Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2000 (vai al sommario)
COMUNI
COMUNICATO
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2000.

A V V E R T E N Z A

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2000. Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma I, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5 giugno 2000. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
 
Comune di Abetone

Il comune di ABETONE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 20 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota del 5,8 per mille: per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
per l'unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale; per le pertinenze delle unita' immobiliari sopraelencate; aliquota del 6 per mille: per gli immobili con le seguenti categorie catastali:
A/10 "uffici e studi privati" B/1 "collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme" B/2 "case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) B/3 "prigioni e riformatori" B/4 "uffici pubblici" B/5 "scuole e laboratori scientifici" B/6 "biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9" B/7 "cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti" B/8 "magazzini sotterranei per depositi di derrate" C/1 "negozi e botteghe" C/3 "laboratori e locali di deposito" C/4 "fabbricati per arti e mestieri" C/5 "stabilimenti balneari e di acque curative"
D/1 "opifici" D/2 "alberghi e pensioni" D/3 "teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli" D/4 "case di cura ed ospedali" D/5 "istituti di credito, cambio e assicurazione" D/6 "fabbricati e locali per esercizi sportivi"
D/7 "fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni" D/8 "fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni"
D/9 "edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio" D/10 "residence"
D/11 "scuole e laboratori scientifici privati" D/12 "posti barca in luoghi turistici e stabilimenti balneari" utilizzati per attivita' o destinazioni pertinenti con la categoria catastale attribuita; aliquota ordinaria del 6,8 per mille: Per tutte le altre tipologie di immobili non comprese sopra; 2. di confermare, per l'anno 2000, in L. 320.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come disciplinata dall'articolo 3 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I. (Omissis). 00A5906;

Comune di Adelfia

Il comune di ADELFIA (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: 2. le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 sono determinate come di seguito esposte: a) aliquota abitazione principale: 5 per mille; b) aliquota altri immobili: 6 per mille; c) detrazione per abitazione principale L. 200.000;
d) ulteriore detrazione di L. 80.000 ai pensionati possessori, esclusivamente, di un unico immobile adibito ad abitazione principale oltre ad una pertinenza alla data del 1o gennaio 2000 e che rientrano nella seguente fattispecie: 1) aver compiuto il 65o anno di eta' se uomo e il 60o se donna al 1o gennaio 2000; 2) pensionato unico componente il nucleo familiare titolare di sola pensione sociale e assegno sociale; 3) componenti il nucleo familiare titolare di reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. derivante esclusivamente da pensione e non superiore ai seguenti importi: nucleo composto da una persona L. 10.000.000 (reddito 1999); nucleo composto da piu' persone L. 16.000.000 (reddito 1999); e) la detrazione di L. 80.000 di cui al punto d) sara' riconosciuta anche nei seguenti casi: ai soggetti passivi nel cui nucleo familiare vi e' un portatore di handicap al 100% il cui reddito familiare sia inferiore ai 16.000.000 e che i componenti siano esclusivamente possessori dell'unico immobile adibito ad abitazione principale oltre ad una sua pertinenza. f) aliquota agevolata del 5,75 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998; g) sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ancorche' iscritte distintamente in catasto. Nel caso in cui all'abitazione principale siano asservite piu' pertinenze, l'aliquota dell'abitazione principale viene applicata ad una sola unita' immobiliare di pertinenza con eventuale estensione della detrazione nel caso in cui la stessa non fosse interamente assorbita dall'imposta dovuta per l'abitazione principale. (Omissis). 00A5907;

Comune di Albi

Il comune di ALBI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo Comune nella misura unica del 6 per mille senza avvalersi della facolta' di diversificazione; di confermare per l'anno 2000 le sottonotate disposizioni gia' valide per l'anno 1999: a) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle fattispecie di cui all'art. 3 del vigente Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili - ICI; 2) di dare atto che ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, si applica la riduzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 secondo i criteri e con le modalita' fissati dall'art. 4 del vigente Regolamento Imposta Comunale sugli immobili - ICI; 3) di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A5908;

Comune di Albano Sant'Alessandro

Il comune di ALBANO SANT'ALESSANDRO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
abitazioni principali: 5 per mille; altre abitazioni: 6,25 per mille; di applicare la maggiore detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura minima prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3 comma 55, della legge n. 662/1996, di L. 200.000 incrementabile a L. 300.000 nei casi gia' previsti con deliberazione n. 8 del 27 gennaio 1999. (Omissis). 00A5909;

Comune di Ales

Il comune di ALES (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 00A5910;

Comune di Alseno

Il comune di ALSENO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,6 per mille per le abitazioni principali; di fissare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per gli altri immobili; Di fissare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille per gli alloggi non locati, specificando che per alloggi non locati devono intendersi quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati, o a disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto registrato. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al 3o grado (figli, genitori, fratelli, zii) che risultano ivi residenti, i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili ed i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili. (Omissis). 00A5911;

Comune di Andria

Il comune di ANDRIA (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). che le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 restano invariate rispetto al 1999 e quindi le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 sono: 5,5 per mille per tutti gli immobili; 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle Imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 3 per mille per le unita' immobiliari di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449/1997 per tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 00A5912;

Comune di Aradeo

Il comune di ARADEO (provincia di Lecce) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). (omissis), fissare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille. fissare invece nella misura del 4 per mille l'aliquota per le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale. fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A5913;

Comune di Arenzano

Il comune di ARENZANO (provincia di Genova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2000, (omissis), come segue: 4,3 per mille: aliquota ridotta o agevolata in favore: delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune di Arenzano, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; dei proprietari di unita' immobiliari cedute in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che le utilizzi come abitazione principale; dei proprietari delle unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 6,8 per mille: aliquota ordinaria; 8 per mille: aliquota maggiorata a carico dei proprietari di unita' immobiliari, adibite ad uso abitativo, non locate intendendosi per tali quelle per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1o gennaio 2000 ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998; 2) di dare atto che sono equiparate alle abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, gli immobili costituenti pertinenze delle stesse come disciplinato dall'art. 6 del Regolamento Comunale in materia; 3) di stabilire che i contribuenti aventi diritto alle aliquote differenziate di cui ai punti 2), 3) dell'allegato prospetto sub a), ai fini della dimostrazione della sussistenza di tale diritto, presentino al Comune, entro il termine per la consegna delle denunce di variazione I.C.I. 1999, apposita autocertificazione su modulo predisposto dal Comune ovvero copia del contratto di affitto debitamente registrato; 4) di quantificare in L. 200.000 la detrazione ordinaria dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; 5) di confermare per l'anno 2000 le maggiori detrazioni accordate per l'abitazione principale e le condizioni personali e patrimoniali per ottenerle cosi' specificate: a) il reddito globale lordo conseguito nel 1999 dall'intero nucleo familiare del soggetto passivo non deve superare l'importo complessivo di L. 25.000.000; b) l'immobile che usufruisce della detrazione deve appartenere alle categorie catastali A/3-A/4-A/5 e costituire l'unica proprieta' sul territorio nazionale (escluse pertinenze) per l'intero nucleo familiare, c) la maggiore detrazione e' cosi' quantificata:
cat. A/3: L. 240.000; cat. A/4 - A/5: L. 300.000;
d) il soggetto in possesso dei suddetti requisiti potra' applicare la maggiore detrazione solo su presentazione, entro il termine fissato per la presentazione delle denunce di variazione I.C.I. 1999, di apposita autocertificazione su modello predisposto dal Comune. (Omissis). 00A5914;

Comune di ARIANO nel POLESINE
(Rovigo)

Il comune di ARIANO nel POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. aliquota ordinaria: 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni principali; 2. aliquota ridotta: 5,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 3. altre aliquote: 9 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili ad interesse architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 220.000; per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e suoi familiari dimorano abitualmente, e che la detrazione in discorso si applica anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A5915;

Comune di ARLENA di CASTRO
Viterbo

Il comune di ARLENA di CASTRO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, alla luce delle vigenti disposizioni in materia finanziaria e delle previste necessita' di bilancio, nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille; 2. di quantificare la detrazione d'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione come previsto dall'art. 3 - comma 55 - della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 3. di dare atto dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990; 4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della legge n. 142/1990 - dando atto che e' intervenuta apposita ed unanime votazione. (Omissis). 00A5916;

Comune di ARTA TERME
(Udine)

Il comune di ARTA TERME (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificata con la legge n. 662/1996; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per la prima casa. (Omissis). 00A5917;

Comune di ARTOGNE
(Brescia)

Il comune di ARTOGNE (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura deI 5,5 per mille; 2. di confermare quale aliquota ridotta I.C.I. per l'anno 2000 l'aliquota del 4 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni principali possedute da persone fisiche residenti nel comune; 3. di confermare la detrazione per abitazione principale in L. 300.000; (Omissis). 00A5918;

Comune di ARZEGRANDE
(Padova)

Il comune di ARZEGRANDE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, nella misura del 4,3 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, nonche' alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito o in comodato con contratto registrato ai parenti entro il grado, a condizione che la occupino quale loro abitazione principale senza applicazione della detrazione prevista dal comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nel 6 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazione tenute a disposizione dal proprietario (categorie catastali da A1 ad A9, e A11); 3. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nel 5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
(Omissis). 00A5919;

Comune di ASIAGO
(Vicenza)

Il comune di ASIAGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 al 55 per mille; 2. di riconfermare in L. 350.000 la detrazione per l'abitazione principale, giusta D.C.C. n. 11 del 28 gennaio 1999. (Omissis). 00A5920;

Comune di ATELLA
(Potenza)

Il comune di ATELLA (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 da applicare agli immobili ubicati sul territorio di Atella nelle seguenti misure: a) edifici destinati esclusivamente ad attivita' industriali: 6,50 per mille; b) per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) 6 per mille; 2. di determinare in L. 250.000, per l'anno 2000, la detrazione dall'imposta determinata per l'abitazione principale, con esclusione delle unita' immobiliari qualificabili come pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile. (Omissis) 00A5921;

Comune di AURONZO di CADORE
(Belluno)

Il comune di AURONZO di CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativamente all'anno 2000 in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure: a) nella misura del 6 per mille quale aliquota ordinaria; b) nella misura ridotta del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2. di determinare, per l'esercizio 2000, in esecuzione ai criteri stabiliti dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in relazione al livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio l'aumento della detrazione a L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. indipendentemente dalla categoria catastale del gruppo A nella quale l'immobile e' iscritto. (Omissis). 00A5922;

Comune di AVIATICO
(Bergamo)

Il comune di AVIATICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire, (omissis) le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000 come segue: l'aliquota e' stabilita nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili posseduti; l'aIiquota e' ridotta del 4 per mille per i soli immobili adibiti ad alberghi; 2. di stabilire per la sola abitazione principale, (si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta' abbia la residenza) l'elevazione della detrazione spettante a L. 250.000. (Omissis). 00A5923;

Comune di AVIO
Trento)

Il comune di AVIO (provincia di Trento) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune, nella misura unica del 4,5 per mille per tutte le unita' immobiliari ed aree fabbricabili insistenti sul territorio del comune e la detrazione unica per l'abitazione principale in L. 200.000; (Omissis). 00A5924;

Comune di AZZANO DECIMO
(Pordenone)

Il comune di AZZANO DECIMO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 504/1992 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: aliquota del 4,5 per mille:
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze (cantine e garages) e per i terreini agricoli; aliquota del 5,5 per mille: per le unita' immobiliari ad uso residenziale locate, nonche' per le unita' immobiliari adibite ad attivita' economico-produttive (capannoni, stabilimenti, opifici, uffici, negozi etc.) utilizzate direttamente dal soggetto passivo o date in locazione; per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; per gli immobili costruiti direttamente dall'impresa in attesa di alienazione; per le unita' immobiliari ad uso residenziale o adibite ad attivita' economico-produttive (capannoni, stabilimenti, opifici, uffici, negozi etc) non locate e tenute a disposizione del soggetto passivo;
per le aree fabbricabili; 2. di fissare (ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1993 e successive modifiche ed integrazioni) in L. 340.000 annue, la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti e di assimiliare all'abitazione principale i fabbricati tenuti a disposizione da anziani o disabili, residenti in istituiti di ricovero permanenti, posseduti a titolo di proprieta' o usufrutto, purche' non locati e, dai residenti all'estero; 3. di estendere la detrazione annua di L. 340.000 alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale; 4. di precisare che godranno dell'aliquota del 4,5 per mille i figli, i fratelli, i parenti in linea retta che a seguito di successione risultano proprietari di una percentuale d'immobile adibito ad abitazione principale da un genitore o fratello/sorella.
(Omissis). 00A5925;

Comune di BARBAGLI
(Genova)

Il comune di BARBAGLI (provincia di Genova) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: 1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per unita' immobiliari ad uso abitazione principale: 4,80 per mille; 2. aliquota ridotta per le unita' immobiliari concesse con comodato gratuito con contratto registrato, a parenti fino al 2o grado ed affini di 1o grado (sono equiparati alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza). A queste abitazioni applicata, oltre l'aliquota del 4,8 per mille, la detrazione prevista per le stesse; 3. aliquota ridotta del 5,8 per mille per le unita' immobiliari locate, con regolare contratto di locazione registrato; 4. aliquota ridotta del 4 per mille per i titolari di unico reddito derivante da pensione sociale; 5. aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi svolti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti: 2 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliare oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 6. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti dalle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,50 per mille; Il. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibli od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune con perizia tecnica a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' affettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. all'imposta dovuta per l'unita' immobilare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'imposta durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; V. si da' atto che nella determinazione dell'aliquota al capo 1 nonche' la detrazione di cui al capo 5 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; VI. di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta comunale, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo di potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; VII. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1957, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titoli principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A5926;

Comune di BARBIANELLO
(Pavia)

Il comune di BARBIANELLO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille ridotta al 5,5 per mille solo per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di L. 200.000, elevata a L. 500.000 per gli anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto non risulti usata. (Omissis). 00A5927;

Comune di BARI

Il comune di BARI, ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. determinare per il comune di Bari, per l'anno 2000, le aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, le detrazioni ed i criteri applicativi, come di seguito indicato: Aliquote. aliquota del 6 per mille, quale aliquota ordinaria, riferita a tutti gli immobili oggetto di imposizione non ricadenti nelle seguenti fattispecie, determinate con il presente provvedimento con aliquote differenziate: aliquota del 4,5 per mille, quale aliquota riferita alle abitazioni principali. Ai fini dell'applicazione della suddetta aliquota e della detrazione, si considerano abitazioni principali, tra le altre di legge: a) l'abitazione nella quale il contribuente soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente; b) l'abitazione di proprieta' di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione abituale del socio assegnatario; c) l'alloggio regolarmente assegnato dall'I.A.C.P. ed adibito ad abitazione abituale dell'assegnatario;
d) l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; e) in caso di due o piu' unita' immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata regolare richiesta di variazione all'UTE ai tini dell'unificazione delle diverse unita' in un'unica unita' abitativa;
f) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2o grado o affini entro il 1o grado, che la utilizzano come abitazione abituale ed ivi abbiano la residenza anagrafica. Aliquota del 4,5 per mille per l'abitazione locata tramite il cosiddetto canale contrattato o convenzionato (art. 2, commi 3-4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431) a soggetto che la utilizza come dimora abituale (contratti a locazione agevolata).
Aliquota del 4 per mille per l'abitazione locata a studenti, iscritti ad un corso di laurea presso l'Universita' degli studi di Bari o il Politecnico di Bari ed ivi non residenti. con contratto registrato di locazione di natura transitoria stipulato ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche' dell'accordo territoriale tra l'Amministrazione comunale, l'EDISU e associazioni di categoria, sottoscritto e depositato presso il comune di Bari in data 14 luglio 1999; Aliquota del 6 per mille per gli alloggi locati, con esclusione di quelli di cui ai due punti precedenti, e per le aree fabbricabili. Aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998) o tenuti a disposizione. Aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti, l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5. Aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite a negozi e botteghe artigiane (cat. C/1) ed ai laboratori per arti e mestieri (cat. C/3) il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attivita' commerciale ed artigianale. Aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che ha modificato l'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 novembre 1992). Detrazioni. Aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 per le seguenti categorie di soggetti passivi in possesso di particolari requisiti in relazione a situazioni di particolare disagio sociale ed economico. Pensionati. Titolari di pensione, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale; b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; c) che siano in condizione non lavorativa; d) il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore all'importo dellasse. gno sociale oggi pari a L. 16.733.600, con la maggiorazion di L. 1.600.000 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente. Portatori dl handicap. Soggetti per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: a) soguetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido o portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale; c) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;
d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'RPEF del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore all'importo dell'assegno sociale oggi pari a L. 16.733.600 con la maggiorazione di L. 1.600.000 per ogni nersona fiscalmente a carico del contribuente. Disoccupati. Disoccupati da almeno sei mesi regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale; b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;
c) che lo stato di disoccupazione sia in atto al 1o gennaio 2000;
d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore all'importo dell'assegno sociale oggi pari a L. 16.733.600, con la maggiorazione di L. 1.600.000 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente. Criteri applicativi. Per poter usufruire delle aliquote agevolate e delle detrazioni sopra riferite, i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta autocertificazione, compilata con nome, cognome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale, nella quale devono dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all'agevolazione e/o ulteriore detrazione. Per le abitazioni locate tramite il cosiddetto canale contrattato o convenzionato (art. 2, commi 3-4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431) alla richiesta del soggetto interessato dovra' essere altresi' allegata apposita autocertificazione con cui il conduttore dichiari di utilizzare l'alloggio come dimora abituale, in merito alla quale l'amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche. Per le abitazioni locate a studenti universitari, alla richiesta del soggetto interessato dovranno essere altresi allegate apposite autocertificazioni, con cui gli studenti dichiarino di essere iscritti ad un corso di laurea presso l'Universita' degli studi di Bari o il Politecnico di Bari e di non essere residenti nella citta' di Bari, in merito alle quali l'amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche. La suddetta richiesta autocertificazione del soggetto interessato, con gli eventuali allegati, dovra' essere inviata tramite raccomandata, ovvero consegnata a mano, entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta, alla ripartizione tributi del comune di Bari ufficio I.C.I. I contribuenti che hanno inviato, ovvero consegnato a mano, tale richiesta autocertificazione, potranno, al momento del pagamento, gia' tenere conto dell'agevolazione e/o ulteriore detrazione richiesta. L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa, comprovante quanto dichiarato, nonche' di effettuare gli opportuni controlli e verifiche, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e successive modificazioni ed intepretazioni. In caso di dichiarazione infedele, verra' dato corso alle procedure di rito e all'applicazione delle sanzioni, ai sensi delle vigenti leggi. (Omissis). 00A5928;

Comune di BELLANTE
(Teramo)

Il comune di BELLANTE (provincia di Teramo) ha adottato, il 23 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune con effetto 1o gennaio 2000. di stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'unita' immobiliare concessa in uso, con atto scritto avente data certa, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il secondo grado a condizioni che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale; di stabilire che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione prevista dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 nella misura di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. (Omissis). 00A5929;

Comune di BELLO SGUARDO
(Salerno)

Il comune di BELLO SGUARDO (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di confermare, anche per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in applicazione dello disposizioni normative vigenti in materia descritte in narrativa, nella misura unica del 6 per mille, con la riduzione del 50% per gli immobili inagibili o inabitabili o di fatto non abitati (prevista dall'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ), e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). (Omissis). 00A5930;

Comune di BERBENNO di VALTELLINA
(Sondrio)

Il comune di BERBENNO di VALTELLINA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, in attuazione dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,8 per mille per le abitazioni principali e nella misura deI 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 00A5931;

Comune di BIBBIENA
(Arezzo)

Il comune di BIBBIENA (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di diversificare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. ridetermindola nelle misure sotto indicate: a) aliquota del 5,8 per mille per tutte le categorie d'immobili: "abitazione principale" (cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.); altri fabbricati; aree edificabili; b) aliquota del 7 per mille per le sole abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale (secondo case, classifiche nel gruppo "A", con l'esclusione della categoria A/10 - Sfitte; 2. di fissare in L. 260.000 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di fissare altresi' in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale per le categorie "indigenti" secondo i parametri individuati dalla deliberazione di C.C. n. 172/1996 e successive ed in ultimo la deliberazione G.C. n. 318 del 28 agosto 1988. (Omissis). 00A5932;

Comune di BICCARI
(Foggia)

Il comune di BICCARI (provincia di Foggia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare (omissis), cosi' come espresso con la precedente delibera di C.C. 39 del 29 ottobre 1999, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura: aliquota ordinaria: 6 per mille; abitazione principale: 5,5 per mille; la detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000; per gli anziani in possesso della sola casa di abitazione e di un reddito pari alla pensione minima INPS tale detrazione viene aumentata a L. 220.000. (Omissis). 00A5933;

Comune di BISCEGLIE
(Bari)

Il comune di BISCEGLIE (provincia di Bari) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota ordinaria: 5.15 per mille; aliquota ridotta: 5 per mille abitazione principale; aliquota particolare 7 per mille immobili inutilizzati e sfitti; detrazione L. 200.000: abitazione principale. (Omissis). 00A5934;

Comune di BISTAGNO
(Alessandria)

Il comune di BISTAGNO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e le sottoindicate detrazioni da applicare sul territorio comunale di Bistagno; Aliquote: 6 per mille per:
a) l'abitazione principale e relative pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile (anche se accatastate separatamente, purche' il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla pertinenza e questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione); b) le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato (senza l'esistenza di un diritto reale di godimento) a parenti in linea retta di 1o grado (genitori e figli), purche' questi ultimi risultino anagraficamente residenti nell'abitazione medesima; 7 per mille per:
a) i fabbricati diversi dalle abitazioni; b) le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale, sia locate che non locate; Detrazioni: A - L. 300.000 per gli ultrasessantacinquenni titolari di assegno sociale o di pensione di qualsiasi categoria purche': 1) siano in possesso di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF, riferito all'anno precedente non superiore a Lire 13.000.000; 2) non possiedano terreni a destinazione diversa da quella agricola ne' fabbricati oltre l'alloggio o casa di proprieta' costituente abitazione principale e relative pertinenze (anche accatastate separatamente); B) - L. 250.000 per l'abitazione principale posseduta all'interno del centro storico e nella quale il soggetto passivo dell'imposta abbia la residenza anagrafica; C) - L. 200.000 per tutte le abitazioni principali non rientranti nei punti A e B. La detrazione (negli importi di cui ai precedenti punti B e C a seconda che si tratti o meno del centro storico) spetta altresi' per l'abitazione concessa in uso gratuito o in comodato (senza l'esistenza di un diritto reale di godimento) ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), alla medesima condizione prevista per la spettanza dell'aliquota agevolata. (Omissis). 00A5935;

Comune di BLELLO
(Bergamo)

Il comune di BLELLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 1o marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle misure del 4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze ed accessori (n. 1 box) e del 6 per mille per gli alloggi non residenziali, per le abitazioni non locate e per tutti gli immobili che non siano abitazione principale. (Omissis). 00A5936;

Comune di BODIO LOMNAGO
(Varese)

Il comune di BODIO LOMNAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: aliquota ordinaria da applicarsi sul valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale nella misura del 6 per mille; aliquota agevolata da applicarsi all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente - che possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale o in qualita' di locatore finanziario - dimora abituale e sue pertinenze, cosi' come individuate nell'art. 10 del regolamento sopra richiamato, e per le abitazioni concesse in comodato o in uso gratuito a parenti, cosi' come stabilito nell'art. 11 del regolamento comunale sull'I.C.I., nella misura del 4 per mille; aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, nella misura del (4 per mille). L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dell'intervento e per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori, cosi' come stabilito dall'art. 1, comma 5 della legge 449/1997; 2) di stabilire in L. 250.000 la detrazione da applicarsi per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 00A5937;

Comune di BOFFALORA d'ADDA
(Lodi)

Il comune di BOFFALORA d'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'I.C.I. nel seguente modo: aliquota al 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, ivi comprese le pertinenze dell'abitazione principale distintamente iscritte al catasto; aliquota al 7 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale; detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 00A5938;

Comune di BOLSENA
(Viterbo)

Il comune di BOLSENA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2000 5,25 per mille l'aliquota I.C.I. dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 7 per mille l'aliquota I.C.I. dovuta per gli immobili diversi da quelli di cui al punto precedente. (Omissis). 00A5939;

Comune di BONEMERSE
(Cremona)

Il comune di BONEMERSE (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille; 2. di confermare, con effetto dal 1o gennaio 2000, le seguenti aliquote agevolate in favore di proprietari che eseguono interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 3,75 per mille da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Omissis). 00A5940;

Comune di BORDIGHERA
(IMPERIA)

Il comune di BORDIGHERA (provincia di Imperia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; in L. 350.000 la detrazione spettante sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, il cui valore catastale non superi L. 84.000.000 di valore catastale;
in L. 260.000 la detrazione spettante sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo oltre il limite di L. 84.000.000 di valore catastale, dando contestualmente atto che tali agevolazioni non compromettono l'equilibrio di bilancio; 2) di confermare quanto previsto per il 1999 e quindi di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che gli interessati presentino idonea documentazione entro il termine di versamento della 1a rata; 3) di stabilire per l'anno 2000: aliquota del 5,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Bordighera, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per gli immobili posseduti dalle I.P.A.B.;
aliquota del 7,00 per mille per tutti gli altri casi, quali abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e appartenenti alla categoria catastale "A"; ai fabbricati a destinazione diversa da abitazione, appartenenti alle categorie catastali "B", "C" e "D", aree fabbricabili; aliquota del 5,25 per mille per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti. (Omissis). 00A5941;

Comune di BORGO TICINO
(Novara)

Il comune di BORGO TICINO (provincia di Novara) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, (omissis), le medesime aliquote diversificate gia' applicate nell'anno 1999, quali di seguito: A1 abitazione principale e sue pertinenze aliquota del 5,3 per mille, con applicazione della detrazione di L. 200.000; A2 abitazione locata e sue pertinenze aliquota del 6,3 per mille; A3 abitazione non locata e sue pertinenze aliquota del 7 per mille; A4 fabbricati destinati ad attivita' non residenziali e loro pertinenze aliquota 5,8 per mille; A5 abitazione e/o fabbricato di proprieta' dell'impresa di costruzione e/o coperativa ultimata e non venduta aliquota 5,3 per mille; B aree fabbricabili aliquota 6,3 per mille; C terreno agricolo aliquota 5,3 per mille. (Omissis). 00A5942;

Comune di BORNASCO (Pavia)

Il comune di BORNASCO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille per l'abitazione principale e per tutti gli altri immobili; 2) di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo nella misura di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. (Omissis). 00A5943;

Comune di BRENO (Brescia)

Il comune di BRENO (provincia di Brescia) ha adottato, l'8 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.: prima casa 6 per mille; detrazione abitazione principale L. 250.000; seconda casa ed altri 7 per mille.
(Omissis). 00A5944;

Comune di BRIAGLIA (Cuneo)

Il comune di BRIAGLIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 6 per mille sul valore dei fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; ammontare della detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 00A5945;

Comune di BRIATICO (Vibo Valentia)

Il comune di BRIATICO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 9 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di rideterminare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. in vigore per l'anno 1999 (unica aliquota del 5 per mille), per come appresso specificato: 4,5 per mille per la prima casa di abitazione 6 per mille per le seconde abitazioni date in fitto; 6,5 per mille per le seconde abitazioni non in fitto; 3. di confermare, ai sensi dell'art. 15 - comma 6 - Legge 837 del 24 dicembre 1993, la detrazione d'imposta sulla prima casa elevandola dalle attuali 200 mila a L. 300 mila per alcune categorie di contribuenti e precisamente:

A - PENSIONATI:
1 - possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto uso o abitazione, il contribuente non deve nessuna proprieta' immobiliare; 2 - avere compiuto il 60o anno di eta' alla data del 1o gennaio 2000; 3 - essere in condizioni non lavorativa e con un reddito da pensione non superiore a L. 13.000.000 annui lorde riferito all'anno 1999.. Il reddito e' quello del singolo contribuente senza alcun riferimento, quindi al reddito del nucleo familiare;

B - FAMIGLIE NUMEROSE:
1 - possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2000. Il contribuente non deve avere nessuna altra abitazione, il contribuente non deve avere proprieta' immobiliare; 2 - nucleo familiare composto da 6 o piu' componenti al 1o gennaio 2000; 3 - reddito familiare riferito all'anno 1999, non superiore a L. 78.000.000 annui lorde nel caso di una famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono L. 13.000.000 annui lorde per ogni componente superiore a componenti sei. Sia nel caso di cui al punto A (pensionati) che in quello di' cui alla lettera B (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di L. 120.000 e' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedono alcuna proprieta' immobiliare.
4. disoccupati:
che alla data del 1o gennaio 2000 siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; i non occupati che gia' fruitori della cassa integrazione guadagni o dell'indennita' di mobilita' ai sensi delle vigenti leggi, al 1o gennaio 2000 abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno 1999; I lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscano di trattamento di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilita' da oltre sei mesi; Le condizione suddette devono essere documentate dai competenti organismi.
5. di determinare i seguenti criteri applicativi:
il contribuente deve presentare la richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare: Complete generalita' con codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 300.000; La richiesta autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata entro il mese di maggio 2000 all'Ufficio tributi del comune di Briatico - Servizio I.C.I. - o consegnata a mano al medesimo indirizzo tramite il protocollo generale; I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno al momemto del pagamento delle rate I.C.I. 1999, gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva, comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di' dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 00A5946;

Comune di BRIGNANO GERA d'ADDA (Bergamo)

Il comune di BRIGNANO GERA d'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis) che di seguito si intendono riportati, le seguenti aliquote I.C.I.: 5,8 per mille per l'abitazione principale e dirette dipendenze; 6,2 per mille per tutte le unita' immobiliari, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 504/1992 e dell'art. 3, comma 53 e seguenti della legge 662/1997, nonche' del decreto legislativo n. 446/1997; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000 non estendibile alle sue pertinenze. (Omissis). 00A5947;

Comune di BRINDISI MONTAGNA

Il comune di BRINDISI MONTAGNA (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 1) abitazione principale: 5 per mille; 2) abitazioni secondarie, per i terreni edificabili e per tutti gli altri immobili: 7 per mille.
(Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2000, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente: lire duecentomila (200.000). (Omissis). 00A5948;

Comune di BUGUGGIATE (Varese)

Il comune di BUGUGGIATE (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:
abitazione principale: 5 per mille; aliquota ordinaria: 5,8 per mille; detrazione per abitazione principale: lire duecentomila (200.000). (Omissis). 00A5949;

Comune di BUTI (Pisa)

Il comune di BUTI (provincia di Pisa) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
a) aliquota 4,8 per mille da applicare: a/1 all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese le pertinenze; a/2 all'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado a condizione che vi risiedano; b) aliquota 7 per mille da applicare alle unita' immobiliari sfitte o tenute a disposizione, adibite ad uso abitazione ed appartamenti alla classificazione catastale gruppo A; c) aliquota 6,75 per mille da applicare alle altre unita' immobiliare a qualsiasi altro uso destinate diverse da quelle di cui ai precedenti punti a) e b). Per poter beneficiare dell'aliquota del 6,75 per mille per le unita' immobiliari locate e dell'aliquota del 4,8 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3o grado che vi risiedono, il contribuente interessato dovra' presentare presso l'ufficio tributi del comune, entro il 20 dicembre 2000, termine di scadenza del versamento della seconda rata a saldo dell'imposta annuale, la seguente documentazione: per le unita' immobiliari locate autocertificazione, in carta libera, da cui devono risultare la predetta condizione e gli estremi dell'avvenuta registrazione del contratto di locazione dell'unita' immobiliare interessata; per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti come indicato in precedenza autocertificazione, in carta libera, da cui devono risultare oltre alla predetta condizione anche la residenza del parente nell'unita' immobiliare interessata. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione delle predette autocertificazioni i contribuenti che, per le unita' immobiliari interessate hanno ottemperato a tale adempimento per l'anno 1999 purche' non siano intervenute successive variazioni nell'uso delle stesse. 2. di confermare per l'anno 2000 la detrazione d'imposta da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella misura di L. 250.000 fino a decorrenza dell'imposta complessivamente dovuta; 3. di non applicare la detrazione d'imposta di cui al precedente punto 2 all'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea al terzo grado che vi risiedono; 4. di approvare la detrazione d'imposta di L. 500.000 per le abitazioni principali tra i cui componenti il nucleo familiare e' presente un portatore di handicap che non percepisce reddito con esclusione di eventuali pensioni sociali o vitalizie.
(Omissis). 00A5950;

Comune di CALDIERO (Verona)

Il comune di CALDIERO (provincia di Verona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille; 2. determinare, per l'anno 2000, per l'unita' adibita ad abitazione principale l'aliquota nella misura di 5 per mille; 3 determinare per l'anno 2000, per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale dal contribuente che la delega a titolo di proprieta' o di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, una detrazione d'imposta di L. 200.000 annue da rapportare ai mesi per i quali sussista tale destinazione; (Omissis). 00A5951;

Comune di CALOPEZZATI (Cosenza)

Il comune di CALOPEZZATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di variare per l'anno 2000, l'aliquota (I.C.I.) per l'abitazione principale, nella misura del 5 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2000, per le restanti categorie, l'aliquota (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; 3. la detrazione dell'imposta di cui sopra, riferita all'abitazione principale del soggetto passivo, e' stabilita nella misura unica di L. 350.000, per tutte le categorie sociali con reddito inferiore a L. 19.000.000, a nucleo familiare. Per i restanti contribuenti con redditi superiori a L. 19.000.000, la detrazione spettante e' stabilita nella misura unica di L. 200.000, come per legge;
(Omissis). 00A5952;

Comune di CALVENZANO (Bergamo)

Il comune di CALVENZANO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 6,5 per mille e nella misura agevolata del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazioni principale e alle unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa e assimilabili, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 2. di determinare in L. 200.000, la detrazione per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta; 3. di stabilire, per quanto riguarda le aree edificabili un valore minimo di L. 60.000 al mq calcolato sulla base della monetizzazione per gli standard urbanistici; (Omissis). 00A5953;

Comune di CAMERINO (Macerata)

Il comune di CAMERINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille con la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 2. aumentare la detrazione da L. 200.000 a L. 400.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per i soggetti passivi propretari di immobili che acquisiscano la residenza nel comune di Camerino nell'anno 2000. I contibruenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al comune per la documentazione da presentare; 3. accogliere l'agevolazione per anziani o disabili prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 22 dicembre 1996 n. 662 (collegata alla finanziaria 1997) e cioe' di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 00A5954;

Comune di CAMPAGNA LUPIA (Venezia)

Il comune di CAMPAGNA LUPIA (provincia di Venezia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Aliquota unica del 5,5 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000. (Omissis). 00A5955;

Comune di CAMPO CALABRO (Reggio Calabria)

Il comune di CAMPO CALABRO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2) di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, (omissis); 3) di stabilire nella misura di L. 220.000 la detrazione relativa alla prima abitazione; (Omissis). 005956;

Comune di CAMPOCHIARO (Campobasso)

Il comune di CAMPOCHIARO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) Aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore delle abitazioni principali: 5 per mille; Aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore delle abitazioni secondarie: 5,5 per mille; Detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 250.000 (Omissis). 005957;

Comune di CAMPOFELICE di ROCCELLA (Palermo)

Il comune di CAMPOFELICE di ROCCELLA (provincia di Palermo) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 le aliquote vigenti nell'anno 1999 dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come appresso: 1) Unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 4 per mille; 2) Unita' immobiliare adibite ad abitazione secondarie 6 per mille; 3) Unita' immobiliari adibite a destinazione diversa da abitazione e per le aree edificabili 6 per mille; 4) Terreni agricoli 6 per mille;
5) Unita' immobiliari possedute da imprese realizzati per la vendita e non venduti 4 per mille e per un periodo di anni tre. di confermare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A5958;

Comune di CANNARA (Perugia)

Il comune di CANNARA (provincia di Perugia) ha adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il corrente anno 2000 nella misura del 5 per mille per l'abitazione; di confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota per gli immobili del centro storico che verranno adibiti a nuove attivita' commerciali o artigianali , e per gli immobili che verranno ad essere abitati da giovani coppie di nuova costituzione o sposate da non piu' di cinque anni. di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota relativa a tutti gli altri fabbricati. di determinare la tariffa per le aree edificabili nella misura del 6 per mille. (Omissis). 00A5959;

Comune di CAPRACOTTA

Il comune di CAPRACOTTA (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). Di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille; di confermare che la detrazione per l'abitazione principale e' di L. 200.000; (Omissis). 00A5960;

Comune di CARIMATE (Como)

Il comune di CARIMATE (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. Di determinare, (omissis), per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella seguenti misure: 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari fino al secondo grado di parentela in linea retta che vi risiedono;
5,5 per mille per tutte le altre tipologie abitative, fabbricati e terreni; 2. di determinare le seguenti maggiori detrazioni per la prima abitazione, relativamente ad unita' abitative con classificazione fino a: cat. A2, classe 2, vani 5: nuclei familiari con reddito complessivo fino a L. 9.400.000, scomputo dell'intero importo dovuto. nuclei con reddito complessivo fino a L. 15.000.000, scomputo del 50% dell'importo dovuto; (omissis). 4. di stabilire che coloro i quali ritengono di avere diritto alla maggiore detrazione come sopra stabilito, devono inoltrare comunicazione preventiva, indirizzata al comune entro il 30 giugno 2000, indicando le condizioni che consentono l'applicazione della maggiore detrazione; 00A5961;

Comune di CARLAZZO (Como)

Il comune di CARLAZZO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2000: aliquota ordinaria, nella misura del 5,5 per mille; aliquota per l'abitazione principale, nella misura del 5 per mille; aliquota per immobili adibiti ad uso commerciale, nella misura 5 per mille; aliquota per terreni edificabili, nella misura del 5 per mille; 2. di confermare la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A5962;

Comune di CARNAGO (Varese)

Il comune di CARNAGO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare nel seguente modo l'aliquota I.C.I.:
a) per l'abitazione principale 6,5 per mille; b) per gli altri immobili 6,5 per mille; c) per gli immobili di proprieta' degli enti senza scopo di lucro 4 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione sull'abitazione principale per l'anno 2000 considerando a tal fine anche le abitazioni possedute a titolo di proprieta' e usufrutto e non locate da anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari; 3. di determinare in L. 400.000 la detrazione sull'abitazione principale per l'anno 2000 alle coppie che si sposeranno in tale anno e che avranno un reddito annuo inferiore a L. 70.000.000. (Omissis). 00A5963;

Comune di CARNATE (Milano)

Il comune di CARNATE (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nelle sotto indicate misure: 1) 6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 2) 6,5 per mille per altri fabbricati, immobili diversi dalle abitazioni e immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale; 3) 7 per mille per immobili non locati; di dare atto che dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504, come modificato dal decreto legislativo n. 446/1997, sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportare al periodo dell'anno per cui protrae tale detrazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; di determinare, invece, per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, come definito dall'art. 3 comma 55, della legge n. 662/1996, integrato dall'art. 3 del decreto-legge dell'11 marzo 1997 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/1997, un'ulteriore detrazione dell'imposta, confermando per l'anno 2000 l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 nelle seguenti circostanze: a) pensionati e lavoratori dipendenti con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a L. 22.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 22.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 22.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; d) lavoratori posti in cassa integrazione o mobilita' con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 22.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; e) nel caso di presenza nei nuclei suddetti, di portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile, o, nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dall'A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito per persona a carico e' elevato da L. 2.000.000 a L. 3 .000.000; f) i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norme dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti; dal reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare e' escluso il reddito della prima casa di abitazione; saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 tutte le unita' classificate A/1-A/8-A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui ai punti a), b), c), d) e f); coloro che ritengano di aver diritto alla detrazione per l'anno 2000 dovranno inoltrare domanda entro il 24 giugno 2000; le maggiori detrazioni verranno concesse con determinazione del funzionario responsabile nominato con delibera di giunta comunale n. 206/1998, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 504/1992; di dare atto che nella determinazione delle aliquote nonche' nella definizione delle detrazioni sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del comune e che quanto sopra disposto rispetta tale equilibrio; di dare atto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1996 per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 91/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo;
(Omissis). 00A5964;

Comune di CAROBBIO (Bergamo)

Il comune di CAROBBIO degli ANGELI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 594 e successive modificazioni; (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sara' applicata nella misura unica di L. 200.000, come prevista dalla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, nonche' dall'art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997; di dare atto, altresi', che le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela (da padre a figlio/a e viceversa), sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni sara', qundi, applicata la detrazione prevista per le abitazioni principali, nella misura unica di L. 200.000. (Omissis) 00A5965;

Comune di CASALINO (Novara)

Il comune di CASALINO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. cosi' come segue: nella misura unica del 5,5 per mille per tutti i fabbricati e detrazione per l'abitazione principale nella misura stabilita dalla legge (attualmente lire 200.000); nella misura unica del 5,5 per mille per i terreni. (Omissis). 00A5966;

Comune di CASALNOCETO (Alessandria)

Il comune di CASALNOCETO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 2000: 1. 5 per mille per tutti i fabbricati ad esclusione delle abitazioni di proprieta' dei non residenti; 2. 6 per mille per le abitazioni di proprieta' dei non residenti; 3. L. 330.000 detrazione per la prima casa di abitazione. (Omissis). 00A5967;

Comune di CASALROMANO (Mantova)

Il comune di CASALROMANO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune: 5,5 per mille;
unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 5,5 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni: 5,5 per mille; immobili posseduti oltre all'abitazione principale o locati a non residenti: 7 per mille; alloggi non locati da piu' di sei mesi: 7 per mille;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni in base ad apposita istanza presentata dagli interessati 5,5 per mille;
aliquota agevolata per gli interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili per un periodo di tre anni: 4 per mille; al recupero di immobili di interesse storico o artistico ubicati nel centro storico per un periodo di tre anni: 4 per mille; alla realizzazione di autorimesse o posti auto: 4 per mille; all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille; nuovi insediamenti produttivi per un periodo di tre anni: 4 per mille; 2. fissare in lire 200.000 la detrazione per la prima abitazione;
(Omissis). 00A5968;

Comune di CASAMICCIOLA TERME (Napoli)

Il comune di CASAMICCIOLA TERME (provincia di Napoli) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000 nelle misure come appresso specificato: aliquota ordinaria pari al 6 per mille; unita' immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota pari al 4 per mille; l'abitazione posseduta da anziani o disabili, che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, e' considerata adibita ad abitazione principale; le abitazioni concesse gratuitamente dall'usufruttuario al figlio o al coniuge, nudi proprietari, che le occupano e le utilizzano quale loro abitazione principale, sono sottoposte al regime imposilivo delle abitazioni principali; 2. la detrazione per l'abitazione principale e' elevata a lire 300.000. (Omissis). 00A5969;

Comune di CASARGO (Lecco)

Il comune di CASARGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 00A5970;

Comune di CASARSA della DELIZIA (Pordenone)

Il comune di CASARSA della DELIZIA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, nel seguente modo: in L. 250.000 per la generalita' delle abitazioni principali; in L. 500.000, limitatamente alle abitazioni principali possedute e utilizzate da nuclei familiari composti da una o due persone, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2000, titolari di un reddito non superiore ai seguenti limiti, derivante esclusivamente da pensione:
L. 9.230.000 per una persona; L. 12.922.000 per due persone; L. 500.000 per le abitazioni principali possedute e utilizzate da nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap, con invalidita' superiore ai 2/3, con reddito annuale complessivo del nucleo familiare, imponibile ai fini IRPEF, non superiore ai seguenti limiti: L. 9.230.000 per una persona;
L. 12.922.000 per due persone; L. 15.691.000 per tre persone; L. 18.460.000 per quattro persone; L. 20.306.000 per cinque persone; I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno 1999; 2. di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote: 5,5 per mille, aliquota ordinaria; 7 per mille per gli immobili sfitti, per almeno sei mesi nel corso dell'anno di riferimento e per le aree edificabili, per le quali, alla data del 1o gennaio 2000, non sia stata rilasciata concessione edilizia; 3,5 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (contratti convenzionati) ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 3. di dare atto che l'aliquota del 7 per mille non si applica alle abitazioni a disposizione, che costituiscono l'unico immobile ad uso abitativo posseduto nel territorio dello Stato; 4. di esentare, per l'anno 2000, dal pagamento dell'I.C.I. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS esistenti nel comune di Casarsa; (Omissis). 00A5971;

Comune di CASATISMA (PAVIA)

Il comune di CASATISMA (provincia di Pavia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, confermando il valore stabilito per l'anno 1999; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto, nelle misure di L. 200.000; (Omissis). 00A5972;

Comune di CASSIGLIO (BERGAMO)

Il comune di CASSIGLIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel comune di Cassiglio nella misura del 6 per mille; di fissare in L. 350.000 la detrazione dall'imposta dovuta per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, valgono le norme contenute nel regolamento I.C.I. - adottato con delibera di C.C. n. 25 del 19 ottobre 1998 e modificato con delibera n. 2 del 25 marzo 2000; (Omissis). 00A5973;

Comune di CASTEL BARONIA (AVELLINO)

Il comune di CASTEL BARONIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 3 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di confermare (omissis), per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. gia' stabilite per l'anno 1999, stante il prospetto delle casistiche che si allega espressamente sub lettera A, al presente atto deliberativo, a formarne parte integrante e sostanziale, prospetto che costituisce dispositivo del presente deliberato e costituira' estratto della pubbicazione nella Gazzetta Ufficiale;

Allegato A

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI SEGNALAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI, MAGGIORI DETRAZIONI ANNO 2000 - (legge n. 24 ottobre 1996 n. 556 -
legge n. 23/1296, n. 662)

===================================================================== N. Ordine (1)|Delibera (2)|Aliquota (3)| Riferita A: (4) =====================================================================
1 | | 4 | Ordinaria ---------------------------------------------------------------------
2 | | 4 | Abitazione principale ---------------------------------------------------------------------
| | | Abitazione principale
| | |anziani o disabili art. 3,
| | |comma 56, legge 23 dicembre
3 | | 4 |1996, n. 662 ---------------------------------------------------------------------
| | |Abitazione locate utilizzate
| | |come abitazione principale
| | |art. 4, comma 1, legge 24
4 | | 4 |ottobre 1996, n. 556 ---------------------------------------------------------------------
| | | Immobili diversi da
5 | | 4 |abitazione (specificare) ---------------------------------------------------------------------
6 | | 6 | Alloggi non locati ---------------------------------------------------------------------
| | |Enti senza scopo di lucro
7 | | 4 |(specificare) ---------------------------------------------------------------------
| | |Fabbricati realizzati per la
| | |vendita e non venduti art. 3,
| | |comma 55, legge 23 dicembre
8 | | |1996, n. 662 ---------------------------------------------------------------------
| | |Abitazione possedute in
| | |aggiunta all'abitazione
9 | | 6 |principale

Riduzione d'imposta per unita' immobiliare adibita abitazione principale sino al 50%. Maggiore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sino a L. 500.000. b) di precisare che gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta (figli e nipoti) per fini abitativi si considerano quale abitazione principale con il beneficio della aliquota del 4 per mille; (Omissis). 00A5974;

Comune di CASTELFRANCO VENETO (Treviso)

Il comune di CASTELFRANCO VENETO (provincia di Treviso) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, al 4,5 per mille; 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 per gli alloggi non locati al 5,5 per mille, stabilendo che tale aliquota sia applicata per tutti i mesi dell'anno in cui vige lo stato di non locazione, tenendo conto dei seguenti criteri individuati nel regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del consiglio comunale in data 21 dicembre 1998, n. 178 e successive modificazioni: a) e' considerata non locata l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) per la quale non viene dimostrato l'uso quale abitazione principale o lo stato di locazione mediante esibizione di contratto validamente registrato; b) e' considerata non locata l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) con presunzione assoluta per il periodo durante il quale non e' servita da utenza elettrica per uso domestico; c) l'alloggio non e' considerato sfitto, per il periodo durante il quale e' occupato, a titolo diverso dalla locazione, da un parente entro il terzo grado del proprietario, o nel caso dell'unica abitazione tenuta a disposizione per uso personale e diretto da parte di soggetti non residenti; d) in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, di acquisto anche per successione, nonche' di fine locazione degli immobili di cui alle lettere a) e b), l'alloggio non e' considerato sfitto se entro sei mesi dalla data di ultimazione lavori, dall'apertura della successione, dall'acquisto o dalla fine locazione, viene occupato dal proprietario o altro soggetto, mediante trasferimento della residenza presso l'immobile oppure viene nuovamente locato; 3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2000, come definita dall'art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del consiglio comunale in data 21 dicembre 1998, n. 178 e successive modificazioni, in L. 300.000 su base annua; 4. di non applicare agli accertamenti e liquidazioni che saranno operati nel corrente anno per effetto dell'attribuzione di rendita, la maggiorazione del 20% prevista dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "se la rendita attribuita supera di oltre il 30% quella dichiarata", e gli interessi, procedendo al recupero della sola imposta. (Omissis). 00A05975;

Comune di CASTELGOMBERTO (Vicenza)

Il comune di CASTELGOMBERTO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 3. di approvare con decorrenza 1 gennaio 2000 le seguenti aliquote e detrazioni relativamente all'imposta comunale sugli immobili, - ...omissis... - di seguito riportate: ordinanza (compresa abitazione locata a residente con contratto registrato): 7 per mille; abitazione principale (escluse pertinenze autonomamente accatastate): 5,8 per mille; abitazione in uso gratuito a parenti di primo grado residenti: 5,8 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 00A5976;

Comune di CASTELGRANDE (Potenza)

Il comune di CASTELGRANDE (provincia di Potenza) ha adottato, il 17 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del 4 per mille. 2. di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000; (Omissis). 00A5977;

Comune di CASTELLANA GROTTE (Bari)

Il comune di CASTELLANA GROTTE (provincia di Bari) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille; 2. di elevare la detrazione di L. 400.000 a L. 500.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta in possesso di reddito complessivo, prodotto da pensione, terreni e fabbricati, non superiore a L. 12.000.000. (Omissis). 00A5978;

Comune di CASTELLANZA (Varese)

Il comune di CASTELLANZA (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis), di determinare, per l'anno 2000, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, le aliquote nelle seguenti misure: aliquota ridotta pari al 4 per mille con detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota ordinaria pari al 6 per mille;
aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati. 2. di stabilire un'aliquota pari al 3,8 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite nell'accordo di cui alla delibera della giunta comunale n. 409 del 7 ottobre 1999 ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 30, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la presente deliberazione ha effetto dal 1o gennaio 2000.
(Omissis). 00A5979;

Comune di CASTELNUOVO DI PORTO (Roma)

Il comune di CASTELNUOVO DI PORTO (provincia di Roma) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare la tabella tariffaria per l'applicazione dell'I.C.I. dall'1 gennaio 2000 come segue: a) aliquota ordinaria 6,5 per mille; b) aree fabbricabili 6,5 per mille; c) aliquota per abitazione principale 4,5 per mille; d) detrazione per l'abitazione principale L. 250.000; e) detrazione per i proprietari di unica unita' immobiliare che sia adibita ad abitazione principale con relative pertinenze purche' titolari di sola pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100% il cui reddito complessivo del proprio nucleo familiare non superi i 15 milioni, L. 500.000. (Omissis). 00A5980;

Comune di CASTEL SAN GIORGIO Salerno)

Il comune di CASTEL SAN GIORGIO (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e per quelle che comunque usufruiscono delle detrazioni di cui al punto 2 del presente dispositivo e delle relative pertinenze e di aumentare al 6 per mille l'aliquota per le altre tipologie di immobili al fine di garantire quanto gia' indicato in premessa che qui si intende riportato integralmente; 2. di adeguare, altresi', la detrazione a L. 250.000 annue per i contribuenti possessori dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. (Omissis). 00A5981;

Comune di CASTELSARACENO (Potenza)

Il comune di CASTELSARACENO (provincia di Potenza) ha adottato, il 6 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. che l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 e' stabilita nella misura del cinque per mille, per ogni tipologia d'immobile; 2. che la deduzione per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000. (Omissis). 00A5982;

Comune di CASTIGLIONE OLONA (Varese)

Il comune di CASTIGLIONE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. mantenere per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura pari a quelle determinate per l'anno 1999 e come appresso indicate:
a) 4,5 per mille, prima casa: unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale occupata dal proprietario e pertinenze (garage, autorimessa, posti auto e box); b) 4,5 per mille, seconde case affittate con regolari contratti; c) 5,5 per mille, altre destinazioni ed industrie; d) 7 per mille, seconde case sfittate e non locate; 2. estendere l'aliquota del 4,5 per mille alle abitazione principali, comprese le pertinenze, concesse in comodato o in uso gratuito, a parenti in linea retta o collaterale, per tali intendendosi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori, i progenitori, i fratelli e le sorelle, previa istanza presentata al comune; 3. fissare in L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e non all'imposta dovuta per le pertinenze all'abitazione principale. (Omissis). 00A5983;

Comune di CASTROFILIPPO (Agrigento)

Il comune di CASTROFILIPPO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. nell'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili viene applicata nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 00A5984;

Comune di CATTOLICA ERACLEA (Agrigento)

Il comune di CATTOLICA ERACLEA (provincia di Agrigento) ha adottato, l'8 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare la variazione dell'aliquota al 5,5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000 e per tutte le categorie di immobili; 2. di dare atto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Cattolica Eraclea sono esenti dall'I.C.I. ai sensi dell'art. 7, lettera H del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'elenco allegato alla circ. n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993.
(Omissis). 00A5985;

Comune di CAVAGNOLO (Torino)

Il comune di CAVAGNOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica. (Omissis). 00A5986;

Comune di CELLARENGO (Asti)

Il comune di CELLARENGO (provincia di Asti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per il corrente anno 2000, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione all'I.C.I. nella misura minima di L. 200.000; 3. di confermare anche per il corrente anno il valore venale delle aree edificabili nella misura di L 50.000 al mq ai fini dell'I.C.I. (Omissis). 00A5987;

Comune di CELLE di MACRA (Cuneo)

Il comune di CELLE di MACRA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 6 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza, lire 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A5988;

Comune di CERCOLA (Napoli)

Il comune di CERCOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 14 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: aliquota 5,5 per mille: abitazione principale; abitazioni locate; categorie di immobili diverse dalle abitazioni; aliquota 7 per mille: abitazioni tenute sfitte. 2. confermare, per l'anno 2000 nella misura di L. 300.000 la detrazione d'imposta inerente l'abitazione principale; (Omissis). 00A5989;

Comune di CERRETO GRUE (Alessandria)

Il comune di CERRETO GRUE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille; 2. (omissis); 3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita a prima abitazione di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 e' nella misura legale di L. 200.000. (Omissis). 00A5990;

Comune di CHIEVE (Cremona)

Il comune di CHIEVE (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000:
aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota ridotta 5 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile, ancorche' accatastate in modo distinto dall'abitazione principale. detrazione per abitazione principale a L. 200.000 la stessa detrazione e' elevata a L. 300.000 quando i proprietari dell'abitazione principale siano:
disabili-invalidi (senza limiti di eta') o anziani con eta' di anni 60 alla data del 31 dicembre 1999; in entrambi i casi il reddito annuo lordo (reddito del nucleo familiare anagrafico) non deve essere superiore a L. 19.000.000 elevato a L. 25.700.000 qualora abbia il coniuge o disabile/invalido conviventi. Per il reddito lordo si fa riferimento a quello dell'anno precedente. 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che possiede a titolo di proprieta' o di usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. Si da' atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo I, nonche' della definizione della riduzione o detrazione di cui al capo IV sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 7. (omissis); 8. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi Comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A5991;

Comune di CHITIGNANO (Arezzo)

Il comune di CHITIGNANO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 10 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 uguali a quelle vigenti per il 1999 e cioe': in misura del 5,7 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale. in misura del 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale di qualunque categoria catastale; 2. di dare atto che ai sensi delle legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ammonta a L. 200.000. (Omissis). 00A5992;

Comune di CICCIANO (Napoli)

Il comune di CICCIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 13 aprile 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare per l'anno 2000 le tariffe e detrazioni I.C.I. gia' operanti nell'anno 1999: a) per la prima abitazione: 5,5 per mille; b) per la seconda abitazione: 6,5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 00A5993;

Comune di CINIGIANO (Grosseto)

Il comune di CINIGIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 e con decorrenza dal 1o gennaio 2000, unitamente all'importo per la detrazione per l'abitazione principale, come segue: a) per l'abitazione principale e sue pertinenze come da art. 5 del Regolamento I.C.I., aliquota del 5 per mille; b) per le unita' immobiliari utilizzate direttamente dal proprietario esercente attivita' produttive e/o imprenditoriali, artigianali, commerciali ed industriali, distintamente censite in catasto esclusivamente alle Cat. C/1 - C/3 - D/1 - D/2 - D/3 - D/7 e D/8, aliquota del 5 per mille; c) per gli "Altri Fabbricati", aliquota del 7 per mille; d) per le "Aree Fabbricabili", aliquota del 6 per mille; e) per i terreni agricoli, imposta non dovuta ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 2. determinare la detrazione per l'abitazione principale in lire 200.000 (duecentomila) per tutti i contribuenti senza distinzione alcuna di reddito e/o condizione sociale. (Omissis). 00A5994;

Comune di CISMON del GRAPPA (Vicenza)

Il comune di CISMON del GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 00A5995;

Comune di COLOSIMI (Cosenza)

Il comune di COLOSIMI (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). di fissare (omissis), le tariffe I.C.I. da applicare nell'anno 2000:
prima abitazione: 5 per mille;
seconda abitazione: 6 per mille;
terreni edificabili ed altri immobili: 5,5 per mille;
abitazioni in ristrutturazione: 3 per mille.
(Omissis). 00A5996;

Comune di COMMESSAGGIO (Mantova)

Il comune di COMMESSAGGIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). 1. stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con le seguenti aliquote differenziate:
a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto disposto dalla lettera b) del presente atto, nella misura del 5,5 per mille;
b) aliquota maggiorata del 7 per mille da applicarsi nei confronti dei soggetti proprietari di alloggi non locati; 2. stabilire che per gli alloggi ultimati ed in attesa di alienazione o locazione appartenenti ad imprese sara' applicata l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille; 3. stabilire che la detrazione per la prima casa ammonta a L. 200.000.
(Omissis). 00A5997;

Comune di CORANA (Pavia)

Il comune di CORANA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 5 per mille, per tutti gli immobili; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di ". 200.000.
(Omissis). 00A5998;

Comune di CORBETTA (Milano)

Il comune di CORBETTA (provincia di Milano) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote applicare in questo comune a titolo di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dei decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni come segue:
5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. E' considerata abitazione principale:
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
le pertinenze dell'abitazione principale, locali classificati nelle categorie C2, C6 e C7, purche' sia rinvenibile il rapporto di funzionalita' tra i due immobili e comunque in misura non superiore di un locale pertinenziale per ciascuna categoria riferita ad un'unica abitazione principale;
l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado e da questi adibita ad abitazione principale;
7 per mille per le restanti tipologie di immobili; 2. di confermare, per quanto concerne le detrazioni relative all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale l'importo minimo stabilito dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis). 00A5999;

Comune di CORNALE (Pavia)

Il comune di CORNALE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 6 per mille, per tutti gli immobili; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di Lire 200.000.
(Omissis). 00A6000;

Comune di CORRIDONIA (Macerata)

Il comune di CORRIDONIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. riferita all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze nella misura del 4,5 per mille; di confermare, inoltre, per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. riferita alle unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze nella misura del 6 per mille; determinare, altresi', nella misura ordinaria di L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo; determinare in L. 500.000 la maggiore detrazione I.C.I. per l'anno 2000 per i soggetti passivi aventi i requisiti di cui ai punti numeri da 1 a 7 e alle condizioni di cui alle, lettere A), B) e C), elencati nelle premesse; stabilire che i richiedenti, per godere dei beneficio in parola, dovranno produrre domanda all'ufficio Tributi del comune, su apposito stampato o altro simile contenente le notizie richieste dall'ufficio Tributi, durante il periodo 19 aprile-19 giugno 2000, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione; disporre che nella citata domanda, corredata di idonea documentazione, l'obbligato al pagamento dei tributo dichiari di godere dei requisiti e di essere nelle condizioni sopra indicate ed attesti inoltre:
il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilita' della ulteriore detrazione;
la composizione del nucleo familiare;
l'indicazione dei soggetti portatori di handicaps e/o disabili, con il relativo grado di invalidita', effettivamente presenti nel nucleo familiare, per i casi di cui al punto 3;
l'ammontare del reddito complessivo lordo annuo del singolo soggetto passivo ovvero del nucleo familiare;
la rendita catastale attribuita a presunta dell'unita' immobiliare e delle relative pertinenze regolarmente denunciate ai fini I.C.I.;
l'importo del tributo, tenendo conto della maggiore detrazione da concedere; dare atto che per nozione di familiare a carico si intende quella prevista dalla normativa riguardante l'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mentre per nozione di nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze dell'ufficio anagrafe del comune di Corridonia per l'anno 2000; dare atto che il reddito complessivo lordo annuo del singolo soggetto passivo ovvero il reddito complessivo lordo annuo del nucleo familiare e' quello relativo all'anno di imposta 1999; dare atto che i soggetti passivi che avranno presentato la citata domanda terranno conto, al momento del pagamento delle rate, della maggiore detrazione; dare atto che le istanze verranno accolte, fermo restando i requisiti richiesti, fino ad esaurimento della somma di L. 9.000.000 prevista come minore introito; dare atto che resta confermata in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze per i soggetti passivi non rientranti nelle categorie elencate in premessa; dare atto che l'ulteriore detrazione e' stata considerata nella previsione di stima del gettito I.C.I. per l'anno 2000 e che quindi non influisce sugli equilibri di bilancio.
(Omissis). 00A6001;

Comune di CORTEMAGGIORE (Piacenza)

Il comune di CORTEMAGGIORE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'applicazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura minima del 4 per mille e di fissare la detrazione sull'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 210.000.
(Omissis). 00A6002;

Comune di CORZANO (Brescia)

Il comune di CORZANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura cosi' differenziata:
prima abitazione: aliquota 5,5 per mille;
altri immobili: aliquota 6,5 per mille.
(Omissis). 00A6003;

Comune di CREDERA RUBBIANO (Cremona)

Il comune di CREDERA RUBBIANO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). a) di confermare l'aliquota dell'imposta comunale da applicare sul valore delle unita' immobiliari, degli altri fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, per l'anno 2000 in misura unica del 5 per mille; b) di confermare l'importo della detrazione da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis). 00A6004;

Comune di CURTATONE (Mantova)

Il comune di CURTATONE (provincia di Mantova) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le seguenti aliquote d'imposta: aliquota ordinaria "normale" del 6 per mille; aliquota del 5,5 per mille ai proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'accordo territoriale della provincia di Mantova (escluso il capoluogo) in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, del decreto ministeriale del Ministro dei lavori pubblici del 5 marzo 1999; aliquota del 7 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultano essere registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2, comma 4, legge n. 431/1999); aliquota del 7 per mille per le aree edificabili; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di L. 200.000; (Omissis). 00A6005;

Comune di CUVIO (Varese)

Il comune di CUVIO (provincia di Varese) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille; 2. di confermare in attuazione all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito con l'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1995 l'aliquota pari al 5 per mille per i residenti di unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3. di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 la detrazione nella misura di L. 200.000 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 4. di determinare l'aliquota del 2 per mille per gli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali fra associazioni della proprieta' edilizia e dell'inquilinato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 come recepito con delibera di Giunta comunale n. 154 del 9 dicembre 1999;
(Omissis). 00A6006;

Comune di DELEBIO (Sondrio)

Il comune di DELEBIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I.: a) 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; b) 5 per mille per gli altri immobili e per i terreni edificabili; c) L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell'imposta medesima ed in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A6007;

Comune di DOBERDO' del LAGO (Gorizia)

Il comune di DOBERDO' del LAGO (DOBERDOB) (provincia di Gorizia) ha adottato, il 15 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di prendere atto che l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 resta fissata nella misura unica del 6 per mille per tutti gli immobili; 2. di riconfermare tutte le disposizioni e le agevolazioni in materia dell'imposta comunale sugli immobili come da delibera consiliare n. 39 del 18 dicembre 1998. (Omissis). 00A6008;

Comune di DOLO (Venezia)

Il comune di DOLO (provincia di Venezia) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: 4,5 per mille sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente che la possiede; 7 per mille per le abitazioni non locate; - 6 per mille su tutte le altre basi imponibili; 2. di considerare abitazione principale la pertinenza (garage, soffitta, ripostiglio ecc.) ancorche' distintamente iscritta in catasto; 3. di stabilire: in L. 200.000 la detrazione d'imposta per i casi individuati in premessa e che si intendono integralmente riportati; in L. 400.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale dei soggetti passivi abitualmente assistiti dal comune mediante integrazione del minimo vitale; 4. di avvalersi della facolta' offerta dall'art. 1, comma 86, della legge n. 549/1995 e di fissare nella misura del 100% le agevolazioni per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi; (Omissis). 00A6009;

Comune di DUINO AURISINA (Trieste)

Il comune di DUINO AURISINA (provincia di Trieste) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis); 2. di rideterminare per l'anno 2000 le stesse aliquote per l'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1999 e precisamente: nella misura del 5,5 per mille a carico dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale insistente sul territorio comunale, ivi comprese le pertinenze ad essa asservite anche se accatastate separatamente con attribuzione di autonoma rendita catastale (cantine, soffitte, tettoie, box e posti macchina utilizzati dal soggetto possessore); nella misura del 6,5 per mille a carico di tutti gli altri immobili diversi dai precedenti (fabbricati non adibiti ad abitazione principale, tenuti a disposizione del proprietario, aree fabbricabili, immobili commerciali, ecc.); 3. di rideterminare la detrazione dell'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, adeguata alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000; 4. di elevare la detrazione sopracitata di cui al punto 3 a L. 400.000 a favore dei contribuenti nella cui scheda anagrafica e' presente una persona disabile non autosufficiente oppure un invalido civile al 100%, previa richiesta da inoltrare al comune e con allegato certificato rilasciato dalle competenti autorita'; 5. di estendere l'elevazione di cui al punto precedente, qualora ne ricorrano i presupposti richiamati, anche a favore dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5, del "Regolamento imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)", cosi' come modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 49 dd. odierna. (Omissis). 00A6010;

Comune di ERBA (Como)

Il comune di ERBA (provincia di Como) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, nelle misure seguenti: a) 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, condizione che la stessa non risulti locata, abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari (parenti in linea retta al primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado ed al coniuge ancorche' separato o divorziato); b) 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; c) 6,4 per mille per abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; 2. di determinare, altresi', per l'anno 2000 la detrazione nella misura di L. 200.000 ai sensi del comma 55, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996 e successive modificazioni; 3. di determinare, altresi', per l'anno 2000 la detrazione nella misura di L. 200.000 ai sensi del comma 55, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996 e successive modificazioni, per le unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari e per le abitazioni concesse ad uso gratuito ai familiari parenti in linea retta fino al primo grado, in linea collaterale fino al secondo grado ed al coniuge ancorche' separato o divorziato); ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997 e come previsto all'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 4. di aumentare, per l'anno 2000, esclusivamente in favore dei soggetti passivi in situazioni di particolare disagio economico e sociale che siano in possesso dei sottospecificati requisiti, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, da L. 200.000 a L. 300.000, giusta facolta' di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, convertito nella legge n. 122 del 9 maggio 1997, in premessa richiamato: a) reddito complessivo lordo conseguito nell'anno 1999 dell'intero nucleo familiare non superiore a L. 22.000.000, aumentabile tuttavia: a.1) di L. 1.600.000 se nell'anno 1999 il capo famiglia non era autosufficiente e tale condizione sia stata accertata a norma di legge; a.2) di L. 1.600.000 per ogni familiare rimasto a carico per l'intero anno 1999. Sono considerati a carico i familiari cosi' come definiti ai fini I.R.P.E.F.; a.3) di un'ulteriore somma di L. 1.600.000 per ogni familiare a carico non autosufficiente come al precedente punto a.1); b) l'unita' immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o posto auto a suo servizio, deve essere l'unica abitazione posseduta dal nucleo familiare, a titolo di proprieta'a, usufrutto, uso od abitazione.
Sono escluse dall'agevolazione le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore a L. 2.000.000 e quelle di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Per la determinazione del reddito complessivo lordo, non si tiene conto della rendita catastale relativa all'abitazione principale, suoi accessori e pertinenze.
I soggetti interessati per avere diritto all'agevolazione di cui sopra devono presentare richiesta contenente, anche nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno precedente; il possesso degli altri requisiti richiesti di cui ai precedenti punti A) e B). La richiesta dovra' essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno 2000 od inviata mediante raccomandata entro tale data. Nel caso di invio a mezzo posta fa fede il timbro postale. I contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I., gia' tener conto della maggiore detrazione. L'amministrazione si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'autorita' giudiziaria competente; 5. di avvalersi della possibilita' prevista dal comma 56, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996, al fine di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, per l'anno 2000; 6. di dare atto, inoltre, che per l'anno 2000 il comune applichera' riduzioni di imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, come previsto dal comma 55, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996 e dall'art. 59, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 446/1997; (Omissis). 00A6011;

Comune di FALCONARA MARITTIMA (Ancona)

Il comune di FALCONARA MARITTIMA (provincia di Ancona) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota della Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria: 7 per mille per: terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi da quanto indicato ai punti b), c) e d); b) aliquota ridotta: 4,75 per mille per: l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie residenti in questo comune; c) aliquota agevolata: 5 per mille per: l'unita' immobiliare locata ai sensi della legge n. 431/1998; d) aliquota maggiorata: 9 per mille per: l'unita' immobiliare non locata per la quale non risulta essere stato registrato contratto di locazione da almeno due anni; 2. di stabilire per l'anno 2000 l'applicazione della maggiore detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: 1) L. 500.000 per l'abitazione principale dei soggetti residenti nei quartieri di Villanova - Fiumesino - Poiole e Rocca Priora; 2) L. 300.000 per l'abitazione principale dei soggetti residenti in questo comune, ed alle seguenti condizioni: a) siano titolari di unica abitazione; b) facciano parte di un nucleo familiare composto da una o due persone, ambedue di eta' non inferiore ad anni sessantacinque nell'anno d'imposta; c) abbiano un reddito lordo annuo non superiore, per l'anno 1999, ai seguenti limiti: L. 12.180.000 per una persona; L. 20.577.000 per due persone;
d) che l'immobile abitato dal richiedente sia classificato nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6; e secondo le modalita' di attuazione descritte in narrativa; 3. di dare atto che i contribuenti residenti nei quartieri di Villanova Fiumesino - Poiole e Rocca Priora portino direttamente in detrazione L. 500.000 per " abitazione principale" ed il servizio tributi provvedera' ai controlli del caso; 4. di stabilire inoltre che le suddette detrazioni non sono cumulabili tra loro; (Omissis). 00A6012;

Comune di(Messina)

Il comune di FALCONE (provincia di Messina) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella stessa misura dell'anno 1999 e precisamente: a) 6 per mille per abitazione principale (prima casa); b) 6,50 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili; 2. ci confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita a abitazione principale del soggetto passivo (prima casa) nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A6013;

Comune di FANO (Pesaro e Urbino)

Il comune di FANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: A) aliquota ordinaria del 6,8 per mille per tutti gli immobili assoggettabili all'imposizione (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) comprese le abitazioni locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; B) aliquota ridotta del 4,8 per mille, da applicarsi: 1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 8, comma 1, del regolamento I.C.I.);
2) per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unita' immobiliare non risulti locata (art. 8, comma 2, del regolamento I.C.I.); 3) alle pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto (art. 4 del regolamento I.C.I.); 4) all'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta senza limitazione di grado (art. 5 del Regolamento I.C.I.); C) aliquota del 7 per mille per l'abitazione locata ad un soggetto che non la adibisce a propria abitazione principale; nonche' per l'abitazione che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito, in comodato o in locazione con contratto non registrato. 2. di prendere atto che, per le fattispecie imponibili di cui ai precedenti punti 1, 2 della lettera B), e' anche applicabile la detrazione d'imposta di L. 200.000, nei termini indicati dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996; 3. di prendere atto che la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e' elevata a L. 500.000 per soggetti in situazioni disagiate e in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 9 del regolamento I.C.I. (Omissis). 00A6014;

Comune di FARNESE (Viterbo)

Il comune di FARNESE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). l'aliquota generale di riferimento per il calcolo dell'imposta comunale dovuta dai soggetti obbligati, per l'anno 2000, e' determinata nella misura del 6 per mille; l'aliquota da applicare alle persone fisiche soggetti passivi, per le sole unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione, e' determinata per l'anno 2000, nella misura del 7 per mille; di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto 1o gennaio 2000; l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il Comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale dai piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. le suddette disposizioni si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. e' considerata abitazione principale, con conseguente applicazione della detrazione per abitazione principale, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1o grado. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 00A6015;

Comune di FELETTO (Torino)

Il comune di FELETTO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili; 2. di riconfermare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale in Lire 250.000. (Omissis). 00A6016;

Comune di FERRANDINA (Matera)

Il comune di FERRANDINA (provincia di Matera) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. (Omissis). 5,5 per mille per l'abitazione principale; 5,8 per mille per tutti gli altri immobili. 3. di stabilire la misura delle detrazioni per l'abitazione principale: L. 225.000. (Omissis). 00A6017;

Comune di FERRERA di VARESE (Varese)

Il comune di FERRERA di VARESE (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura differenziata del 5,5 per mille per i residenti di unita' immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale, e del 6,5 per mille per tutti gli altri fabbricati fermo restando la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale, dando atto che ai sensi dell'art. 5 del regolamento Comunale si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; 2. di far risultare che nell'art. 6 del Regolamento sono stati determinati i valori delle aree fabbricabili per i quali questo Comune e' soggetto passivo di imposta; 3. (Omissis). 4. (Omissis). (Omissis). 00A6018;

Comune di FIESSO d'ARTICO (Venezia)

Il comune di FIESSO d'ARTICO (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di approvare le aliquote da applicare in questo Comune nelle seguenti misure: 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. (Omissis).
(Omissis). 00A6019;

Comune di FILIGNANO (Isernia)

Il comune di FILIGNANO (provincia di Isernia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. dovuta dai contribuenti per il 2000 ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni e di fissare, nel contempo, l'aliquota al 4 per mille nei casi di seguito specificati: 1. immobili di proprieta' concessi in locazione; 2. riattazione e ristrutturazione di fabbricati di proprieta'; 3. immobili di proprieta' concessi in locazione ad uso commerciale. (Omissis). 00A6020;

Comune di FINALE LIGURE Savona)

Il comune di FINALE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge n. 448/1998, (omissis), l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili dello 0,5 per mille, lasciando invariate le aliquote agevolata e maggiorata, e piu' precisamente: 4,3 per mille l'aliquota agevolata; 5,3 per mille l'aliquota ordinaria; 7 per mille l'aliquota maggiorata; e da applicarsi alle fattispecie elencate nel prospetto che si allega sub "A" alla presente per formarne parte integrante. 2. di confermare la misura della detrazione dell'imposta relativa alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e per quelle regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari nel minimo di legge pari a L. 200.000. 3. (omissis); 4. di stabilire che a far data dall'esercizio 2000 il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili potra' essere effettuato, oltre che sul c/c/p n. 11418175 - intestato al Comune di Finale Ligure - anche a mezzo della Tesoreria Comunale - Banca CARIGE Spa. (omissis);

Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21
febbraio 2000

ELENCO FATTISPECIE IMPOSITIVE IMMOBILIARI DA ASSOGGETTARSI
ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E RELATIVE ALIQUOTE

=====================================================================
| | FATTISPECIE | |
| ALIQUOTA | IMPOSITIVA | ALIQUOTA | DETRAZIONE =====================================================================
| |Unità immobiliari | |
| |direttamente | |
|Agevolata (Art. 6 |adibite ad | |
|comma 2 D.lgs. |abitazione | | 1|504/93) |principale |4,3 per mille | 200.000 ---------------------------------------------------------------------
| |Unità immobiliari | |
| |appartenenti alle | |
| |cooperative | |
| |edilizie a | |
| |proprietà indivisa,| |
| |adibite ad | |
|Agevolata (Art. 6 |abitazione | |
|comma 4 D.lgs. |principale dai soci| | 2|504/93) |assegnatari |4,3 per mille | 200.000 ---------------------------------------------------------------------
| |Unità immobiliari | |
| |possedute a titolo | |
| |di proprietà o | |
| |usufrutto da | |
| |anziani o disabili | |
| |che acquisiscono la| |
| |residenza in | |
| |istituti di | |
| |ricovero o sanitari| |
| |a seguito di | |
| |ricovero | |
| |permanente, a | |
|Agevolata (Art. 3 |condizione che le | |
|comma 56 L. |stesse NON | | 3|662/96) |RISULTINO LOCATE |4,3 per mille | 200.000 ---------------------------------------------------------------------
| |Unità immobiliari | |
| |locate, con | |
| |contratto | |
| |registrato, ad un | |
| |soggetto, residente| |
| |nel Comune, che le | |
| |utilizzi come | |
| |abitazione | |
| |personale nonchè | |
| |unità immobiliari | |
| |in comodato | |
| |gratuito a | |
| |familiari di 1o | |
| |grado utilizzate | |
|Agevolata (Art. 6 |come abitazione | |
|comma 4 D.lgs. |principale del | | 4|504/93) |comodatario |4,3 per mille |NON SPETTANTE ---------------------------------------------------------------------
| |Unità immobiliari, | |
| |regolarmente | |
| |assegnate, dagli | |
|Agevolata (Art. 6 |Istituti autonomi | |
|comma 4 D.lgs. |per le case | | 5|504/93) |popolari |4,3 per mille | 200.000 ---------------------------------------------------------------------
| |Fabbricati e/o | |
| |immobiliari a | |
| |qualsiasi uso | |
| |destinati, diversi | |
| |comunque da quelli | |
| |adibiti a civile | |
| |abitazione oppure | |
| |fabbricati | |
| |realizzati per la | |
| |vendita e non | |
| |venduti dalle | |
| |imprese che hanno | |
| |per oggetto | |
| |esclusivo o | |
| |prevalente | |
| |dell'attività la | |
|Ordinaria (Art. 6 |costruzione e | |
|comma 2 D.lgs. |l'alienazione degli| | 6|504/93) |immobili |5,30 per mille|NON SPETTANTE ---------------------------------------------------------------------
| |Unità immobiliari | |
| |adibite a civile | |
| |abitazione | |
| |possedute in | |
| |aggiunta alla | |
| |abitazione | |
|Maggiorata (Art. 6|principale e/o non | |
|comma 2 D.lgs. |locate a persone | | 7|504/93) |residenti | 7 per mille |NON SPETTANTE

(Omissis). 00A6021;

Comune di FLORINAS (Sassari)

Il comune di FLORINAS (provincia di Sassari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per le considerazioni di natura contabile e di opportunita' esposte in premessa, per l'anno 2000 l'aliquota per l'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 4, comma 1, punto d), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A6022;

Comune di FONTANA LIRI Frosinone)

Il comune di FONTANA LIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 17 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). aliquota: 6 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Detrazione (L. 200.000). aliquota: 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o possedute in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati. (Omissis). 00A6023;

Comune di FONTANETTO PO (Vercelli)

Il comune di FONTANETTO PO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 12 aprile 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata nel Comune di Fontanetto Po nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 00A6024;

Comune di FOSCIANDORA (Lucca)
Il comune di FOSCIANDORA (provincia di Lucca) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.: 6 per mille per le abitazioni principali; 7 per mille per altri fabbricati e per le aree fabbricabili. 2. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cosi', come previsto al comma 56, dell'art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, punto 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 00A6025;

Comune di FOSSALTA di PORTOGRUARO (Venezia)

Il comune di FOSSALTA di PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, una doppia aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata come segue: aliquota cinque per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta', indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale stabilendo altresi', che: 1. ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, e' stata considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 2. in attuazione dell'art. 8, comma 3, lett. c), del Regolamento per la disciplina dell'I.C.I., viene considerata abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della relativa detrazione, quella concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado di parentela; aliquota sei per mille per tutti gli altri immobili; 2. di fissare in L. 240.000 la detrazione di imposta per l'unita', immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3) di determinare, ai sensi dell'art. 5, comma 2), lett. d), punto 2) del Regolamento per la disciplina dell'I.C.I., in attuazione dell'art. 59, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 446/1997, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree fabbricabili nella misura prevista dalla tabella allegato A) alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale, confermando quindi anche per l'anno 2000 i valori determinati per l'anno 1999. (Omissis). 00A6026;

Comune di FOSSATO SERRALTA (Catanzaro)

Il comune di FOSSATO SERRALTA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: 1) (omissis); 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6,5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6,5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6,5 per mille;
(omissis); 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille;
(omissis); II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;. III. L'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
IV. L'aliquota e' stabilita nella misura del quattro per mille per un periodo non superiore a ........ anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; V. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che:
(omissis); Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (omissis); VII. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (omissis); X. Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A6027;

Comune di FUCECCHIO (Firenze)

Il comune di FUCECCHIO (provincia di Firenze) ha adottato, il 14 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti aliquote: a) 4,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per gli immobili ad essa equiparati; b) 7 per mille per gli alloggi tenuti vuoti per un periodo superiore a sei mesi nel corso dell'anno 2000; c) 6 per mille per tutti gli altri immobili. 2. di stabilire per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 00A6028;

Comune di FUMANE (Verona)

Il comune di FUMANE (provincia di Verona) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'imposta I.C.I. anno 2000 applicando alla base imponibile la seguente aliquota: 6 per mille: immobile adibito ad abitazione principale ed a tutto quanto costituisca pertinenza dell'abitazione principale;
abitazione locata ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; abitazione concessa in comodato, e/o titolo gratuito a familiari che utilizzino come abitazione principale; 6,5 per mille: immobile adibito ad attivita' produttive e commerciali;
aree fabbricabili; 7 per mille: abitazioni non locate o non utilizzate come abitazione principale (seconde case); 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si opera la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare di L. 200.000. (Omissis). 00A6029;

Comune di FUSINE (Sondrio)

Il comune di FUSINE (provincia di Sondrio) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare come segue l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000: aliquota I.C.I. ordinaria 5 per mille;
aliquota I.C.I. abitazione principale 4,5 per mille; 2. (omissis); 3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in L. 200.000 (euro 103,29), ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 662/1996; (Omissis). 00A6030;

Comune di GALATINA (Lecce)

Il comune di GALATINA (provincia di Lecce) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare le stesse aliquote applicate nell'anno 1999 fissando, ai sensi del comma 2, dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni la misura delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 come segue:
abitazione principale nella misura del 4,5 per mille; altri immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). 00A6031;

Comune di GAMALERO (Alessandria)

Il comune di GAMALERO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare, (omissis), l'aliquota unica I.C.I. del comune di Gamalero nella misura del 6 per mille; 2. (omissis); 3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, dell'art. 3 legge n. 662/1996 e' nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A6032;

Comune di GARDONE RIVIERA (Brescia)

Il comune di GARDONE RIVIERA (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nel comune di Gardone Riviera per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e nella misura dei 6 per mille per tutti gli altri immobili, dando contestualmente atto che il gettito complessivo previsto ammonta a L. 2.400.000.000; (Omissis). 00A6033;

Comune di GAVERINA TERME (Bergamo)

Il comune di GAVERINA TERME (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con l'aliquota unica dei 6 per mille. (Omissis). 00A6034;

Comune di GELA (Caltanissetta)

Il comune di GELA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 24 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta l.C.I. per l'anno 2000, nelle misure seguenti: 4 per mille:
per abitazione principale; per terreni agricoli; 4,75 per mille: per aree fabbricabili; per tutte le altre tipologie immobiliari. (Omissis). 00A6035;

Comune di GERMAGNANO (Torino)

Il comune di GERMAGNANO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili e la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A6036;

Comune di GERRE de' CAPRIOLI (Cremona)

Il comune di GERRE de' CAPRIOLI (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1o gennaio 2000: 5,25 per mille: unita' immobiliari ad uso abitazione principale del proprietario e sue pertinenze (massimo 2 per unita' immobiliare);
5,25 per mille: unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale di primo grado purche' non possessori di altre abitazioni, ad uso abitazione principale;
5,25 per mille: unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge 449/1997;
6 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune; 6 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione; 2. detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: L. 200.000 per detrazione base; L. 250.000 per alcune categorie di persone che si trovano in particolari condizioni di disagio economico; 3. riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. (Omissis). 00A6037;

Comune di GESSATE (Milano)

Il comune di GESSATE (provincia di Milano) ha adottato, il 9 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. in vigore nel 1999, pari al 5 per mille e la detrazione di L. 200.000. (Omissis). 00A6038;

Comune di GIURDIGNANO (Lecce)

Il comune di GIURDIGNANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota l.C.I. per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'anno 2000 per tutta le altre tipologie di immobili soggetta ad imposta. (Omissis). 00A6039;

Comune di GONZAGA (Mantova)

Il comune di GONZAGA (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di disciplinare come segue l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1ao gennaio 2000: a) aliquote:
4,25 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
4 per mille per gli immobili adibiti a scuole materne private; 6,5 per mille per gli altri cespiti; 7 per mille alloggi non locati; b) detrazioni: detrazione relativa all'abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000;
un ulteriore aumento di detrazione d'imposta di L. 200.000 per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico sociale:
1. famiglie con handicap minorenne; 2. anziani soli ultrasessantacinquenni; 3. famiglie con piu' di tre figli a carico; 4. giovani coppie (l'eta' di entrambi i coniugi non deve superare i 35 anni) con mutuo prima casa; 2. (Omissis). (Omissis). 00A6040;

Comune di GORLAGO (Bergamo)

Il comune di GORLAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 5,25 per mille; 2. di stabilire in L. 250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A6041;

Comune di GORNO (Bergamo)

Il comune di GORNO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). 1. determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 00A6042;

Comune di GRIGNASCO (Novara)

Il comune di GRIGNASCO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel comune nella misura unica del 5,1 per mille; 2. di approvare per l'anno 2000, l'applicazione della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000, secondo le modalita' e termini di cui all'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 e s.m.i..
(Omissis). 00A6043;

Comune di GROTTAFERRATA (Roma)

Il comune di GROTTAFERRATA (provincia di Roma) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). per l'anno d'imposta 2000 l'aliquota prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni viene fissata nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale. Sono comunque esclusi dall'applicazione dell'aliquota agevolata gli immobili ceduti in locazione e utilizzati dal locatario come abitazione principale . Nella misura del 5,5 per mille per gli altri immobili e nella misura del 2 per mille per gli immobili i cui proprietari eseguono lavori volti al recupero di unita' di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico del paese. Ai fini della applicazione di detta aliquota gli interessati dovranno produrre richiesta scritta con allegata certificazione rilasciata dagli organi competenti. La detrazione di L. 200.000, prevista per l'abitazione principale, viene elevata a L. 400.000 per il nucleo familiare composto al massimo da 2 persone di eta' ciascuna superiore ad anni sessanta, il cui reddito complessivo, composto dalla sola pensione, non sia superiore a L. 20.000.000. La detrazione spetta anche se nel nucleo familiare, come sopra composto, sia presente un figlio portatore di handicap, pur se provvisto di reddito derivante esclusivamente dallo stato particolare dello stesso. Tale maggiore riduzione opera esclusivamente dietro richiesta scritta e documentazione del richiedente. Per quanto non previsto nella deliberazione, valgono le norme di cui al Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione consiglio comunale n. 110 del 29 dicembre 1998.. (Omissis). 00A6044;

Comune di GROTTAMINARDA (Avellino)

Il comune di GROTTAMINARDA (provincia di Avellino) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2000 nella seguente misura: 1) 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2) 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali; 3) 5 per mille per le aree fabbricabili; 2. di stabilire, limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. .504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e suc. mod. ed int., nella misura complessiva di Lire 200.000. 3. di riconoscere, facendone richiesta una ulteriore detrazione di L. 50.000 ai nuclei familiari con disabili con invalidita' del 100%. (Omissis). 00A6045;

Comune di GRUMOLO delle ABBADESSE (Vicenza)

Il comune di GRUMOLO delle ABBADESSE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). A) di determinare, ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2000 e per i motivi espressi nella premessa, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: 1. del 6 per mille; 2. del 5,5 per mille - aliquota ridotta - in favore di: - persone fisiche soggetti passivi, per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; - soci assegnatari che adibiscono ad abitazione principale le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; - soggetti passivi relativamente ad alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari; - anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; - abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado del proprietario, usufruttuario o altro titolare di diritto reale, affinche' vi dimorino abitualmente; - altri soggetti aventi diritto, secondo la normativa di legge e il regolamento comunale vigenti; B) di determinare in L. 200.000 l'ammontare della detrazione per i soggetti aventi diritto; C) Omissis; D) Omissis; E) Omissis; &q;&q;(Omissis). 00A6046;

Comune di GUALDO TADINO (Perugia)

Il comune di GUALDO TADINO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 5,7 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze; 2. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria I.C.I. del 6 per mille per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili; 3. di confermare per l'anno 2000 l'importo di L. 250.000 quale detrazione I.C.I. per le abitazioni principali e, per la parte eventualmente eccedente l'imposta, per le relative pertinenze. Omissis). 00A6047;

Comune di INGRIA (Torino)

Il comune di INGRIA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). - di confermare per l'anno 2000 (omissis) l'aliquota I.C.I. attualmente in vigore; - di dare atto che per effetto della suddetta conferma tale tariffe ed aliquote risultano essere le seguenti: (omissis). aliquota I.C.I.: 5 per mille (Omissis). 00A6048;

Comune di ISCHIA di CASTRO (Viterbo)

Il comune di ISCHIA di CASTRO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura del 5 per mille; (Omissis). 00A6049;

Comune di ISILI (Nuoro)

Il comune di ISILI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella stessa misura prevista per l'anno 1999 e precisamente: - a) 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; - b) 7 per le unita' immobiliari diverse dalle precedenti. 2. Di determinare che la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 504/92 come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nell'importo di L. 320.000. (Omissis). 00A6050;

Comune di ISOLA del GRAN SASSO d'ITALIA (Teramo)

Il comune di ISOLA del GRAN SASSO d'ITALIA (provincia di Teramo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 2) di stabilire come proposto dalla giunta l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del cinque per mille per l'abitazione principale e nella misura del sei per mille per tutti gli altri immobili con le sole riduzioni come per legge di cui alla prima parte del comma 1 dell'art. 8 e le detrazioni dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 come stabilito dal comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996. (Omissis). 00A6051;

Comune di IZANO (Cremona)

Il comune di IZANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; 2. di dare atto che per la detrazione sulla prima casa di L. 200.000 e' confermata la detrazione di L. 300.000 per le persone ultrasessantenni, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta, ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e con reddito lordo, riferito al nucleo familiare, risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 19.000.000, elevato a L. 25.700.000, se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente; (Omissis). 00A6052;

Comune di JESOLO (Venezia)

Il comune di JESOLO (provincia di Venezia) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (l.C.I.) nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e nella misura del 7 per mille per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali, di alloggi non locati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale; 2. di stabilire, per l'anno 2000, nella misura di L. 500.000 le detrazioni per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili. (Omissis). 00A6053;

Comune di LA MADDALENA (Sassari)

Il comune di LA MADDALENA (provincia di Sassari) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di determinazione per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo Comune nella seguente misura: - 6 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' direttamente destinata ad abitazione principale; - 7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed altre categorie di immobili; - detrazione per l'unita' direttamente destinata ad abitazione principale L.200.000. (Omissis). 00A6054;

Comune di LANGOSCO (Pavia)

Il comune di LANGOSCO (provincia di Pavia) ha adottato, il 24 febbraio 2000 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, con effetto dal 1o gennaio 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
(omissis), di confermare in L. 200.000 la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come previsto dalla legge. (Omissis). 00A6055;

Comune di LARIANO (Roma)

Il comune di LARIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000;
a) aliquota ordinaria del 5 per mille per tutti i soggetti passivi; b) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili 3 per mille da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per durata di tre anni dall'inizio dei lavori cosi' come previsto dall'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449; c) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 265.000 (lire duecentosessantamila) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Agli effetti dell'applicazione della detrazione si applica altresi' quanto previsto dal regolamento I.C.I. adottato nella seduta odierna; 2. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo quanto previsto dall'art. 4 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di c.c. n. 16 del 26 marzo 1999 che si conferma per l'anno 2000; (Omissis). 00A6056;

Comune di La Spezia

Il comune di LA SPEZIA ha adottato, il 27 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). A) aliquota ordinaria del 7 per mille; B) aliquota agevolata del 4 per mille: per le unita' immobiliari inagibili ed inabitabili che siano oggetto di interventi volti al loro recupero - unita' immobiliari interessate da interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali.(la concessione dell'aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori);
per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (fabbricati merci) dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili come consentito dall'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'articolo 3, comma 53 della legge n. 662/1996 (viene concessa l'aliquota agevolata per i primi 3 anni dalla data di ultimazione lavori); a) per le unita' immobiliari acquisite o aggiunte al fine dell'inizio o dell'ampliamento dell'attivita' svolta, per un periodo di tre anni dalla data di inizio attivita' nell'unita' stessa. Dette unita' dovranno ricadere nelle seguenti categorie catastali: C/1 - negozi e botteghe;
C/3 - laboratori per arti e mestieri; D/2 - alberghi e pensioni; D/7 - fabbricati costruiti o adottati per speciali esigenze di attivita' industriali; D/8 - fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di attivita' commerciale;
(la concessione dell'aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata certificazione della Camera di Commercio attestante la destinazione dell'unita' locale aggiuntiva); b) per le unita' immobiliari di cui al precedente punto a) nell'ambito delle quali sia documentata l'assunzione a tempo indeterminato di almeno un dipendente nell'arco del triennio dalla data di inizio attivita' nell'unita' stessa, l'aliquota agevolata viene concessa per un periodo massimo di 6 anni purche' permanga tale condizione; C) aliquota agevolata del 5,25 per mille: per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel comune, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; per le unita' immobiliari di proprieta' di A.R.T.E (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) a condizione che venga rinnovata la convenzione stipulata in data 22 giugno 1999 tra Arte e Comune della Spezia; per gli immobili che verranno locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi degli accordi definiti in sede locale ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 431/1998. L'aliquota agevolata del 5,25 per mille potra' essere applicata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'approvazione degli accordi stessi e a far data dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata e' subordinata alla presentazione di apposita istanza; D) aliquota del 9 per mille per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Non vengono considerati "immobili non locati" le unita' immobiliari tenute a disposizione (nel numero di 1 unita' per nucleo familiare) a condizione che le stesse siano ammobiliate, allaciate ai pubblici servizi e a stretta disponibilita' del proprietario e dei suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado). Non vengono altresi' considerati "immobili non locati" gli immobili non utilizzati per causa di forza maggiore (es. oggetto di manutenzione straordinaria). A dette unita' viene applicata l'aliquota ordinaria, subordinatamente alla presentazione di apposita istanza. E) riduzione dell'aliquota dello 0,5 per mille (ordinaria od agevolata, a seconda delle diverse fattispecie) per le unita' immobiliari per le quali sia stato predisposto il "fascicolo del fabbricato" per attestare l'integrita' statico-funzionale dell'edificio, prima che lo stesso diventi obbligatorio, sulla base di quanto sancito dagli emanandi provvedimenti legislativi in materia. La riduzione dell'aliquota e' subordinata alla presentazione di apposita istanza. 2. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per i soggetti passivi che si trovino nelle condizioni reddituali sottospecificate: a) da soggetto passivo il cui nucleo familiare che abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi netti per L. 13.500.000 se composto da una persona, L. 16.000.000 se composto da due persone con maggiorazione di L. 2.000.000 per ogni ulteriore componente. Detti redditi devono provenire eslusivamente da pensioni I.N.P.S. o gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, da pensioni d'invalidita' civile, da assegno di accompagnamento d'invalido civile, da pensioni di guerra, da rendite I.N.A.I.L., da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n. 1 cantina, n. 1 posto auto coperto, n. 1 autorimessa della dimensione massima di mq. 30) da rendite catastali diverse di importo non superiore a L. 50.000, da segno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimendo corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilita' fiscale generale di alcuni di tali redditi ed escludendosi dal beneficio dell'esenzione di che trattasi il soggetto passivo e/o il nucleo familiare che abbia fonti di reddito diverse da quelle sopra tassativamente elencate;
b) soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi annui lordi non superiori a:
L. 17.500.000 se composto da una persona;
L. 22.500.000 se composto da due persone con maggiorazione di L. 2.000.000 per ogni ulteriore componente. Detti redditi devono provenire esclusivamente dall'indennita' di mobilita' di cui alla legge n. 223/1991, o forme sostitutive di importo non superiore al predetto limite, da integrazioni salariali straordinarie, da redditi da lavoro subordinato, da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n. 1 cantina, n. 1 posto auto coperto, n. 1 autorimessa della dimensione massima di mq 30), da rendite catastali diverse di importo non superiore a L. 50.000, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non impossibilita' fiscale generale di alcuni di tali redditi; c) da soggetto passivo che sia stato iscritto alle liste dei disoccupati della sezione circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione e/o nelle liste di mobilita' di cui alla legge n. 223/1991 per almeno 8 dei 12 mesi dell'anno precedente e il cui nucleo familiare non abbia percepito redditi annui lordi superiori a L. 15.500.000;
d) da soggetto passivo il cui nucleo familiare includa un portatore di handicap o persone non autosufficienti con attestato di invalidita' non inferiore al 75%, il cui nucleo familiare abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi annui lordi non superiori a: L. 17.500.000 se composto da una persona;
L. 22.500.000 se composto da due persone con maggiorazione di L. 2.000.000 per ogni ulteriore componente. Per le tipologie a), b) e c) l'esistenza di fonti reddituali diverse da quelle sopra tassativamente elencate esclude l'esenzione. I redditi sono computati anche se esenti da imposizioni fiscali o soggetti a ritenute d'acconto a titolo d'imposta, salve le eccezzioni di cui al precedente capoverso. Per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nel medesimo appartamento, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinita'. Per i figli studenti considerati fiscalmente a carico dei genitori, pur se non residenti con gli stessi, il reddito di riferimento per la concessione dell'esenzione e' da considerarsi quello della famiglia nucleare, ovvero quello risultante dalla sommatoria dei redditi dei genitori e dei figli. Per reddito lordo si intende il reddito imponibile (costituito dalla somma del reddito soggetto ad Irpef, dei crediti d'imposta sui dividendi, detratti gli oneri deducibili) rilevato dalla dichiarazione dei redditi presentata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600; per reddito netto si intende il reddito imponibile al quale viene detratta l'imposta netta. 3. Di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: a) per i soggetti passivi il cui nucleo familiare abbia percepito un reddito annuo lordo, proveniente esclusivamente da lavoro dipendente, sino a L. 40.000.000 con minimo di 3 figli a carico conviventi ed a condizione che non possegga altra unita' immobiliare nel territorio nazionale;
b) per i soggetti passivi il cui nucleo familiare sia formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, coniugati da non oltre 4 anni alla data del 1o gennaio 2000, i cui entrambi i componenti siano di eta' inferiore a 35 anni alla data suindicata, il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a L. 40.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni eventuale figlio a carico;
c) per le unita' immobiliari classificate nelle categorie A/4 e A/5 direttamente utilizzate come residenza del proprietario. 4. Di subordinare la concessione dell'elevazione della detrazione di cui ai punti 2 - 3 alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta. (Omissis). 00A6057;

Comune di LATRONICO (Potenza)

Il comune di LATRONICO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta e' determinata come segue: a) aliquota ridotta al 4 per mille per le abitazioni principali (art. 5 del reg.) e per i fabbricati adibiti ad attivita' produttive da imprese che si iscrivono al relativo albo o, che, comunque si insedieranno in questo comune dopo il 1o gennaio 2000 (art. 6, ultimo comma del reg.). b) aliquota del 6 per mille per gli altri fabbricati. (Omissis). 00A6058;

Comune di LAVAGNO (Verona)

Il comune di LAVAGNO (provincia di Verona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata nel comune di Lavagno in relazione all'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille.
(Omissis). 00A6059;

Comune di LAVELLO (Potenza)

Il comune di LAVELLO (provincia di Potenza) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare come determina per l'anno 2000 aliquote I.C.I. nelle misure di: 4 per mille per le abitazioni destinate ad uso principale; 6,5 per mille per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili; 2. di determinare come determina la detrazione d'imposta per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A6060;

Comune di LAVENA PONTE TRESA (VARESE)

Il comune di LAVENA PONTE TRESA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille per l'anno 2000, vale a dire nella stessa misura dell' anno precedente.
(Omissis). 00A6061;

Comune di LEIVI (Genova)

Il comune di LEIVI (provincia di Genova) ha adottato, il 25 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 come segue: aliquota ordinaria - 6 per mille per tutte le tipologie di immobili non rientranti nell'abitazione principale; aliquota ridotta - 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, posseduta da persona fisica avente residenza nel Comune; Stabilire la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, come segue: 2. detrazione dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000.
(Omissis). 00A6062;

Comune di LEMIE (Torino)

Il comune di LEMIE (provincia di Torino) ha adottato, il 5 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. approvare conformemente a quanto proposto dalla Giunta comunale con deliberazione n. 6 del 3 febbraio 2000, per l'anno 2000, un'aliquota I.C.I. unica corrispondente al 5 per mille; 2. detrarre dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si intende: quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente; le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; l'abitazione posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata (legge n. 75/1993);
l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996). 3. non applicare alla pertinenza equiparata all'abitazione principale ulteriore detrazione; l'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (Sono considerate quali parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte e tettoie, ancorche' distintamente iscritte in catasto - art. 3 regolamento com.le I.C.I.). (Omissis). 00A6063;

Comune di LENDINARA (ROVIGO)

Il comune di LENDINARA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota da applicare al calcolo dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come segue: aliquota ordinaria unica del 6,5 per mille da applicare a tutti i cespiti imponibili I.C.I. compresi gli immobili adibiti ad abitazione principale, ai quali si applichera' la detrazione prevista dalla vigente normativa I.C.I. nella misura di lire 280.000. (Omissis). 00A6064;

Comune di LESEGNO (Cuneo)

Il comune di LESEGNO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per gli altri fabbricati ed immobili; di stabilire in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale; di dare atto che, ai sensi del vigente regolamento comunale sull'I.C.I., le agevolazioni relative all'abitazione principale si applicano a n. 1 pertinenza nei limiti stabiliti dal regolamento stesso.
(Omissis). 00A6065;

Comune di LIGONCHIO (Reggio nell'Emilia)

Il comune di LIGONCHIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). - aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e/o volti all'utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per attivita' terziarie; - aliquota del 5,5 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale. Si considerano equiparate all'abitazione principale le pertinenze dell'abitazione pricipale come definite dall'art. 14-bis del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale immobili; - aliquota ordinaria 6 per mille; - aliquota del 6,5 per mille per seconde case, intendendosi con tale denominazione le unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale e tenute a disposizione dai propri possessori per uso diretto, stagionale o periodico; - la detrazione per l'abitazione principale e' elevata da L. 200.000 a L. 250.000, per l'unita' immobiliare posseduta da persone fisiche che rientrino in una delle seguenti categorie: 1. nucleo con tre o piu' figli risultanti a carico, che disponga di un reddito famigliare complessivo non superiore a L. 80.000.000, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennita' di accompagnamento; 2. per le coppie residenti di sposi per i primi tre anni successivi a quello di matrimonio, che dispongano di un reddito famigliare complessivo non superiore a L. 80.000.000, annui lordi,(come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennita' di accompagnamento. (Omissis). 00A6066;

Comune di LISSONE (Milano)

Il comune di LISSONE (provincia di Milano) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). A. 1. Aliquote: a) aliquota ordinaria per fabbricati (esclusi quelli di cui al punto seguente) aree fabbricabili, terreni agricoli: 5,8 per mille; b) aliquota agevolata per l'abitazione principale, comprese le pertinenze destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale: 5 per mille. La misura della detrazione per l'abitazione principale - non estendibile alle pertinenze - e' stabilita nell'importo di L. 200.000. A. 2. Agevolazioni: a favore di pensionati, portatori di handicap e titolari di assistenza sociale a livello comunale, la detrazione per l'abitazione principale e' elevata fino ad un massimo di L. 320.000 a condizione che si verifichino congiuntamente tutte le seguenti condizioni:
a) siano pensionati o comunque in condizione non professionale ed abbiano gia' compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del primo gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, oppure siano portatori di handicap con grado di invalidita' superiore ai due terzi; b) abbiano conseguito un reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF con esclusione di quello della casa di abitazione e relative pertinenze, relativamente a tutti i soggetti coabitanti nell'abitazione, non superiore a L. 25.000.000 annui;
c) siano possessori di unita' immobiliari classificate in catasto (o classificabili per le unita' ancora sprovviste di rendita) nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/7. La medesima agevolazione viene riconosciuta ai titolari di assistenza sociale a livello comunale che non rientrano nelle condizioni di cui sopra. La concessione della agevolazione e' subordinata alla presentazione entro la fine di giugno di apposita domanda presso l'unita' tributi corredata della certificazione dei redditi conseguiti nell'anno precedente; tale domanda e' valida anche per gli anni successivi nel caso non siano venute meno le condizioni per godere dell'agevolazione. Il termine per la presentazione della domanda e' fissato al 20 dicembre per i soggetti divenuti nuovi intestatari dopo la scadenza di giugno. Viene stimata in L. 50.000.000 l'entita' della agevolazione di cui al presente punto dando atto che di tale importo si e' gia' tenuto conto in sede di predisposizione del bilancio. A. 3. Altre disposizioni: si richiamano gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento approvato con deliberazione n. 99 del 20 novembre 1998, disciplinanti rispettivamente la definizione di "abitazione principale", le riduzioni d'imposta e le esenzioni; si precisa che la dichiarazione attestante l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 5, lettera (d),del predetto regolamento, relativa all'abitazione concessa in uso gratuito, deve essere presentata entro la fine di giugno, fatta salva la diversa scadenza gia' richiamata al punto precedente. (Omissis). 00A6067;

Comune di LIVORNO FERRARIS (Vercelli)

Il comune di LIVORNO FERRARIS (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti misure: - unita' immobiliare adibite ad abitazioni principali 5 per mille;
- detrazione per abitazione principale L. 200.000; - altri cespiti immobiliari diversi dall'abitazione principale 5,5 per mille.
(Omissis). 00A6068;

Comune di LOANO (Savona)

Il comune di LOANO (provincia di Savona) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 tre aliquote differenziate, per l'imposta comunale sugli immobili, una della misura del 5 per mille riferita alle abitazioni principali, una del 6 per mille relativa agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale concessi in locazione ai soggetti residenti in quell'immobile ed, in caso di comodato, a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta, fratelli e sorelle del proprietario se residenti in quell'immobile; nonche' agli alberghi, residence, ed altre strutture turistico-recettive ed una del 6,9 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale non concessi in locazione ai residenti e per tutte le altre tipologie di immobili costituenti presupposto dell'imposta non richiamate espressamente nel periodo che precede, da applicarsi alla relativa base imponibile; 2. di precisare ulteriormente che: - a tal fine di ottenere il beneficio dell'applicazione dell'aliquota nella misura ridotta del 6% la locazione deve risultare da contratto regolarmente registrato e l'esistenza del comodato deve risultare nelle forme di legge (contratto verbale, scrittura privata, atto pubblico, etc.); - il comune, in sede di accertamento tributario, si riserva di richiedere ai contribuenti l'esibizione di tale documentazione al fine di verificare il giusto diritto ad usufruire dell'aliquota ridotta; - l'esistenza di tali contratti puo' essere dimostrata con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' da presentarsi all'ufficio tributi entro il termine di scadenza del versamento in acconto dell'I.C.I. (30 giugno 2000), fatto sempre salvo il diritto dell'ufficio di verificare tali dati con la richiesta di cui al punto precedente; 3. di determinare, per l'anno 2000, in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per unita' immobiliare direttamente adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno di utilizzo a tale titolo. (Omissis). 00A6069;

Comune di LODRINO (Brescia)

Il comune di LODRINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune durante l'esercizio finanziario 2000, fissandola nella misura unica del 6 per mille; 2. di disporre comunque che, limitatamente all'abitazione principale, sara' applicata una maggiorazione della detrazione che viene fissata in complessive L. 220.000. (Omissis). 00A6070;

Comune di LONDA (Firenze)

Il comune di LONDA (provincia di Firenze) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le aliquote ai fini dell'imposta comunale immobiliare come segue: 5,50 per mille, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto sulla base delle norme di cui al regolamento I.C.I. approvato con delibera C.C. n. 7 del 25 marzo 1999, esecutivo; 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali; 2. di stabilire come segue, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 504/1992, la misura della detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000 detrazione ordinaria per l'abitazione principale; L. 300.000 detrazione a favore di nuclei familiari con reddito complessivo da L. 12.000.000 a L. 15.000.000; L. 400.000 detrazione per nuclei familiari con reddito complessivo da L. 9.000.000 a L. 12.000.000;
L. 500.000 detrazione per nuclei familiari con reddito compessivo fino a L. 9.000.000; 3. di stabilire come segue le modalita' e condizioni per usufruire delle maggiori detrazioni di imposta fissate con il precedente punto n. 2: a) per nucleo familiare si intendono il titolare del diritto reale di godimento sull'immobile e i familiari fiscalmente a carico quali risultano dalla famiglia anagrafica; b) per usufruire della detrazione e' necessario presentare autocertificazione a cura del contribuente secondo moduli predisposti dall'ufficio tributi del comune, entro il 30 giugno, direttamente al protocollo comunale o mediante raccomandata a.r.;
c) le condizioni per usufruire della maggiore detrazione sono:
- possesso di unica abitazione nel territorio dello Stato italiano; - residenza nell'abitazione dell'intero nucleo familiare. (Omissis). 00A6071;

Comune di LOZZA (Varese)

Il comune di LOZZA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili del 4,75 per mille ed in L. 200.000, per la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 00A6072;

Comune di LOZZOLO (Vercelli)

Il comune di LOZZOLO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare, (omissis), l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 2000 nella misura del 5 per mille; 2. di non avvalersi della facolta' di cui al comma 53, dell'art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote; 3. di avvalersi della facolta' di cui al comma 5, art. 1, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, in ordine alla fissazione di aliquote agevolate; 4. di confermare per l'anno 2000 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ivi comprese le pertinenze di cui all'art. 2 del regolamento comunale imposta comunale sugli immobili con deliberazione C.C. n. 36 del 28 ottobre 1998, in L. 230.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; 5. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, art. 3 legge n. 662/1996; 6. di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizioni che la stessa non risulta locata; 7. di dare atto che il regolamento comunale per l'imposta comunale sugli immobili e' rientrato in vigore dal 1o gennaio 1999. (Omissis). 00A6073;

Comune di LUNANO (Pesaro e Urbino)

Il comune di LUNANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. immobili adibiti ad abitazione principale, aliquota del 5 per mille; 2. tutti gli altri immobili, aliquota del 7 per mille; 3. detrazione per abitazione principale L. 200.000.
(Omissis). 00A6074;

Comune di LUOGOSANO (Avellino)

Il comune di LUOGOSANO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). Fabbricati appartenenti al gruppo D: 6,5 per mille; Abitazione principale: 4 per mille; Abitazione in aggiunta alla prima casa (seconda casa): 6 per mille; di stabilire che la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, viene fissata nella misura di L. 200.000.
(Omissis). 00A6075;

Comune di LURAGO MARINONE (Como)

Il comune di LURAGO MARINONE (provincia di Como) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). I. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille; II. di fissare la detrazione per imposta I.C.I. per l'abitazione principale in L. 200.000. e in L. 350.000, a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 1a) reddito complessivo lordo di importo non superiore a L. 20.000.000 annui. L'ammontare del reddito va riferito al 1999 ed all'intero nucleo familiare e deve essere costituito unicamente da redditi derivanti da pensione, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo. L'unita' immobiliare abitata dei nuclei di cui al punto 1a) deve essere l'unica di proprieta' al 1o gennaio 2000, nel caso in cui detta unita' sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti il nucleo familiare non devono possedere in proprieta' alcun'altra unita' immobiliare, esclusi il garage di pertinenza dell'abitazione e i redditi di terreni non edificabili; III. di fissare, altresi', la detrazione in L. 400.000, a favore di anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'unita' immobiliare per i soggetti di cui al punto III) deve essere posseduta dagli stessi a titolo di proprieta' o di usufrutto e non deve essere locata; (Omissis). IV. di escludere la detrazione per i gruppi e le categorie catastali dei fabbricati appartenenti alle categorie: A/1 - abitazioni di tipo signorile; A/7 - abitazioni in villini; A/8 - abitazioni in ville; A/9 - castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici; V. di prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata nella misura del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti; 1) che detta aliquota agevolata sara' applicata limitatatmente alle unita' immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori; 2) (Omissis); (Omissis). 00A6076;

Comune di LUSON (Bolzano)

Il comune di LUSON (LÜSEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota del 0,4 per cento = 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti i contribuenti; 2. di stabilire per l'anno d'imposta 2000 la detrazione d'imposta di cui aIl'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale - prima abitazione di tutte le categorie catastali in misura fino a concorrenza dell'imposta dovuta per detta unita'; 3. di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto ai sensi dell'art 59, comma 1, lettera d), del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446. Dettagli precisi contiene il regolamento. (Omissis). 00A6077;

Comune di LUZZANA (Reggio Emilia)

Il comune di LUZZANA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A6078;

Comune di LUZZARA (Reggio Emilia)

Il comune di LUZZARA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 un'aliquota ordinaria dell'l.C.l. (Imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2000 un'aliquota maggiorata dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati, come definiti dall'art. 8 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 21 dicembre 1998, con esclusione delle relative pertinenze che vengono assoggettate all'aliquota ordinaria del 5,5 per mille; 3. di confermare per l'anno 2000 la detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 4. di confermare altresi' per l'anno 2000, a favore delle categorie di contribuenti descritte in premessa e nel rispetto dei criteri e delle modalita' sopra riportate, l'elevazione della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000; 5. di stabilire che l'eventuale ammontare della detrazione che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze. A) pensionati: a) l'appartamento abitato deve essere al 1o gennaio 2000 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione; b) pensionato in condizione non lavorativa dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 e con un reddito annuo complessivo fiscalmente imponibile riferito all'anno 1999 non superiore a L. 14.000.000 nel caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a L. 23.000.000 nel caso di famiglia composta da due persone. I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di L. 1.600.000 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente. c) che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo famigliare e' cosi' composto e distinto; B) titolare di solo reddito abitativo:
a) l'appartamento abitato deve essere al 1o gennaio 2000 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione; b) titolare di solo reddito abitativo in condizione non lavorativa dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 e con un reddito annuo complessivo fiscalmente imponibile riferito all'anno 1999 non superiore a L. 14.000.000 nel caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a L. 23.000.000 nel caso di famiglia composta da due persone. I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di L. 1.600.000 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente; c) che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo famigliare e' cosi' composto e distinto; C) famiglie con portatori dl handicap:
a) l'appartamento abitato deve essere al 1o gennaio 2000 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione; b) il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidita' civile al 100%;
c) il reddito familiare fiscalmente imponibile complessivo non deve essere superiore a L. 14.000.000 per un solo componente riferito all'anno 1999. Si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per ogni componente oltre il primo; d) che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo famigliare e' cosi composto e distinto; D) famiglie numerose: a) l'appartamento abitato deve essere al 1o gennaio 2000 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione; b) nucleo familiare composto da almeno quattro persone o piu' componenti al 1o gennaio 2000 con un reddito familiare fiscalmente imponibile non superiore a L. 28.000.000 annui nel caso di famiglia di quattro componenti, reddito aumentato di L. 4.000.000 per ogni componente oltre il quarto. Il reddito di riferimento e' quello dell'anno 1999;
c) che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo famigliare e' cosi' composto e distinto; Sia nel caso della lettera A (pensionati) che della lettera B (titolari di solo reddito abitativo) che della lettera C (portatori di handicap) che della lettera D (famiglia numerosa), l'applicazione del beneficio della detrazione di L. 400.000 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare.
Le detrazioni previste sono relative alle sole categorie catastali: A/2 di classe 1 - abitazioni di tipo civile;
A/3 abitazioni di tipo economico; A/4 abitazioni di tipo popolare; A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare; A/6 abitazioni di tipo rurale. Il possesso dei requisiti per il diritto alla elevazione della detrazione deve essere denunciato dal contribuente su appositi moduli che saranno forniti dall'Amministrazione. L'agevolazione consente di applicare, direttamente al momento del pagamento del tributo la detrazione spettante. L'autocerticazione resa ai sensi del Regolamento di attuazione della legge n. 127/1997, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 28 ottobre 1998, che attesta il diritto alla elevazione della detrazione deve essere consegnata al comune nei trenta giorni successivi al pagamento della 1a rata pena la decadenza del diritto all'ulteriore detrazione. A questa deve essere altresi' allegata copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento. Il modulo di denuncia deve essere presentato anche nel caso in cui, in seguito all'applicazione della maggiore detrazione l'imposta da pagare sia azzerata. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 00A6079;

Comune di Macerata

Il comune di MACERATA, ha adottato, il 29 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). 1. approvare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria: 6.7 per mille; aliquota per abitazione principale: 4.6 per mille; aliquota per abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; aliquota per unita' abitative possedute da enti senza scopo di lucro: 5 per mille; 2. approvare per l'anno 2000 l'aumento della detrazione per abitazione principale fino a L. 500.000 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1o gennaio 2000: soggetti ammessi all'assistenza economica continuativa da parte del comune (disabili, anziani, handicappati); nucleo familiare composto da un solo soggetto ultrasessantacinquenne alla data del 1o gennaio 2000 in possesso di reddito complessivamente non superiore a L. 12.000.000; nucleo familiare composto da due soggetti entrambi ultrasessantacinquenni alla data del 1o gennaio 2000 in possesso di reddito complessivamente non superiore a L. 22.000.000; nucleo familiare con reddito non superiore a L. 23.000.000 con a carico soggetto portatore di handicap; portatore di handicap gravi (invalidi al 100%) con reddito non superiore a 28.000.000; 3. approvare per l'anno 2000 l'aumento della detrazione per abitazione principale a L. 300.000 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1o gennaio 2000. contribuenti facenti parte di nucleo familiare composto da 5 o piu' persone con un complessivo reddito annuo non superiore a L. 33.000.000; giovani coppie di eta' compresa tra i diciotto e trentacinque anni con reddito fino a L. 33.000.000, formatesi dopo il 1o gennaio 1999 per i primi due anni dall'istituzione della convivenza anagrafica; vedovi/e non conviventi con figli a carico e reddito inferiore a L. 28.000.000;
separati/e non conviventi con figli a carico e reddito inferiore a L. 28.000.000; 4. stabilire che l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata venga considerata ai fini I.C.I. come abitazione principale. (Omissis). 00A6080;

Comune di MACERATA CAMPANIA

Il comune di MACERATA CAMPANIA (provincia di Caserta), ha adottato, il 24 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria deI 5.5 per mille da applicarsi alle rendite catastali degli immobili nel territorio comunale; b) aliquota del 5 per mille da applicarsi alle sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 2. determinare la detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo per il quale si protrae tale detrazione, cosi come previsto dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 504/1992. (Omissis). 00A6081;

Comune di MACRA (Cuneo)

Il comune di MACRA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di aumentare al 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2, comma 55, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 00A6082;

Comune di MAGLIANO VETERE (Salerno)

Il comune di MAGLIANO VETERE (provincia di Salerno), ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, e' determinata nella misura unica del 6 per mille; 2. per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale, posseduta a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' medesima pari a L. 200.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione.
(Omissis). 00A6083;

Comune di MAGNACAVALLO (Mantova)

Il comune di MAGNACAVALLO (provincia di Mantova), ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dal decreto legislativo n. 446/1997 ed apposito regolamento di applicazione di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura del 6 per mille, fissando inoltre le seguenti diversificazioni: riduzione dell'l.C.l. dal 6 al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; aliquota nella misura massima del 7 per mille per gli alloggi non locati di proprieta' in aggiunta all'abitazione principale; 2. di determinare in L. 200.000 il valore della detrazione per la prima abitazione, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A6084;

Comune di MAGNAGO (Milano)

Il comune di MAGNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 4,8 per mille per gli immobili ad abitazione principale; 5,6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale; 5,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni; 2. di concedere, per l'anno 2000, l'aumento della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita' per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni: a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tuuti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; d) lavoratori posti in cassa integrazione, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; e) nel caso di presenza nei nuclei suindicati di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficenti con certificazione medica della A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000; f) i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti. Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita' tutte le unita' immobiliari classificate in catasto A/1 - A/7 - A/8 - A/9 anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra. Il beneficio dell'ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre unita' immobiliari. Non sono considerate altre unita' immobiliari il box o il posto macchina ecc. di proprieta' del soggetto passivo se utilizzato direttamente dallo stesso o da altri familiari conviventi.
(Omissis). 00A6085;

Comune di MAIERA' (Cosenza)

Il comune di MAIERA' (provincia di Cosenza) ha adottato, il 13 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' confermata nella misura del 6 per mille per fabbricati e del 4,5 per mille per i terreni edificabili. La detrazione per l'abitazione principale e' fissata nell'importo di lire 200.000 annue. (Omissis). 00A6086;

Comune di MARACALAGONIS (Cagliari)

Il comune di MARACALAGONIS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 24 gennaio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille l'I.C.I. in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' in favore di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662; di determinare nella misura massima del 7 per mille l'I.C.I. per i restanti immobili; di riproporre per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000 nei confronti dei soggetti passivi il cui nucleo familiare e' percettore di un reddito annuo non superiore a L. 30.000.000 (imponibile IRPEF), e ne faccia domanda su modelli predisposti dal comune. (Omissis). 00A6087;

Comune di MARANO di NAPOLI (Napoli)

Il comune di MARANO di NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. fissa in ragione del 7 per mille l'aliquota per le generalita' degli immobili; 2. fissa in ragione del 4 per mille l'aliquota per le unita' adibite ad abitazione principale, e le sue pertinenze, dei soggetti passivi; 3. fissa in ragione del 5 per mille l'aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito a congiunti che l'adibiscono a propria abitazione principale, e relative pertinenze,ai sensi dell'art. 22 del Regolamento approvato con deliberazione di C. C. n. 75 del 22 dicembre 1998; 4. fissa in lire 300.000 la detrazione per l'abitazione principale. 5. fissa in lire 300.000 la detrazione per ciascun immobile concesso in uso gratuito a congiunti che l'adibiscono a propria abitazione - ai sensi dell'art. 22 del Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 22 dicembre 1998 - da applicare quante volte si verifichi la suddetta destinazione, anche da parte del medesimo soggetto passivo; 6. fissa nella misura del 2 per mille l'aliquota agevolata per i seguenti interventi, stabilendo che essa si applica ai lavori iniziati nel corso del 2000 e per l'intero triennio successivo, anche in favore di eventuali proprietari per l'acquisto dell'immobile fatto nel corso della realizzazione degli interventi o successivamente:
a) interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; b) interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettorico localizzati nel centro storico;
c) interventi rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali; d) interventi volti all'utilizzo di sottotetti. (Omissis). 00A6088;

Comune di MARANO MARCHESATO (Cosenza)

Il comune di MARANO MARCHESATO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, confermando altresi la detrazione di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante si protrae tale destinazione, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3 legge finanziaria 1996.
(Omissis). 00A6089;

Comune di MARCHENO (Brescia)

Il comune di MARCHENO (provincia di Brescia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune durante l'esercizio finanziario 2000, fissando nella misura unica del 6 per mille; di disporre comunque che limitatamente all'abitazione principale detta aliquota sara' applicata nella percentuale ridotta del 5,5 per mille; di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale (comprese le pertinenze eventuali) e' cosi' determinata: in L. 200.000, oppure in L. 400.000, qualora nel proprio nucleo familiare di residenza sia presente un parente di primo grado portatore di handicap riconosciuto invalido al 100%, purche' il reddito annuo imponibile I.R.P.E.F. relativo alla famiglia stessa non sia superiore al limite pro-capite di L. 15.000.000. (Omissis). 00A6090;

Comune di MARCHIROLO (varese)

Il comune di MARCHIROLO (provincia di Varese) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000, nella misura del 7 per mille, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). confermando, per l'anno 2000, la detrazione di L. 500.000 per la prima casa. (Omissis). 00A6091;

Comune di MARTA (Viterbo)

Il comune di MARTA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). - abitazioni principali, 6 per mille; - immobili diversi dall'abitazione principale o di alloggi non locati, 6,75 per mille; di determinare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3 decreto legislativo 30 febbraio 1992, n. 504 come sostitutivo dall'art. 3, comma 85 della legge 96/662, in lire 200.000. (Omissis). 00A6092;

Comune di MASCHITO (Potenza)

Il comune di MASCHITO (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2000 la tariffa unica I.C.I. applicata per l'anno 1999 pari al 5 per mille sulla base imponibile del valore dell'immobile con una detrazione per la prima casa pari a lire 200.000 (al cambio di L. 1936,27 per euro). (Omissis). 00A6093;

Comune di MASSA

Il comune di MASSA ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 la detrazione prevista per l'abitazione principale a L. 210.000; 2. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 3. di prevedere, ai sensi dell'art. 4, decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 un'aliquota ridotta nella misura del 5,1 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, e/o date in uso gratuito ai familiari (parenti ed affini entro il primo grado) e costituenti per questi stessi abitazione principale; 4. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 5,1 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta ecc.) purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto a condizione che appartengono, anche in quota parte, al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la pertinenza sia asservita durevolmente ed esclusivamente all'abitazione principale (art. 59, comma 1, lettera d) decreto legislativo 446/1997; 5. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 5,3 per mille in favore dei proprietari di immobili che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite sulla base dei contratti tipo definiti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 6. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 6 per mille per gli immobili ad uso abitativo locati sulla base di contratti in deroga agli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della legge 431/1998, ai negozi, uffici, opifici, utilizzati, nonche' alle aree fabbricabili; 7. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 6,2 per mille agli immobili ad uso abitativo detenuti a fini turistici; 8. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille per gli opifici, i negozi, gli uffici sfitti e/o inutilizzati; 9. di prevedere ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998, l'applicazione dell'aliquota del 9 per mille agli immobili ad uso abitativo non locati da almeno due anni, con esclusione di quelli a fini turistici e per i quali il proprietario o il titolare di altro diritto reale risulta iscritto nei ruoli comunali della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani; 10. di fissare per l'anno 2000 a L. 250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti ultrasessantacinquenni in possesso delle condizioni e dei requisiti espressi nelle premesse; 11. di subordinare l'applicabilita' della maggior detrazione di L. 250.000 alla presentazione della relativa documentazione da parte degli aventi diritto. (Omissis). 00A6094;

Comune di MASSAROSA (Lucca)

Il comune di MASSAROSA (provincia di Lucca) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 per il comune di Massarosa l'aliquota del 4,9 per mille dell'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali e relative pertinenze di cui in narrativa e l'aliquota del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili sugli altri immobili, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 50 e della legge 23 dicembre 1996, n. 662. a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
b) abitazione utlizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivise; c) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari; d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (vedi art. 9 regolamento I.C.I.); f) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, fatto salvo il caso al punto e). (Omissis). 00A6095;

Comune di MASSIOLA (Verbano Cusuo Ossola)

Il comune di MASSIOLA (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) di cui all'art. 6, deI decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura deI 5 per mille, in esecuzione del disposto dell'art. 6 del decreto-legge n. 504 deI 30 dicembre 1992 e successive modifiche. (Omissis). 00A6096;

Comune di MATINO (Lecce)

Il comune di MATINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille, quale aliquota ordinaria e per l'abitazione principale; 2. di fissare un'aliquota I.C.I. agevolata pari al 2 per mille, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, per i proprietari che effettueranno interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 3. di determinare, altresi', la detrazione di L. 200.000 spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996. (Omissis). 00A6097;

Comune di MEANA di SUSA (Torino)

Il comune di MEANA di SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: 5,5 per mille per l'abitazione principale e per le aree fabbricabili; 6,5 per mille per le altre tipologie di fabbricati; 3. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). 00A6098;

Comune di MEDE (Pavia)

Il comune di MEDE (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per quanto di competenza, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio comunale per l'anno 2000 e le detrazioni come meglio specificato nell'allegato prospetto che e' parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; aliquote anno 2000: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; unita' immobiliari destinata ad abitazione principale e pertinenze, un box incluso: 5,5 per mille; unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale: 6 per mille; unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale sfitte: 7 per mille; unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale, locate in condizioni di sovraffollamento: 7 per mille; terreni: 5 per mille; aree edificabili: 7 per mille; detrazioni anno 2000: detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: lire 200.000.
Le ulteriori detrazioni di cui al presente prospetto sono concesse previa presentazione di apposita domanda da presentarsi all'ufficio tributi del comune di Mede, a condizione che i dichiaranti non possiedano altri immobili, in tutto il territorio nazionale, anche a titolo di usufrutto, ed a favore di persone e famiglie in particolare disagio economico-sociale proprietarie di immobili classificati nelle categorie A/3, A/4, A/5, A/7 con reddito catastale fino a L. 100.000.000. Ulteriore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le seguenti categorie di cittadini: A) pensionati: 1) ulteriore detrazione di L. 200.000 per pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a L. 15.000.000 cadauno; 2) ulteriore detrazione di L. 150.000: a) pensionati single con reddito imponibile ai fini IRPEF da L. 15.000.001 a L. 25.000.000; b) n. 2 pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF compreso tra 25.000.001 e 30.000.000 complessivo. Ulteriore detrazione di L. 150.000 con redditi imponibili ai fini IRPEF fino a L. 29.000.000, aumentati di L. 2.000.000 per ogni familiare a carico. Ulteriore detrazione di L. 100.000 con redditi compresi tra 29.000.001 e 34.000.000, aumentati di L. 2.000.000 per ogni familiare a carico per le seguenti categorie: B) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; C) disoccupati per almeno sei mesi nel corso dell'anno 1999, regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; D) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno sei mesi nel corso del 1999; E) lavoratori dipendenti. Ulteriore detrazione di L. 100.000 per lavoratori autonomi con redditi imponibili ai fini IRPEF fino a L. 21.000.000, aumentati di L. 1.000.000 per ogni figlio minore a carico.
Famiglie di nuova formazione proprietarie di immobili classificati nelle categorie A/3, A/4, A/5, A/7 con reddito catastale fino a L. 100.000.000 ulteriore detrazione di L. 295.000.
(Omissis). 00A6099;

Comune di MELAZZO (Alessandria)

Il comune di MELAZZO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille; 2. di fissare la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 500.000 a favore di invalidi al 100% e pensionati unici abitanti possessori unicamente della casa di abitazione con reddito inferiore a L. 14.000.000; in L. 240.000 per persone sole con reddito inferiore a L. 14.000.000 che non posseggono terreni. (Omissis). 00A6100;

Comune di MELEGNANO (Milano)

Il comune di MELEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di aumentare, (omissis) fino alla misura del 7 per mille l'aliquota per l'anno 2000 e di prevedere i seguenti casi di aliquota differenziata: a) 5,7 per mille, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune (art. 4 decreto-legge 437/1996); b) 7 per mille, per gli alloggi non locati (alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale e non locati); c) 4 per mille, per gli alloggi locati a titolo di abitazione principale in base a contratti di locazione definiti ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998); d) 7 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998). (Omissis). 00A6101;

Comune di MELITO di NAPOLI (Napoli)

Il comune di MELITO di NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 1) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo: 5,5 per mille; 2) unita' immobiliare appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari: 5,5 per mille; 3) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari: 5,5 per mille; 4) aree fabbricabili terreni agricoli: 7 per mille;
5) altre unita' immobiliari: 7 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: 1) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, detrazione d'imposta (in ragione annua) L. 200.000. (Omissis). 00A6102;

Comune di MELTINA (Bolzano)

Il comune di MELTINA (MO"LTEN) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare fino a diverso provvedimento l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 come segue osservando le indicazioni previste per legge:
a) aliquota per abitazioni principali e garage annessi: 4 per mille; b) aliquota per: abitazioni soggette all'imposta di soggiorno come da titolo II del testo unico delle leggi regionali, approvato con D.P.G.R. del 20 dicembre 1988, n. 29/L: 6 per mille;
abitazioni non utilizzate: 6 per mille; aree edificabili: 6 per mille; c) aliquota per tutti gli altri immobili: 4 per mille; 2. di determinare fino a diverso provvedimento la detrazione prevista per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 come segue osservando le indicazioni previste per legge: L. 500.000 per tutti i contribuenti in possesso di abitazione principale. (Omissis). 00A6103;

Comune di MENDICINO (Cosenza)

Il comune di MENDICINO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determianre per l'anno 2000 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 4,75 per mille.
(Omissis). 00A6104;

Comune di MEZZAGO (Milano)

Il comune di MEZZAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare (omissis), l'aliquota sulla imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del cinque per mille; 2. di determinare l'aliquota dell'imposta sugli immobili per le abitazioni sfitte nella misura del 7 per mille per il periodo dell'anno in cui permane detta situazione; 3. di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000; 4. di aumentare la detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per i pensionati con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico con esclusione dalla predetta maggiorazione della detrazione dalle unita' classificate in catasto A/1 - A/7 - A/8 - A/9; 5. di stabilire che sara' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione per questa prevista, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado.
(Omissis). 00A6105;

Comune di MEZZANA RABATTONE (Pavia)

Il comune di MEZZANA RABATTONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura del 5,5 per mille; 2) di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000; 3) di stabilire per l'anno 2000 una aliquota agevolata speciale nella misura del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili ovvero interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici oppure rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali od all'utilizzo di sottotetti, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, a condizione che il contribuente abbia provveduto a dichiarare l'inizio lavori al comune entro novanta giorni da tale data. (Omissis). 00A6106;

Comune di MEZZENILE (Torino)

Il comune di MEZZENILE (provincia di Torino) ha adottato, il 20 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) Stabilire, (omissis) l'aliquota unica del 5 per mille, ai fini dell'I.C.I. per l'anno 2000; 2) detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si riferisce.
Per abitazione principale si intende: quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; l'abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata, (legge 75/1993);
l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (art. 3, comma 56 della legge 662/1996); 3) non applicare alla pertinenza equiparata all'abitazione principale ulteriore detrazione. L'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza. (Sono considerate quali parti integranti dell' abitazione principale le pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte e tettoie, ancorche' distintamente iscritte in catasto). (Omissis). 00A6107;

Comune di MIAGLIANO (Biella)

Il comune di MIAGLIANO (provincia di Biella) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare l'aliquota base I.C.I. per l'anno 2000, nella misura del 6,5 per mille, come gia' stabilito per lo scorso esercizio 1999; 2) di stabilire l'aliquota primaa casa (abitazione principale) nella misura del 5,5 per mille; 3) di confermare la detrazione unica fissa per la prima casa (abitazione principale) in L. 200.000, come gia' stabilito per lo scorso esercizio 1999; 4) di stabilire nel 2 per mille l'aliquota I.C.I. (aliquota agevolata) a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 5) di dare atto che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (cosiddetto collegato alla Finanziaria per l'esercizio 1998), l'aliquota agevolata di cui al precedente punto 3 verra' riconosciuta per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 00A6108;

Comune di MINERBE (Verona)

Il comune di MINERBE (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1 - di determinare per l'anno 2000, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille; 2 - Omissis; 3 - Omissis; 4 - Omissis; 5 - Omissis; (Omissis). 00A6109;

Comune di MIRABELLO SANNITICO (Campobasso)

Il comune di MIRABELLO SANNITICO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare per l'anno 2000 l'aliquota unica dell' imposta comunale sugli immobili stabilita nella misura del 5.5 per mille. (Omissis). 00A6110;

Comune di(Modena)

Il comune di MODENA ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Modena nelle seguenti misure: aliquota ridotta del 5,2 per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, sulle unita' immobiii'ari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, cosi come individuate nella deliberazione consiliare n. 177/1999, conformemente a quanto applicato anche nel 1999, in seguito alla circolare del Ministero delle finanze n. 114/E del 25 maggio 1999 e al parere del Consiglio di Stato n. 1279/1998; aliquota ordinaria del 6,2 per mille da applicare a tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti al punto precedente e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi; aliquota del 5,5 per mille a favore dei proprietari (o titolari di diritti reali di godiemento ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 504/1992) che concedono in locazione a titolo di abitazione principale unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3 della legge 431/1998; aliquota del 9 per mille da applicare agli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni e aliquota del 7 per mille da applicare a tutti gli altri alloggi non locati, specificando che: per alloggi non locati devono intendersi gli alloggi non occupati o occupati ma privi di contratto di locazione non registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati esclusivamente da parenti fino al terzo grado, che risultano ivi residenti; l'aliquota del 7 o del 9 per mille va rapportata al mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato al sensi di quanto specificato nel precedente punto; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi come sostituito dalla legge n. 662/1996; di approvare e determinare l'ulteriore detrazione di L. 100.000, per un totale di L. 300.000, da applicare secondo le modalita' sopra richiamate dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504, all'abitazione principale del soggetto passivo, qualora ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:
reddito complessivo IRPEF del nucleo familiare riferito all'anno 1999, al netto della deduzione per l'abitazione principale, pari o inferiore agli importi sotto indicati, dando atto che nel nucleo familiare sono comprese tutte le persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela e affinita': 1 componente: L. 16.000.000; 2 componenti: L. 25.000.000; 3 componenti: L. 33.000.000; 4 componenti: L. 39.000.000; 5 componenti: L. 46.000.000.
Il reddito deve essere maggiorato di L. 5.000.000 per ogni componente oltre il quinto; i componenti del nucleo familiare devono possedere (a titolo di proprieta' o altro diritto reale) nel territorio nazionale, oltre l'eventuale pertinenza individuata al sensi del regolamento comunale, solo l'abitazione principale e sempreche' la stessa sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A2, A3, A4, A5 e A6; i contribuenti che intendono usufruire dell'ulteriore detrazione devono presentare apposita dichiarazione, con validita' annuale, con la quale attestano il possesso dei requisiti di cui sopra la dichiarazione deve essere presentata al comune al momento del pagamento dell'imposta e comunque non oltre il 31 dicembre 2000; di applicare tali detrazioni anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari, in conformita' a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi come sostituito dalla legge n. 662/1996. (Omissis). 00A6111;

Comune di MOLAZZANA (Lucca)

Il comune di MOLAZZANA (provincia di Lucca) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare per l'anno 2000 la seguente aliquota I.C.I.: 6 per mille per le abitazioni principali; 7 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili; 2) di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, punto 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 00A6112;

Comune di MOLTENO (Lecco)

Il comune di MOLTENO (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2) di fissare al 4,5 per mille la misura dell'aliquota I.C.I, per la generalita' dei cespiti soggetti all'imposta a partire dal 1o gennaio 2000; 3) di mantenere in L. 200.000 la detrazione prevista per l'abitazione principale; 4) di confermare inalterate tutte le altre condizioni, esenzioni e riduzioni previste dal vigente regolamento in materia di I.C.I.
(Omissis). 00A6113;

Comune di MOMBAROCCIO (Pesaro e Urbino)

Il comune di MOMBAROCCIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 24 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote nonche' le riduzioni e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: abitazione principale: 5 per mille L. 200.000; altri fabbricati: 7 per mille. Si considerano abitazioni principali, con applicazione dell'aliquota del 5 per mille, senza detrazione, anche quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea diretta: figli e/o genitori.
Si considerano abitazioni principali, con applicazione dell'aliquota del 5 per mille e della detrazione di L. 200.000, anche quelle catastalmente suddivise in piu' unita' mimobiliari, aventi la stessa classificazione e che pongono in essere un'unica unita' abitativa. (Omissis). 00A6114;

Comune di MONBELLO di TORINO (Torino)

Il comune di MONBELLO di TORINO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica dellð'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per lðanno 2000, da applicare a tutti gli immobili; 2. approvare per lðanno 2000, la detrazione d'ðimposta prevista dallð'art. 8, comma 2, deI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'ðart. 55 della legge 662/1996, per le abitazioni principali, pari a Lð. 200.000 per tutte le categorie; 3. dare atto che lð'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dellð'anno in cui sussistono tali condizioni; 4. (Omissis).
(Omissis). 00A6115;

Comune di MOMPEO (Rieti)

Il comune di MOMPEO (provincia di Rieti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili viene determinata nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 00A6116;

Comune di MONCALIERI (Torino)

Il comune di MONCALIERI (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire, (omissis) le seguenti aliquote differenziate dell'ðimposta comunale sugli immobili per l'anno 2000:
immobili adibiti ad abitazione principale (ivi comprese le unita' immobiliari possedute da anziani o disabili) (omissis): 5,3 per mille; immobili diversi dalle abitazioni principali o alloggi posseduti in aggiunta allð'abitazione principale: 6,55 per mille;
aree edificabili: 7 per mille; immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto registrato, sulla base dei contratti tipo concordati, in sede locale, tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori: 2,5 per mille; immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille; immobili sfitti non ricadenti nelle condizioni di cui al punto precedente: 7 per mille; 2. di confermare per il 2000, nell'ðimporto di L. 300.000 la detrazione per l'ðabitazione principale. (Omissis). 00A6117;

Comune di MONDAINO (Rimini)

Il comune di MONDAINO (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare, per l'ðanno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'ðapplicazione dell'ðimposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni. Tipologia degli immobili: 1.: immobili posseduti da persone fisiche, soggetti soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche'ð le unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale: aliquota proposta 5,75 per mille; 2. tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui al precedente punto 1: aliquota proposta 7 per mille. 2. di determinare, ai sensi dell'ðart. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2000, le seguenti ulteriori detrazioni d'imposta: 1. contribuenti appartenenti a nuclei familiari formati da soli pensionati ultrasessantacinquenni: a) con reddito complessivo per nucleo familiare com posto da un solo contribuente non superiore a L. 5.000.000 annue lorde: L. 100.000; b) con reddito complessivo per nucleo familiare composto da piu' persone non superiore a L. 26.000.000 annue lorde: L. 100.000; 2. contribuenti con familiari portatori di handicaps con reddito complessivo non superiore a L. 36.000.000 annue lorde: L. 150.000.
(Omissis). 00A6118;

Comune di MONFORTE d'ALBA (Cuneo)

Il comune di MONFORTE d'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di prendere atto e di approvare la deliberazione della Giunta comunale n. 168 in data 29 novembre 1999, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale e' stata determinata nella misura del 6 per mille l'ðaliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000; 2. di stabilire consequenzialmente nella misura del 6 per mille l'ðaliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'ðanno 2000, da applicarsi in misura unica a tutte le base imponibili senza l'applicazione delle diversificazioni previste dall'ðart. 6, comma 2 decreto legislativo 504/1992 (omissis); 3. di non esercitare la facolta' di cui all'ðart. 8, comma 3 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55 legge 23 dicembre 1996, n. 662 riguardanti lð'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale;
(Omissis). 00A6119;

Comune di MONGRASSANO (Cosenza)

Il comune di MONGRASSANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 1o marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'ðanno 2000, nella misura unica del 5 per mille, lð'aliquota per lð'applicazione dell'ðimposta comunale sugli immobili, istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dallð'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 5a2, lett. a), dell'ðart. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'ðimposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dellð'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dallð'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile lðimmobile. Il contribuente ha lð'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata AR, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'ðimmobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'ðimposta dovuta per lð'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'ðanno durante il quale si protrae tale destinazione; se lðunita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'a soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato italiano, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche ðalle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 5. (omissis); 6. di dare atto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1962, n. 504, e relativo alle modalita' di applica- zione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'ðart. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo assicurativo. La cancellazione dai predetti elenchi cui effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'ðanno successivo. (Omissis). 00A6120;

Comune di MONSAMPIETRO MORICO (Ascoli Piceno)

Il comune di MONSAMPIETRO MORICO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis); 2. di determinare per l'ðanno 2000, l'ðaliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille con la detrazione per la prima abitazione di L. 200.000; (Omissis). 00A6121;

Comune di MONTAGNANA (Padova)

Il comune di MONTAGNANA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di avvalersi per l'ðanno 2000, della facolta' di articolazione dell'imposta comunale sugli immobili consentita dalle modifiche apportate al decreto legislativo 504/1992, dall'ðart. 3, comma 53, della legge 662/1996, determinando nel 6,75 per mille lð'aliquota normale e nel 5,75 per mille l'ðaliquota ridotta da applicare all'ðabitazione principale e alle sue pertinenze ancorche' distintamente iscritte in catasto, da applicarsi nell'ðambito territoriale del comune di Montagnana e dovuta dai soggetti individuati dall'art. 3 del decreto legislativo 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 2. di non avvalersi per l'anno 2000, delle facolta' concesse dal comma 55, dell'art. 3 della legge 662/1996, mantenendo in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze. (Omissis). 00A6122;

Comune di MONTANARO (Torino)

Il comune di MONTANARO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I. da applicarsi su tutto il territorio comunale: a) aliquota del 5,9 per mille da applicare alle:
abitazioni principali e relative pertinenze; per pertinenze si intendono le parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto. Sono considerate tali il garage, o box, la soffitta, la cantina, la tettoia. ll garage e/o il box si considerano parti integranti sino ad un massimo di due unita';
alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; abitazioni locate, con contratto registrato, a soggetti che la utilizzano come dimora abituale; b) aliquota del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati; c) aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'ðutilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; d) aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare a tutti gli immobili rimanenti salvo quelli previsti nei punti suindicati; dando atto che, con riferimento al regolamento disciplinante l'imposta comunale sugli immobili, adottato ai sensi art. 59 del decreto legislativo 446/1996 le aliquote suindicate, devono applicarsi tenendo conto: dell'art. 3 del regolamento comunale che definisce cio' che puo' essere considerato pertinenza dell'abitazione principale; dell'art. 6 che definisce cosa si intende per alloggio non locato e cosa per residenza secondaria; 2. di approvare quanto segue: a) aumento della detrazione ordinaria per l'abitazione principale, per l'anno 2000, in relazione alle richieste documentate per particolari situazioni di carattere sociale, da L. 200.000 a L. 250.000; b) individuazione dei soggetti beneficiari della maggiore detrazione d'imposta, nei contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni: soggetti con reddito annuo lordo di importo inferiore o pari a L. 25.000.000, operando, in caso di nuclei familiari, per ogni componente oltre il primo, una maggiorazione di L 2.000.000. c) stabilire, inoltre, che per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque conseguiti nel corso deI 1999; 3. di fissare la seguente procedura per godere delle agevolazioni o riduzioni relative ai punti: 1a.: limitatamente alla specificazione delle unita' immobiliari relative alle pertinenze successive alle prime, da assoggettare all'aliquota dell'abitazione principale; 1b.: per gli immobili soggetti a interventi di recupero, realizzazione di autorimesse, utilizzo dei sottotetti;
2.a.b.c.: aumento detrazione da L. 200.000 a L. 250.000. Il richiedente dovra' presentare apposita dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, resa ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e del regolamento di attuazione decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, entro il termine di pagamento della prima rata, redatta esclusivamente (a pena di nullita') su modulo da ritirarsi presso il comune. (Omissis). 00A6123;

Comune di MONTAPPONE (Ascoli Piceno)

Il comune di MONTAPPONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di applicare, relativamente all'imposta comunale sugli immobili I.C.I. anno 2000, le aliquote d'imposta, riduzioni e detrazioni di seguito riportate: a) 4 per mille: sui fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per obbligo esclusivo I'ðattivita'ð di costruzione e di alienazione di immobili; sui fabbricati di proprieta' di enti non aventi scopo di lucro; b) 5,5 per mille: per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. E' considerata abitazione principale anche l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che aquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario, in via permanente, a condizione che la stessa non sia locata. Per le unita' immobiliari diverse dall'abitazione, principale, destinate ad uso abitativo, locate con contratto di locazione; c) 6 per mille: per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate; per le unita' immobiliari ad uso diverso da quello abitativo; d) riduzioni e detrazioni: 1. riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e non utilizzabili; 2. detrazione d'imposta di lire 300.000 per le unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta indivisa, adibito ad abitazione principale dei soci assegnatari, per alloggi Erp assegnati dagli istituti case popolari e per alloggi destinati ad abitazione principale di soggetti in situazione di grave disagio economico e sociaIe. (Omissis). 00A6124;

Comune di MONTECATINI TERME (Pistoia)

Il comune di MONTECATINI TERME (provincia di Pistoia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, successive modifiche, nonche' ai sensi dell'art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431, le aliquote per l'applicazione dell'.I.C.I. per l'anno 2000, nel seguente modo: a) per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa: 5,75 per mille; b) per la unita' immobiliare adibita a pertinenza dell'abitazione principale come garage o box, o posto auto, iscritta in catasto in categoria C/6 o C/7, ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale stessa ovvero ad una distanza non superiore a duecento metri, in possesso dei medesimi soggetti passivi di cui al punto a): 5,75 per mille; c) per le unita' immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta: 5,75 per mille; d) per le unita' immobiliari adibite ad uso abitativo per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille; e) per gli immobili diversi da quelli di cui alla lettere a), b), c) e d): 7 per mille; 2) di stabilire a L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 3) di stabilire che ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A6125;

Comune di MONTE di MALO (Vicenza)

Il comune di MONTE di MALO (provincia di Vicenza), ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000; (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel modo che segue: 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 5,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari soggette all'imposta; 7 per mille per gli alloggi non locati e per i terreni edificabili; 2) di confermare per l'anno 2000 la maggiore detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai soggetti descritti (omissis); 3) di stabilire che la richiesta della maggiore detrazione dovra' essere depositata all'ufficio protocollo entro il 30 giugno 2000. (Omissis). Visto che con lo stesso atto si stabiliva inoltre di concedere una detrazione pari a L. 400.000 sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni: famiglie monoreddito con 3 o piu' figli che non abbiano ancora terminato gli studi per il possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Tale abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione dell'eventuale garage di pertinenza; (Omissis). 00A6126;

Comune di MONTEGALLO (Ascoli Piceno)

Il comune di MONTEGALLO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000; (Omissis). di confermare, per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. in vigore nell'anno 1999: 5 per mille - abitazione principale; 6 per mille - altri fabbricati (ordinaria), senza avvalersi della facolta' di incremento della detrazione prevista per legge e senza applicare delle ulteriori facolta' riconosciute ai comuni dalla legge n. 449/1997 e dal decreto legislativo n. 445/1997. (Omissis). 00A6127;

Comune di MONTEGROTTO TERME (Padova)

Il comune di MONTEGROTTO TERME (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune sugli immobili diversi da quelli di cui ai successivi punti 2, 3 e 4; 2) di determinare per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille l'aliquota ridotta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze; 3) di determinare per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille l'aliquota per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni previste dall'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 431/1998; 4) di determinare per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille l'aliquota per le abitazioni non locate; 5) di fissare la detrazione dall'imposta, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000, rapportate al periodo di utilizzo, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; 6) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale fino al secondo grado, purche' gli occupanti o coloro i quali ne usufruiscono vi abbiano la residenza e non siano possessori di altri immobili per intero o per quota parte; 7) di elevare a L. 500.000 per l'anno 2000, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale che hanno subito danni durante I'esondazione dei giorni 6 e 7 novembre 1999, da concedere previa dichiarazione autocertificativa da presentare, entro il 30 aprile 2000, all'ufficio tributi il quale ne presentera' copia all'ufficio tecnico per le opportune verifiche; 8) di prevedere per l'anno 2000 una maggiore detrazione dell'imposta in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico e sociale, quantificata in L. 300.000 da aggiungere alla detrazione fissa; 9) di confermare per l'anno 2000 una maggiore detrazione per nucleo familiare che presenti una situazione soggettiva come di seguito indicato: famiglia, al 10 gennaio 2000: con tre o piu' figli minorenni; oppure con almeno un componente anziano di settanta o piu' anni di eta'; oppure con soggetto/i disabile/i con invalidita' almeno del 66%; oppure assistita in via continuativa dai servizi sociali del comune; precisando che per usufruire della maggiore detrazione e' necessario non possedere altri immobili, per intero o per quota, e dispone di un reddito lordo complessivo del nucleo familiare non superiore ai seguenti importi:
1 componente - L. 18.000.000; 2 componenti - L. 25.000.000; 3 componenti - L. 31.000.000; per ulteriori componenti aggiungere 5 milioni per ogni persona in piu'. 00A6128;

Comune di MONTEMAGGIORE al METAURO (Pesaro e Urbino)

Il comune di MONTEMAGGIORE al METAURO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare (omissis) per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente: a) 5 per mille relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) 4 per mille per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili; c) 6 per mille per tutti gli altri immobili e soggetti passivi; 2) di confermare per l'anno 2000 la detrazione prevista per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 in L. 200.000, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 in L. 200.000, cosi' come specificato in merito agli aventi diritto dall'art. 10 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.; 3) di applicare limitatamente al pensionato solo con oltre sessantacinque anni di eta' alla data del 31 dicembre 1999, con reddito complessivo annuo non superiore a L. 11.000.000 la detrazione di L. 300.000 anziche' di L. 200.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e purche' proprietario di un unica unita' immobiliare in tutto il territorio nazionale; 4) di dare atto che per usufruire delle agevolazioni inerenti le aliquote e/o detrazioni dovranno essere presentate al comune apposite comunicazioni e/o autocertificazioni ai sensi del regolamento per la disciplina dell'I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 24 febbraio 1999. (Omissis). 00A6129;

Comune di MONTEPULCIANO (Siena)

Il comune di MONTEPULCIANO (provincia di Siena), ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire, (omissis) le seguenti misure di aliquote, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e valere per l'anno 2000, secondo le modalita' di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992: prima casa: 5,5 per mille; altri edifici (aliquota ordinaria): 5,8 per mille;
seconde case: 7 per mille (senza distinzione se locate o meno); 2) di stabilire, altresi', che visto l'art. 2 della legge n. 431/1998 sopra citata, nel caso in cui le parti stipulino contratti di locazione sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo e al loro deposito presso iI comune (artt. 2 e 3) verranno applicate le seguenti tariffe: a) prima casa: 5,5 per mille; b) altri edifici: 5,8 per mille; c) Immobili ad uso abitativo locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di Iocazione di tipo concordato, art. 2, legge n. 431/1998: 7 per mille; d) immobili ad uso abitativo non locati o tenuti a disposizione in aggiunta all'abitazione principale e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data del 1o gennaio 2000) art. 2, legge n. 431/1998: 8 per mille;
e) unita' immobiliari ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2, legge n. 431/1998) l'aliquota viene determinata, a richiesta dell'interessato, nel la misura del 5,5 per mille su presentazione della copia del contratto tipo con effettuazione del rimborso per la differenza; (Omissis). 3) di stabilire, a norma del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504, dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, cosi' come integrata dall'art. 3 con decreto-legge 7 marzo 1997, n. 58, per l'anno 2000, un incremento della detrazione per i proprietari prima casa da L. 300.000 a L. 350.000 nei seguenti casi:
A) essere pensionato/i; B) essere proprietari di prima ed unica abitazione accatastata con cat. A/2; A/3; A/4; A/5 ed eventuale terreno agricolo non superiore e mq 1000; C) avere un reddito annuo non superiore a L. 14.500.000 per nucleo familiare composto da una sola persona o non superiore a L. 19.200.000 per nuclei di due o piu' persone. (Omissis). 00A6130;

Comune di MONTEROSSO ALMO (Ragusa)

Il comune di MONTEROSSO ALMO (provincia di Ragusa) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come determinate con provvedimento del consiglio comunale n. 15 del 26 febbraio 1998, nelle seguenti misure: abitazioni principali: 4 per mille; altri fabbricati ed aree edificabili: 6 per mille.
(Omissis). 00A6131;

Comune di MONTEROTONDO (Roma)

Il comune di MONTEROTONDO (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.: 1. 6,9 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria;
2. 4,5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo che saranno messe a disposizione del comune di Monterotondo individuate con specifico atto dell'Amministrazione e destinate all'assistenza abitativa; 3. 4,5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo di proprieta' delle giovani coppie fino a tre anni dalla data del matrimonio e con reddito del nucleo familiare nei limiti stabiliti dalla legge n. 431/1998 per l'accesso al contributo per le locazioni; 4. 5 per mille per gli immobili locati con contratto in convenzione ai sensi della legge n. 431 art. 2 comma 3 (previa presentazione della documentazione probatoria); 5. 5,4 per mille per l'abitazione principale, con detrazione di imposta di L. 210.000;
6. 6 per mille per gli immobili adibiti ad uso non abitativo;
7. 9 per mille per gli altri immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Tale aliquota si applica agli immobili eccedenti la seconda unita' abitativa posseduta dallo stesso proprietario. Per seconda unita' abitativa si intende quella avente minor valore catastale tra le unita' abitative eccedenti. Si confermano inoltre le seguenti agevolazioni: riduzione del 90% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni; e' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari o a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni: sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto e purche' siano esclusivamente asservite alla predetta abitazione; ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado e in linea collaterale entro il secondo grado;
applicazione dell'aliquota in misura del 4 per mille per anziani di eta' superiore a sessantacinque anni singoli o coniugati aventi in proprieta', usufrutto, abitazione od uso, la sola abitazione principale, secondo i limiti di reddito e le modalita' gia' fissate con la delibera n. 395 del 24 dicembre 1998. Per l'ottenimento dei benefici delle anzidette aliquote agevolate, il contribuente e' tenuto a presentare apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 11, comma 3 decreto legislativo n. 504/1992, entro il 31 luglio dell'anno corrente, per le variazioni intervenute entro i primi sei mesi dell'anno ovvero per le situazioni gia' in essere, ed entro il 31 dicembre dell'anno corrente per quelle intervenute nel secondo semestre. (Omissis). 00A6132;

Comune di MONTERUBBIANO (Ascoli Piceno)

Il comune di MONTERUBBIANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000 come segue l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: aliquota del 5,5 per mille per tutti i tipi di immobili e per tutti i contribuenti, fissando in L. 200.000 la detrazione unica per l'abitazione principale; aliquota del 6 per mille per le abitazioni di proprieta' tenute a disposizione e non locate come rilevabile da contratto di affitto per almeno otto mesi all'anno, escluse le abitazioni concesse in comodato gratuito a familiari entro il secondo grado. (Omissis). 00A6133;

Comune di MONTE SAN GIUSTO (Macerata)

Il comune di MONTE SAN GIUSTO (provincia di Macerata) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis).

===================================================================== aliquota ordinaria |6 per mille; ===================================================================== aliquota per unità immobiliari adibite ad abitazione | principale e pertinenze di cui all'art. 4 del nuovo | regolamento |4,8 per mille; --------------------------------------------------------------------- aliquota agevolata ai sensi del comma 4 art. 3 nuovo | reg. I.C.I. (case concesse in comodato gratuito a | parenti ed affini entro il secondo grado |4,8 per mille; --------------------------------------------------------------------- detrazione per abitazione principale entro il limite | di imposta dovuto per abitazione principale |L. 200.000; --------------------------------------------------------------------- detrazione per abitazione ai sensi del quarto comma | art. 3 nuovo reg. I.C.I. (case concesse in comodato | gratuito a parenti e affini entro il secondo grado) | entro il limite di imposta dovuto per abitazione | principale | L. 200.000;

ulteriori detrazioni stabilite ai sensi dell'art. 7 del nuovo regolamento I.C.I. La detrazione di L. 200.000 prevista per abitazioni principali e' elevata a L. 300.000, per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni: a) soggetti ammessi all'assistenza economica continuativa da parte del comune (disabili, anziani e portatori di handicap), proprietari di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale piu' una pertinenza cosi' definita dall'art. 4 del nuovo regolamento; b) contribuenti facenti parte di un nucleo familiare con un componente ultrasessantacinquenne alla data del 1o gennaio di imposta (nuclei quindi di anziani singoli con soli conviventi a carico dei medesimi), con un reddito non superiore alla pensione INPS di L. 12.000.000, proprietari di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale piu' una pertinenza cosi'' come definita dall'art. 4 del nuovo regolamento; c) contribuenti facenti parte di un nucleo familiare di due o piu' componenti ultrasessantacinquenni alla data del 1o gennaio dell'anno di imposta (nuclei quindi composti da due o piu' anziani con solo conviventi a carico dei medesimi), con un reddito complessivo derivante da pensioni INPS non superiore di L. 20.000.000, proprietari di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale piu' una pertinenza cosi' come definita dall'art. 4 del nuovo regolamento; d) contribuenti facenti parte di un nucleo familiare composto da cinque o piu' persone, con reddito complessivo inferiore a L. 24.000.000, proprietari di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale piu' una pertinenza cosi' come definita dall'art. 4 del nuovo regolamento; e) nucleo familiare comprendente uno o piu' soggetti portatori di handicap con reddito non superiore a L. 20.000.000 e che risulti proprietario di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale piu' una pertinenza cosi' come definita dall'art. 4 del nuovo regolamento;
(Omissis). 00A6134;

Comune di MONTE SANT'ANGELO (Foggia)

Il comune di MONTE SANT'ANGELO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare per l'anno 2000 la misura dell'aliquota del 5 per mille da applicare alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo n. 504/1992; di confermare, altresi', in L. 200.000 la deduzione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A6135;

Comune di MONTESCANO (Pavia)

Il comune di MONTESCANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di applicare con effetto dal 1o gennaio 2000 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 6 per mille; 2) di non operare diversificazioni dal regime base stabilito dalla legge. (Omissis). 00A6136;

Comune di MONTE S. MARIA TIBERINA (Perugia)

Il comune di MONTE S. MARIA TIBERINA (provincia di Perugia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare nell'anno 2000, (omissis) le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria pari al 6 per mille; b) aliquota maggiorata pari al 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non locate alla data del 1o gennaio 1999 a soggetti che le utilizzino come abitazione principale. (Omissis). 00A6137;

Comune di MONTESIGLIO (Cuneo)

Il comune di MONTESIGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2000 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille come previsto per gli anni precedenti. (Omissis). 00A6138;

Comune di MONTEU da PO (Torino)

Il comune di MONTEU da PO (provincia di Torino) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di determinare in via definitiva le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili a valersi per l'anno 2000: a) del 4,5 per mille per le abitazioni principali e per tutti i casi previsti dall'art. 3 del vigente regolamento per la disciplina dell'I.C.I.; b) del 6,9 per mille per tutti gli altri immobili; di approvare, per l'anno 2000, la detrazione d'imposta per le abitazioni principali, pari a L. 200.000 per tutte le categorie. (Omissis). 00A6139;

Comune di MONTEU ROERO (Cuneo)

Il comune di MONTEU ROERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Monteu Roero per l'anno 2000; 2) di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 00A6140;

Comune di MONTE VIDON COMBATTE (Ascoli Piceno)

Il comune di MONTE VIDON COMBATTE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 2. di stabilire in questo comune, per l'anno 2000, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e delle norme del capo I del titolo I del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nell'aliquota del 6 per mille, in misura unica per tutto il territorio comunale, per le abitazioni principali e del 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alle abitazioni principali o di alloggi non locati e nella misura di L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di dare atto che l'aliquota si applica sulla base imponibile prevista dll'art. 5 del suddetto decreto legislativo, e' dovuta dai soggetti passivi individuati dall'art. 3 in misura unica sull'intero territorio comunale; 4. di dare atto che per la disciplina dell'imposta si applicano tutte le norme previste nel capo I del titolo I del suddetto decreto legislativo n. 504/1992; (Omissis). 00A6141;

Comune di MONTICELLI d'ONGIVA (Piacenza)

Il comune di MONTICELLI d'ONGIVA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare anche per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: abitazione principale: aliquota 4,70 per mille;
immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota 5,2 per mille dando atto che si considerano adibite ad abitazione principale le unita' immobiliari di cui all'art. 7 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con deliberazione di C.C: n. 44 del 29 dicembre 1998 e sue successive modificazioni; fabbricati costruiti per la vendita e non venduti, per un periodo di 3 anni, aliquota 4 per mille; 2) di confermare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale. (Omissis). 00A6142;

Comune di MONTICELLO d'ALBA (Cuneo)

Il comune di MONTICELLO d'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) Di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili con effetto per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille, rapportata al valore degli immobili stessi calcolato ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). 00A6143;

Comune di MONTORSO VICENTINO (Vicenza)

Il comune di MONTORSO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 15 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992, viene fissata nella misura del 5,5 per mille; 2) di stabilire che per l'anno 2000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene fissata nell'importo di L. 200.000. (Omissis). 00A6144;

Comune di MORFASSO (Piacenza)

Il comune di MORFASSO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di determinare, nella misura di seguito indicata, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, (omissis), in relazione alla necessita' di copertura dei costi dei servizi e delle fu'nzioni dell'ente: A) aliquota ordinaria del 6 per mille; B) aliquota ridotta del 5,5 per mille per: le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 2) di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, del decreto legislativo 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 00A6145;

Comune di MORIMONDO (Milano)

Il comune di MORIMONDO (provincia di Milano) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2000 le seguenti aliquote di riferimento dell'imposta comunale immobiliare: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; abitazione principale: 5 per mille; come definita dall'art. 22 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 29 settembre 1999; pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale di cui all'art. 22, lettera E) del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 29 settembre 1999: 5 per mille. terreni agricoli ed edificabili: 5,5 per mille. fabbricati gruppo C che non possono essere considerate pertinenze dell'abitazione principale:
C/1 negozi e botteghe (pubblici esercizi): 7 per mille;
C/2 magazzini e locali deposito: 7 per mille; C/3 laboratori e locali deposito: 7 per mille; C/4 fabbricati per arti e mestieri: 7 per mille. Per le categorie C/1 e C/2 se gli stessi immobili non sono utilizzati dai titolari di licenza di pubblico esercizio: 5,5 per mille; fabbricati gruppo D: tutte le categorie comprese da D/1 a D/12: 7 per mille. Il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, di cui all'art. 59, comma 1, lettera G) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'anno 2000: L. 143.000 al metro quadrato; la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 55, comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 682 per unita' immobiliare in ragione annua e in rapporto alla quota di possesso art. 23 regolamento I.C.I.: L. 240.000. (Omissis). 00A6146;

Comune di MORNICO LOSANA (Pavia)

Il comune di MORNICO LOSANA (provincia di Pavia) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 5,5 per mille. (Omissis). 00A6147;

Comune di MOTTA CAMASTRA (Messina)

Il comune di MOTTA CAMASTRA (provincia di Messina) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) confermare per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili; 2) confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200000. (Omissis). 00A6148;

Comune di MOTTA S. ANASTASIA (Catania)

Il comune di MOTTA S. ANASTASIA (provincia di Catania) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). abitazione principale: 4,75 per mille; aliquota ordinaria altre unita' immobiliari 5,2 per mille; abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662): 4 per mille; detrazione maggiore per l'abitazione principale valida per tutti i contribuenti: L. 300.000.
(Omissis). 00A6149;

Comune di MUSSOLENTE (Vicenza)

Il comune di MUSSOLENTE (provincia di Vicenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'l.C.l. che sara' applicata nel comune di Mussolente, nella misura unica deI 4,5 per mille, secondo le modalita' del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili previsto ai sensi degli artt. 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997 approvato con delibere di C.C. numeri 8/1999, 25/1999 e 72/1999; 2. di riconfermare, per l'anno 2000, in L. 250.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 sostituito con legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 55, relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da applicarsi con le modalita' del regolamento di cui al punto precedente. (Omissis). 00A6150;

Comune di MOTTEGGIANA (Mantova)

Il comune di MOTTEGGIANA (provincia di Mantova) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2000 nelle seguenti misure: a) 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alta realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti;
b) 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili, purche' ultimati a decorrere dal 1o gennaio 1997; c) 5,5 per mille nel caso di immobile adibito ad abitazione principale da parte del proprietario o usofruttuario; d) 6,5 per mille nei casi di immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale anche se utilizzati a qualsiasi titolo quali abitazioni principali da parte di altri soggetti e di immobili diversi dalle abitazioni; e) 7 per mille nei casi di alloggi non locati; 2. di considerare "abitazione principale" l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di mantenere invariata nella misura di L. 200.000, l'entita' della detrazione prevista dalI'art. 3, comma 55, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996; 4. di dare atto che l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui al punto 1), lettera a) del presente atto si applica limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, con riferimento alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000 e in quello successivo; 5. di dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. (Omissis). 00A6151;

Comune di MURIALDO (Savona)

Il comune di MURIALDO (provincia di Savona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). aliquota ordinaria: 6 per mille: elevazione della detrazione di imposta per abitazione princinale e sue pertinenze come stabilita dall'art. 3, comma 55 della legge n. 504/1992 pari a L. 250.000: (Omissis). 00A6152;

Comune di NEMI (Roma)

Il comune di NEMI (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) (Omissis); 2) di fissare, per l'anno 2000, l'aliqudta I.C.I. ordinaria al 7 per mille; 3) di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. ridotta al 4,5 per mille per l'abitazione principale intesa nel senso di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; 4) di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale del contribuente e' pari a L. 200.000; 5) (Omissis). 6) (Omissis). (Omissis). 00A6153;

Comune di NEROLA (Roma)

Il comune di NEROLA (provincia di Roma) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). di fissare, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 00A6154;

Comune di NIBBIANO (Piacenza)

Il comune di NIBBIANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. nel rispetto degli equilibri di bilancio, di mantenere invariata per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune nella misura di seguito specificata: 5,5 per mille per abitazione principale; 6,5 per mille per gli altri fabbricati e per le aree edificabili e le pertinenze dell'abitazione principale (box, cantine); 2. di determinare la detrazione per la prima casa in L. 200.000. (Omissis). 00A6155;

Comune di NICHELINO (Torino)

Il comune di NICHELINO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare interamente la proposta riportata (omissis); 1. la determinazione per l'anno 2000 delle seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili: aliquota 5,5 per mille per: l'abitazione principale, incluse le pertinenze. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale: l'autorimessa, il posto auto, la soffitta o la cantina, anche se distintamente iscritti in catasto, purche' utilizzate dal titolare dell'unita' immobiliare o dai suoi conviventi. (L'agevolazione e' attribuita ad un solo box o posto macchina per unita' immobiliare); le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, purche' gli occupanti abbiano stabilito la propria residenza anagrafica nell'immobile; l'abitazione posseduta a titolo di proprieta o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; aliquota 7 per mille per: gli altri immobili con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non rientranti nelle altre casistiche; aliquota 9 per mille per: gli alloggi non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; aliquota 2 per mille per: le abitazioni locate con contratto registrato conforme alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 2, comma 3, utilizzati dal locatario come abitazione principale; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale si detraggano L. 220.000; 3. di stabilire, che hanno diritto alla detrazione di L. 300.000 per la prima casa i soggetti che per l'anno 2000 rientrino nei sottoelencati limiti di reddito lordo e che non siano proprietari o usufruttuari di altri immobili:

===================================================================== Componenti nucleo familiare familiare |
1999 |Reddito annuo lordo del nucleo ===================================================================== 1 |L. 9.224.000 --------------------------------------------------------------------- 2 |L. 12.124.000 --------------------------------------------------------------------- 3 |L. 15.024.000 --------------------------------------------------------------------- 4 |L. 17.924.000 --------------------------------------------------------------------- 5 |L. 20.824.000 --------------------------------------------------------------------- 6 |L. 23.724.000 --------------------------------------------------------------------- 7 |L. 26.624.000

per ogni ulteriore familiare a carico il limite di reddito viene incrementato di L. 2.900.000. (Omissis). 00A6156;

Comune di NONE (Torino)

Il comune di NONE (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). "di confermare e stabilire nella misura del 5,7 per mille l'aliquota l.C.l. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2000; di confermare e stabilire - per l'anno 2000 - nella misura del 4,5 per mille l'aliquota l.C.l. ridotta a favore delle persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, quelle concesse in uso gratuito a parenti ed affini, in linea retta, entro il primo grado)." (Omissis). 00A6157;

Comune di NOVARA di SICILIA (Messina)

Il comune di NOVARA di SICILIA (provincia di Messina) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per tutti i casi, con la eccezione di una aliquota agevolata al 3 per mille, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori in favore dei proprietari che eseguono lavori di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili.
(Omissis). 00A6158;

Comune di NOVE (Vicenza)

Il comune di NOVE (provincia di Vicenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze del soggetto passivo: 5 per mille; aliquota per gli immobili, ivi comprese le aree, (immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, con esclusione degli alloggi non locati): 5,4 per mille; aliquota per gli alloggi non locati: 6 per mille; aliquota per gli immobili di proprietari che eseguono gli interventi previsti dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonici localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti): 3,8 per mille. 2. di fissare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e le relative pertinenze del soggetto passivo nella misura di L. 250.000; 3. di precisare che si considerano immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle unita' immobiliari elencate all'art. 5 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta in oggetto, approvato con propria precedente deliberazione n. 70 in data 27 novembre 1998 modificato con propria deliberazione n. 15 in data odierna. (Omissis). 00A6159;

Comune di NUSCO (Avellino)

 
Il comune di NUSCO (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di approvare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000, nelle seguenti misure: abitazione principale aliquota 5,5 per mille; altri fabbricati aliquota 6,25 per mille; b) di confermare la detrazione sull'abitazione principale di L. 225.000, da applicarsi una sola volta alle abitazioni di cui ai punti a),b),c),d),e), ed f) del relativo regolamento comunale I.C.I. c) di applicare l'aliquota del 3 per mille alle abitazioni che vengono ristrutturate nel centro storico. (Omissis). 00A6160;

Comune di OFENA (L'Aquila)

Il comune di OFENA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 2 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili nella misura del 5 per mille; di dare atto che per esenzioni, riduzioni e detrazioni dell'imposta trova applicazione la normativa vigente in materia. (Omissis). 00A6161;

Comune di OGLIANICO (Torino)

Il comune di OGLIANICO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'abitazione principale, nella misura del 6 per mille l'aliquota per gli altri immobili (pertinenze, seconda casa e terreni) e nella misura di L. 250.000 la detrazione per abitazione principale. (Omissis). 00A6162;

Comune di OLDENICO (Vercelli)

Il comune di OLDENICO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota unica del 6 per mille. (Omissis). 00A6163;

Comune di OLGIATE OLONA (Varese)

Il comune di OLGIATE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili 2000: nella misura del 4 per mille per gli immobili aventi caratteristica di aabitazione principaleº nonche' alle relative pertinenze come individuate dal regolamento I.C.I.; nella misura del 6,85 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare anche per l'anno 2000, l'applicazione dell'aliquota del 3 per mille per gli immobili di cui al comma 5, art. 1 della legge 449 del 27 dicembre 1997; 3. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000; 4. di dare atto che se la detrazione non trova piena capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, la parte residua deve essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze. (Omissis). 00A6164;

Comune di OLGINATE (Lecco)

Il comune di OLGINATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di ridurre per l'esercizio 2000 l'aliquota I.C.I. applicata per le abitazioni principali dal 5,1 per mille al 4,5 per mille confermando le altre disposizioni sinora approvate, quali detrazioni, criteri, e modalita' di applicazione della medesima gia' in vigore; (Omissis). prospetto per applicazione I.C.I. - anno 2000: aliquota del 4,5 per mille per l'abitazione principale; aliquota del 5,1 per altri fabbricati;
aliquota del 6 per mille per le seconde case non locate;
aliquota del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro; aliquota del 4 per mille per un periodo di tre anni, per quei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione; detrazione dell'imposta per l'abitazione principale: e' fissata in L. 200.000.
(Omissis). 00A6165;

Comune di OLIVETO LARIO (Lecco)

Il comune di OLIVETO LARIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 da applicarsi in questo comune, (omissis), nel modo seguente: 4,5 per mille per l'unita' immobillare direttamente adibita ad abitazione principale; 4,5 per mille per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 3 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997); 6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili; 2. di stabilire in L. 200.000, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo cosi' come definita dalla normativa vigente nel rispetto dell'equilibrio di bilancio". (Omissis). 00A6166;

Comune di OLLOLAI (Nuoro)

Il comune di OLLOLAI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella seguente misura: 4 per mille. (Omissis). 00A6167;

Comune di ORIO CANAVESE (Torino)

Il comune di ORIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire (omissis) per l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria: 5,75 per mille;
b) aliquota agevolata per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 1, comma 5 legge n. 449/1997) l'aliquota agevolata e' applicata per tre anni dall'inizio dei lavori: 0,5 per mille; c) aliquota ridotta per fabbricati inagibili o inabitabili (art. 8 decreto legislativo n. 504/1992): 2,87 per mille;
d) detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze: L. 225.000; e) detrazione per le unita' immobiliari e loro pertinenze concesse in uso gratuito, da persone fisiche, a parenti in linea retta entro il 2o grado a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale: L. 225.000; f) detrazione per le unita' immobiliari e loro pertinenze possedute da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in case di cura o istituti di ricovero, purche' l'unita' immobiliare non risulti locata: L. 225.000; g) il valore delle aree fabbricabili, per tutto il territorio comunale, per l'anno 2000 e' stabilito in: L. 40.000 al mq. L'aliquota agevolata e le detrazioni di cui ai punti b, c, e, f, sono fruibili su presentazione di idonea documentazione, come indicato sul regolamento comunale I.C.I. (Omissis). 00A6168;

Comune di ORIA Brindisi)

Il comune di ORIA (provincia di Brindisi) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) 5,5, per mille per tutti gli altri soggetti passivi; (Omissis). 00A6169;

Comune di ORICOLA (L'Aquila)

Il comune di ORICOLA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 1. immobili destinati ad abitazione principale: 4 per mille; 2. altri immobili: 6 per mille. (Omissis) 00A6170;

Comune di ORINO (Varese)

Il comune di ORINO (provincia di Varese) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5, per mille, fermo restando la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale, dando atto che: l'art. 3 del Regolamento comunale considera parte integrante dell'abitazione principale le pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto, a favore del proprietario o titolare di diritto reale di godimento; l'art. 4 considera abitazioni principali quelle individuate nelle lettere a), b), e) dello stesso articolo del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 3 febbraio 1999; 2. di far risultare che nell'art. 5 del Regolamento sono stati determinati i valori minimi delle aree fabbricabili per i quali questo comune e' soggetto attivo d'imposta. (Omissis). 00A6171;

Comune di OROSEI (Nuoro)

Il comune di OROSEI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I. per le unita' adibite ad abitazione principale e sue pertinenze nella misura del cinque per mille; per tutti gli altri immobili nella misura del 6 per mille. 2. di confermare per l'anno 2000 in L. 200.000 annue la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A6172;

Comune di ORTE (Viterbo)

Il comune di ORTE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 come segue:
a) aliquota ordinaria: 6,5 per mille; b) aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze: 4,7 per mille; 2. di fissare in L. 250.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). 00A6173;

Comune di ORTONA dei MARSI (L'Aquila)

Il comune di ORTONA dei MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille del valore degli stessi; 2. prevedere la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare relativa ad abitazione principale cosi' come indicato in premessa. (Omissis). 00A6174;

Comune di OSTUNI (Brindisi)

Il comune di OSTUNI (provincia di Brindisi) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno d'imposta 2000, le aliquote dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), gia' in vigore dal 1o gennaio 1999, in questo comune approvate come segue:
a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 4 per mille; b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per i restanti immobili dagli stessi posseduti: 6 per mille; 2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare aI comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4) l'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille per un periodo non superiore a tre anni per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione a l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data di contratto. L'aliquota stabilita dal presente comma e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; 5) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate ai periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari utilizzate da nuclei familiari nella cui abitazione principale risiedono handicappati con percentuale di invalidita' del 100% accertata con idonea documentazione, e' stabilito che la detrazione di L. 200.000 di cui sopra sia elevata a L. 300.000. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 6) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A6175;

Comune di PACECO (Trapani)

Il comune di COMUNE di PACECO (provincia di Trapani) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2000: 1) l'aliquota ordinaria aI 5 per mille; 2) l'aliquota per i fabbricati diversi dall'abitazione principale aI 5,5 per mille;
3) la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 245.000. (Omissis). 00A6176;

Comune di PADERNO FRANCIACORTA Brescia)

Il comune di PADERNO FRANCIACORTA (provincia di Brescia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota per l'applicazione dell'l.C.I. nelle seguenti misure: aliquota del 5 per mille per tutti gli immobili ad eccezione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale C/2, C/3, C/4, C/5 e nel gruppo "D" per i quali l'aliquota viene determinata nella misura del 6,5 per mille; b) di non applicare riduzioni o detrazioni d'imposta oltre a quelle obbligatorie per legge o previste dal regolamento sull'I.C.l. approvato con delibera consiliare n. 45 del 30 novembre 1998. (Omissis). 00A6177;

Comune di PACIANO (Perugia)

Il comune di PACIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immo bili (I.C.I.): a) Misura delle aliquote:

=====================================================================
Tipologia degli immobili | ===================================================================== aliquote per mille | Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale | 6 Altre tipologie di immobili |6,5;

2. di confermare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2000 le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: detrazione per abitazione principale L. 240.000. (Omissis). 00A6178;

Comune di PALESTRO (Pavia)

Il comune di PALESTRO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposte comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabbilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 00A6179;

Comune di PAGO VEIANO (Benevento)

Il comune di PAGO VEIANO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 00A6180;

Comune di PALAZZOLO VERCELLESE (Vercelli)

Il comune di PALAZZOLO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 00A6181;

Comune di PALMANOVA (Udine)

Il comune di PALMANOVA (provincia di Udine) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per il 2000 un'aliquota I.C.I. unica; 2. di determinare tale aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille (omissis); 3. di determinare nella misura di l. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A6182;

Comune di PARETE (Caserta)

Il comune di PARETE (provincia di Caserta) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille. (Omissis). 00A6183;

Comune di PARONA (Pavia)

Il comune di PARONA (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - (I.C.I.) - nella seguente misura: 4 per mille, per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; 4 per mille, per terreni agricoli; 5 per mille, per aree fabbricabili; 6 per mille, per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, ecc....; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, nella misura di L. 300.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A6184;

Comune di PASTURO (Lecco)

Il comune di PASTURO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di approvare per l'anno 2000 la regolamentazione dell'imposta I.C.I. come di seguito riportato: aree frabbricabili 6 per mille; terreni agricoli 6 per mille. Fabbricati:
immobili diversi da abitazioni 6 per mille; realizzati per vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalentemente della attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili 6 per mille; abitazione principale 5 per mille; in aggiunta alla principale 6 per mille; alloggi non locati 6 per mille.

Il comune di Pasturo non intende avvalersi della possibilita' offerta agli enti senza scopi di lucro prevista all'ultimo periodo del secondo comma art. 6 legge n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996.

Il comune di Pasturo considera come abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in via permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.
Detrazione d'imposta per l'anno 2000: L. 200.000, per l'abitazione principale. (Omissis). 00A6185;

Comune di PATERNO'Catania)

Il comune di PATERNO' (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. che sono stabilite nelle seguenti misure: 5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali; 4 per mille per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). 00A6186;

Comune di PAULLO (Milano)

Il comune di PAULLO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per il 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille ad eccezione degli immobili destinati alla residenza e non locati e non occupati sui quali sara' applicata l'aliquota nella misura del 7 per mille; di determinare in L. 200.000 fisse la detrazione unica d'imposta.
(Omissis). 00A6187;

Comune di PAVIA di UDINE (Udine)

Il comune di PAVIA di UDINE (provincia di Udine) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - nella misura del 5 per mille, gia' applicata nell'anno 1999. 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 annue, ai sensi e con le modalita' previste dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996. 3. per l'anno 2000 non trova applicazione il terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni; tale comma non si applica nemmeno alle unita' immobiliari indicate al comma 4 dell'articolo citato nel presente capoverso. (Omissis). 00A6188;

Comune di PEGLIO (Pesaro - Urbino)

Il comune di PEGLIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale, con detrazione pari a L. 200.000 e di determinare nel 7 per mille l'aliquota per i fabbricati diversi dall'abitazione principale. (Omissis). 00A6189;

Comune di PENNA SANT'ANDREA (Teramo)

Il comune di PENNA SANT'ANDREA (provincia di Teramo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 504/1992, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune, con detrazione prima casa L. 200.000. (Omissis). 00A6190;

Comune di PERFUGAS (Sassari)

Il comune di PERFUGAS (provincia di Sassari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 venga determinata applicando alla base imponibile l'aliquota del 4,5 per mille; detrazione per immobile adibito ad abitazione principale: L. 200.000; (Omissis). 00A6191;

Comune di PERO (Milano)

Il comune di PERO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare, ai fini della previsione del gettito I.C.I. nel comune di Pero, per l'anno 2000: l'aliquota ordinaria al 6,6 per mille; l'aliquota agevolata al 4,5 per mille nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
l'aliquota agevolata al 4,5 per mille nei confronti dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite nell'accordo siglato per il comune di Pero in data 8 ottobre 1999; l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000 solo ed esclusivamente per i soggetti in possesso di particolari requisiti indicati nell'allegato A, previa presentazione di apposita denuncia corredata da idonea documentazione; l'aliquota del 9 per mille per le unita' immobiliari non locate, aventi i requisiti di abitabilita' e rientranti nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8 e A/10. (Omissis). 00A6192;

Comune di PERTENGO (Vercelli)

Il comune di PERTENGO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5 per mille; 2. di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto. (Omissis). 00A6193;

Comune di PESCAGLIA (Lucca)

Il comune di PESCAGLIA (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2000 nella misura unica del 6,20 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1996, n. 504 e successive modificazioni. (Omissis). 00A6194;

Comune di PESCOPENNATARO (Isernia)

Il comune di PESCOPENNATARO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). ". . . . . . . di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille". (Omissis). 00A6196;

Comune di PESSANO con BORNAGO (Milano)

Il comune di PESSANO con BORNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni da applicare in questo comune a titolo di imposta comunale sugli immobili, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1993 e successive modificazioni ed integrazioni salve eventuali rettifiche entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2000, come segue: aliquota ordinaria: 5,6 per mille; aliquota 7 per mille per immobili ad uso abitazione non locati, vuoti o, comunque, non utilizzati; L. 250.000, detrazione per immobile adibito a propria abitazione principale; L. 330.000, detrazione per immobile adibito a propria abitazione principale, di categoria A3 e A4, di soggetti appartenenti a nuclei familiari aventi solo redditi minimi di pensione (sociale, invalidita' civile o simile equiparata, comunque non superiore al minimo di pensione di vecchiaia (VO) INPS) o reddito da lavoro dipendente pari a tali pensioni. Gli interessati dovranno presentare domanda di autorizzazione alla maggiore detrazione. (Omissis). 00A6197;

Comune di PETRELLA TIFERNINA (Campobasso)

Il comune di PETRELLA TIFERNINA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 12 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). stabilire e confermare per l'anno 2000, a seguito di istituzione dell'I.C.I. in favore dei comuni, l'applicazione dell'aliquota del 5,25 per mille.
(Omissis). 00A6198;

Comune di PETTINEO (Messina)

Il comune di PETTINEO (provincia di Messina) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota per l'imposta sugli immobili nella misura del 5 per mille. (Omissis). 00A6199;

Comune di PIAZZA ARMERINA (Enna)

Il comune di PIAZZA ARMERINA (provincia di Enna) ha adottato, il 2 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2000 la misura dell'aliquota I.C.I. nella percentuale del 5 per mille e determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze asservite alle abitazioni principali (box, cantine, garages, ecc..); 2. confermare altresi' per l'anno 2000 la misura dell'I.C.I. nella percentuale del 5 per mille per le unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale (seconda casa)
(Omissis). 00A6200;

Comune di PIETRARUBBIA (Pesaro e Urbino)

Il comune di PIETRARUBBIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota I.CI. per l'anno 2000 come segue: abitazione principale: aliquota 5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni e posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota 6 per mille; alloggi non locati per l'intero anno cui si riferisce: aliquota 7 per mille
(Omissis). 00A6201;

Comune di PIEVE FOSCIANA (Lucca)

Il comune di PIEVE FOSCIANA (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare nel 4 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2000, cosi' come previsto per l'anno 1999 con propria deliberazione n. 10 del 23 marzo 1999. 2. di confermare, altresi', la detrazione di L. 200.000, prevista per l'abitazione principale. (Omissis). 00A6202;

Comune di PINO TORINESE (Torino)

Il comune di PINO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare (omissis) le tariffe ed aliquote relative alle entrate comunali nella seguente misura: imposta comunale immobiliare: aliquota per abitazione principale 5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 230.000; aliquota ordinaria per altri immobili 5,8 per mille (Omissis). 00A6203;

Comune di PIOBESI TORINESE (Torino)

Il comune di PIOBESI TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale. b) di determinare l'aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili. c) di determinare in L. 230.000 l'importo della detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (Omissis). 00A6204;

Comune di PIOLTELLO (Milano)

Il comune di PIOLTELLO (provincia di Milano) ha adottato, il 1o febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: 9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni. 2) di dare atto che per l'anno 2000, la detrazione per l'abitazione principale e' stabilita nella misura di L. 200.000 (duecentomila).
(Omissis). 00A6205;

Comune di PLESIO (Como)

Il comune di PLESIO (provincia di Como) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di confermare per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per abitazioni principali, pertinenze delle abitazioni principali purche' ubicate nello stesso edificio, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterali sino al primo grado e per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituto (come da regolamento vigente); Di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota relativa a tutti gli altri immobili di cui all'articolo 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; Di stabilire nella misura di L.200.000 la detrazione dovuta per abitazione principale. (Omissis). 00A6206;

Comune di PODENZANA (Massa Carrara)

Il comune di PODENZANA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 1. abitazione principale: 5,75 per mille; 2. altri fabbricati: 6,75 per mille;
3. fabbricati cat. C/2: 5 per mille; 4. fabbricati invenduti realizzati da imprese: 4 per mille (art. 3 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili). di dare atto che le maggiore detrazioni per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale sono previste dall'articolo 10 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 30 novembre 1998. (Omissis). 00A6207;

Comune di POGGIARDO (Lecce)

Il comune di POGGIARDO (provincia di Lecce) ha adottato, il 31 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote differenziate I.C.I. in conformita' a quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1996, n. 437 come sostituito dalla legge di conversione 24 ottobre 1996, n.437:
a) Aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare, per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci e cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; b) Aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel precedente punto a). 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A6208;

Comune di POGGIBONSI (Siena)

Il comune di POGGIBONSI (provincia di Siena) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare con affetto dal 1o gennaio 2000 la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione dell'imposta comunale sugli Iimobili, ai soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni: 5,4 per mille l'aliquota ordinaria gravante su tutti gli immobili da applicare a carico dei soggetti passivi; 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2000 sul valore del patrimonio immobiliare sito sul territorio comunale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (con l'esclusione dei fabbricati ad essa pertinenziali, come da regolamento comunale approvato ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 446/1997);. 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2000 alle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari eslusivamente per mancanza di alloggi (legge regionale n. 96 del 20 dicembre 1996, articolo 29, comma 5) 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2000 all'abitazione concessa ad uso gratuito a familiari entro il 1o grado, che la utilizzino come abitazione principale; 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alle abitazioni concesse in locazione secondo le disposizioni della legge n. 431/1998 ( locazioni a canone concordato); 7 per mille l'aliquota I.C.I. per gli alloggi sfitti o comunque tenuti e non occupati come dimora abituale; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta riferita all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed alle unita' immobiliari concesse in locazione secondo le disposizioni della legge n. 431/1998 (locazione a canone concordato). (Omissis). 00A6209;

Comune di POGLIANO MILANESE (Milano)

Il comune di POGLIANO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2000, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, le aliquote e le detrazioni vigenti, adottate con deliberazione di codice civile n. 19 del 27 febbraio 1998, nelle seguenti misure: abitazione principale: 5 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale: 6,5 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 230.000; detrazione per casi particolari: L. 350.000; intendendosi per tali: a) persone singole (come da documentazione anagrafica) titolari esclusivamente di pensione sociale; b) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidita' civile non inferiore al 74%; c) contribuenti affidatari di minori; d) soggetti in particolari situazioni di disagio socio-economico, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali. 2. estendere l'applicabilita' dell'aliquota ridotta alle pertinenze dell'abitazione principale; 3. considerare pertinenze, i locali accessori quali cantine, solai, porticati e tettoie, chiuse o aperte, situati nello stesso stabile in cui si trova l'abitazione principale e i box quando siti nello stesso stabile o ad una distanza non superiore a 200 metri. (Omissis). 00A6210;

Comune di POLAVENO (Brescia)

Il comune di POLAVENO (provincia di Brescia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria 6,5 per mille;
aliquota per l'abitazione principale 4,5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2000 in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale; 3. di considerare, ai fini delle agevolazioni, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, cosi' come previsto dall'art. 3 del vigente regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 59 del 18 dicembre 1998; 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento I.C.I. si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; 5. di considerare altresi' abitazione principali, ai fini dell'applicazione sia dell'aliquota che della detrazione, quelle concesse in uso gratuito, senza l'esistenza di un diritto reale di godimento ai parenti di primo grado in linea diretta (figli e genitori), cosi' come previsto dall'art. 4 del vigente regolamento I.C.I. (Omissis). 00A6211;

Comune di POLCENIGO (Pordenone)

Il comune di POLCENIGO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000, le aliquote per l'I.C.I. e la riduzione per le abitazioni principali come segue: aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota differenziata 5 per mille per i seguenti immobili:
a) unita' immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi risiedono abitualmente; b) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
c) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune; d) gli alloggi regolarmente assegnati agli istituti o aziende per l'edilizia economica residenziale; e) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli,ecc.); f) le l'unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; g) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 2o grado di parentela adibite a loro abitazione principale; h) le abitatazioni date in locazione a cittadini residenti nel comune o a personale U.S.A. in servizio alla Base USAF di Aviano; i) immobili posseduti da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS); l) unita' immobiliari adibite ad attivita' produttive, commerciale e studio professionale. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento per la disciplina comunale sugli immobili I.C.I., per abitazione principale si devono intendere le unita' immobiliari analiticamente indicate all'art. 6 - comma 2, punto 1, nel presente atto elencate in precedenza dalla lettera a) alla lettera i) e per tali fattispecie dalla imposta si detraggono, fino a concorrenza dell'ammontare totale, lire 200.000 quale detrazione per abitazione principale. Tale importo deve essere rapportato al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalle rispettive quote di possesso. Qualora l'abitazione principale sia occupata da uno solo dei contitolari la detrazione spetta interamente allo stesso. Aliquota agevolata 1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti nelle seguenti zone: zone omogenee A (A0-A1-A2); aree incluse nelle perimetrazioni del P.R.P.C. denominato Gorgazzo e del P.R.P.C. denominato La Santissima ; zone omogenee E (E0-E2-E3-E4-E5-E6-E7). L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori. (Omissis). 00A6212;

Comune di POLESELLA (Rovigo)

Il comune di POLESELLA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota I.C.I. 2000 determinata nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). 00A6213;

Comune di POLLUTRI (Chieti)

Il comune di POLLUTRI (provincia di Chieti) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, nelle seguenti misure, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504: 6 per mille quale aliquota ordinaria; 5,5 per mille per abitazioni principali; abitazioni di anziani o disabili (articolo 3 comma 56 L. 662/96); abitazioni locate come abitazioni principali; fabbricati di proprieta' di cittadini residenti all'estero; 7 per mille per tutti gli altri fabbricati sfitti o inutilizzati; 2. di fissare l'aliquota del 4 per mille per i fabbricati da ristrutturare ed in corso di ristrutturazione solo per gli interventi di cui dall'articolo 30, comma 1, lettere b) c) d) e) della legge regionale n. 18/83 come modificata dalla legge regionale del 27 aprile 1995, n. 70 (straordinaria manutenzione, restauro conservativo, risanamento igienico ed edilizio, ristrutturazione edilizia) con decorrenza dal 1o gennaio 2000. Il termine temporale dell'agevolazione sara' limitata (nel massimo) a tre periodi di imposta a partire dall'inizio dei lavori. (Omissis). 00A6214;

Comune di POMARANCE (Pisa)

Il comune di POMARANCE (provincia di Pisa) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) aliquota ordinaria nella misura del 6,25 per mille; b) aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; c) aliquota diversificata nella misura del 5,75 per mille per gli immobili compresi nelle categorie catastali C1 e C3;
d) aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati; 2. di confermare, nella misura di L. 200.000, la detrazione prevista per l'abitazione principale. (Omissis). 00A6215;

Comune di PONTE nelle ALPI (Belluno)

Il comune di PONTE nelle ALPI (provincia di Belluno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata; di determinare per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, del 5,5 per mille per le aree fabbricabili e del 6 per mille per gli altri immobili; nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; nella misura dell'1 per mille a favore dei soggetti passivi che danno in locazione un immobile con contratto regolarmente registrato seguendo le modalita' stabilite dall'art. 2 della legge n. 431/1998; di fissare in L. 250.000 l'importo della detrazione per abitazione principale; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A6216;

Comune di PONTERANICA (Bergamo)

Il comune di PONTERANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare e confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata da questo comune, nella misura unica del cinque per mille. (Omissis). 00A6217;

Comune di PONTINIA (Latina)

Il comune di PONTINIA (provincia di Latina) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000, nella misura del 5,35 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e in L. 250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 00A6218;

Comune di PORPETTO (Udine)

Il comune di PORPETTO (provincia di Udine) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale in vigore nell'anno 1999, come di seguito riportate: abitazione principale e una pertinenza (garage, box) 4,3 per mille; abitazione non locata in aggiunta a quella principale e relative pertinenze 5 per mille; fabbricato ad uso diverso dall'abitazione 5 per mille;
terreni agricoli 5 per mille; aree edificabili 5 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 3. di dare atto della vigenza del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili" dove e' prevista l'applicazione delle agevolazioni e facilitazioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni.
(Omissis). 00A6221;

Comune di PORTACOMARO (Asti)

Il comune di PORTACOMARO (provincia di Asti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del sei per mille, come gia' applicata per l'anno 1999. (Omissis). 00A6220;

Comune di PORTO CERESIO (Varese)

Il comune di PORTO CERESIO (provincia di Varese) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare gli importi delle imposte e tasse comunali nonche' delle diverse entrate tributarie come risultano dalle tabelle A, B, C, D, E, F e G, allegate a far parte integrante e sostanziale del presente atto approvando, comprensive dei tassi di copertura dei costi dei servizi pubblici.

Allegato A

Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 25 febbraio 2000

=====================================================================
Entrate tibutarie |Tariffe aliquota per mille| =====================================================================
| Anno 1999 |Anno 2000 --------------------------------------------------------------------- Imposta comunale immobili | | --------------------------------------------------------------------- Aliquote unità immobiliari | | adibite abitazione principale | 5,5 | 5,5 --------------------------------------------------------------------- Aliquote diverse dalle | | precedenti | 7 | 7 --------------------------------------------------------------------- Detrazione abitazione | | principale | L. 200.000 |L. 200.000

(Omissis). 00A6219;

Comune di POVEGLIANO (Treviso)

Il comune di POVEGLIANO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,9 per mille; 2. di determinare per l'anno 2000, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili fissando la detrazione in L. 300.000 a favore dei contribuenti appartenenti a:
famiglie composte da 1 o 2 persone che dichiarino di aver percepito nell'anno precedente solamente redditi da pensione, per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima I.N.P.S. comprensiva della maggiorazione sociale (se la famiglia e' composta da una sola persona) e non superiore al doppio di tale ammontare (se la famiglia e' composta da due persone), e dichiarino, inoltre di non possedere altre unita' immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze.
(Omissis). 00A6222;

Comune di POZZUOLO MARTESANA (Milano)

Il comune di POZZUOLO MARTESANA (provincia di Milano) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione da applicare sul calcolo dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, nella misura di L. 250.000; 3. (omissis). (Omissis). 00A6223;

Comune di PRATA di PORDENONE (Pordenone)

Il comune di PRATA di PORDENONE (provincia di Pordenone) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000 e ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote e detrazioni: un'aliquota pari al 4,8 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; la conferma dell'aliquota unica pari al 5 per mille per tutti gli altri immobili;
la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale pari a L. 200.000; l'aumento della detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti: a) essere proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, etc.); b) reddito annuo dell'intero nucleo familiare che occupa l'unita' immobiliare, riferito al 1999, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall'INPS elevato di L. 1.000.000 per ogni contribuente della famiglia a carico del soggetto passivo;
c) non aver venduto nel 1999 beni immobili per un valore superiore a L. 50.000.000; d) gli altri componenti del nucleo familiare non devono possedere ad alcun titolo altre proprieta' immobiliari. sono escluse dal beneficio le unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 ed A/8. le condizioni devono sussistere a far data dal 1o gennaio 2000. le suddette condizioni sono attestate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare al comune entro il termine di versamento dell'imposta. (Omissis). 00A6224;

Comune di PRATOVECCHIO (Arezzo)

Il comune di PRATOVECCHIO (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, con applicazione delle detrazioni previste dalla legge per la prima casa, pari a L. 200.000.
(Omissis). 00A6225;

Comune di PRECI (Perugia)

Il comune di PRECI (provincia di Perugia) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, confermando in L. 200.000 la detrazione per la prima unita' abitativa come previsto dal comma 2, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 00A6226;

Comune di PREMENO (Verbano Cusio Ossola)

Il comune di PREMENO (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille; 2. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 300.000. (Omissis). 00A6227;

Comune di PREZZA (L'Aquila)

Il comune di PREZZA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 25 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare nel 5,5 per mille l'aliquota unica I.C.I. da applicare nel territorio del comune di Prezza per l'anno 2000, determinata con deliberazione di G.C. n. 41 in data 11 marzo 1999. (Omissis). 00A6228;

Comune di QUARONA (Vercelli)

Il comune di QUARONA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,3 per mille; 2. di fissare in L. 300.000 la detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992; 3. di mantenere invariata nell'importo di L. 200.000 la detrazione per abitazione concessa in uso gratuito a parenti come stabilito con l'art.3 del vigente regolamento imposta comunale sugli immobili; (Omissis). 00A6229;

Comune di QUERO (Belluno)

Il comune di QUERO (provincia di Belluno) ha adottato, il 18 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 7 per mille per le aree fabbricabili; 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale, non locate; 5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito agli ascendenti o ai discendenti in linea retta fino al quarto grado e dagli stessi adibite a loro abitazione principale. La gratuita' dell'uso e' dimostrata dalla dichiarazione scritta del soggetto che risiede nell'immobile, esibita a richiesta dell'ufficio tributi dal titolare del diritto reale di godimento; 4 per mille per nuovi insediamenti aderenti al patto territoriale di sviluppo del comprensorio Feltrino; 5 per mille per tutti gli altri immobili soggetti; 2. di stabilire per l'anno 2000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000, comprese le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolamente assegnati dalle aziende per l'edilizia economica residenziale; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di stabilire, per i contribuenti di cui al precedente punto 3, la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 500.000; 5. di stabilire l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi territoriali fra associazioni della proprieta' e dell'inquilinato; 6. di stabilire l'aliquota agevolata dello 0,5 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 00A6230;

Comune di QUILIANO (Savona)

Il comune di QUILIANO (provincia di Savona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare nella misura di seguito indicata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le motivazioni tutte di cui in narrativa ed in relazione diretta con la necessita' di copertura dei costi dei servizi e delle funzioni dell'ente come da previsioni della situazione economica dello schema di bilancio 2000 ai sensi del decreto legislativo n. 77/1995: 5,3 per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 6,5 per mille l'aliquota riferita agli altri immobili. (Omissis). 00A6231;

Comune di QUINTO VERCELLESE (Vercelli)

Il comune di QUINTO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella seguente misura: aliquota unica del 5 per mille. (Omissis). 00A6232;

Comune di RACCONIGI (Cuneo)

Il comune di RACCONIGI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) aliquota per abitazione principale: 5,8 per mille (con detrazione di L. 200.000); b) aliquota ordinaria: 6,6 per mille; c) aliquota alloggi sfitti: 7 per mille (sono considerati alloggi sfitti tutte quelle abitazioni che non essendo abitazioni principali sono a disposizione del proprietario e per le quali non esista un contratto di locazione registrato ai sensi di legge); d) aliquota per nuovi insediamenti produttivi: 4 per mille (per nuovi insediamenti produttivi si considerano tutte quelle nuove attivita' imprenditoriali, escluse quelle commerciali, che dal 1o gennaio 2000 hanno iniziato o inizieranno ad operare sul territorio comunale. L'agevolazione riguardera' l'utilizzo sia di nuovi fabbricati che di fabbricati ristrutturati, ed avra' effetto tre anni). (Omissis). 00A6233;

Comune di RAGALNA (Catania)

Il comune di RAGALNA (provincia di Catania) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, rapportata al valore degli immobili per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e del 5,75 per mille per unita' immobiliare adibita a seconda casa; 2. confermare altresi' la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 250.000 cosi' come focalizzato dai commi 55 e 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996; 3. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o da disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, salvo che la stessa non risulti locata o comunque occupata a qualsiasi titolo.
(Omissis). 00A6234;

Comune di RAVASCLETTO (Udine)

Il comune di RAVASCLETTO (provincia di Udine) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 4. di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 cosi' come stabilite con delibera consigliare n. 2 del 12 marzo 1999, portando la detrazione per l'abitazione principale da L. 300.000 a L. 500.000: 5,5 per mille per la prima casa - detrazione L. 500.000; 6,5 per mille per la seconda casa, autorimesse e volumi accessori alla stessa; 5,0 per mille per le attivita' produttive; 4,0 per mille per le autorimesse e volumi accessori alla prima casa; 4,0 per mille su tutto quanto non specificato (es. aree fabbricabili). (Omissis). 00A6235;

Comune di RENDE (Cosenza)

Il comune di RENDE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi nel territorio di questo comune, nella misura del 5,75 per mille; di richiamarsi, per la regolamentazione dell'imposta medesima a quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive integrazioni e circolari. (Omissis). 00A6236;

Comune di RESUTTANO (Caltanissetta)

Il comune di RESUTTANO (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. (omissis) di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, per tutto il territorio comunale, nella misura del 5,6 per mille. (Omissis). 00A6237;

Comune di RHO (Milano)

Il comune di RHO (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, sulla base dei motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote relative all'Imposta comunale sugli immobili: a) abitazioni principali e pertinenze, terreni agricoli, abitazioni locate con i nuovi contratti tipo previsti dalla legge n. 431/1998: aliquota 4,5 per mille; b) altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota 6,8 per mille c) abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: aliquota 9 per mille; 2. di applicare nella misura di L. 200.000 (euro 103,29) la detrazione prevista per l'abitazione principale; 3. di considerare, in base all'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996, per abitazione principale le unita' immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente (da documentare), a condizioni che la stessa non risulti locata; 4. di considerare, altresi', per abitazioni principali le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 5. (omissis). 6. di aumentare da L. 200.000 (euro 103,29) a L. 300.000 (euro 154,94) la detrazione dell'imposta I.C.I. dovuta per l'anno 2000 per i titolari di pensioni, i lavoratori in cassa integrazione od in mobilita', i disoccupati, gli invalidi civili riconosciuti al 100% che risultino proprietari, titolari di diritto d'uso od abitazione, usufruttuari di un'unica unita' immobiliare classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7, oltre box e/o altre pertinenze, con reddito imponibile annuo: a) fino a L. 15.000.000 (euro 7.746,85) per nucleo familiare composto da una persona; b) fino a L. 27.000.000 (euro 13.944,34) per nucleo familiare composto da due persone; tale limite di reddito e' elevato di L. 6.000.000 (euro 3.098,74) per ogni altro familiare a carico o componente il nucleo familiare. 7. (omissis). 8. di dare atto che per poter usufruire della maggior detrazione i contribuenti dovranno presentare entro i termini della dichiarazione dei redditi apposita autocertificazione. Per tali autocertificazioni e' prevista la possibilita' di controlli a campione. (Omissis). 00A6238;

Comune di RIANO (Roma)

Il comune di RIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'applicazione delle stesse aliquote in vigore per l'anno 1999 come di seguito indicate: a) aliquota del 5,8 per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi compresa: abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti e affini entro il primo grado che siano residenti nell'immobile e lo usino quale loro abitazione principale da prima del 1o gennaio 2000. Tale richiesta dovra' essere supportata dalle autocertificazioni di quanto sopra da parte del proprietario dell'immobile. L'aliquota del 5,8 per mille e' stabilita anche per le seguenti pertinenze considerate parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto: garage o box o posto auto, coperto o scoperto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, nonche' il garage situato nel centro abitato nel quale e' sita l'abitazione principale. L'assimilazione, opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; b) aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili cosi' come definiti dall'art. 2 del degreto legislativo n. 507/1992; 2. di fissare la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000; (Omissis). 00A6239;

Comune di RICADI (Vibo Valentia)

Il comune di RICADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 28 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili; (Omissis). 00A6240;

Comune di RIPALTA GUERINA (Cremona)

Il comune di RIPALTA GUERINA (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, con la seguente differenziazione: aliquota diversificata del 7 per mille per immobili diversi dalle abitazioni: aree e fabbricati in zone produttive e commerciali con destinazione urbanistica in zona D1 e D2, nonche' fabbricati e aree commerciali posti in centro storico (zona A); aree edificabili libere da costruzioni; la detrazione per l'abitazione principale fissata in L. 200.000 e' estesa anche alle abitazioni concesse in uso gratuito ai figli del soggetto passivo. (Omissis). 00A6241;

Comune di RIVA presso CHIERI (Torino)

Il comune di RIVA presso CHIERI (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune, nella misura unica del 4,9 per mille. b) di mantenere inalterata la detrazione di L. 200.000 (euro 103,29) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A6242;

Comune di RIVALTA di TORINO (Torino)

Il comune di RIVALTA di TORINO (provincia di Torino) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000; 2. di confermare l'aliquota ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.), ora agenzie territoriali per la casa (A.T.C.), e dal consorzio intercomunale torinese (C.I.T.) gestiti dall'A.T.C., per l'anno 2000; 3. di introdurre l'aliquota agevolata del 2 per mille in favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto. Il titolo all'applicazione dell'aliquota cosi' agevolata deve essere dimostrato dal contribuente; 4. di elevare a L. 750.000, per l'anno 2000, la detrazione di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.), ora agenzie territoriali per la casa (A.T.C.), e dal consorzio intercomunale torinese (C.I.T.) gestiti dall'A.T.C.; 5. di ulteriormente elevare, per l'anno 2000, fino a concorrenza dell'imposta, la detrazione di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare comprendente tra i propri componenti un soggetto invalido, cieco o sordomuto civile, beneficiario di pensione o indennita' concessa al solo titolo della minorazione o di assegno di accompagnamento ovvero un soggetto dichiarato persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, con accertamento effettuato dalla A.S.L. a sensi dell'art. 4 della stessa legge. Il titolo all'elevazione della detrazione de quo deve essere dimostrato dal contribuente. (Omissis). 00A6243;

Comune di RIVAROSSA (Torino)

Il comune di RIVAROSSA (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare (omissis) per l'anno 2000, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille e con una detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; 2. di confermare, inoltre, un'aliquota agevolata dell'I.C.I., pari all'1 per mille, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, previsti negli articoli 1 e 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. (omissis).
(Omissis). 00A6244;

Comune di RIVE (Vercelli)

Il comune di RIVE (provincia di Vercelli), ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
abitazione principale (prima casa): aliquota 5 per mille;
aree fabbricabili: aliquota 5 per mille; terreni agricoli: aliquota 5 per mille; altri fabbricati: aliquota 5 per mille.
(Omissis). 00A6245;

Comune di RIVISONDOLI (L'Aquila)

Il comune di RIVISONDOLI (provincia di L'Aquila), ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota da applicare in questo comune per l'Imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000; 2. di elevare, per l'anno 2000, a L. 280.000 la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio. (Omissis). 00A6246;

Comune di ROCCACASALE (L'Aquila)

Il comune di ROCCACASALE (provincia di L'Aquila), ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000. (Omissis). 00A6247;

Comune di ROCCAFORTE del GRECO (Reggio Calabria)

Il comune di ROCCAFORTE del GRECO (provincia di Reggio Calabria), ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare con effetto dal 1o gennaio 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 4 per mille; 2. di confermare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in lire 300.000.
(Omissis). 00A6248;

Comune di ROCCA SANTO STEFANO (Roma)

Il comune di ROCCA SANTO STEFANO (provincia di Roma), ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui al decreto legislativo n. 77/1995 e successive modifiche, di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, nella misura unica del 6 per mille, cosi' confermando la deliberazione di giunta comunale n. 43 del 23 settembre 1999 in narrativa richiamata; 2. di stabilire che per l'anno 2000 verranno applicate unicamente le riduzioni e detrazioni previste per legge.
(Omissis). 00A6249;

Comune di ROCCASTRADA (Grosseto)

Il comune di ROCCASTRADA (provincia di Grosseto), ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per il 2000 tutte le seguenti misure, gia' in vigore per l'anno 1999, in materia di I.C.I.: a) di considerare, ai fini I.C.I., direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente;
b) di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in cui dimorano abitualmente, da soli o con altri familiari privi di reddito, i proprietari pensionati sociali (cod. AS e PS), con un reddito annuo non superiore a L. 14.000.000; la maggiore detrazione e' concessa dal responsabile della gestione dell'imposta su apposita richiesta e documentazione, relativa alle condizioni che ne danno il diritto, da presentare all'ufficio tributi; c) di determinare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille, per l'anno 2000, al fine di concedere le agevolazioni ad altri contribuenti e mantenere il gettito I.C.I. del 1999; d) di concedere la riduzione dell'1,5 per mille dell'aliquota I.C.I., fissandola pertanto al 5,5 per mille per l'anno 2000, per le seguenti unita' immobiliari: adibite direttamente ad abitazioni principale; locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che venga fornita copia del contratto di locazione; abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 2o grado (genitori - figli, nonni - nipoti, fratelli) se nelle stesse il parente medesimo ha stabilito la propria residenza. Su tali unita' immobiliari si rendono applicabili sia l'aliquota agevolata del 5,5 per mille che la detrazione di L. 200.000. La concessione in uso gratuito si rileva dall'autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della L. 15/1968 e si ritiene tacitamente rinnovata fino a quando sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione;
adibite ad attivita' artigianali, commerciali, industriali classificati nelle categorie catastali C/1, C/3 e "D" con esclusione di quelli compresi nei gruppi D/4, D/5, D/6. Restano comunque escluse tutte le unita' immobiliari adibite ad attivita' di lavoro autonomo professionale; e) di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per i fabbricati ubicati nei centri storici cosi' come individuati nelle zone "A" del vigente piano di fabbricazione per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della L. 457/1978 (interventi di recupero, ristrutturazione e manutenzione straordinaria) regolarmente concessionati o autorizzati sulla base del vigente regolamento edilizio, limitatamente all'anno in cui vengono effettuati detti interventi. L'applicazione dell'aliquota agevolata viene concessa previa richiesta dell'interessato nella quale occorre fare riferimento ai documenti presentati all'ufficio urbanistica del comune; f) di stabilire l'aliquota ridotta al 4 per mille, per un periodo massimo di 3 anni dalla conclusione dei lavori, per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili. Per beneficiare di tale riduzione l'impresa deve comunicare all'ufficio tributi la data di ultimazione della costruzione con la specificazione che la stessa e destinata alla vendita. Entro sessanta giorni dalla cessione l'impresa deve comunicare i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. (Omissis). 00A6250;

Comune di ROCCHETTA PALAFEA (Asti)

Il comune di ROCCHETTA PALAFEA (provincia di Asti), ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 00A6251;

Comune di RODERO (Como)

Il comune di RODERO (provincia di Como), ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 le aliquote I.Cl. - imposta comunale sugli immobili - come dal prospetto che segue: Immobili adibiti ad abitazione principale: 5 per mille; Immobili adibiti ad usi diverso dall'abitazione principale: 6 per mille. (Omissis). 00A6252;

Comune di ROMANO d'EZZELINO (Vicenza)

Il comune di ROMANO d'EZZELINO (provincia di Vicenza), ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare (omissis) le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, come segue: c) aliquota ridotta del 5,5 per mille sui fabbricati urbani destinati ad abitazione principale cosi' come definita dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 ed integrato dall'art. 4, comma 1, del regolamento comunale I.C.I.. Nell'abitazione principale sono altresi' comprese le sue pertinenze limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, purche' le stesse siano destinate ad esclusivo servizio dell'abitazione principale e comprese nello stesso complesso edilizio; d) aliquota ridotta del 5,5 per mille anche sui fabbricati dati in locazione con contratti agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998 e art. 1 decreto ministeriale 5 marzo 1999; c) aliquota ordinaria 6 per mille per i fabbricati diversi dalle precedenti lettere a) e b), terreni agricoli ed aree fabbricabili; 2. per l'abitazione principale in luogo della riduzione dell'imposta prevista dal comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, si applica per l'anno 2000 la detrazione annuale di L. 264.000. (Omissis). 00A6253;

Comune di ROMBIOLO (Vibo Valentia)

Il comune di ROMBIOLO (provincia di Vibo Valentia), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). 1. (omissis) di determinare, anche per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune, nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504. 2. di non avvalersi della facolta' di: a) ridurre l'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) elevare l'importo della detrazione per l'abitazione principale; c) considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;
d) deliberare aliquote agevolate in favore di proprietari che eseguono interventi di recupero del patrimonio edilizio; e) deliberare aliquote I.C.I. piu' favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi tipo; f) non applicare l'imposta sugli immobili ex rurali che non possiedono piu' i requisiti di ruralita' e che sono stati iscritti entro il 31 dicembre 1999, al catasto fabbricati; 3. di stabilire, inoltre, le seguenti modalita' applicative: a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari: 4. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo per invalidita', vecchiaia e malattia, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
(Omissis). 00A6254;

Comune di ROSE (Cosenza)

Il comune di ROSE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 15 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (omissis). di stabilire per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. nel modo seguente: 5 per mille per la prima abitazione; 6 per mille per gli altri immobili; 4 per mille per gli immobili ubicati nel centro storico nel quali i proprietari svolgono attivita' commerciali; 4,5 per mille per gli immobili nel resto del territorio comunale nei quali i proprietari svolgono attivita' commerciali; 1 per mille in favore dei proprietari che eseguono gli interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici; L. 200.000 per detrazione prima abitazione.
(Omissis). 00A6255;

Comune di ROSOLINA (Rovigo)

Il comune di ROSOLINA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000, con effetto dal 1o gennaio 2000, le aliquote e le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), determinate come segue:
a) aliquota del 7 per mille per i fabbricati non destinati ad abitazione principale (con esclusione degli immobili classificati nelle categorie C/6 e C/7) e per le aree fabbricabili;
b) aliquota del 4 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale e per gli immobili classificati nelle categorie catastali C/6 e C/7 direttamente asserviti all'abitazione principale;
c) aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli; 2. di elevare la maggiore detrazione dell'imposta dovuta per abitazione principale adibita a dimora abituale da L. 250.000 a L. 300.000; 3. di dare atto che all'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, adottato dal consiglio comunale con delibera n. 5 del 26 febbraio 99, agli effetti dell'applicazione delle aliquote e delle agevolazioni d'imposta si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto purche' siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. (Omissis). 00A6256;

Comune di ROSTA (Torino)

Il comune di ROSTA (provincia di Torino) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui ai prospetti allegati, le aliquote, riduzioni e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche. (omissis). Allegato (A) alla deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 24 febbraio 2000.

A) Misura delle aliquote:

===================================================================== N.0.| Tipologia degli immobili |Aliquote (per mille) =====================================================================
1 |Terreni agricoli | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Prime case occupate dal soggetto passivo |
|d'imposta. (1) Immobili, utilizzati come |
|abitazione principale, concessi in uso |
|gratuito a parenti di 1° grado in liena |
2 |retta. (1) (2) | 5,5 ---------------------------------------------------------------------
|Immobili affittati con contratto |
|regolarmente registrato. Immobili destinati|
|ad attività produttive condotte |
|direttamente dal soggetto passivo |
3 |d'imposta. (3) Terreni edificabili | 6 ---------------------------------------------------------------------
4 |Altri immobili | 7

(1) In questa tipologia sono incluse le pertinenze
dell'abitazione principale accatastate separatamente.
(2) I parenti di 1o grado sono i genitori e i figli. I
parenti affini di 1o grado sono i suoceri. (3) Per
attivita' produttive si intendono le attivita' industriali,
artigianali e commerciali. Allegato (B) alla deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 24 febbraio 2000.

B) Misura delle detrazioni d'imposta:

=====================================================================
| | Detrazione d'imposta (lire in N.0.| Tipologia degli immobili | ragione annuo) =====================================================================
1 |Per la prima abitazione | 200.000 ---------------------------------------------------------------------
|Per la prima abitazione abitata|
|esclusivamente da nuovi nuclei |
|familiari - per i primi due |
2 |anni di costituzione (*) | 300.000 ---------------------------------------------------------------------
|Soggetti passivi di imposta |
|pensionati con reddito annuale |
|imponibile ai fini IRPEF, |
|relativo all'anno di imposta |
|1999, non superiore a L. |
|21.000.000, maggiorato di L. |
|2.000.000 per ogni persona a |
3 |carico (*) | 350.000 ---------------------------------------------------------------------
|Disoccupati o lavoratori in |
|mobilità con reddito annuale |
|imponibile ai fini IRPEF, |
|relativo all'anno di imposta |
|1999, non superiore a L. |
|21.000.000, maggiorato di L. |
|2.000.000 per ogni persona a |
4 |carico (*) | 350.000 ---------------------------------------------------------------------
|Nuclei familiari con presenza |
|di disabili con invalidità non |
|inferiore al 75% documentata |
|dalle competenti strutture |
|pubbliche o anziani non |
5 |autosufficienti (*) | 400.000 ---------------------------------------------------------------------
|Si escludono dalla maggior |
|detrazione tutte le unità |
|immobiliari classificabili in |
|catasto in A/1 (abitazioni |
|signorili), A/7 (abitazioni in |
|villini), A/8 (abitazioni in |
|ville), A/9 (castelli, palazzi |
|di eminenti pregi artistici e |
|storici). Per usufruire delle |
|maggiori detrazioni è |
|sufficiente |
|un'autocertificazione |
|corredata, se necessario, dalla|
|apposita documentazione su |
|apposito modulo predisposto |
|dall'ufficio tributi del |
|comune, nel quale si autorizza |
|il comune stesso ad effettuare |
|ogni opportuna verifica. Il |
|comune si riserva inoltre la |
|facoltà di valutare con diverso|
|criterio impositivo singoli |
|casi di provata indigenza | (*) |segnalati dai servizi sociali. |

(Omissis). 00A6257;

Comune di ROVASENDA (Vercelli)

Il comune di ROVASENDA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 20 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura del: 5 per mille ad eccezione delle aree fabbricabili, e libere artigianali, per le quali l'aliquota dell'imposta viene fissata nella misura del 7 per mille. 2. di stabilire in L. 200.000. la detrazione fissa per la prima casa. (Alici). (Omissis). 00A6258;

Comune di ROVELLO PORRO (Como)

Il comune di ROVELLO PORRO (provincia di Como) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura: 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, nonche' alle sue pertinenze ancorche' distintamente iscritte in catasto; 6 per mille per gli altri immobili; 2. di determinare, per l'anno 2000, nella misura di L. 200.000., stabilita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e modificato dall'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, con rinuncia, pertanto, ad avvalersi della possibilita' di riduzione d'imposta o di aumento della detrazione, prevista al successivo comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazione; (Omissis). 00A6259;

Comune di ROVERBELLA (Mantova)

Il comune di ROVERBELLA (provincia di Mantova) ha adottato il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare la determinazione, per l'anno 2000, nella misura indifferenziata del 5 per mille dell'aliquota per l'applicazione dell'imposta sugli immobili nel territorio comunale. (Omissis). 00A6260;

Comune di RUBIANA (Torino)

Il comune di RUBIANA (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille. (Omissis). 00A6261;

Comune di RUFFIA (Cuneo)

Il comune di RUFFIA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare e confermare quindi, per l'anno 2000, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per tutti indistintamente gli immobili nella misura del quattro per mille; 2. di stabilire e di confermare quindi, per l'anno 2000, le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta:
tipologia degli immobili: immobili adibiti a 1a casa;
riduzione d'imposta: detrazione d'imposta: L. 200.000.
(Omissis). 00A6262;

Comune di SACROFANO (Roma)

Il comune di SACROFANO (provincia di Roma) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue: 1. aliquota ordinaria: 7 per mille; 2. aliquota ridotta: 5 per mille per le sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; di fissare la detrazione per abitazione principale a L. 200.000. (Omissis). 00A6263;

Comune di SAGRADO (Gorizia)

Il comune di SAGRADO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis) la misura dell'aliquota di cui all'art. 6 deI decreto-legge n. 504/1992 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, a valere per l'anno 2000, nella misura deI 6 per mille da applicarsi sul valore stabilito dall'art. 5 del decreto citato, dei fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; (Omissis). 00A6264;

Comune di SAMPEYRE (Cuneo)

Il comune di SAMPEYRE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di confermare altresi', per l'anno 2000, l'aumento della detrazione a L. 300.000 ai sensi del punto 3, del comma 55, dell'art. 3 della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662, gia' stabilito per l'anno 1999, con delibera G.C. n. 13 del 25 febbraio 1999; 3) di prendere atto, pertanto, che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 00A6266;

Comune di SAN CASCIANO dei BAGNI (Siena)

Il comune di SAN CASCIANO dei BAGNI (provincia di Siena) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). per l'esercizio 2000 nel comune si applicano le tariffe differenziate: per l'abitazione principale e relative pertinenze l'aliquota e' del 5,5 per mille, mentre per i testanti immobili e' del 7 per mille, fatta salva la riduzione del 50% per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili.
(Omissis). 00A6268;

Comune di SAN COSTANTINO CALABRO (Vibo Valentia)

Il comune di SAN COSTANTINO CALABRO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille. 2. di confermare, inoltre, per l'anno 2000 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo da applicarsi secondo le modalita' dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; (Omissis). 00A6269;

Comune di SAN DAMIANO al COLLE (Pavia)

Il comune di SAN DAMIANO al COLLE (provincia di Pavia) ha adottato, il 3 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; 2. di dare atto che e' applicata la detrazione prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; (Omissis). 00A6270;

Comune di SAN DAMIANO d'ASTI (Asti)

Il comune di SAN DAMIANO d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determianre per l'anno 2000 ed ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota per l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed assimilati, con detrazione dei L. 200.000, (omissis) ..... (Omissis). 00A6271;

Comune di SAN DANIELE del FRIULI (Udine)

Il comune di SAN DANIELE del FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. fissare nella stessa misura di quelle del 1999 le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 come di seguito specificate: a) ordinaria 5,3 per mille; b) abitazione principale 4,8 per mille; 2. confermare nell'importo di L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. confermare l'applicazione di una ulteriore detrazione di L. 200.000 a favore di nuclei familiari, con riferimento all'anagrafe della popolazione residente, proprietari di immobili nei quali risulti presente un componente invalido civile con percentuale di invalidita' totale e titolare di indennita' di accompagnamento escludendo dal beneficio i nuclei familiari nei quali l'invalido civile sia accolto in strutture socio-assistenziali; 4. (omissis); (Omissis). 00A6272;

Comune di SAN DONACI (Brindisi)

Il comune di SAN DONACI (provincia di Brindisi) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. confermare l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per l'anno 2000; 2. confermare, in L. 230.000, la detrazione fiscale per la prima casa; (Omissis). 00A6273;

Comune di SAN FELICE del BENACO (Brescia)

Il comune di SAN FELICE del BENACO (provincia di Brescia) ha adottato, il 9 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 le vigenti aliquote sull'imposta comunale sugli immobili, di cui alle deliberazioni consiliari n. 2 del 12 febbraio 1998 e n. 8 del 9 marzo 1999; (Omissis). aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota ridotta per i soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille; pertinenze abitazione principale: 4 per mille ed utilizzo residuo detrazione della parte abitativa; immobili in uso gratuito a genitori e figli: 4 per mille ed utilizzo della detrazione intera; abitazioni non locate, di anziani ricoverati permanentemente in istituti di ricovero: 4 per mille ed utilizzo della detrazione intera detrazione abitazione principale: L. 200.000 annue. (Omissis). 00A6274;

Comune di SAN FERDINANDO (Reggio Calabria)

Il comune di SAN FERDINANDO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare, (omissis), anche per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), gia' applicata nell'anno 1999, nella misura del 6 per mille e per l'effetto, stabilire che, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; confermare anche per l'anno 2000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali in L. 200.000 in conformita' alla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2.
(Omissis). 00A6275;

Comune di SAN GIORGIO MORGETO (Reggio Calabria)

Il comune di SAN GIORGIO MORGETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: 1) aliquota ridotta, da applicare (1) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,5 per mille; 2) aliquota da applicate per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: 5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille;
5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille; 5.3. ....; 6) aliquota agevolata(2) in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) aI recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille; d) all'utilizzo di sottotetti: 4,5 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille; 8) aliquota agevolata speciale(3) del .... per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; 9) aliquota speciale(4) del 6 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente aI periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare aI comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. l'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre(5) anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione aI comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare aI comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate aI periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre(6) stabilito che: a) l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. (.... ....)(7), e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta; b) sia applicata l'ulteriore riduzione del .... per cento(8). Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui aI presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 6. di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale: nuclei familiari composti esclusivamente da ultrasessantacinquenni; nuclei familiari con presenti componenti portatori di handicap grave; sia applicata l'ulteriore riduzione del .... per mille; ovvero l'elevazione della detrazione spettante a L. 300.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta; 7. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata(9).

(1) L'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria -
comunque non inferiore aI 4 per mille - puo' essere
deliberata: a) soltanto per le abitazioni principali
possedute dalle persone fisiche e dai soci delle
cooperative a proprieta' indivisa; b) soltanto per gli
alloggi locati a soggetti che li utilizzano come dimora
abituale; c) congiuntamente per le unita' immobiliari di
cui alle precedenti lett. a) e b). Il comune puo' anche
stabilire due aliquote ridotte di diversa misura - sempre
non inferiori aI 4 per mille - una per le unita'
immobiliari di cui alla lettera a), l'altra per quelle di
cui alla lettera b). (2) Anche inferiore aI 4 per mille.
(3) Anche inferiore aI 4 per mille. (4) Anche superiore
aI 7 per mille - ma entro il 9 per mille - nei soli comuni
ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551. (5) L'adozione di
tale agevolazione e' facoltativa; il Consiglio,
eventualmente, deve stabilirne il periodo di applicazione
nel massimo di tre anni. (6) L'elevazione della
detrazione o, in alternativa, l'adozione della riduzione
dell'imposta e' facoltativa; il Consiglio qualora decida
l'applicazione di una delle due agevolazioni deve
stabilirne la misura. (7) La detrazione e' stabilita, in
misura unica: fra il minimo di L. 200.000 ed il massimo
di L. 500.000, neI rispetto dell'equilibrio del bilancio
(art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, sost. da
art. 3. comma 55, legge n. 662/1996); in misura non
superiore L. 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta
dovuta. In tal caso il comune non puo' stabilire
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita'
immobiliari tenute a disposizione del contribuente di cui
al precedente capo 1, n. 3 (art. 58, comma 3, decreto
legislativo n. 446/1997). (8) Fino ad un massimo del 50%
dell'imposta dovuta. (9) L'adozione di tale agevolazione
e' facoltativa.
(Omissis). 00A6276;

Comune di SAN GIOVANNI BIANCO (Bergamo)

Il comune di SAN GIOVANNI BIANCO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; 2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta dell'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6,5 per mille; 3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6,5 per mille; 4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6,5 per mille; aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili: cat. catastale D): 7 per mille. (omissis).
Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate aI periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(omissis). E' inoltre stabilito che: sia applicata l'ulteriore riduzione del 50% per le famiglie con soggetti portatori di handicap.
(Omissis). 00A6277;

Comune di SAN GREGORIO di CATANIA (Catania)

Il comune di SAN GREGORIO di CATANIA (provincia di Catania) ha adottato, il 26 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di assimilare all'abitazione principale l'unita' immobiliare non locata a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 2. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I: aliquota del 5 per mille per abitazione principale (detrazione pari a L. 250.000); aliquota del 5 per mille per abitazioni secondarie locate (soltanto per alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale - Circolare n. 96/E del Ministero delle finanze del 4 aprile 1997); aliquota del 6 per mille per secondarie non locate; aliquota del 4 per mille per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese; 3. di elevare la detrazione per abitazione principale a L. 360.000 per le seguenti categorie: aventi a carico portatore di handicap, risultante da certificazione rilasciata dall'Unita' sanitaria locale;
pensionati con un reddito imponibile del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, non superiore a L. 14.000.000 e che non hanno altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione; (Omissis). 00A6278;

Comune di S. LORENZO del VALLO (Cosenza)

Il comune di S. LORENZO del VALLO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire come appresso I'aliquota I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000; aliquota da applicare per i fabbricati direttamente adibiti ad abitazione principale, per terreni agricoli ed aree fabbricabili 5: per mille; aliquota da applicare per tutti gli altri fabbricati: 6 per mille. (Omissis). 00A6279;

Comune di SAN LORENZO in CAMPO (Pesaro e Urbino)

Il comune di SAN LORENZO in CAMPO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000 nella seguente misura unica: aliquota fissa 5,5 per mille; 2. di riconfermare per il 2000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in L. 200.000.
(Omissis). 00A6280;

Comune di SAN MARTINO dall'ARGINE (Mantova)

Il comune di SAN MARTINO dall'ARGINE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare come segue per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di questo comune: per abitazione principale 5,4 per mille; per i terreni agricoli 5,75 per mille; per aree fabbricabili e attivita' produttive 6,3 per mille; per case sfitte e altri 7 per mille; 1. di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale elevata a L. 240.000 per i nuclei familiari il cui reddito e' costituito esclusivamente da pensioni di ammontare complessivo non superiore a L. 18.000.000 annue; (Omissis). 00A6281;

Comune di SAN MAURO CILENTO (Salerno)

Il comune di SAN MAURO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per le prime case; 2. aumentare aI 6 per mille l'aliquota per le seconde case, le aree fabbricabili e tutti gli altri fabbricati. (Omissis). 00A6282;

Comune di SAN PIERO PATTI (Messina)

Il comune di SAN PIERO PATTI (provincia di Messina) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, ai sensi del comma 2, dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504, articolo cosi' sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota in misura unica del 6,85 per mille. (Omissis). 00A62830;

Comune di SAN PIETRO di MORUBIO (Verona)

Il comune di SAN PIETRO di MORUBIO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; 3. di dare atto che per quanto attiene le esenzioni e agevolazioni si fa riferimento aI vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., approvato con deliberazione c.c. 56 del 23 dicembre 1998 e modificato con deliberazione c.c. 77 del 22 dicembre 1999, entrambe esecutive. (Omissis). 00A6284;

Comune di SAN POLO d'ENZA (Reggio nell'Emilia)

Il comune di SAN POLO d'ENZA (provincia di Reggio nell'Emilia) ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille. 2. aliquota agevolata nella misura del 5,7 per mille da applicare alle tipologie di cui agli artt. 14 e 17 del regolamento I.C.I.: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente); unita' immobilare, appartenente a cooperativa indivisa, adibita a dimora abituale del socio asegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari;
unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, (previa presentazione al comune di apposita istanza ed attestazione in merito alla sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio medesimo);
abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore (previa presentazione al comune di apposita istanza ed attestazione in merito alla sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio medesimo); le pertinenze classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di categoria C/6 o C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); 3. aliquota agevolata dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero delle unita' imbiliari inagibili o inabitabili di cui all'articolo 18 del regolamento I.C.I. - l'inagibilita' o inabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensi' con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31 comma 1, lett. c), d) ed e) legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 4. aliquota maggiorata del 7 per mille da applicare alle seguenti tipologie: alloggi non locati, di cui art. 7 comma 1, regolamento I.C.I. ossia l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A 10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1o gennaio dell'anno di imposizione, non locata in comodato a terzi; immobili rientranti nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e D/1 (opifici), non utilizzati dal possessore o dai suoi familiari, non locati, in rapporto al periodo di non utilizzo; 5. detrazione di imposta di lire 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (articolo 14 regolamento I.C.I.), con la possibilita' di detrarre, limitatamente alle pertinenze di cui al punto 2) della presente deliberazione, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. (Omissis). 00A6285;

Comune di SAN ROMANO in GARFAGNANA (Lucca)

Il comune di SAN ROMANO in GARFAGNANA (provincia di Lucca) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare nel 6 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, cosi' come previsto per l'anno 1999 con propria deliberazione n. 8 del 19 marzo 1999; 2. di confermare, altresi', la detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale; (Omissis). 00A6286;

Comune di SAN SALVATORE di FITALIA (Messina)

Il comune di SAN SALVATORE di FITALIA (provincia di Messina) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 una unica aliquota per l'imposta comunale sugli immobili pari al 6 per mille.
(Omissis). 00A6287;

Comune di SAN SECONDO di PINEROLO (Torino)

Il comune di SAN SECONDO di PINEROLO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale; 2. di confermare nell'importo di L. 200.000 la detrazione per la prima casa; 3. di estendere l'aliquota del 5,5 per mille ad una sola pertinenza dell'abitazione principale ed alle abitazioni in uso gratuito ai parenti entro il 3o grado. 4. di aumentare l'aliquota ordinaria al 6 per mille.
(Omissis). 00A6288;

Comune di SAN SPERATE (Cagliari)

Il comune di SAN SPERATE (provincia di Cagliari) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. fabbricati compresi nelle categorie catastali A - B - C - D - E, aliquota al 5 per mille, ad esclusione di quelli di cui al punto 2; 2. fabbricati adibiti ad uso civile abitazione non locati o sfitti (si considerano quegli immobili, che seppur idonei all'uso, sono sottratti volontariamente alla locazione o comunque posseduti come residenza secondaria) aliquota 7 per mille; 3. aree fabbricabili: aliquota 6 per mille; 4. terreni agricoli: aliquota 4 per mille. (Omissis). 00A6289;

Comune di SANTA CROCE sull'ARNO (Pisa)

Il comune di SANTA CROCE sull'ARNO (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato con l'art. 3, comma 53 della legge 662/96 viene deliberata con decorrenza 1o gennaio 2000 nella misura del 4,7 per mille; 2. l'aliquota per l'abitazione principale viene confermata in misura uguale al 4,2 per mille; 3. l'aliquota per le abitazioni non locate viene determinata dal 1o gennaio 2000 nella misura del 7 per mille con la seguente precisazione: si intendono abitazioni non locate le unita' immobiliari per le quali non sussiste un contratto di locazione, stipulato nelle forme di legge, con locatari che le utilizzano esclusivamente come abitazione di residenza; 4. l'aliquota dell'I.C.I. viene stabilita nella misura dell'1 per mille per proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 5. l'aliquota ordinaria si applica anche per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo superiore a tre anni dalla data di ultimazione, con l'esclusione della norma suddetta delle societa' immobiliari di gestione; 6. la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene stabilita in L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, salvo casi di particolare disagio economico - sociale come sottoindicati. 7. la detrazione di cui sopra viene fissata in L. 300.000 per i soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio e precisamente per: contribuenti che vivono in famiglie al cui interno sono soggetti portatori di handicap cosi' come individuati dalla legge 104/1992, purche' non tenuti in strutture pubbliche o private. L'agevolazione viene concessa che il reddito familiare pro-capite ai fini IRPEF sia inferiore a 12 milioni annui lordi, oppure a seguito di certificazione dell'Ufficio Politiche sociali del comune. L'agevolazione viene concessa a domanda dei soggetti interessati da presentarsi entro il 31 maggio 2000, corredata dalla documentazione attestante i requisiti di cui sopra; (Omissis). 00A6290;

Comune di SANT'ANNA d'ALFAEDO (Verona)

Il comune di SANT'ANNA d'ALFAEDO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del sei per mille, 2. di prevedere la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 00A6291;

Comune di SANT'ANGELO in LIZZOLA (Pesaro e Urbino)

Il comune di SANT'ANGELO in LIZZOLA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). per l'anno 2000 le aliquote, nonche' riduzioni ed agevolazioni, per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili sono cosi' quantificate: a) aliquota 5 per mille per l'unita' immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario in qualita' di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa.
b) aliquota 5 per mille per l'unita' immobiliare ad uso abitativo di proprieta' di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione; c) aliquota 5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto (art. 4 del Regolamento I.C.I.);
d) aliquota 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale entro il 1o grado adibite ad abitazione principale (art. 5 del Regolamento I.C.I.);
e) aliquota 5 per mille per le unita' immobiliari, di proprieta' di persone fisiche, date in locazione in forza di un contratto, stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, e decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999, a canone controllato come depositato presso l'Amministrazione comunale in data 21 dicembre 1999; f) aliquota 5 per mille per le unita' immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro; g) aliquota 7 per mille per le unita' immobiliari ricomprese fra le categorie A1 e A9, non locate e tenute a disposizione, comunque anagraficamente non occupate, con esclusione di quelle realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione degli immobili; h) aliquota 7 per mille per le aree fabbricabili; i) aliquota 6,5 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni; l) la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in lire 200.000. (Omissis). 00A6292;

Comune di SANT'ANGELO ROMANO (Roma)

Il comune di SANT'ANGELO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000, l'aliquota nella misura del 5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); di confermare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 200.000; (Omissis). 00A6293;

Comune di SANT'ELIA a PIANISI (Campobasso)

Il comune di SANT'ELIA a PIANISI (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille; di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; di dare atto che trovano concreta applicazione tutte quelle norme che regolano l'imposta comunale sugli immobili, non in contrasto con quanto modificato dalla gia' accennata legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 00A6294;

Comune di SANTI COSMA e DAMIANO (Latina)

Il comune di SANTI COSMA e DAMIANO (provincia di Latina) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). 00A6295;

Comune di S. STEFANO di MAGRA (La Spezia)

Il comune di S. STEFANO di MAGRA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Tipologia degli immobili e aliquote: 1) abitazione principale: 5,5 per mille;
2) altri fabbricati: 7 per mille; 3) aree fabbricabili: 7 per mille; 4) fabbricati realizzati per la vendita per tre anni: 4 per mille; 5) abitazione principale per immobile posseduto a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero: 5,5 per mille; (Omissis).
a) la detrazione per abitazione principale per cooperative edilizia e proprieta' !indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi assegnati dallo I.A.C.P. e immobili posseduti a titolo di proprieta' da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero in L. 200.000; b) la detrazione per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale (decreto legislativo 49/1997), che si trovano nelle condizioni come meglio specificate in premessa in L. 500.000;
c) l'aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali date in comodato ad un figlio o ad un genitore; 3. che coloro che ritengono di avere diritto alla detrazione per l'anno 2000 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il giorno 31 maggio 2000. La domanda dovra' essere redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune; 4. (omissis). 5. (omissis).
ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 8 DEL 25 FEBBRAIO 2000 Limiti di reddito familiare annuo da considerare ai fini della
determinazione della maggiore riduzione per la prima casa
TABELLA a)

=====================================================================
Nr. componenti nucleo familiare | Limiti di reddito ===================================================================== 1 | Fino a 13.500.000 2 da 13.500.001 | Fino a 18.500.000 3 da 18.500.001 | Fino a 22.500.000 4 o più da 22.500.001 | Fino a 26.500.000

TABELLA b)

=====================================================================
Nr. componenti nucleo familiare | Limiti di reddito ===================================================================== 1 | Fino a 15.500.000 2 da 15.500.001 | Fino a 19.500.000 3 da 19.500.001 | Fino a 23.500.000 4 da 23.500.001 | Fino a 27.500.000 5 da 27.500.001 | Fino a 31.500.000

(Omissis). 00A6296;

Comune di SAPPADA (Belluno)

Il comune di SAPPADA (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare la differenzazione come segue delle aliquote I.C.I. da applicarsi nell'ambito del territorio comunale per l'anno 2000; a) 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi in esso residenti. Si considerano tali, peraltro, quelle possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti sanitari o di ricovero, purche' non risultino locate; b) 5,5 per mille per le unita' immobiliari locate con contratto registrato a persone fisiche e da queste utilizzate come abitazione principale; c) 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di mantenere a L. 300.000 la misura della detrazione d'imposta riconosciuta alle unita' immobiliari di cui alla lettera a) del punto precedente. (Omissis). 00A6297;

Comune di SARTEANO (Siena)

Il comune di SARTEANO (provincia di Siena) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' determinata per tutto il territorio del comune di Sarteano per il 2000 nella seguenti misure: 6 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze (prima casa) e per gli altri fabbricati; 6,5 per mille per le abitazioni e loro pertinenze non adibite ad abitazione principale. (omissis); la detrazione dell'imposta I.C.I. per l'anno 2000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (prima casa) situate nel territorio del comune di Sarteano e' di L. 250.000; la detrazione di L. 250.000 e' estesa alla prima abitazione non locata di anziani ricoverati in case di riposo in forma stabile; detrazione di L. 300.000 per i pensionati ultrasessantacinquenni, possessori di unica abitazione, con il seguente reddito riferito all'anno precedente: pensionato unico componente il nucleo familiare, reddito non superiore a L. 11.000.000; altri anziani con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000. (Omissis). 00A6298;

Comune di SASSOCORVARO (Pesaro e Urbino)

Il comune di SASSOCORVARO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. come segue: abitazione principale aliquota del 5,5 per mille; tutti gli altri immobili aliquota al 6,5 per mille; 3. di confermare come unica detrazione, sull'imposta, la quota di L. 200.000 prevista per la prima casa di abitazione (abitazione principale), cosi' come disposto dall'art. 3, comma 55, punto 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662. (Omissis). 00A6299;

Comune di SAVELLI (Crotone)

Il comune di SAVELLI (provincia di Crotone) ha adottato, l'11 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I nella misura del 6 per mille e la detrazione nella misura di L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A6300;

Comune di SCANSANO (Grosseto)

Il comune di SCANSANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di elevare dal 6 per mille al 7 per mille la aliquota I.C.I. per altri fabbricati; di stabilire la aliquota del 4,5 per mille per gli immobili dati in affitto dal proprietario a residenti del comune a titolo di abitazione principale; di riconfermare nel 5,5 per mille la aliquota per la abitazione principale e in L. 260.000 la detrazione per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A6301;

Comune di SCHEGGINO (Perugia)

Il comune di SCHEGGINO (provincia di Perugia) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, per la prima abitazione e relative pertinenze, (si intende per pertinenze: garage, o box, o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale si trova l'abitazione principale. Art. 5, comma 2, del regolamento comunale); 2. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille, per altri fabbricati; 3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A6302;

Comune di SCHIAVON (Vicenza)

Il comune di SCHIAVON (provincia di Vicenza) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali e terreni agricoli; aliquota del 5,5 per mille in tutti gli altri casi previsti dal decreto legislativo n. 504/1992, salvo applicazione delle agevolazioni previste nel regolamento dell'imposta comunale sugli immobili; detrazione pari a L. 200.000 per i casi previsti all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito con legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 5, relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A6303;

Comune di SCHIVENOGLIA (Mantova)

Il comune di SCHIVENOGLIA (provincia di Mantova) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sono cosi' stabilite: a) aliquota ordinaria 5,5 per mille; b) aliquota per seconde case purche' le stesse siano locate con regolare contratto di affitto o date in uso gratuito a familiari entro il primo grado: 5,5 per mille; c) aliquota maggiorata per seconde case sfitte: 7 per mille; d) detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per unita' immobiliare di proprieta' di persone ricoverate presso istituti di assistenza: L. 220.000. (Omissis). 00A6304;

Comune di SERRAMEZZANA (Salerno)

Il comune di SERRAMEZZANA (provincia di Salerno), ha adottato, il 24 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). stabilire per l'anno 2000, l'applicazione dell'aliquota imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille con esclusione di ogni tipo di agevolazione. (Omissis). 00A6305;

Comune di SERRA RICCO' (Genova)

Il comune di SERRA RICCO' (provincia di Genova), ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). aliquota del 6 per mille:
sono soggetti a tale aliquota tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; aliquota del 6,5 per mille: sono soggetti all'aliquota del 6,5 per mille tutti gli altri tipi di immobili; detrazione abitazione principale: L. 220.000.
(Omissis). 00A6306;

Comune di SEVESO (Milano)

Il comune di SEVESO (provincia di Milano), ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue: 4,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze; 6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di confermare la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e succ. mod. di L. 220.000 come il precedente anno; 5. di confermare l'ulteriore detrazione da L. 220.000 a L. 300.000 per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e succ. mod., in relazione a richieste documentate da parte dei soggetti passivi dell'imposta per particolari situazioni di carattere sociale, ricorrendo le seguenti condizioni: pensionati e loro coniugi con reddito complessivo, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 10.000.000, aumentate di ulteriori L. 1.600.000 per ogni persona a carico; portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 10.000.000, aumentate di ulteriori L. 1.600.000 per ogni persona a carico; 6. di escludere dall'applicazione della maggiore detrazione di L. 300.000 tutte le unita' classificabili in: A/1 (abitaz. di tipo signorile); A/8 (abitazione in villa); A/9 (castelli, palazzi, ecc.); 7. di escludere altresi' dall'applicazione della maggiore detrazione di L. 300.000 i proprietari di altro immobile adibito ad uso abitativo oltre all'abitazione principale; 8. di individuare il nucleo familiare di riferimento nella sua composizione al 1o gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta, nonche' di documentare lo status di pensionato o di portatore di handicap alla stessa data; 9. di far coincidere il termine perentorio di consegna della documentazione volta ad ottenere l'applicazione della ulteriore detrazione di L. 300.000 con quello previsto per la dichiarazione dell'I.C.I. relativa all'anno 1999. (Omissis). 00A6307;

Comune di SILVANO d'ORBA (Alessandria)

Il comune di SILVANO d'ORBA (provincia di Alessandria), ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille; l'aliquota differenziata, relativa alle unita' immobiliari adibite a prime abitazioni, nella misura del 5 per mille; 2. (omissis); 3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 d.lgs. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 L. 662/1996 e' fissata nella misura di L. 220.000. (Omissis). 00A6308;

Comune di SILVANO PIETRA (Pavia)

Il comune di SILVANO PIETRA (provincia di Pavia), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, per tutti gli immobili; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A6309;

Comune di SINDIA (Nuoro)

Il comune di SINDIA (provincia di Nuoro), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). di fissare per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) istituita con decreto legge 504/1992 e in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A6310;

Comune di SINOPOLI (Reggio Calabria)

Il comune di SINOPOLI (provincia di Reggio Calabria), ha adottato, il 7 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota relativa all'I.C.I. per l'anno 2000 nella misura minima prevista dalla legge nel 4 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A6311;

Comune di SIRTORI (Lecco)

Il comune di SIRTORI (provincia di Lecco), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4,80 per mille; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze solo per la parte di essa che non trova totale capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale; 3. di estendere l'agevolazione di cui al precedente punto 2) alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figlio); 4. (omissis). (Omissis). 00A6312;

Comune di SOLBIATE (Como)

Il comune di SOLBIATE (provincia di Como), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis).

=====================================================================
Tipologia dell'immobile | Aliquota (per mille) =====================================================================
|5,00 (con detraz. annuale di L. 1. Abitazione principale |200.000) --------------------------------------------------------------------- 2. Unità immobiliari censite nel | gruppo C/6 di pertinenza | dell'abitazione principale |5,00 (esclusi box affittati) ---------------------------------------------------------------------
|5,00 (per poter rientrare in
|questa tipologia gli interessati 3. Alloggi concessi in comodato o |devono presentare apposita in uso gratuito a parenti in linea|dichiarazione su modulo fornito retta (art. 75 deI codice civile) |dall'ufficio tributi del Comune) --------------------------------------------------------------------- 4. Unità residenziali locate | secondo contratti tipo (sono le | unità residenziali affittate con | contratti d'affitto tipo | sottoscritti dalle organizzazioni | SUNIA, SICET, CONIA, in | rappresentanza degli inquilini e | APE in rappresentanza della | proprietà edilizia e depositati |5,00 (contratti ai sensi della presso gli uffici comunali |legge 431/98) --------------------------------------------------------------------- 5. Aree fabbricabili |5,50 --------------------------------------------------------------------- 6. Unità immobiliari classificate | nel gruppo "D" |6,00 --------------------------------------------------------------------- 7. Unità residenziali sfitte (sono| le unità residenziali non occupate| - neanche occasionalmente o | saltuariamente - e gli immobili | privi di allacciamento ENEL e, | dove possibile, acquedotto) |6,00 --------------------------------------------------------------------- 8. A favore di proprietari che | eseguano interventi volti aI | recupero di unità immobiliari | inagibili o inabitabili o | interventi finalizzati aI recupero| di immobili di interesse artistico| o architettonico localizzati nei | centri storici ovvero volti alla | realizzazione di autorimesse o | posti auto anche pertinenziali | oppure all'utilizzo di sottotetti.| L'aliquota agevolata è applicata, |2,00 (l'aliquota agevolata è limitatamente alle unità |applicata, limitatamente alle immobiliari oggetto di detti |unità immobiliari di oggetto di interventi e per la durata di tre |detti interventi e per la durata anni dall'inizio dei lavori. |tre anni dall'inizio dei lavori) --------------------------------------------------------------------- 9. Altri fabbricati non rientranti| nelle precedenti 5,50 tipologie. |5,50

 
(Omissis). 00A6313;

Comune di SOLBIATE ARNO (Varese)

Il comune di SOLBIATE ARNO (provincia di Varese), ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000, le sottonotate aliquote ICI: a) aliquota del 4 per mille per gli immobili di proprieta' degli enti senza scopo di lucro;
b) aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale e per gli altri immobili; c) aliquota del 7 per mille per le abitazioni sfitte; 2. di stabilire, per l'anno 2000, le sottonotate detrazioni:
a) detrazione d'imposta, per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura di L. 240.000 senza l'applicazione di ulteriori agevolazioni; b) attribuzione della qualita' di abitazione principale per gli immobili posseduti, a titolo di proprieta' a di usufrutto, e non locati, da anziani o disabili residenti permanentemente in Istituti di ricovero o sanitari. 3. (Omissis). 4. (Omissis). (Omissis). 00A6314;

Comune di SOMANO (Cuneo)

Il comune di SOMANO (provincia di Cuneo), ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992; 2. di non ridurre l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ne' di elevare l'importo di L: 200.000 dovuto come detrazione. 3. (Omissis). 4. (Omissis). (Omissis). 00A6315;

Comune di SOMMARIVA del BOSCO (Cuneo)

Il comune di SOMMARIVA del BOSCO (provincia di Cuneo), ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'esercizio finanziario 2000 le aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nel comune di Sommariva del Bosco nelle seguenti misure: fabbricati 5,50 per mille; aree edificabili 6 per mille; terreni agricoli 6 per mille;
detrazioni prima casa L. 200.000. (Omissis). 00A6316;

Comune di SOMMO (Pavia)

Il comune di SOMMO (provincia di Pavia), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis). 1. che l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 e' fissata nella misura pari aI 5.50 per mille; 2. che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale sia stabilita nella misura indicata nell'allegato, facente parte integrante della presente deliberazione; (Omissis). ALLEGATO La detrazione I.C.I. per l'abitazione principale e' la seguente: a favore di tutti i possessori di immobili adibiti ad uso abitazione principale L. 200.000; a favore delle famiglie che abbiano aI proprio interno un portatore di handicap e che abbiano un reddito complessivo annuo lordo fino a L. 100.000.000 detrazione per l'abitazione principale pari a L. 270.000; a favore delle seguenti categorie di cittadini: 1) pensionati; 2) coniugi a carico dei pensionati; 3) disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno 1999 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; 4) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno 1999 che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori a 1/3 del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, saranno applicate le seguenti detrazioni:

=====================================================================
| L. 400.000 1ª | |
Componenti | fascia di | L. 300.000 2ª | L. 250.000 3ª nucleo familiare| reddito |fascia di reddito|fascia di reddito ===================================================================== 1 Persona | L. 10.698.000 | L. 12.481.000 | L. 14.264.000 --------------------------------------------------------------------- 2 Persone | L. 17.653.000 | L. 20.959.000 | L. 23.537.000 --------------------------------------------------------------------- 3 Persone | L. 22.680.000 | L. 26.460.000 | L. 30.250.000 --------------------------------------------------------------------- 4 Persone | L. 27.100.000 | L. 31.560.000 | L. 36.100.000

Il reddito si intende complessivo annuo lordo per nucleo familiare. Di tali detrazioni non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a Catasto come A/1 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 o i possessori di immobili il cui valore catastale sia superiore ad 80 milioni. 00A6317;

Comune di SPOTORNO (Savona)

Il comune di SPOTORNO (provincia di Savona) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili categorie catastali B - C - D - aree fabbricabili - terreni - unita' immobiliari di categoria A comprendenti unita' immobiliari locate con contratto di affitto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali o unita' immobiliari di persone fisiche date in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali o unita' immobiliari di proprieta' di Enti morali non commerciali di diritto pubblico e senza scopo di lucro, da applicarsi in questo Comune nella misura del 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2000 una aliquota ridotta nella misura del 5,25 per mille per unita' immobiliare di persone fisiche soggetti passivi adibite ad abitazione principale o unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, purche' le stesse non risultino locate. Sull'imposta dovuta per tali unita' immobiliari verra' concessa, fino a concorrenza del suo ammontare, una detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo, dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; 3. di determinare per l'anno 2000 una aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari adibite ad abitazione che non scontano aliquota ridotta o normale. (Omissis). 00A6318;

Comune di SPRESIANO (Treviso)

Il comune di SPRESIANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000 annue. (Omissis). 00A6319;

Comune di SQUINZANO (Lecce)

Il comune di SQUINZANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di approvare, siccome approva, le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per la unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 5,50 per mille; b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per tutti gli altri tipi di immobili posseduti nel comune, 6 per mille; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedene, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli obblighi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 00A6320;

Comune di STATTE (Taranto)

Il comune di STATTE (provincia di Taranto) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis); 2.(omissis), di stabilire l'aliquota ordinaria in misura unica del 5 per mille dell' imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000; 3. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000 secondo quanto previsto dall' art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504, come modificato dall' art. 3, comma 56, della legge n. 662 del 1996; 4. di stabilire, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai comtribuenti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale, l'elevazione della detrazione spettante a L. 500.000 e, comunque, non oltre l' importo dell' imposta dovuta, commissurata in misura proporzionale alla quota di destinazione che viene imputata al soggetto interessato; 5. di stabilire che possono usufruire dell' elevazione deliberata al punto precedente i soggetti residenti che hanno come fonte di reddito la pensione sociale ovvero la pensione integrata al trattamento minimo, erogate dall' INPS, e che risultino altresi' titolari della sola abitazione principale ed abbiano eta' non inferiore ai sessanta anni se donne e ai sessantacinque anni se uomini; 6. di applicare quanto previsto dall'art. 1, comma 5, legge n. 449 del 1997 (collegata alla finanziaria 1998) per quanto attiene l'aliquota del 3 per mille limitatamente alle zone ricadenti nel centro storico ai fini della rivitalizzazione del medesimo.
(Omissis). 00A6321;

Comune di STEZZANO (Bergamo)

Il comune di STEZZANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l' anno 2000 l' aliquota dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la detrazione dell' imposta per le abitazioni principali come segue:

=====================================================================
Tipologia immobile | Aliquota |Detrazione ===================================================================== Abitazione principale e relative pertinenze | | (massimo una per ogni tipo) |5 per mille| 300.000 --------------------------------------------------------------------- Immobili diversi da abitazione principale |6 per mille|

2) per l'identificazione delle pertinenze che rientrano nell' abitazione principale e per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione si fa riferimento al regolamento approvato dal Consiglio comunale il 21 dicembre 1998 con deliberazione n. 128.
(Omissis). 00A6322;

Comune di STROPPIANA (Vercelli)

Il comune di STROPPIANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l' anno 2000, l' aliquota dell' imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - da applicarsi in qesto comune, nella misura unica del 5,25 per mille; 2. di non operare alcuna diversificazione d' aliquota di cui al comma 2, dell' art. 6, del decreto legislativo n. 504 del 1992 e s.m. ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto. (Omissis). 00A6323;

Comune di STORNARELLA (Foggia)

Il comune di STORNARELLA (provincia di Foggia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per quanto detto in premessa, per l' anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, con la detrazione dall' imposta dovuta per l' unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportata al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A6324;

Comune di SULZANO (Brescia)

Il comune di SULZANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di approvare la seguente aliquota ICI, e precisamente: tipologia insediamento: abitazione principale ed altre destinazioni, aliquota: 6 per mille; tipologia insediamento: seconde case, aliquota: 7 per mille. (Omissis). 00A6325;

Comune di TAIBON AGORDINO (Belluno)

Il comune di TAIBON AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). nella misura del 6 per mille l'aliquota per gli immobili principali e per tutti gli altri immobili; nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di fissare in L. 300.000 la detrazione per: 1) le unita' immobiliari ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio nello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.); 2) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);
3) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 4) le unita' immobiliari concesse con contratto registrato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado di parentela o ad affini fino al secondo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale. (Omissis). 00A6326;

Comune di TAINO (Varese)

Il comune di TAINO (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel territorio del comune di Taino per l'anno 2000 nella misura ordinaria del 6 per mille con le seguenti eccezioni: abitazione principale, fabbricati equiparati e relative pertinenze, aliquota 5,2 per mille;
abitazione locate con contratto di affitto registrato utilizzate come abitazione principale dal conduttore, aliquota 5,2 per mille; di dare atto che la registrazione per l'abitazione principale viene prevista nella misura di L. 200.000. La suddetta detrazione e' elevata a L. 500.000 a favore del pensionato o dei pensionati anagraficamente conviventi, in possesso dei seguenti requisiti:
1) possesso, nel territorio italiano, del solo appartamento abitato ed eventuale pertinenza dell'abitazione principale, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente. 2) titolare di reddito da pensione; 3) essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi: imponibili IRPEF riferiti all'anno 1999; fino a L. 15.000.000 se unico componente; fino a L. 20.000.000 riferito a tutti i componenti del nucleo familiare;
4) l'immobile occupato deve essere accatastato in categoria compresa tra A2 e A6. Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione, dovranno presentare la richiesta autocertificazione agli uffici comunali entro il 30 giugno 2000.
(Omissis). 00A6327;

Comune di TARQUINIA (Viterbo)

Il comune di TARQUINIA (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: a) del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze anche se separatamente accatastate, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. A norma dell'art. 16 del vigente regolamento comunale I.C.I. si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti, entro il secondo grado, di almeno uno dei contitolari purche' ivi residenti; b) del 5,2 per mille per gli immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo per l'esercizio della propria attivita' professionale, commerciale, artigianale ed industriale come di seguito specificati: gruppo A: categoria A/10 (uffici e studi privati); gruppo C: tutte le categorie;
gruppo D: tutte le categorie con esclusione della categoria D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione); c) del 5,5 per mille per i terreni agricoli posseduti dal soggetto passivo il cui valore complessivo e' pari o superiore a L. 500.000.000; d) del 5 per mille per i terreni agricoli posseduti dal soggetto passivo il cui valore complessivo e' inferiore a L. 500.000.000; e) del 6,1 per mille per le aree fabbricabili e per tutte le altre unita' immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere a) e b); 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. A norma dell'art. 16 del vigente regolamento comunale I.C.I. si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti, entro il secondo grado, di almeno uno dei contitolari purche' ivi residenti; 3. di determinare una ulteriore detrazione di L. 50.000 per i seguenti soggetti passivi che si trovino nelle condizioni di cui ai sottoindicati punti a), b), e c):
1) pensionati ultra sessantacinquenni alla data del 1o gennaio 2000; 2) disoccupati alla data del 1o gennaio 2000 iscritti nelle liste di collocamento da almeno sei mesi; 3) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido o portatore di handicap con invalidita' superiore al 70%; Condizioni: a) che nessuno dei componenti del nucleo familiare compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente compresivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia proprietario di altri immobili o quote di essi di valore imponibile ai fini I.C.I. complessivamente superiore a L. 50.000.000; b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto di imposta; c) che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a una volta e mezzo l'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS per i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2) e a tre volte per il caso di cui al precedente punto 3), aumentato di L. 3.000.000 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico.
(Omissis). 00A6328;

Comune di TAURISANO (Lecce)

Il comune di TAURISANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 7 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. in misura unica, pari al 5 per mille; confermare per l'anno 2000 la detrazione per abitazione principale pari a L. 220.000.
(Omissis). 00A6329;

Comune di TEMPIO PAUSANIA (Sassari)

Il comune di TEMPIO PAUSANIA (provincia di Sassari) ha adottato, il 23 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota comunale sugli immobili ubicati nel territorio nella misura del 5 per mille; 2. di confermare nella misura minima fissata dalla normativa vigente la detrazione di imposta spettante per l'abitazione principale pari a L. 200.000. (Omissis). 00A6330;

Comune di TERNI

Il comune di TERNI ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (Omissis). 2. di confermare l'aliquota I.C.I. e delle relative agevolazioni nella misura gia' fissata nell'esercizio 1999 con l'integrazione riferita all'abitazione locata ai sensi dell'art. 2 della legge 431 del 12 settembre 1998, come piu' dettagliatamente indicato nell'allegato A al presente deliberato che ne costituisce parte integrante; 3. (Omissis). 4. (Omissis). 5. (Omissis).

Allegato A

di confermare l'aliquota nella misura del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; di confermare l'aliquota al 7 per mille per tutte le unita' immobiliari non adibite direttamente ad abitazione principale e per i terreni edificabili; di confermare in virtu' dell'art. 3, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di aumentare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti categorie meno abbienti: a) anziani di eta' superiore a 65 anni compiuti al 1o gennaio 1999, che possiedano un'unica unita' immobiliare, (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7); b) distinta tra le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale e che abbiano un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, al netto del reddito derivante dall'abitazione, conseguito nell'anno antecedente l'anno di imposizione I.C.I., non superiore a L. 20.000.000. In presenza nel nucleo familiare di uno o piu' portatori di handicap, risultanti da certificazione dell'A.S.L., il limite di reddito e' elevato a L. 25.000.000; c) famiglie numerose da minimo sei componenti, che possiedano un'unica unita' immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, adibita direttamente ad abitazione principale, con un reddito complessivo famililare, conseguito nell'anno antecedente all'anno di imposizione I.C.I., non superiore alla somma delle quote di L. 11.000.000 attribuite ad ogni componente; la quota di reddito di L. 11.000.000 si intende elevata di L. 2.500.000 per ogni componente portatore di handicap facente parte del nucleo familiare; d) persone o nuclei familiari possessori di un'unica unita' immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7) distinta tra le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale, per i quali nell'anno di imposizione I.C.I. sia stata verificata o permanga una situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'albo, o equivalente, dei beneficiari del comune; e) anziani o disabili possessori di un'unica unita' immobiliare (e sue pertinenze nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
f) nuclei familiari, di 4 o piu' persone, che possiedano un'unica unita' immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, con reddito complessivo ai fini IRPEF, nell'anno antecedente quello di imposizione I.C.I., che derivi esclusivamente da redditi di lavoro dipendente ed assimilati non superiore a L. 21.000.000; di disporre ai sensi dell'art. 2, della legge 431 del 9 dicembre 1998 e per favorire la realizzazione degli accordi dei contratti di locazione di immobili ad uso locativo sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, l'applicazione dell'aliquota agevolata del 5,50 per mille a proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. (Omissis). 00A6331;

Comune di TESSENNANO (Viterbo)

Il comune di TESSENNANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). l'aliquota generale di riferimento per il calcolo dell'imposta comunali sugli immobili dovuta dai soggetti obbligati, per l'anno 2000, e' determinata nella misura del 7 per mille per tutte le categorie di immobili nonche' la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A6332;

Comune di TORO (Campobasso)

Il comune di TORO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di approvare per l'anno 2000 le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali nelle seguenti misure: (Omissis). aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli: 6 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000; (Omissis). 00A6333;

Comune di TORRILE (Parma)

Il comune di TORRILE (provincia di Parma) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare (omissis) per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 1) abitazione principale del contribuente a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario di dimora abituale, unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel comune nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, unita' immobiliare in proprieta' o usufrutto di anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, o di cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro sempre che non risulti locata: aliquota 5 per mille; 2) pertinenze di abitazioni principali classificabili nella categoria catastale C/6 (autorimesse, garage), C/2 (depositi, cantine), C/7 (tettoie), aliquota 5 per mille. 3) aree fabbricabili per le quali i proprietari entro i due anni dalla loro classificazione, non hanno ancora attivato le procedure previste dalla legge per la loro edificazione: aliquota 7 per mille; 4) abitazioni non locate e pertinenze (C/2, C/6, C/7) al 1o gennaio dell'anno di imposizione. Con esclusione di quelle concesse in uso gratuito a famigliari con residenza nel comune o a disposizione di chi risiede all'estero nonche' di fabbricati sfitti in attesa di vendita posseduti dalle imprese costruttrici: aliquota 7 per mille; 5) aliquota ordinaria per tutti gli immobili non sopra indicati: aliquota 5,5 per mille, 2. di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A6334;

Comune di TORTONA (Alessandria)

Il comune di TORTONA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, ai sensi della normativa in premessa citata, l'applicazione agli imponibili delle seguenti aliquote: 4 per mille: a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 5,15 per mille: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; unita' immobiliari concesse in uso gratuito dal soggetto passivo d'imposta a parenti in linea retta di primo grado (da genitori a figli e viceversa) nonche' adibite ad abitazione principale dal soggetto comodatario (il proprietario concedente, nell'anno successivo alla concessione, e' obbligato a presentare, a pena di decadenza del beneficio, apposita denuncia di variazione); unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che detta unita' immobiliare non risulti locata; 6,5 per mille terreni agricoli; 7 per mille (aliquota ordinaria di riferimento):
tutte le restanti fattispecie non comprese nel presente elenco; 2) di determinare per l'anno 2000, nella misura di L. 230.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; 3) di determinare per l'anno 2000, nella misura annua di L. 350.000, la detrazione d'imposta per i soggetti di cui al precedente punto 2o) appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico-sociale: a) pensionati appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF 1999, fino a L. 22.000.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF 1999, fino a L. 22.000.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; c) invalidi appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF 1999, fino a L. 22.000.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
d) anziani non autosufficienti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF 1999, fino a L. 22.000.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
e) disoccupati o lavoratori in mobilita' appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF 1999, fino a L. 22.000.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; f) lavoratori posti in cassa integrazione appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF 1999, fino a L. 22.000.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; g) contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare monoreddito da lavoro dipendente composto da almeno due persone con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF 1999, fino a L. 22.000.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
h) contribuenti di eta' non superiore a 32 anni, coniugati/e da non oltre due anni con persona di eta' non superiore a 32 anni, e appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF 1999, fino a L. 22.000.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; 4) di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L. 350.000 di cui al punto precedente i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche: contribuenti che non presentano, nei termini richiesti, la apposita istanza;
contribuenti che sono proprietari di unita' immobiliari classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici); contribuenti che non comprovano documentalmente i requisiti richiesti per la maggiore detrazione; 5) di stabilire che le richieste per usufruire della maggiorazione di detrazione di L. 350.000 dovranno pervenire al comune, corredate dalle necessarie documentazioni, nelle forme stabilite dalle norme vigenti per quanto riguarda l'attestazione dello status oggetto della maggiorazione e pena la decadenza del beneficio, dal 1o al 30 giugno 2000 e che avranno validita' per il solo periodo d'imposta 2000; 6) di stabilire che i requisiti per l'ottenimento della maggiore detrazione d'imposta di L. 350.000 devono sussistere al momento della presentazione della richiesta di cui al punto precedente; 7) di determinare per l'anno 2000, nella misura annua di L. 500.000, corrispondente a L. 42.000 per ogni mese di assenza continuativa dall'abitazione di residenza, la detrazione d'imposta per i soggetti di cui al precedente punto 2) ricoverati presso ospedali, case di cura e di riposo, anche dello stesso comune di residenza o dimoranti temporaneamente in altro comune per motivi di salute; 8) di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L. 500.000 di cui al punto precedente i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche: contribuenti che possiedono, a titolo di proprieta' o altro diritto reale, una o piu' abitazioni locate nel comune di residenza; contribuenti che non comprovano documentalmente i requisiti per la maggiore detrazione; 9) di stabilire che le richieste per usufruire della maggiorazione della detrazione di L. 500.000 di cui al precedente punto 7) dovranno pervenire al comune, corredate dalle necessarie documentazioni a pena la decadenza del beneficio, dal 1o al 20 dicembre 2000, per il versamento della seconda rata, e che avranno validita' per il solo periodo d'imposta 2000; 10) di stabilire che le maggiorazioni della detrazione di L. 350.000 e di L. 500.000 non sono cumulabili bensi' alternative fra loro; 11) di stabilire che le richieste di maggiore detrazione di L. 350.000 e di L. 500.000 di cui ai precedenti punti 3 e 7 vengano accolte con riserva, al fine di poter provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale notifica della motivata rettifica per mancanza delle rispettive condizioni richieste. (Omissis). 00A6335;

Comune di TRAMATZA (Oristano)

Il comune di TRAMATZA (provincia di Oristano) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. in vigore nell'anno 1999, stabilita nella misura del 4 per mille e la detrazione di lire 200.000 per l'abitazione principale pari al minimo previsto dalle disposizioni vigenti. (Omissis). 00A6336;

Comune di TRAVEDONA MONATE (Varese)

Il comune di TRAVEDONA MONATE (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'I.C.I. ai sensi dell'art. 6, comma 1, del sopracitato decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille su tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale soggetti all'imposta; di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione per abitazione principale per l'anno 2000 nella misura di L. 300.000. (Omissis). 00A6337;

Comune di TRAVES (Torino)

Il comune di TRAVES (provincia di Torino) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. stabilire, (omissis), l'aliquota unica del 5 per mille, ai fini dell'I.C.I. per l'anno 2000; 2. detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si riferisce. Per abitazione principale si intende: quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; l'abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata o ceduta in uso gratuito a parenti e affini, (legge n. 75/1993); l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o ceduta in uso gratuito a parenti ad affini; (art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996). (Omissis). 00A6338;

Comune di TREMESTIERI ETNEO (Catania)

Il comune di TREMESTIERI ETNEO (provincia di Catania) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) determinare per l'anno 2000, nella misura del 5,4 per mille, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni. 2) riconfermare la detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.
(Omissis). 00A6339;

Comune di TRESCORE BALNEARIO (Bergamo)

Il comune di TRESCORE BALNEARIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, ai fini del calcolo dell'I.C.I., le detrazioni nelle seguenti misure: 1 - L. 200.000: a) sull'unita' immobiliare considerata abitazione principale, qualora possessori di piu' di una unita' immobiliare adibita ad abitazione; b) sulle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (padre-figlio) o collaterale fino al secondo grado (fratello, sorella), purche' venga utilizzata dagli stessi come abitazione principale; c) sulle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la casa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari (al di fuori delle tipologie di cui ai punto b); 2 - L. 220.000 per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che sia prima ed unica casa; 3 - L. 340.000 per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che sia prima ed unica casa e che il nucleo familiare abbia un reddito non superiore a: L. 17.000.000 nucleo familiare con un solo componente; L. 23.000.000 nucleo familiare con due componenti; con aumento di L. 2.000.000 del reddito per ogni componente in piu'. (Omissis); di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 1) aliquota ordinaria: 7,00 per mille; 2) aliquota ridotta per le abitazioni affittate con contratto registrato, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale 5,7 per mille; 3) aliquota ridotta, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore di: a) persone fisiche soggetti passivi; b) unita' immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; c) unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (padre-figlio) o collaterale fino al secondo grado (fratello,sorella), purche' venga utilizzata dagli stessi come abitazione principale; d) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la casa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari (al di fuori delle tipologie di cui al punto c); e) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 5 per mille. (Omissis). 00A6340;

Comune di TREVIOLO (Bergamo)

Il comune di TREVIOLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di approvare la seguente disciplina ai fini dell'applicazione in questo comune dell'imposta comunale sugli immobili con effetto dal 1o gennaio 2000; a) l'aliquota dell'imposta viene determinata nella misura ordinaria del 5 per mille; b) la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, quale prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' fissata nell'importo di L. 200.000;
c) la predetta detrazione e' elevata a L. 250.000 nelle circostanze ed alle condizioni sotto indicate: applicazione della maggiore detrazione per i contribuenti che, essendo proprietari di un'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, hanno compiuto sessanta anni di eta' ed hanno un reddito lordo imponibile ai fini IRPEF pro-capite annuo pari o inferiore a L. 19.500.000;
in caso di comproprieta' la detrazione spetta in misura proporzionale alla quota di proprieta'; non possono usufruire del beneficio i soggetti passivi dell'imposta che, oltre all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo stesso, sono proprietari di altre unita' immobiliari ubicate in qualsiasi altro comune; sono escluse dal beneficio della maggiore detrazione le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1 - A7 - A8 - A9; viene stabilita l'aliquota agevolata nella misura del t3 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti all'utilizzo dei sottotetti da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; per beneficiare della maggiore detrazione o dell'aliquota agevolata e' necessaria la presentazione all'Ufficio comunale tributi della documentazione fiscale del caso. (Omissis). 00A6341;

Comune di TRISOBBIO (Alessandria)

Il comune di TRISOBBIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativa 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. e dell'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 2000, le seguenti aliquote dell'imposta comunale per gli immobili: aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale ma abitata, anche saltuariamente nel corso dell'anno dal proprietario o da suoi familiari; aliquota del 7 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale e non abitata, anche saltuariamente nel corso dell'anno dal proprietario o da suoi familiari. 2. di stabilire che: per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. di stabilire che dal'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. (Omissis). 00A6342;

Comune di TROPEA (Vibo Valentia)

Il comune di TROPEA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. aliquota I.C.I. anno 2000: 5 per mille; 2. detrazione L. 250.000 per unita' immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di considerare direttamente adibita ad unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulta locata. (Omissis). 00A6343;

Comune di UGGIATE TREVANO (Como)

Il comune di UGGIATE TREVANO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come da allegato prospetto (Allegato 1).

Allegato 1

===================================================================== N. D.| TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |Aliquote % =====================================================================
1 |2 | 3 ---------------------------------------------------------------------
1 |Abitazione "prima casa" | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in |
|linea diretta fino al 1° grado e parenti in linea |
2 |collaterale fino al 2° grado | 5 ---------------------------------------------------------------------
3 |Tutte le altre categorie di immobili | 6

2. di determinare, per l'anno 2000 le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

=====================================================================
| TIPOLOGIA DEGLI | |
| IMMOBILI nonché | |
| categorie di | |
| soggetti in | |
| situazioni di | |Detrazione di imposta
|particolare disagio |Riduzione di imposta| (Lire in ragione N. D.| economico-sociale | % | annua) =====================================================================
1 |2 | 3 | 4 ---------------------------------------------------------------------
|Abitazione | |
1 |principale | | 200.000 ---------------------------------------------------------------------
|Fabbricati inagibili| |
2 |o inabitabili | 50% | ---------------------------------------------------------------------
| | Esenti fino al |
| |valore di 50 milioni|
| | 70% dell'imposta |
| |valore fra 50 e 120 |
| | milioni 50% |
|Terreni agricoli |dell'imposta valore |
|posseduti e condotti| fra 120 e 200 |
|da coltivatori o | milioni 25% |
|imprenditori |dell'imposta valore |
|agricoli a titolo | fra 200 e 250 |
3 |principale | milioni |

(Omissis). 00A6344;

Comune di URBANIA (Pesaro e Urbino)

Il comune di URBANIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). A) aliquota del 6 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare utilizzata direttamente quale abitazione principale; ai soggetti di cui al punto precedente viene, altresi', riconosciuta la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996; B) aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili. Di dare atto che ai sensi della legge n. 662/1996 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' determinata nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A6345;

Comune di USSEGLIO (Torino)

Il comune di USSEGLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 18 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, ai sensi del primo comma 1, dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,25 per mille; 2) di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare della detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene stabilito in L. 200.000. (Omissis). 00A6346;

Comune di VAIRANO PATENORA (Caserta)

Il comune di VAIRANO PATENORA (provincia di Caserta) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: 1) aliquota ridotta, pari al 5 per mille, da applicare: a) agli immobili adibiti ad abitazione principale con estensione alle sue pertinenze (box-cantine-soffitte-garage) anche se distintamente iscritte in catasto, intese come parte integrante della stessa nonche' destinate ed utilizzate al servizio dell'abitazione principale medesima;
b) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
c) per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
2) aliquota ordinaria, pari al 6 per mille, da applicare:
a) per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale; b) a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati; c) ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune; d) a tutti gli altri immobili non compresi nelle precedenti tipologie, ivi comprese le aree edificabili;
3) aliquota agevolata, pari al 4 per mille, da applicare in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la vericita' di quanto dichiarato dal contribuente. Dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione applicata alle abitazioni principali e' applicabile, nella stessa misura, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1o grado (genitori-figli) e dagli stessi adibite ad abitazione principale, in cui risultino percio' anagraficamente residenti.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Viene, altresi', considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Di riconoscere per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122 del 9 maggio 1997, ai contribuenti che si trovino nelle condizioni sotto specificate una ulteriore detrazione di imposta I.C.I. di L. 150.000, da aggiungere alla detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali gia' prevista:
1) per i pensionati, aventi i seguenti requisiti:
a) aver compiuto sessantacinque anni di eta' alla data del 1o gennaio 2000; b) reddito familiare, riferito all'anno 1999, derivante esclusivamente da pensione, non superiore a L. 15.000.000 se unico componente, ed elevato a L. 22.000.000 nel caso di nucleo familiare composto da due o piu' persone;
2) nuclei familiari con la presenza di uno o piu' soggetti portatori di handicap ai quali sia stata accertata una diminuzione permanente della capacita' lavorativa superiore ai 2/3;
3) nuclei familiari con almeno sei componenti il cui reddito complessivo non deve superare L. 30.000.000. Nei casi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 150.000 da aggiungere alla detrazione di L. 200.000 prevista per le abitazioni principali e' subordinata alla condizione che il soggetto passivo e gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare. Modalita' applicative: i contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione di cui sopra devono indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento; dovranno inoltre presentare all'ufficio tributi del comune, tramite raccomandata o consegnata a mano, entro il 30 giugno 2000 ovvero, se il presupposto di imposta si e' verificato successivamente, entro la data prevista per il saldo, apposita richiesta nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15/1968; i contribuenti che avranno inviato apposita richiesta nei termini previsti potranno gia' tenere conto della detrazione al momento del pagamento della rata I.C.I., 2000; il beneficiario della detrazione e tutti i componenti del nucleo familiare dovranno possedere esclusivamente una sola proprieta' immobiliare nel territorio comunale classificata o classificabile nelle categorie A2-A3-A4-A5-A6; restano pertanto ecluse dal beneficio di cui sopra le unita' immobiliari del gruppo "A" classificate A1 abitazioni signorili - A7 villini - A8 abitazioni in ville - A9 castelli, palazzi di pregio artistico e A10 uffici e studi privati.
(Omissis). Di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
(Omissis). 00A6347;

Comune di VALMONTONE (Roma)

Il comune di VALMONTONE (provincia di Roma) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: 1) aliquota ridotta del 6 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: - per le persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune per l'unita' o le unita' immobiliari, oltre la prima, concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale a parenti entro in 2o grado in linea retta secondo modalita' e termini stabiliti con apposita norma regolamentare;
2) aliquota agevolata deI 4 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti: - al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel cento storico;
- alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; - all'utilizzo di sottotetti; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 previa comunicazione all'ufficio tributi; 3) aliquota del 7 per mille da applicare per gli immobili diversi da quelli di cui ai numeri 1 e 2 del presente capo; II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato entro il termine di giorni trenta dal suo verificarsi. Il comune per effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. l'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro i termini regolamentari dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agi acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata alla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae le destinazione; se l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da ai soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; VI. la detrazione d'imposta viene aumentata fino a L. 500.000 in relazione alle seguenti categorie di soggetti passivi: prima categoria:
- disoccupati che al 1o gennaio dell'anno di applicazione siano iscritti all'ufficio di collocamento da almeno due anni; - i non occupati che, gia' fruitori della C.I.G o indennita' di mobilita' ai sensi della normativa vigente al 1o gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente; - i lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscono della C.I.G. o siano iscritti nella lista regionale di mobilita' da oltre sei mesi. Le condizioni sopra indicate devono essere documentate dai competenti organismi;
seconda categoria: - i titolari di pensione o assegni di invalidita'; terza categoria: - i soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione principale comprenda uno o piu' disabili con invalidita' non inferiore al 75% risultante dal certificato di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. Condizioni: - i soggetti passivi sopraindicati sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni: - che l'immobile posseduto dal soggetto passivo (abitazione principale ed eventuale pertinenza) non abbia una rendita catastale oltre 1.500.000; eventuali istanze, la cui abitazione principale presenti una rendita superiore all'importo stabilito potranno essere ammesse al beneficio previa relazione favorevole del servizio sociale approvata dalla Giunta; - che nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il soggetto passivo, sia possessore di altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale nel territorio nazionale fatta eccezione dell'eventuale box o garage di pertinenza; - che il reddito complessivo annuo, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, inclusi eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi non sia superiore al doppio dell'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS per i casi di cui alle precedenti categorie I e II ed al triplo per il caso di cui alla categoria III. termini e modalita': - il richiedente a pena di decadenza dovra' produrre domanda entro il 31 dicembre dell'anno di applicazione dell'imposta; - la domanda, autenticata nella sottoscrizione secondo la normativa vigente, dovra' attestare oltre al possesso dei requisiti sopraindicati ai punti 1, 2, 3: a) il periodo di tempo in cui si sono verificate le condizioni di applicabilita' dell'ulteriore detrazione; b) la composizione del nucleo familiare; c) l'indicazione dei soggetti disabili con il relativo grado di invalidita' effettivamente conviventi nel nucleo familiare; d) l'ammontare complessivo annuo del reddito del nucleo familiare relativo all'anno precedente a quello di applicazione dell'I.C.I.; allegati: alla domanda dovranno essere allegati: - le documentazioni attestanti i punti 1, 2, e 3; - dichiarazione dei redditi; VII. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A6348;

Comune di VALSINNI (Matera)

Il comune di VALSINNI (provincia di Matera) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota unica I.C.I.: 5 per mille; detrazione abitazione principale: L.200.000.
(Omissis). 00A6349;

Comune di VALVASONE (Pordenone)

Il comune di VALVASONE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 14 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2000: a) 5 per mille per la prima casa (art. 10, commi 1 e 2 del Regolamento) e le pertinenze della stessa (art. 10, comma 5 del Regolamento); b) 5,5 per mille per gli altri fabbricati (locati od utilizzati direttamente dal proprietario);
c) 5,5 per i terreni; d) 7 per mille per i fabbricati non locati; e) 4 per mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi atti al loro recupero per un periodo di tre anni dalla data di inizio lavori; f) 4 per mille per le unita' immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico oggetto di interventi atti al loro recupero (per un periodo non superiore a tre anni dalla data di inizio lavori); 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. 3. di elevare la detrazione per l'abitazione principale a L. 250.000 per nuclei familiari: i cui componenti percepiscano esclusivamente la pensione minima o sociale e che siano esclusivamente proprietari o titolari del diritto d'uso, usufrutto o abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze. (Omissis). 00A6350;

Comune di VAREDO (Milano)

Il comune di VAREDO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. confermare anche per l'anno d'imposta 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. confermare l'elevazione della detrazione di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122, da L. 200.000 aL 300.000 per coloro che hanno i seguenti requisiti:
a) come loro unica proprieta' immobiliare la casa nella quale abitano e, nell'ambito del comune di Varedo, un box adibito ad uso esclusivo del soggetto passivo dell'imposta; b) una rendita catastale complessiva, per le proprieta' di cui alla precedente lettera, non superiore a L. 800.000; c) un reddito annuo dastabilirsi tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare, avente come parametro quanto stabilito dalla legge n. 153/1988, come da tabella allegata; 3. di dare atto che il diritto di cui al punto precedente sussiste qualora il soggetto passivo dell'imposta sia in possesso di tutti i requisiti indicati sotto le lettere a,b,c,; 4. dare altresi' atto che la detrazione di L. 300.000 spetta al soggetto passivo d'imposta il cui nucleo familiare e' composto di una sola persona e che abbia i seguenti requisiti:
a) abbia compiuto il sessantesimo anno d'eta'; b) il reddito non sia superiore a L. 20.659.000; c) sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere a e b del precedente punto 1;
(Omissis). 00A6351;

Comune di VARZI (Pavia)

Il comune di VARZI (provincia di Pavia) ha adottato, il 2 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare con effetto dal 1o gennaio 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota unica del 5,5 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale resta fissata in L. 200.000. (Omissis). 00A6352;

Comune di VEDELAGO (Treviso)

Il comune di VEDELAGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, ex art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come individuata nel regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, al quale si rinvia per le modalita' di applicazione. 4. (Omissis). (Omissis). 00A6353;

Comune di VELLETRI (Roma)

Il comune di VELLETRI (provincia di Roma) ha adottato, il 1o marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come di seguito indicato:
- aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille; - aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; - aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico, ovvero volti allarealizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori e in capo all'originario proprietario richiedente l'autorizzazione o concessione edilizia; di considerare parti integranti dell'abitazione principale del soggetto passivo le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; di confermare per l'anno 2000 a lire 200.000 l'importo della detrazione fissata per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dall'art. 3, comma 55, della legge 662/96 che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; di aumentare la detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 a favore delle seguenti categorie di soggetti passivi: a) pensionati sociali che hanno compiuto il sessantesimo anno d'eta' alla data del 31 dicembre 1999; b) soggetti assistiti dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 2000 per stati di indigenza; c) disoccupati iscritti alle liste di collegamento con almeno due anni di anzianita' di iscrizione alla data del 31 dicembre 1999, soli o con nucleo familiare i cui componenti non svolgano attivita' lavorativa o con reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 1999 non superiore a L. 12.000.000; di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni: a) il soggetto passivo, come nessun altro eventuale componente la famiglia deve possedere altri immobili, su tutto il territorio nazionale, diversi dall'unita' adibita ad abitazione principale ed eventuale autorimessa di pertinenza; b) che l'immobile per il quale si intende usufruire della maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico); c) che i contibuenti che intendono usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita autocertificazione all'ufficio tributi entro la data del 30 giugno 2000. (Omissis). 00A6354;

Comune di VENAFRO (Isernia)

Il comune di VENAFRO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare, nella misura di 5,50 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000; di confermare, altresi', in L. 200.000 l'importo da portare in detrazione all'imposta dovuta per abitazione principale;
(Omissis). 00A6355;

Comune di VERCELLI

Il comune di VERCELLI ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. le seguenti misure di aliquota: aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota 4 per mille: a) per i fabbricati di tipo abitativo aventi un valore catastale fino a L. 80.000.000 destinati ad abitazione principale del proprietario, a condizione che il medesimo non sia titolare di altri immobili;
b) per i fabbricati di tipo abitativo concessi dal proprietario in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni di cui agli accordi previsti dalla legge 431/1998, "Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";
aliqota 7 per mille: per gli alloggi non locati ovvero non occupati da almeno due anni, vale a dire vuoti e non utilizzati, con esclusione degli alloggi realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attivita' la costruzione e alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori; 2. la detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000. Tale detrazione viene aumentata a L. 250.000 contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate:
a) pensionato solo: nucleo familiare composto da una sola persona alla data del 1o gennaio 2000; avere compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2000;
essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo non superiore a L.15.000.000 annui lordi con riferimento ai redditi prodotti nel 1999, e tassabili ai fini I.R.P.E.F.; b) pensionati: nucleo familiare composto da sole due persone alla data del 1o gennaio 2000; avere compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2000; essere entrambi in condizione non laborariva e con un reddito familiare complessivo non superiore a L. 25.000.000 annui lordi con riferimento ai redditi prodotti nel 1999, e tassabili ai fini I.R.P.E.F.; c) famiglie numerose: nucleo familiare composto da 5 o piu' persone alla data del 1o gennaio 2000; reddito complessivo familiare non superiore a L. 70.000.000 annui lordi, nel caso di 5 componeneti il nucleo familiare, con elevazione di L. 15.000.000 annui lordi per ogni componente oltre il quinto, con riferimento ai redditi prodotti nel 1999, e tassabili ai fini I.R.P.E.F. Ai fini dall'applicazione della maggiore detrazione i contribuenti di cui ai punti a), b) e c) devono essere in possesso del solo fabbricato di tipo abitativo ed eventuale annessa pertinenza, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2000. Nel caso in cui il fabbricato sia posseduto a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare. (Omissis). 00A6356;

Comune di VERGEMOLI (Lucca)

Il comune di VERGEMOLI (provincia di Lucca) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare per l'anno 2000, le seguenti aliquore I.C.I.; 5,50 per mille per le abitazioni principali; 7 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili; 2) di aumentare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione di cui al comma 2, del citato art. 8, portandola a " 300.000 per i nuclei familiari formati da una o piu' persone con reddito complessivo compresa la maggiorazione per ilconiuge od altro convivente a carico, derivante unicamente da pensione non superiore a " 11.000.000 annue lorde per famiglie monocomponenti e " 21.000.00 annue lorde per famiglie composte da due persone pensionate; 3) di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, punto 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; (Omissis). 00A6357;

Comune di VERNASCA (Piacenza)

Il comune di VERNASCA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, nella misura di seguito indicata, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, per le motivazioni tutte di cui in premessa ed in relazione alla necessita' di copertura dei costi dei servizi e delle funzioni dell'ente: a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille; b) aliquota per le unita' immobiliari e le relative pertineneze destinate ad opificio, classificate nel gruppo catastale D/1: 6,5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazone principale, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, del decreto legislativo 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 00A6358;

Comune di VERNIO (Prato)

Il comune di VERNIO (provincia di Prato) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, le aliquote e le detrazioni, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti sul territorio del comune di Vernio, nel seguente modo: abitazione principale .......................... aliquota 4,50 per mille; immobili diversi dalla abitazione inclusi gli immobili adibiti a pertinenze della pricipale ..................... aliquota 6,50 per mille detrazione sull'imposta per l'abitazione principale ..... Lit. 200.000.
(Omissis). 00A6359;

Comune di VEZZA d'ALBA (Cuneo)

Il comune di VEZZA d'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di aumentare per l'anno 2000, (omissis), nella misura del 5,75 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di determinare la detrazione d'imposta in L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 2. di non procedere, (omissis), ad alcuna diversificazione dell'aliquota I.C.I., cosi' come previsto dalla vigente normativa in materia. (Omissis). 00A6360;

Comune di VEZZANO sul CROSTOLO (Reggio Emilia)

Il comune di VEZZANO sul CROSTOLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote gia' previste per l'anno 1999, ai fini l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: 6 per mille per le unita' immobiliari (solo categoria catastale A) adibite ad abitazione principale per le quali i proprietari possono avvalersi della detrazione di legge di L. 200.000; 6,5 per mille per le unita' immobiliari (categoria catastale A) occupate alla data del 1o gennaio 2000, da famiglie, non proprietarie, iscritte all'anagrafe come residenti all'interno dell'immobile stesso; 6,5 per mille per i fabbricati di qualsiasi categoria catastale (A/10-B-C-D); 7 per mille per le aree fabbricabili; 7 per mille per le unita' immobiliari (cat. catastale A) non occupate alla data del 1o gennaio 2000, da famiglie iscritte all'anagrafe come residenti all'interno dell'immobile stesso e tutte le unita' immobiliari (cat. catastale A) non comprese nei casi sopra indicati; 2. di confermare altresi', la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale pari a L. 200.000; 3. di stabilire che per l'anno 2000, alle pertinenze dell'abitazione principale (un immobile di cat. C/6 o cat. C/7 e un immobile di cat. C/2) si applica l'aliquota ridotta del 6 per mille prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). 00A6361;

Comune di VILLA BASILICA (Lucca)

Il comune di VILLA BASILICA (provincia di Lucca) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. fissare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ferme restando le riduzioni e detrazioni previste direttamente dalla legge: a) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, l'aliquota dell'imposta e' fissata al 5 per mille. Per la medesima unita' immobiliare, la detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e' fissata in L. 200.000; b) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), l'aliquota e' fissata al 7 per mille; c) la detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992, e' fissata in L. 400.000 limitatamente ai seguenti soggetti ritenuti in situazione di particolare stato di disagio economico e sociale: c1) anziani ultrasessantacinquenni che vivono soli, e per il periodo in cui permane tale situazione, aventi un reddito non superiore a L. 17.000.000 annui; c2) nuclei familiari composti da due o piu' anziani con eta' media superiore a sessantacinque anni ed individuale di almeno sessanta e proprietari di quell'unica abitazione con reddito familiare non superiore a L. 25.000.000 annui. L'agevolazione si applica per il periodo in cui si verifica la situazione ed a condizone che almeno uno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario in tutto o in parte della casa di abitazione. (Omissis). 00A6362;

Comune di VILLA CELIERA (Pescara)

Il comune di VILLA CELIERA (provincia di Pescara) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di applicare per l'anno 2000 le seguenti tariffe per i servizi e i tributi locali: 1. I.C.I. = 5,5 per mille per tutti gli immobili (detrazione unica abitazione principale L 200.000). (Omissis). 00A6363;

Comune di VILLA d'ADDA (Bergamo)

Il comune di VILLA d'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000: aliquota del 5 per mille da applicare nei seguenti casi: a) per abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) unita' immobiliare appartenente a cooperativa a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale dei soci assegnatari; c) alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari;
d) unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; e) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; f) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a propri genitori od a propri figli, a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'immobile concesso in uso gratuito; g) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione nell'abitazione principale decorre dalla data in cui e' stata presentata la richiesta di variazione;
h) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale dai familiari del possessore; aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili, le aree fabbricabili e le pertinenze accatastate separatamente all'abitazione principale; aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e tenuti a disposizione come definiti dall'articolo 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inabitabili o fatiscenti e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inabitabilita' o fatiscienza e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure il contribuente presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi della L.15/1968; aliquota del 2 per mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di ristrutturazione per le quali a seguito di concessione edilizia siano stati iniziati i lavori di ristrutturazione per un periodo massimo di tre anni; 2. di determinare la detrazione d'imposta per le tipologie di immobili per i quali e' prevista l'aliquota del 5 per mille in L220.000.
(Omissis). 00A6364;

Comune di VILLAFRANCA di VERONA (Verona)

Il comune di VILLAFRANCA di VERONA (provincia di Verona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di confermare pertanto per l'anno 2000: l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 4,5 per mille; l'aliquota agevolata del 4,3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 200.000. (Omissis). 00A6365;

Comune di VILLAMAR (Villamar)

Il comune di VILLAMAR (provincia di Cagliari) ha adottato, il 18 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2000, come segue: si conferma, per l'anno 2000, nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, gia' adottata nel 1999, sia sulle abitazioni principali che sulle seconde case abitate; si da' atto che la detrazione per la prima casa e' stabilita nella misura di L. 200.000; si stabilisce l'aliquota del 7 per mille per le seconde case abitabili e sfitte, stabilendo che la denuncia e il versamento saranno ragguagliati al periodo di possesso e utilizzo, mentre l'accertamento sara' effettuato dall'ufficio tributi attraverso l'acquisizione dei dati relativi alla denuncia dei redditi; tuttavia se nella denuncia, per la seconda casa, verranno dichiarate e documentate le relative locazioni, le stesse verranno assoggettate all'aliquota del 5 per mille; di determinare l'aliquota del 7 per mille per le aree fabbricati su cui non esiste un immobile; di determinare il valore minimo delle aree fabbricabili secondo i valori appresso indicati: Aree fabbricabili:
a) aree comprese nel centro storico, L. 50.000/mq; b) aree comprese nella zona "B0", L. 60.000/mq; c) aree comprese nella zona "B", L. 60.000/mq; d) aree comprese nelle zone di espansione lottizzate, L. 60.000/mq; e) aree comprese nelle zone di espansione da lottizzare, L. 15.000/mq. (Omissis). 00A6366;

Comune di VILLANAVA d'ASTI (Asti)

Il comune di VILLANAVA d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per il corrente anno 2000, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. la detrazione per abitazione principale e' fissata inL. 240.000 annue, elevata a L. 300.000 nei seguenti casi: a) ai portatori di handicap (anche se familiare, non intestatario dell'immobile, ma convivente con il proprietario); b) ai nuclei familiari il cui reddito complessivo risulta essere un'unica pensione sociale. Sono equiparate alle abitazioni principali e pertanto possono usufruire delle detrazioni sopra riprotate, le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale ed affini fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, suoceri, generi e nuore) nonche' al coniuge separato o divorziato; 3. i valori venali delle aree edificabili da considerare come base imponibile ai fini I.C.I. sono stati determinati dalla giunta comunale con deliberazione n. 25 in data 8 marzo 1999. Gli interessati possono prenderne visione presso gli uffici comunali.
(Omissis). 00A6367;

Comune di VILLANOVA SOLARO (Cuneo)

Il comune di VILLANOVA SOLARO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: Tipologia degli immobili: tutti indistintamente aliquota al 5 per mille. 2. di stabilire, per l'anno 2000 le seguenti misure di riduzione detrazione d'imposta: Tipologia degli immobili adibiti a prima casa: detrazione d'imposta, L. 200.000.
(Omissis). 00A6368;

Comune di VISCHE (Torino)

Il comune di VISCHE (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.
(Omissis). 00A6369;

Comune di VOLTA MANTOVANA (Mantova)

Il comune di VOLTA MANTOVANA (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune: abitazione principale: 4 per mille; aree fabbricati e altri immobili: 7 per mille;
terreni agricoli: 6 per mille; detrazione: L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 00A6370;

Comune di VOLTIDO (Cremona)

Il comune di VOLTIDO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000 l'aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili il 5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48 - 51 e 52, lettera a), della legge 23 dicembre 1966, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente aI periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione - in alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile - il contribuente ha l'obbligo di comunicare aI comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato - il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate aI periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorino abitualmente - le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. 5. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. si da' atto che nella determinazione dell'aliquota di cui aI capo I della presente deliberazione nonche' della definizione della detrazione di cui aI successivo capo IV sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 7. di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della giunta comunale, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 8. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette aI corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A6371;

Comune di VOLVERA (Torino)

Il comune di VOLVERA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000; 2. di stabilire un'aliquota pari al 5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi, dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, per lo stesso anno 2000; 3. di determinare, per l'anno 2000, la detrazione di cui l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 280.000 (144,61 euro) per tutte le fattispecie ricorrenti. (Omissis). 00A6372;

Comune di ZAGAROLO (Roma)

Il comune di ZAGAROLO (provincia di Roma) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) nella misura del 4,5 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) nella misura del 4,5 per mille: alle pertinenze dell'abitazione principale (garage, box, posto auto, soffitta, cantina) anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che queste siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale e che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento dell'abitazione sia anche proprietario o titolare del diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; c) nella misura del 5,5 per mille: per tutti gli altri soggetti passivi. (Omissis). 00A6373;

Comune di ZAMBRONE (Vibo Valenzia)

Il comune di ZAMBRONE (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. (omissis); 2. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, gia' in vigore per l'anno 1999; 3. di confermare ancora per l'anno 2000 l'ammontare della detrazione nella misura di L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A6374;

Comune di ZIANO PIACENTINO (Piacenza)

Il comune di ZIANO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del: 6 per mille per gli edifici destinati ad abitazione principale; 7 per mille per gli altri fabbricati, aree fabbricabili, i terreni agricoli soggetti ad imposta e le pertinenze delle abitazioni principali.
(Omissis).
 
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