento alle campagne successive.
Il produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, cosi' come puo' trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti. In caso di trasferimenti senza azienda una quota pari al 5% dei diritti trasferiti viene versata nella riserva nazionale.
 
Art. 10.
Cessioni temporanee
La cessione temporanea puo' riguardare soltanto anni civili interi. Al termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non puo' superare tre anni consecutivi, il produttore recupera, salvo in caso di trasferimento definitivo, tutti i suoi diritti per utilizzarli egli stesso per almeno due anni consecutivi.
 
Art. 11.
Utilizzo diritti
Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il 90% dei propri diritti, la quota non utilizzata viene versata nella riserva nazionale, fatti salvi i seguenti casi:
un produttore che detenga al massimo 7 diritti al premio; se durante ciascuno di due anni civili consecutivi detto produttore non utilizza almeno la percentuale minima dei propri diritti, la quota non utilizzata nell'ultimo anno civile viene versata nella riserva nazionale;
un produttore che partecipi ad un programma di estensivizzazione riconosciuto dalla Commissione;
un produttore che partecipi ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell'ambito del quale non e' obbligato il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti;
casi eccezionali debitamente motivati.
A tal fine viene considerato come utilizzato:
il numero dei capi eleggibili al premio a seguito dei controlli amministrativi;
il numero di capi oggetto di una cessione temporanea, da parte del cedente;
il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento in azienda.
In caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti non utilizzi almeno il 90% della quota a propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprieta' e, in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.
 
Art. 12.
Notifiche
I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'A.I.M.A. da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio.
La notifica, di cui sopra da redigere esclusivamente su apposito modello prestampato distribuito dall'A.I.M.A., deve pervenire all'A.I.M.A. entro le ore 18 del 15 luglio 2000 ed essere compilata correttamente, in caso contrario il trasferimento non sara' riconosciuto valido.
L'A.I.M.A., nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite individuale e comunica agli interessati il numero dei loro diritti al premio.
 
Art. 13.
Presentazione domande
Le domande di premio speciale e premio vacca nutrice devono essere redatte esclusivamente sui modelli stampati e distribuiti a cura dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ed essere indirizzate in originale all'A.I.M.A. - casella postale n. 2280 - Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per tramite terzi, alla predetta Azienda - via Palestro, 81 - 00185 Roma, ed in copia all'assessorato regionale all'agricoltura competente.
E' facolta' dell'A.I.M.A. autorizzare la presentazione delle domande anche in via telematica, secondo le modalita' da questa definite.
Per l'autentica della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi n. 127/1997, n. 191/1998 e decreto del Presidente della Repubblica 403/1998.
Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'A.I.M.A. provvedera' a conformarsi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
 
Art. 14.
Dichiarazione superfici
La domanda di pagamento per superficie, redatta secondo le disposizioni impartite dalla specifica normativa, deve essere presentata entro i termini e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di pagamento per superficie riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna "casi particolari" ed allegando l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in causa.
Sono esentati dalla presentazione della domanda di pagamenti per superficie i produttori che dispongono di un numero di capi da prendere in considerazione per la determinazione del coefficiente di densita' non superiore alle 15 UBA (unita' bovini adulti).
 
Art. 15.
Coefficiente di densita' aziendale
La densita' aziendale dei bovini per i quali richiedere i premi, speciale e vacche nutrici, viene determinata tenuto conto:
a) dei bovini maschi, delle vacche e giovenche, degli ovini e/o caprini, per i quali siano state presentate le relative domande di premi zootecnici nonche' delle vacche necessarie per produrre il quantitativo di riferimento di latte assegnato al produttore. La relativa conversione in UBA viene effettuata mediante l'utilizzo dei coefficienti di correlazione indicati nell'allegato 3;
b) della superficie foraggera, disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o caprini, tuttavia, la superficie foraggera deve essere disponibile per l'allevamento per un periodo minimo di 7 mesi a partire dal 15 febbraio.
Possono beneficiare del regime di premi i produttori per i capi che rispettano il coefficiente di densita' di 2 UBA/Ha foraggero.
 
Art. 16.
Verifica delle superfici foraggere
La superficie a pascolo e' individuata dal codice 38 della dichiarazione seminativi; sono inoltre equiparate al pascolo anche le superfici individuate dai codici 36 e 37.
Qualora le superfici a pascolo si trovino in un comune diverso da quello dove ha sede l'azienda, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, che sia diverso da quelli ad esso limitrofi, il produttore deve dimostrare l'utilizzo delle superfici in causa mediante il trasporto degli animali pari a 0,2 UBA/Ha, sempreche' l'allevatore non detenga un numero di capi inferiore, da comprovare con i modelli trasmessi alle ASL di competenza, salvo casi particolari debitamente motivati.
Qualora le altre superfici foraggere si trovino in una provincia diversa da quella dove ha sede l'azienda, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, che sia diversa da quelle ad essa limitrofa, il produttore deve dimostrare l'utilizzo delle superfici in causa mediante il trasporto del foraggio da comprovare con il documento di trasporto del foraggio stesso, anche se tale documento non e' necessario per altri fini.
Le suddette prove devono essere conservate dall'interessato, e messe a disposizione all'atto del controllo.
Le superfici per le quali non vengono apportate le prove di utilizzo di cui sopra saranno escluse dal calcolo del coefficiente di densita'.
 
Art. 17.
Presentazione delle domande
Il premio per l'estensivizzazione puo' essere concesso esclusivamente per i capi che beneficiano del premio speciale e/o per vacca nutrice ad esclusione dei bovini maschi equiparati ai capi per i quali e stato pagato il premio speciale di cui al precedente articolo 2 secondo comma.
Il produttore qualora si voglia avvalere dell'aiuto comunitario deve indicare nella prima domanda di premio speciale bovini maschi e/o mantenimento per le vacche nutrici che intende partecipare al regime di premio all'estensivizzazione, specificando quale sia la fascia di densita' in cui ricade la sua azienda.
 
Art. 18.
Coefficiente di densita' aziendale
Per poter usufruire del pagamento per l'estensivizzazione il calcolo delle UBA e' effettuato tenendo conto di tutti i bovini di almeno 6 mesi di eta' presenti nell'azienda durante l'anno civile in questione, nonche' del numero degli ovi-caprini per i quali e' stato richiesto il premio nello stesso anno civile.
La superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densita' e' costituita per almeno il 50% da pascolo e per la restante parte da altra superficie foraggera disponibile per l'allevamento dei bovini ed ovi-caprini. Non costituiscono superfici foraggere, ai fini del premio per l'estensivizzazione, quelle coltivate con le colture riportate all'allegato 4. Tuttavia la superficie foraggera comprende sia quella utilizzata in comune che quella adibita a coltura mista.
La verifica della superficie foraggera si effettua in base a quanto disposto dal precedente art. 16.
 
Art. 19.
Presentazione domande
Nei contratti associativi previsti dagli articoli da 2170 a 2181 del codice civile, la domanda di premio puo' essere presentata dal soccidante in quanto responsabile della direzione tecnico-amministrativa dell'impresa, previo assenso del soccidario.
La domanda di premio per la macellazione o per l'esportazione deve essere redatta esclusivamente su modelli stampati e distribuiti dall'A.I.M.A. ed essere indirizzati all'A.I.M.A. - casella postale n. 2280 Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o per tramite terzi, alla predetta Azienda via Palestro 81 - 00185 Roma.
E' facolta' dell'A.I.M.A. autorizzare la presentazione delle domande anche in via telematica, secondo le modalita' da questa definite.
Per l'autentica della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi n. 127/1997, n. 191/1998 e D.P.R. 403/1998.
Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'A.I.M.A. provvedera' a conformarsi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
 
Art. 20.
Periodo presentazione domande
Le domande di premio devono essere presentate all'A.I.M.A. dalla disponibilita' dei modelli alle ore 18 del 28 febbraio 2001 per gli animali macellati o esportati entro il 31 dicembre 2000, comunque entro 6 mesi dalla data di macellazione o esportazione.
Per beneficiare del premio il produttore deve detenere l'animale in azienda per almeno 2 mesi che terminano meno di 1 mese prima della macellazione o l'esportazione. Per i vitelli macellati o esportati prima dei 3 mesi d'eta' il periodo di detenzione e' di 1 mese
 
Art. 21.
Documenti che accompagnano le domande
La domanda deve essere corredata da:
A) per gli animali macellati:
1. un attestato del macello, redatto secondo il fac-simile allegato 5, riportante le seguenti informazioni:
a) anagrafica completa dello stabilimento di macellazione e codice identificativo del macello rilasciato dall'autorita' competente;
b) data di macellazione, numero d'identificazione e numero di macellazione di ciascun animale;
c) per i vitelli di eta' uguale o superiore a 5 mesi, il peso carcassa come definito dall'art. 23;
d) il codice dell'ultima azienda di provenienza dell'animale.
Uno stesso animale non puo' essere riportato su piu' attestati del macello;
B) per gli animali esportati verso Paesi terzi:
1. una dichiarazione dell'esportatore, redatto secondo il fac-simile allegato 6, riportante le seguenti informazioni:
a) anagrafica completa dell'esportatore;
b) numeri d'identificazione degli animali;
c) data di nascita degli animali nati dopo il 1o gennaio 1998;
d) per i vitelli di eta' uguale o superiore a 5 mesi il relativo peso vivo;
2. copia della prova d'uscita dal territorio doganale della Comunita' fornita analogamente a quanto previsto per le restituzioni alle esportazioni.
3. copia della dichiarazione di esportazione.
 
Art. 22.
Compiti dei macelli
I responsabili delle strutture di macellazione presso le quali vengono abbattuti gli animali oggetto di richiesta di premio devono redigere una apposita dichiarazione sulla base del fac-simile allegato 7 da far pervenire all'A.I.M.A., il piu' rapidamente possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.
Le strutture di macellazione devono disporre di un registro di macellazione che riporti almeno le seguenti informazioni:
1. numero di identificazione e numero di macellazione di ciascun animale;
2. peso carcassa dei vitelli come definito dall'articolo 23;
3. data di macellazione;
4. Paese di provenienza dell'animale;
5. codice dell'ultima azienda di provenienza dell'animale.
Qualora le strutture di macellazione non dispongano gia' di un registro ufficiale contenente le predette informazioni dovranno predisporlo ex-novo sulla base del fac-simile allegato 8. Al fine di verificare che il registro sia conforme al citato fac-simile, lo stesso deve essere vistato dall'assessorato regionale all'agricoltura anche successivamente alle registrazioni e comunque entro il 30 settembre 2000.
 
Art. 23.
Animali ammissibili
L'acquisizione del diritto al premio si ha per le seguenti categorie di capi macellati o esportati al di fuori del territorio doganale della Comunita':
a) vitelli di eta' superiore ad 1 mese ed inferiore a 7 mesi, il cui peso carcassa, come di seguito definito, sia inferiore a 160 Kg se macellati, o il cui peso vivo sia uguale o inferiore a 260 Kg se esportati;
b) tori, manzi, vacche e giovenche di eta' uguale o superiore ad 8 mesi.
Per peso carcassa dei vitelli si intende il peso della carcassa dopo lo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, senza testa e piedi, con il fegato, i rognoni ed il grasso di rognonata, rilevato dopo raffreddamento o rilevato a caldo e ridotto del 2%. Qualora la carcassa sia presentata senza fegato, rognoni e/o grasso della rognonata, il peso rilevato e' aumentato di:
a) 3,5 kg per il fegato;
b) 0,5 kg per i rognoni;
c) 3,5 kg per il grasso di rognonata.
 
Art. 24.
Organismi
La trasmissione dei dati di cui agli attestati di macellazione puo' avvenire per via telematica da parte di organismi riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
Per l'ottenimento del riconoscimento gli organismi devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. X, via XX Settembre n. 20 - 00178 Roma, allegando l'originale delle deleghe delle strutture di macellazione che intendono avvalersi di tale modalita' di trasmissione, nelle quali dovra' figurare in particolare che la responsabilita' dei dati trasmessi all'organismo rimane a carico del macello e che lo stesso si impegna a sottoporsi a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
Inoltre, detti organismi devono garantire l'assoluta integrita' dei dati trasmessi dai macelli ed impegnarsi a rilasciare alle amministrazioni competenti, ove richiesto, i dati in questione anche su supporto cartaceo.
Per la trasmissione dei dati gli organismi riconosciuti dovranno attenersi al protocollo di scambio concordato con l'A.I.M.A.
Il riconoscimento potra' essere revocato con provvedimento del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Qualora il produttore faccia macellare i propri animali presso una struttura di macellazione aderente ad un organismo riconosciuto non deve allegare alcun attestato di macellazione.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede a pubblicare sul proprio sito internet (www.politicheagricole.it) l'elenco degli organismi riconosciuti e degli stabilimenti di macellazione ad essi aderenti.
Non verranno riconosciuti gli stabilimenti che usufruiscono della deroga, in merito al trasferimento ed alla stabulazione dei bovini, prevista dall'art. 5, comma 3, punto a), del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333 "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento".
 
Art. 25.
Integrazione al premio alla macellazione
Il produttore che intende beneficiare dei premi supplementari come integrazione al premio alla macellazione deve farne apposita richiesta sulla domanda del citato premio alla macellazione.
Il premio e' corrisposto esclusivamente per i capi macellati delle seguenti categorie di animali:
bovini maschi;
giovenche, nate ed allevate in italia, figlie di vacche nutrici iscritte ai libri genealogici italiani da carne riportati in allegato 2, appartenenti ad allevamenti iscritti agli stessi libri genealogici.
Per poter beneficiare del premio il produttore deve detenere il capo almeno 5 mesi che terminano meno di un mese prima della macellazione.
 
Art. 26.
Integrazione al premio vacche nutrici
Il produttore che intende beneficiare dei premi supplementari come integrazione al premio vacche nutrici deve farne apposita richiesta nell'ambito del citato premio di mantenimento delle vacche nutrici.
Il premio e' corrisposto esclusivamente per le vacche e le giovenche iscritte ai libri genealogici italiani da carne riportati in allegato 2, appartenenti ad allevamenti iscritti agli stessi libri genealogici.
Per la verifica dell'iscrizione ai relativi libri genealogici, per le vacche e le giovenche, i dati comunicati dai produttori sono riscontrati presso la banca dati detenuta dalla Associazione italiana allevatori.
 
Art. 27.
Controlli e pagamenti
Nel corso dei periodi di detenzione del premio speciale e delle vacche nutrici, l'A.I.M.A. programma, l'espletamento dei sopralluoghi in azienda attenendosi a quanto disposto dal regolamento CEE n. 3887/92 ivi compresi i controlli relativi all'ottenimento del premio all'estensivizzazione e del premio alla macellazione.
Dopo l'espletamento dei controlli prescritti, l'A.I.M.A. provvede a effettuare i pagamenti nel piu' breve tempo possibile.
L'A.I.M.A. e' autorizzata, qualora possibile, a versare, successivamente al 16 ottobre, un acconto di aiuto pari alla percentuale di cui all'art. 41 del regolamento CE n. 2342/1999 degli importi dovuti.
 
Art. 28.
Diminuzione del numero di animali
Qualora, nel corso del periodo minimo di detenzione, il numero degli animali per i quali e' stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, il richiedente e' tenuto a informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro 10 giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato, motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni.
Il produttore puo' tuttavia sostituire le vacche e le giovenche dichiarate in domanda con altre vacche o con giovenche eleggibili al momento della sostituzione, nel rispetto dei limiti prescritti per le giovenche, purche' la sostituzione avvenga entro i 20 giorni lavorativi successivi all'uscita dell'animale dall'azienda e l'informazione venga trasmessa per iscritto, nel termine di 10 giorni successivi alla sostituzione, all'A.I.M.A.
Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate entro il periodo di detenzione obbligatoria degli animali.
Gli allevatori che rilevano delle inesattezze inserite nella propria domanda, non imputabile a dolo o colpa grave, possono comunicare all'A.I.M.A. dette inesattezze, entro 10 giorni lavorativi successivi al loro riscontro, a condizione che non abbiano ricevuto preventivamente comunicazione di controlli sul posto oppure segnalazioni circa le irregolarita' di cui trattasi.
Queste ultime comunicazioni non possono modificare la sostanza di quanto richiesto a premio, ma possono dar luogo alla non applicazione delle sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente derivanti dalle inesattezze di cui trattasi.
 
Art. 29.
Sanzioni
L'A.I.M.A. effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 3887/92, e se del caso provvede a comminare le sanzioni in esso previste.
Per eventuali ritardi nella ricezione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'A.I.M.A. provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve le eventuali cause di forza maggiore.
In caso di ritardo superiore ai 25 giorni di calendario, le domande di premio non possono essere accolte.
Saranno inoltre escluse dal beneficio degli aiuti le aziende che risultino detenere illecitamente o avere utilizzato sostanze ormonali, tireostatiche o beta-agonisti, sulla base delle comunicazioni che il Ministero della sanita' fara' pervenire direttamente all'A.I.M.A. e le aziende che risultino essere state sanzionate per maltrattamento di animali ai sensi dell'art. 727 del codice penale.
In caso di prima recidiva, il periodo di esclusione dal premio e' esteso a 3 anni; nei casi di recidive successive, l'esclusione e' estesa a 5 anni.
 
Art. 30.
Comunicazioni
L'A.I.M.A. provvedera' ad effettuare le comunicazioni prescritte del regolamento CE 2342/1999 entro i termini stabiliti informandone anche il Ministero.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio
----> Vedere Allegati da pag. 52 a pag. 59 della G.U. <----
 
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