Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 4 febbraio 2000
Istituzione della riserva naturale statale denominata "Torre Guaceto".

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
Visto in particolare l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
Visto l'art. 8, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree naturali protette, il quale prevede che le riserve naturali statali individuate secondo le modalita' di cui all'art. 4 della stessa legge siano istituite con decreto del Ministro dell'ambiente sentita la regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, con il quale e' stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, relativa alle zone umide di importanza internazionale;
Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 1981, n. 141, con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha dichiarato l'area di "Torre Guaceto" zona umida di importanza internazionale in esecuzione della convenzione di Ramsar;
Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 1991 con il quale il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, ha istituito a riserva naturale marina denominata "Torre Guaceto", interessante la parte a mare prospiciente la zona umida individuata con il citato decreto ministeriale n. 141 del 18 maggio 1981;
Considerato che nell'ambito del programma comunitario "Natura 2000" e del relativo progetto italiano "Bioitaly" la regione Puglia, ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/CEE, ha proposto, tra gli altri, quali siti di importanza comunitaria (SIC) le aree di Torre Guaceto e di Macchia di S. Giovanni (sigla IT9140005);
Considerato che la zona di Torre Guaceto e' stata individuata dalla regione Puglia come zona di protezione speciale (ZPS sigla IT9140008) ai sensi della direttiva 79/409/CEE "Convenzione degli uccelli selvatici";
Considerato l'elevato valore naturalistico, ecologico nonche' archeologico della zona umida di Torre Guaceto, caratterizzata dalla presenza di ben strutturate cenosi vegetali quali Salicornietum fruticosae, Salsoletun sodae e Phragmitetum australis insieme a lembi dunali ben conservati con essenze tipiche di Agropyretum ed Ammophiletum e di consistenti nuclei di macchia mediterranea, nonche' dalla presenza di reperti di un villaggio neolitico;
Considerato che la sua localizzazione, gli habitat e le reti trofiche in essa presenti rendono detto sito un'importante area di svernamento e di sosta durante le migrazioni per significativi contingenti di numerose specie di uccelli associate agli ambienti acquatici, appartenenti a diversi gruppi, tra cui Podicipedidi, Ardeidi, Anatidi, Rallidi, Accipitridi, Charadridi, Scolopacidi, Laridi e Sternidi che trovano qui le condizioni adatte allo svolgimento di parte del loro ciclo biologico;
Vista la nota prot. 123/EC del 22 gennaio 1992, con la quale la regione Puglia esprime parere favorevole all'ampliamento della zona umida di Torre Guaceto;
Considerato che la delibera del Comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, pubblicata nel supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 1997, con la quale e' stato approvato l'aggiornamento per l'anno 1996 del programma triennale per le aree naturali protette 1994-96, ha individuato la zona di Torre Guaceto quale area in cui istituire una riserva naturale dello Stato, secondo la delimitazione di massima allegata alla delibera stessa;
Considerato che, di seguito all'individuazione e delimitazione di massima dell'area da destinare a riserva naturale operata dal Comitato per le aree naturali protette con delibera del 2 dicembre 1996, non e' stato portato a compimento il procedimento, previsto dalla legge n. 394 del 1991, per l'istituzione della riserva naturale di "Torre Guaceto", procedimento che ha subito delle modifiche legislative per l'effetto:
1) dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 che prevede che l'istituzione e la disciplina generale delle riserve nazionali e l'adozione delle relative misure di salvaguardia "sono operati sentita la "Conferenza unificata" di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997;
2) dell'art. 2, comma 23, della legge n. 426 del 1998 che ha sostituto l'art. 7, comma 2, della legge n. 394 del 1991 disponendo che l'istituzione delle riserve naturali statali e' effettuata d'intesa con la regione;
Visto l'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute;
Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione II, del 14 aprile 1999 il quale, in riscontro al quesito posto dal Ministero dell'ambiente concernente l'affidamento della gestione delle aree protette marine istituite in acque confinanti con aree protette statali terrestri, si e' pronunciato chiarendo che la normativa di cui al punto precedente ha tacitamente abrogato l'art. 19, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e costituisce il referente legislativo primario nella gestione delle aree protette marine;
Vista la nota prot. 11268 del 19 giugno 1997 con la quale il comune di Carovigno ha richiesto l'affidamento in gestione dell'area naturale protetta;
Considerato che il comune di Carovigno, con delibera consiliare n. 72 del 27 ottobre 1997 ha espresso, pur se con condizioni, parere favorevole all'istituzione della riserva naturale statale di Torre Guaceto;
Vista la nota prot. 67782 del 10 ottobre 1997 con la quale il comune di Brindisi ha richiesto la gestione dell'area naturale protetta;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 20 febbraio 1998 con cui e' rinnovata la commissione di riserva della riserva naturale marina di "Torre Guaceto";
Visto l'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che "la commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge n. 979 del 1982, e' istituita presso l'ente cui e' delegata la gestione dell'area protetta marina ed e' presieduta dal rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della commissione di riserva in qualita' di membro";
Vista la nota del Ministero dell'ambiente dell'8 aprile 1999, prot. n. SCN/99/lD/6230, con la quale sono stati trasmessi lo schema del decreto istitutivo della riserva naturale statale "Torre Guaceto" e la relativa cartografia alla Conferenza unificata per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente dell'8 aprile 1999, prot. n. SCN/99/1D/6241, di trasmissione alla regione Puglia del succitato schema di decreto e della relativa cartografia per l'espressione dell'intesa sull'istituzione della riserva naturale statale "Torre Guaceto" in applicazione di quanto disposto nell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, repertorio atti n. 136/C.U. del 1o luglio 1999, trasmesso al Ministero dell'ambiente con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 3559/99/C.3.4.1;
Acquisita l'intesa con la regione Puglia, espressa con deliberazione della giunta regionale n. 993 del 15 luglio 1999, ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Visto il parere favorevole della provincia di Brindisi, espresso con nota prot. n. 9998/EA del 17 dicembre 1999, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Ritenuto di dover procedere all'istituzione della riserva naturale statale denominata "Torre Guaceto", ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'art. 77 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione e confini della riserva
E' istituita la riserva naturale statale denominata "Torre Guaceto", delimitata secondo i confini riportati nella cartografia IGM in scala 1:25.000, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
F i n a l i t a'
L'istituzione della riserva persegue, in particolare, le seguenti finalita':
a) la conservazione delle caratteristiche ecologiche, floro-vegetazionali, faunistiche, idrogeomorfologiche e naturalistico-ambientali;
b) la gestione degli ecosistemi con modalita' idonee a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) il restauro ambientale degli ecosistemi degradati;
d) la promozione delle attivita' compatibili con la conservazione delle risorse naturali della riserva;
e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;
f) la realizzazione di programmi di educazione ambientale.
 
Art. 3.
Commissione di riserva
1. Al fine di formulare indirizzi e proposte nonche' rendere - di sua iniziativa o su richiesta dell'organismo di gestione o del Ministro dell'ambiente - pareri tecnico-scientifici, e' istituita la commissione di riserva.
I pareri della commissione di riserva devono essere espressi entro 60 giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevolmente espresso.
In particolare la commissione esprime un parere obbligatorio sul piano di gestione e sul relativo regolamento attuativo, nonche' su quanto previsto dal successivo art. 8.
2. La commissione di riserva, nominata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, e' composta da:
un rappresentante del Ministero dell'ambiente che la presiede;
un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
un rappresentante della regione Puglia;
un rappresentante della provincia di Brindisi;
un rappresentante del comune di Brindisi;
un rappresentante del comune di Carovigno;
un rappresentante designato dall'Universita' di Bari;
un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. La commissione di riserva e' legittimamente insediata allorche' sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.
4. Le sedute della commissione di riserva sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
5. La commissione di riserva rimane in carica per un triennio dalla data di insediamento e viene convocata almeno una volta ogni due mesi. Gli oneri per il funzionamento della commissione di riserva sono posti a carico del Ministero dell'ambiente.
 
Art. 4.
Organismo di gestione
1. L'organismo di gestione della riserva naturale statale, previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' individuato nel consorzio misto fra l'amministrazione comunale di Brindisi, l'Amministrazione comunale di Carovigno e l'associazione protezionistica senza fini di lucro World Wildlife Found - WWF Italia.
2. Col predetto organismo di gestione il Ministero dell'ambiente stipula entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto una apposita convenzione. Tale convenzione dovra' prevedere le strutture ed il personale, che operera' alle dipendenze dell'organismo di gestione della riserva, da utilizzare nella gestione della riserva stessa.
3. All'organismo individuato dal comma 1 del presente articolo, dall'atto della sua costituzione, e' attribuita - altresi' la gestione della riserva naturale marina denominata "Torre Guaceto".
4. Fino alla costituzione dell'organismo di gestione di cui al comma 1 del presente articolo, la gestione della riserva naturale marina denominata "Torre Guaceto" continua ad essere provvisoriamente affidata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 4 dicembre 1991, all'Ispettorato centrale per la difesa del mare.
5. La commissione della riserva naturale marina denominata "Torre Guaceto", di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, a partire dalla sua ricostituzione ai sensi dell'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sara' istituita presso l'organismo di gestione di cui al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 5.
Piano di gestione e regolamento attuativo
1. L'organismo di gestione di cui all'art. 4 dovra' redigere, entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui al comma 2 del precedente articolo, il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo della riserva naturale terrestre che sono adottati, entro i tre mesi successivi, dal Ministro dell'ambiente, sentita la regione che e' tenuta ad esprimersi nei termini di cui all'art. 35, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Il suddetto organismo di gestione formula, entro il termine di 180 giorni dalla stipula della convenzione di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto la proposta del regolamento di esecuzione del decreto ministeriale 4 dicembre 1991 e di organizzazione della riserva naturale marina denominata "Torre Guaceto" e su tale proposta la commissione di cui al comma 5 del precedente art. 4 da' il proprio parere. Il regolamento sara'approvato ai sensi dell'art. 28 della legge n. 979 del 1982 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel regolamento di organizzazione potra' essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'organismo di gestione e alla Commissione di riserva.
 
Art. 6.
Disciplina di tutela
1. Fino all'entrata in vigore del piano di gestione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'art. 8 comma 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nel territorio della riserva sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica; sono vietate altresi', salvo nei territori in cui sono consentite le attivita' agro-silvo-pastorali, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, con l'esclusione, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali, delle specie eduli, nonche' l'introduzione di specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare l'equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva;
b) il taglio e la manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumita' e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico-archeologico e naturale, se autorizzati;
c) l'apertura e l'esercizio di cave o la riattivazione di quelle dismesse;
d) ogni forma di stoccaggio definitivo (discarica) di rifiuti solidi e liquidi;
e) l'introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
f) l'asportazione anche parziale o il danneggiamento delle formazioni minerali;
g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;
h) l'uso di fuochi all'aperto, con l'esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti a distanza di sicurezza dalle aree boscate e dalla macchia;
i) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
2. Sono inoltre vietati:
a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici e sulle finalita' istitutive di cui all'art. 2 del presente decreto;
b) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, con l'esclusione dei seguenti interventi, cosi' come definiti dall'art. 31, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'organismo di gestione:
interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, per attivita' compatibili con l'aspetto e la vocazione delle aree;
interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione della qualita' naturalistica delle aree.
Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'organismo di gestione della riserva.
3. E' fatto integralmente salvo quanto previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 4 dicembre 1991 di istituzione della riserva naturale marina denominata "Torre Guaceto".
 
Art. 7. Modalita' di rilascio delle autorizzazioni in regime autorizzativo
transitorio
1. Fino alla stipula della convenzione di cui al comma 2 del precedente art. 4, le comunicazioni e le richieste di autorizzazione, previste nel presente decreto, devono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura - 00154 Roma, via Capitan Bavastro, 174, che provvede al rilascio della autorizzazione medesima entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione deve considerarsi rilasciata.
2. Nel territorio della riserva e fino all'entrata in vigore del piano di gestione, salvo quanto disposto dal precedente art. 6, al fine di assicurare il rispetto delle finalita' indicate nel precedente art. 2, sono sottoposti ad autorizzazione per la parte ricadente nell'area della riserva le opere tecnologiche quali linee elettriche e telefoniche, acquedotti, pozzi, impianti di depurazione, ripetitori ed assimilabili.
3. Ove gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, ovvero se costituito all'organismo di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data in vigore del presente decreto, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazionedel luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministro dell'ambiente, ovvero se costituito l'organismo di gestione, provvedera' ad ordinare, previa diffida in via cautelativa, la sospensione dei lavori.
4. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici, generali ed attuativi, per la parte ricadente nell'area della riserva, deve essere preceduta da intesa col soggetto gestore della riserva. Analoga procedura va seguita per gli strumenti urbanistici non ancora definitivamente approvati.
 
Art. 8. Modalita' di rilascio delle autorizzazioni in regime autorizzativo
generale
Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 sono rilasciate dall'organismo di gestione della riserva statale, previo parere della commissione di riserva da rendersi con le modalita' di cui al precedente art. 3, comma 1.
 
Art. 9.
Indicazioni e criteri per il piano di gestione ed il regolamento
1. In applicazione dell'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, che deve tener conto dei principi generali contenuti nell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, garantiscono una gestione del territorio volta al conseguimento delle finalita' istitutive della riserva, consistenti nella protezione e ripristino delle caratteristiche di naturalita', consentendo le attivita' tradizionali e le iniziative con dette finalita' compatibili.
2. In sede di redazione del piano si procedera' a:
acquisire la conoscenza delle caratteristiche naturali, territoriali e sociali dell'area innanzitutto attraverso gli studi e le ricerche esistenti;
definire, ricercando forme di collaborazione con gli enti interessati, le azioni, gli interventi e le destinazioni d'uso che concorrono ad attuare il ripristino, la valorizzazione e la fruizione del territorio e delle sue risorse;
assicurare le necessarie forme di pubblicita' e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati consentendone la visione, l'estrazione di copie e la possibilita' di presentare osservazioni scritte.
3. La documentazione del piano deve comprendere:
a) la descrizione delle caratteristiche fisiche, naturali ed antropiche delle aree;
b) la definizione degli obiettivi e delle linee di intervento in materia di tutela ambientale e di promozione socio-economica, con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di recupero e promozione previsti dal piano stesso;
c) la normativa regolamentare volta a disciplinare gli usi delle risorse, gli interventi di salvaguardia e di promozione, definendo i criteri per la gestione della riserva naturale statale.
 
Art. 10.
Poteri dell'organismo di gestione: vigilanza e sorveglianza
1. Il legale rappresentante - dell'organismo di gestione esercita i poteri di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. La vigilanza sulla gestione della riserva naturale statale e' esercitata dal Ministro dell'ambiente.
3. La sorveglianza su detto territorio e' esercitata dal Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi di cui all'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
4. La sorveglianza dell'area naturale marina di Torre Guaceto e' esercitata ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dalla capitaneria di porto di Brindisi nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.
 
Art. 11.
S a n z i o n i
Per le sanzioni relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche' quanto previsto dall'art. 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, relativamente alla riserva marina di Torre Guaceto.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2000
Il Ministro: Ronchi Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2000 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 34
----> Vedere Planimetria da pag. 37 a pag. 39 della G.U. <----
 
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