Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 3 maggio 2000 |
Delega ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi all'irrogazione di sanzioni amministrative in materia agro-alimentare. |
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L'ISPETTORE GENERALE CAPO dell'ispettorato centrale repressione frodi
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale"; Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto legislativo, che, rispettivamente al comma 1 istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3 stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi "alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario"; Visto altresi' l'art. 5 del citato decreto legislativo, che stabilisce la successione del cennato Ministero "in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonche', fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero"; Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale"; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante "Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva"; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, in particolare l'art. 63, recante "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)"; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 60 dell'8 febbraio 1993, che attribuisce allo Stato la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di prelievo di corresponsabilita' sui cereali; Visto l'art. 11, comma 4, del decreto ministeriale 4 maggio 1998, n. 298, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1997, n. 213; Visto il decreto n. 2141 del 6 agosto 1998, con il quale il Ministro per le politiche agricole ha stabilito che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, la competenza ad emettere le ordinanze-ingiunzioni relative agli illeciti previsti dalle norme nel medesimo decreto indicate spetta al dirigente generale ispettore generale capo per la prevenzione e la repressione delle frodi agroalimentari, ovvero ad un dirigente o funzionario da lui delegato; Visto il decreto ministeriale n. 50802 del 14 febbraio 2000, con il quale il Ministro delle politiche agricole e forestali ha demandato la competenza ad applicare lesanzioni amministrative in relazione alle disposizioni indicate nel decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, con riguardo ai reati depenalizzati in materia di alimenti e di bevande, per i quali e' prevista la competenza sanzionatoria del Ministero delle politiche agricole e forestali, al dirigente generale ispettore generale capo per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, con facolta' di delega a dirigenti e funzionari; Visto il decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, concernente la "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205"; Ritenuta l'opportunita' di delegare ai direttori degli uffici periferici l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento, delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di assicurare lo snellimento delle relative procedure; Ritenuta altresi' l'opportunita' di fissare per taluni procedimenti limiti di valore secondo criteri, definiti nell'articolato, determinati esclusivamente ai fini della individuazione della competenza ad emettere le predette ordinanze; Decreta: Art. 1. 1. I direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a fianco di ciascun ufficio di seguito indicati, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, qualora la somma indebitamente percepita non sia superiore a L. 100.000.000: ufficio periferico di Torino, dott. Gianfranco Amerio; ufficio periferico di Asti, dott. Gianfranco Amerio, direttore reggente; ufficio periferico di Milano, dott. Piero Meregalli, direttore reggente; ufficio periferico di Modena e sezione distaccata di S. Michele all'Adige, dott. Antonino Crisafulli; ufficio periferico di Conegliano Veneto, dott. Angelo Vittorio Salzedo; ufficio periferico di Genova, dott. Pietro Gusinu; ufficio periferico di Bologna, dott. Enrico Mariani Tosatti, direttore reggente; ufficio periferico di Firenze, dott. Paolo Capretti; ufficio periferico di Pisa, dott. Giovanni Goglia; ufficio periferico di Perugia, dott. Guerrino Giorgetti; ufficio periferico di Ancona, dott. Umberto Di Martino; ufficio periferico di Pescara, dott. Umberto Di Martino, direttore reggente; ufficio periferico di Roma, dott. Bruno Grasso; ufficio periferico di Portici, dott. Italo Cancellara; ufficio periferico di Salerno, dott. Luigi Stramaglia; ufficio periferico di Bari, dott. Michele Lonigro; ufficio periferico di Lecce, dott. Michele Lonigro, direttore reggente; ufficio periferico di Cosenza, dott. Luigi Catanese; ufficio periferico di Catania, dott. Piero Patane'; ufficio periferico di Palermo, dott. Domenico Borgese; ufficio periferico di Cagliari, dott.ssa Maria Severina Liberati. |
| Art. 2. l. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti: a) da contestazioni di indebite richieste di aiuti al consumo di olio di oliva, in violazione di quanto previsto dall'art. 12, paragrafi 6 e 7, del regolamento CEE n. 2677/85, come modificato dall'art. 1, punto 5), del regolamento CEE n. 643/93 del 19 marzo 1993 e successive modifiche, qualora l'importo dell'aiuto effettivamente richiesto non sia superiore a L. 100.000.000, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza; b) da contestazioni di indebite richieste di aiuti al consumo di olio di oliva, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento CEE n. 2677/85 cosi' come modificato dall'art. 1, punto 2, del regolamento CEE 1008/92 del 23 aprile 1992, qualora l'importo dell'aiuto richiesto nel mese successivo al prelievo dei campioni non sia superiore a L. 100.000.000; c) da contestazioni di indebite richieste di aiuti al consumo di olio di oliva, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2677/85 cosi' come modificato dall'art. 1, punto 1, del regolamento CEE n. 887/96 del 15 maggio 1996, qualora l'importo dell'aiuto richiesto per il mese precedente il prelievo dei campioni, non sia superiore a L. 100.000.000; d) da contestazioni per le trasgressioni amministrative, commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dall'articolo 12-bis, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2677/85, quale modificato dall'art. 1, punto 8, del regolamento CEE n. 571/91, in caso di sconfezionamento di olio senza autorizzazione, qualora l'importo dell'aiuto al consumo applicabile alle quantita' di olio interessato non sia superiore a L. 100.000.000. 2. Resta riservata alla competenza dell'Ispettore generale capo per la prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari, l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni amministrative di cui al comma 1, di importo superiore a L. 100.000.000. |
| Art. 3. l. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, in violazione di quanto previsto dall'art. 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. |
| Art. 4. 1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, in violazione di quanto previsto dall'art. 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213. |
| Art. 5. 1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non superiore a L. 100.000.000, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, anche con riferimento a quelle fattispecie illecite, che, gia' costituenti reato, sono state depenalizzate ai sensi del decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999. 2. Resta riservata alla competenza dell'Ispettore generale capo per la prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari l'emissione delle ordinanzeingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni amministrative di cui al comma 1, qualora gli importi determinati secondo i criteri ivi indicati siano superiori a L. 100.000.000. |
| Art. 6. 1. I direttori di cui all'art. 1, comma 1, sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza, in violazione delle disposizioni la cui competenza sanzionatoria rientra, a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, tra le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali, ad eccezione delle trasgressioni per le quali, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo, sia prevista una sanzione proporzionale superiore ai duecentomilioni. 2. Resta riservata alla competenza dell'Ispettore generale capo per la prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni amministrative di cui al comma 1, per le quali, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, sia prevista una sanzione proporzionale superiore ai duecentomilioni. Il presente decreto sostituisce il decreto n. 51011 del 21 febbraio 2000. Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 maggio 2000 L'ispettore generale capo: Lo Piparo |
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