Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 20 aprile 2000 |
Proroga del trattamento di mobilita' ai sensi dell'art. 81, comma 7, legge n. 448/1998, dell'art. 45, comma 17, lettera c), legge n. 144/1999 e art. 62, comma 1, lettera i), legge n. 488/1999. (Decreto n. 28170). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilita'; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991; Visto l'art. 4, comma 12, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393; Visto l'art. 1-novies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto l'art. 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e l'art. 45, comma 17, lettera c), secondo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che hanno previsto la proroga dell'indennita' di mobilita', per un periodo massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori di cui all'art. 1-novies del decreto-legge 8 aprile 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto l'art. 62, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, la proroga del trattamento di mobilita' di cui all'art. 45, comma 17, lett. c), secondo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144; Vista la direttiva n. 103259 del 10 aprile 1996, con la quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha stabilito criteri di priorita' in ordine all'applicazione del citato art. 4, comma 12, della legge n. 608/1996; Visto il decreto ministeriale n. 23909 del 17 dicembre 1997, con il quale, ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 5, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, sono stati individuati i beneficiari della proroga dell'indennita' di mobilita', sulla base di un elenco nominativo trasmesso dall'INPS e facente parte integrante del medesimo provvedimento; Visto il decreto ministeriale n. 26193 del 26 aprile 1999, con il quale e' stata concessa la proroga dell'indennita' di mobilita', prevista dal citato art. 81, comma 7, secondo periodo, della legge n. 448/1998 e dall'art. 45, comma 17, lettera c), secondo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144; Ritenuta la validita' della suddetta direttiva ministeriale anche ai fini dell'applicazione dell'art. 62, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Ritenuto di prorogare il trattamento di mobilita', gia' concesso con i predetti decreti ministeriali n. 23909 del 17 dicembre 1997 e n. 26193 del 26 aprile 1999; Decreta: Ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera i), secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, il trattamento di mobilita' di cui all'art. 45, comma 17, lett. c), secondo periodo, gia' concesso con i decreti ministeriali n. 23909 del 17 dicembre 1997 e n. 26193 del 26 aprile 1999, e' prorogato fino al 31 dicembre 2000. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'applicazione della normativa in questione, si uniformera' ai criteri di priorita' stabiliti dalla direttiva ministeriale del 10 aprile 1996, citata in premessa. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' tenuto, altresi', a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria all'uopo preordinata dalla norma, nel limite di 10,5 miliardi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2000 Il direttore generale: Daddi |
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