Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI |
DETERMINAZIONE 5 aprile 2000, n. 19 |
Relazione geologica e indagini geologiche art. 17, comma 14 quinquies - legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. |
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Con nota del 26 gennaio 2000, il Ministero dell'Interno segnalava a questa Autorita' che il Consiglio nazionale dei geologi aveva lamentato l'inosservanza da parte delle pubbliche amministrazioni del divieto di subappalto, disposto dall'art. 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo modificato dall'art. 6, comma 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Con la stessa nota il Ministero aggiungeva che, in ragione del pregiudizio direttamente derivante dalla violazione della norma per la categoria rappresentata, il Consiglio dei geologi aveva chiesto ai prefetti di intervenire al fine di chiarire l'effettiva portata dell'indicato divieto. In considerazione di tale esigenza e tenuto conto delle specifiche attribuzioni di questa Autorita' di vigilanza, il Ministero dell'Interno concludeva rimettendo la questione alla valutazione dell'Autorita' stessa restando in attesa delle valutazioni di competenza.
L'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 14 quinquies, aggiunto dall'art. 6, comma 6, della legge 18 novembre 1998, n. 415, dispone che in tutti gli affidamenti relativi ad incarichi di progettazione, direzione lavori ed incarichi tecnici l'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attivita' relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazione, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione della relazione geologica, nonche' per la relazione grafica degli elaborati progettuali. Cio' significa che il ripristinato generale divieto per il progettista incaricato di ricorrere al subappalto, se non vale per le attivita' accessorie relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche per le quali e' prevista esplicita deroga al divieto stesso, resta, tuttavia, operante per la redazione della relazione geologica considerata dalla norma come ipotesi a se' stante per la quale e' preclusa ogni deroga e vi e', quindi, competenza esclusiva del geologo per quanto attiene alla redazione della suddetta relazione geologica in tutti i casi in cui essa e' espressamente richiesta.
Qualora, pertanto, si renda necessaria l'acquisizione alla progettazione di una relazione geologica, l'amministrazione e' tenuta ad avvalersi dell'opera professionale del geologo, che sara' reperita o all'interno delle strutture dell'ente ovvero all'esterno ed affiancata a quella del progettista ingegnere, ovvero ancora ricorrendo al conferimento all'esterno dell'incarico di progettazione ad un raggruppamento temporaneo comprendente anche il geologo.
Per quanto riguarda, invece, la relazione geotecnica, in conformita' all'orientamento del Consiglio di Stato (Ad. Gen. 2 giugno 1994, n. 154) e del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (Ad. Gen. 17 dicembre 1993, n. 138), l'ingegnere progettista, che pure ha competenza in materia, deve avvalersi per la redazione della stessa dell'apporto del professionista geologo, quante volte cio' sia richiesto dalla complessita' e dalla specializzazione delle elaborazioni e delle valutazioni da compiere, in ordine particolarmente alla caratterizzazione del terreno in relazione all'opera da costruire, ovvero nella ipotesi di espressa previsione normativa (cosi' per gli interventi in zona sismica). Cio', tuttavia, sempre nel rispetto del carattere unitario ed organico della relazione geotecnica, e dunque sotto il coordinamento e sotto la responsabilita' complessiva del progettista.
Vale ripetere che, anche se puo' ravvisarsi, poi, un profilo di discrezionalita' nel momento in cui il progettista ingegnere decide se chiedere o meno l'apporto del geologo, cio' non e' riduttivo dell'importanza di questo apporto, ne' elusivo delle - competenze proprie dei professionisti geologi: poiche', infatti, il progettista si assume la responsabilita' dell'intero progetto, e' intuitivo che quanto meno egli si riconosca dotato di competenze ed esperienze nella disciplina geologica (in relazione, in particolare, alla complessita' e peculiarita' dell'opera), tanto piu' trovera' necessario associare un professionista geologo al proprio lavoro, pur mantenendo la direzione conclusiva, unitaria e responsabile dell'intero progetto.
Il Presidente: GARRI |
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