IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista l'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale il Presidente della giunta regionale della Campania e' stato nominato commissario di Governo delegato per l'approntamento, tra l'altro, del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; Viste le ordinanze n. 2470 del 31 ottobre 1996 e n. 2560 del 2 maggio 1997 del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile con le quali si e' provveduto alla integrazione della predetta ordinanza n. 2425/96; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nella regione Campania e' stato prorogato fino al 31 dicembre 1999; Vista l'ordinanza commissariale n. 27 del 9 giugno 1997 con la quale e' stata approvata la stesura finale del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti redatto secondo le indicazioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2560 del 2 maggio 1997; Vista l'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998 del Ministro dell'interno - delegato al coordinamento della protezione civile recante ulteriori disposizioni concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania; Vista l'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 del Ministro dell'interno - delegato al coordinamento della protezione civile recante ulteriori misure concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania; Visto in particolare l'art. 6, comma 2 della suddetta ordinanza n. 2948/99 che recita: "Il commissario delegato - presidente della regione Campania, vieta nella regione l'ingresso dei rifiuti destinati allo smaltimento. Disciplina inoltre l'ingresso dei rifiuti destinati al recupero nel territorio della regione Campania. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto e' affidata ai prefetti"; Visto l'art. 5 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22,e successive modifiche ed integrazioni, che individua quale finalita' della organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti quella di "ridurre i movimenti dei rifiuti", permettendo "lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati piu' vicini al luogo di produzione, ..., tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti"; Visto altresi' il comma 5, dell'art. 5 del suddetto decreto legislativo n. 22/1997 che ha sancito che dal lo gennaio 1999 e' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Ritenuto necessario, in adempimento delle disposizioni sopra richiamate, provvedere disciplinare la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito del territorio campano, anche al fine di favorire, nei limiti delle potenzialita' impiantistiche presenti, lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio della regione Campania nell'ambito dello stesso territorio regionale per ridurre i movimenti dei rifiuti tra le varie aree nazionali; Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente con nota prot. n. 6144/ARS/DI/UDE del 3 aprile 2000, acquisita al prot. n. 2745/CD del 4 aprile 2000; In virtu' dei poteri conferiti con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri avanti citate;
Dispone: Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate: a) e' fatto assoluto divieto di introdurre in Campania, a qualsiasi titolo e cosi' come definiti nell'art. 7 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche: i rifiuti urbani, destinati allo smaltimento, provenienti da altre regioni; i rifiuti speciali, destinati allo smaltimento, provenienti da altre regioni; i rifiuti pericolosi, destinati allo smaltimento, provenienti da altre regioni; b) e' consentito il conferimento dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti di recupero esercitati in Campania, solo ed unicamente alla condizione che sia stipulato, su istanza del soggetto titolare della gestione dell'impianto di recupero interessato, uno specifico protocollo di intesa con il commissario delegato, ai sensi dell'art. 2, punto 1.12 dell'ordinanza n. 2948/99, che impegni il gestore stesso: ad assicurare il recupero dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito del territorio regionale, attraverso l'accoglimento di tutte le istanze di conferimento di rifiuti speciali destinati al recupero aventi ad oggetto rifiuti speciali prodotti nel territorio campano fino a capacita' operativa dell'impianto stesso e con priorita' per le istanze di conferimento di rifiuti prodotti negli insediamenti piu' prossimi all'impianto di recupero; a praticare per il recupero dei rifiuti speciali un regime tariffario concordato con il commissario delegato, che tenga conto del regime tariffario medio praticato da impianti di recupero della stessa tipologia, dei costi di ammortamento e di gestione e della potenzialita' dell'impianto; a comunicare, con cadenza almeno bimestrale, al commissario delegato, al prefetto della provincia territorialmente competente ed alla provincia territorialmente competente, la provenienza, la tipologia e la quantita' dei rifiuti recuperati provenienti da fuori regione; gli accordi tra il commissario delegato e i soggetti gestori degli impianti di recupero stabiliranno i casi di violazione dell'accordo stesso per i quali deve esserne prevista la risoluzione automatica. I protocolli di intesa, stipulati tra il commissario delegato ed i soggetti titolari della gestione degli impianti saranno di volta in volta trasmessi al prefetto ed all'amministrazione provinciale territorialmente competenti. c) e' fatto obbligo ai detentori di rifiuti speciali, prodotti nella regione Campania e destinati al recupero, di destinare agli impianti di recupero in esercizio nella regione Campania i rifiuti prodotti nel territorio regionale, a parita' di condizioni economiche complessive rispetto al recupero in impianti fuori regione, comprese anche quelle relative al trasporto dei rifiuti fino al luogo di recupero; d) il presidente dell'amministrazione provinciale competente provvedera' alla diffusione, presso gli enti locali e presso tutti i soggetti interessati dell'estratto dei protocolli di intesa stipulati fra il commissario delegato e i soggetti titolari della gestione degli impianti di recupero concernenti l'impegno ad assicurare da parte del gestore dell'impianto la priorita' del recupero dei rifiuti prodotti in Campania, con l'indicazione del regime tariffario praticato per il recupero di tali rifiuti; e) la vigilanza sull'applicazione del divieto di cui al precedente punto a) e' affidata al prefetto della provincia territorialmente competente; f) per le riscontrate violazioni al presente provvedimento da parte dei soggetti interessati si disporra': a deferire i contravventori all'autorita' giudiziaria per violazione dell'art. 650 del codice penale e per gli ulteriori reati di cui dovessero ricorrere i presupposti; ad adottare i provvedimenti sanzionatori per i provvedimenti autorizzativi di propria competenza; ad attivare gli organi competenti per i procedimenti autorizzativi o di iscrizione o di concessione dei servizi per la comminatoria delle relative sanzioni; ad attivare il procedimento amministrativo di sequestro e di confisca dei siti, dei beni e degli impianti utilizzati per lo smaltimento illegale dei rifiuti, nonche', i procedimenti di messa in sicurezza bonifica e risarcimento del danno ambientale determinatosi con le condotte adottate in violazione sia alla presente ordinanza, che delle norme in tema di smaltimento e gestione del ciclo dei rifiuti; g) il presente provvedimento ha validita' per l'intero periodo di durata dell'emergenza rifiuti nella regione Campania; h) i disposti in difformita' ed in contrasto al presente provvedimento sono da ritenersi abrogati; i) il presente provvedimento sara' notificato ai prefetti della regione Campania, ai presidenti delle amministrazioni provinciali, alle camere di commercio, industria ed artigianato campane, ai presidenti dei consorzi di bacino; j) il presente provvedimento sara' notificato altresi' al sub commissario ex art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 2948 del 25 febbraio 1999; k) il presente provvedimento sara' inviato al Ministro dell'interno - delegato al coordinamento della protezione civile, al Ministro dell'ambiente ed al Ministro della sanita'; l) il presente provvedimento sara' pubblicato integralmente nel bollettino ufficiale della regione Campania e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La struttura commissariale curera' l'applicazione della presente disposizione. Napoli, 13 aprile 2000 Il presidente: Losco |