A tutti i Ministeri - Uffici di gabinetto Direzione generale affari generali e personale. Alle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
L'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 stabilisce che il trattamento economico dei dirigenti e' determinato dai contratti collettivi, ai sensi del comma 1, o dai contratti individuali, ai sensi del comma 2 ed e' omnicomprensivo: cioe' e' remunerativo, non solo di ogni funzione e compito attribuito ai dirigenti, ma altresi' di qualsiasi incarico, anche a carattere non continuativo, ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. La norma dispone inoltre che "i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza". S'intendono conferiti in ragione dell'ufficio anche gli incarichi conferiti da terzi consequenziali a quello conferito presso di essi dall'amministrazione o su designazione di essa (come ad es. quelli degli amministratori di societa' controllate da societa' a partecipazione statale) e comunque gli incarichi il cui svolgimento e' collegato alla rappresentanza di interessi dell'amministrazione. Sono invece esclusi gli incarichi semplicemente autorizzati, non rientranti nelle ipotesi di cui sopra. La normativa dianzi riferita e' stata introdotta dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Essa vale per tutti i dirigenti, sia di prima che di seconda fascia, con o senza incarichi di direzione di uffici, nonche' per coloro che sono incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale. Per quanto sopra detto deve ritenersi che la detta normativa, per quanto riguarda il personale appartenente all'area dirigenziale non investito della direzione di uffici di livello dirigenziale generale, potra' trovare applicazione solo dopo la definizione del nuovo contratto collettivo per il quadriennio 1998-2001, in corso di stipulazione, che riguardera' sia i dirigenti di seconda fascia, gia' contrattualizzati, sia quelli di prima fascia, contrattualizzati dal citato decreto legislativo n. 80/1998. Tali contratti, infatti, dovranno tener conto dell'omnicomprensivita' del trattamento economico e potranno disciplinare le modalita' di utilizzazione, per il trattamento economico accessorio, delle risorse conseguenti all'onnicomprensivita'. Senza attendere la stipulazione del contratto collettivo, la nuova disciplina potra' rendersi applicabile ancora prima per tutti i soggetti ai quali sono conferiti incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali (art. 19, commi 3 e 4), il cui trattamento economico e' demandato al contratto individuale (art. 24, comma 2), con effetto dalla data di definitiva determinazione del trattamento accessorio. Pertanto, per tali soggetti, una volta che siano stati definitivamente stabiliti gli importi del trattamento economico accessorio: a) le amministrazioni presso cui essi prestano servizio dovranno sospendere l'erogazione diretta al predetto personale dei compensi dovuti per gli incarichi da esse conferiti [e far confluire i relativi importi nelle risorse destinate al fondo per l'accessorio (art. 24, comma 8)]; b) i terzi (altre amministrazioni o privati) dovranno corrispondere direttamente all'amministrazione designante i compensi da essi dovuti al suddetto personale, versandoli sui pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate. I relativi importi concorreranno ad alimentare le risorse per l'accessorio. Al fine di agevolare la predetta definitiva determinazione del trattamento economico accessorio e', quindi, necessario che ciascuna amministrazione accerti con assoluta urgenza l'entita' degli emolumenti dovuti ai soggetti di cui sopra per gli incarichi in questione conferiti dalle stesse amministrazioni o, su designazione di esse, da terzi (altre amministrazioni o private) ovvero attribuiti in ragione dell'Ufficio. Solo sulla base di tali accertamenti sara' infatti possibile determinare l'entita' delle risorse da destinare complessivamente ai trattamenti economici accessori del personale di cui all'art. 24, comma 2. Dell'esito dei suddetti accertamenti le amministrazioni dovranno tempestivamente e dettagliatamente informare il Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio del Capo del Dipartimento. In considerazione del fatto che la definitiva determinazione del trattamento accessorio, salvo clausole derogatorie, produrra' effetti retroattivi dalla data di conferimento dell'incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, le amministrazioni, non appena definitivamente determinato il predetto trattamento, provvederanno a recuperare sulle spettanze per il trattamento accessorio gli emolumenti percepiti dagli interessati per incarichi rientranti nell'omnicomprensivita' a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico di direzione dell'ufficio dirigenziale generale. Ad evitare il protrarsi di una situazione di incertezza che potrebbe avere effetti pregiudizievoli sulla stipulazione dei contratti e sull'esecuzione dei rapporti, ed al fine di rendere al piu' presto concrete le risorse da destinare all'accessorio dei contratti stessi, si ritiene necessario che, in ogni caso le amministrazioni, previa comunicazione al personale interessato, invitino i terzi erogatori di compensi rientranti nell'omnicomprensivita' a sospenderne il pagamento diretto agli interessati, a decorrere dal 1o luglio p.v., e ad eseguire il versamento dei corrispondenti importi nei sensi gia' detti. La suindicata decorrenza risponde all'esigenza di armonizzare gli adempimenti fiscali e di consentire la contestuale e piena operativita' delle necessarie procedure contabili presso le amministrazioni dello Stato (riassegnazioni ed altro). E' da ritenere, inoltre, che alla predetta data saranno completate le ricognizioni necessarie per consentire la definitiva determinazione del trattamento accessorio in sede di contratto individuale; infine, a tale data sara' presumibilmente operante anche il nuovo CCNL per le aree dirigenziali, che dara' completa attuazione al principio di omnicomprensivita' per i destinatari di altre tipologie di incarichi dirigenziali. Cio' premesso, si invitano le amministrazioni in indirizzo a dare immediata diffusione alla presente circolare - emanata d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - presso societa' ed enti sui quali esercitano compiti di vigilanza o dove comunque sono svolti incarichi istituzionali da propri dirigenti. Roma, 1o marzo 2000 Il Ministro: Bassanini Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2000 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 324 |