Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 13 gennaio 2000, n. 2
Capitolati d'oneri e documenti complementari: spese di riproduzione.

Con esposto in data 14 settembre 1999, la Societa' E.G. informava l'Autorita' che un bando di gara di appalto di lavori pubblici per un importo a base d'asta di circa 7 MLD, faceva obbligo ai concorrenti - tra cui l'impresa esponente - di acquistare, a pena di esclusione, la documentazione tecnica, verso il prezzo di Lire 2.700.000.

L'impresa esponente lamentava che tale condizione poneva un onere eccessivo a carico dei partecipanti e concretava, inoltre, una situazione discriminatoria a favore delle imprese con maggiori disponibilita' finanziarie, con violazione della "par condicio" tra i concorrenti e con pregiudizio della libera concorrenza.

La stazione appaltante, su richiesta dell'Autorita', giustificava l'inserimento della clausola nel bando, sostenendo che l'obbligo di acquisto della documentazione derivava dalla complessita' dei lavori da realizzare che imponeva la perfetta conoscenza degli elaborati progettuali a garanzia della corretta riuscita delle opere. Inoltre, il rimborso delle spese per le copie della documentazione si giustificava sulla base del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, la quale non puo' conseguire una efficiente gestione se obbligata a sostenere un inutile aggravio di costi.

La questione prospettata presenta rilievo di carattere generale che richiede uno specifico esame.

Va specificato che il bando in esame e relativa clausola pone a carico dei concorrenti l'obbligo: di aver "acquistato e ritirato la documentazione di appalto" e precisa che "l'acquisto e il ritiro di tale documentazione, analiticamente "descritta nell'elenco predisposto, sono obbligatori, pena "esclusione dalla gara: "tali adempimenti dovranno effettuarsi "perentoriamente entro il 2.9.1999 presso "ditta U. B.- previa prenotazione telefonica. Il costo della documentazione in "questione e' pari a nette L. 4.500.000, oltre IVA al 20%: il committente stabilisce "peraltro di addebitare ai partecipanti esclusivamente L. 2.250.000, oltre a Lire "450.000 per IVA al 20% e cosi' per complessive L. 2.700.000, assumendo a "proprio carico" il costo della copia del progetto costruttivo, che fa parte di detta "documentazione".

Cio' premesso, si ricorda che la direttiva comunitaria 93/37/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori disciplina, all'articolo 12, la procedura di ricezione delle offerte nelle procedure aperte, quale la procedura in argomento. La norma prevede che l'amministrazione aggiudicatrice e' tenuta ad inviare i capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti dai concorrenti. La stessa, quindi, pone a carico della stazione appaltante l'obbligo di fornire ai richiedenti ogni documento od atto di gara che possa essere necessario per formulare l'offerta.

Lo schema di regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994 n.l09 e successive modifiche, all'articolo 79, recepisce integralmente le disposizioni dell'anzidetta direttiva e all'articolo 71, comma 2, dispone, inoltre, che l'offerta che i concorrenti devono presentare per l'affidamento di appalti, deve essere accompagnata da una dichiarazione con la quale gli stessi attestino di aver esaminato gli elaborati progettuali e di aver preso piena cognizione dello stato dei luoghi e di tutte le condizioni che possono influire sull'offerta. In coerenza dispone anche l'articolo 90, comma 5, dello stesso regolamento per il caso di appalto integrato ovvero nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo, ovvero a corpo e a misura, con una significativa previsione di "esame" degli elaborati progettuali, "posti in visione" (ovviamente dalla stazione appaltante e "acquisibili").

Da queste indicazioni normative emerge, con evidenza, che non puo' essere imposto al concorrente l'obbligo di acquistare, per di piu' a pena d'esclusione dalla gara, la documentazione inerente l'appalto. Al contrario vi e' l'obbligo della stazione appaltante di fornire ogni informazione utile per la presentazione dell'offerta e sempre che il concorrente ne faccia espressa richiesta, di rilasciarne copia con rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione. Il che e', inoltre, conforme alla normativa generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

All'elemento di contrasto con le regole dell'ordinamento italiano della suriportata clausola del bando se ne accompagna uno ulteriore. Questa scelta amministrativa di sancire l'obbligo per i concorrenti di acquistare la documentazione di gara, pena l'esclusione dalla gara stessa, contraddice il principio della concorrenza, sancito dal diritto comunitario.

Ne' la fondata esigenza che si abbia perfetta conoscenza degli elaborati progettuali puo' giustificare la imposizione di modalita' di adempimento onerose, imposte dalla stazione appaltante dell'obbligo imposto dalla legge di avere detta conoscenza da parte dei partecipanti alle gare e che si collega gia' ad effetti che gravano su questi nel caso di inesatto adempimento.

Non e' consentito, pertanto, alle stazioni appaltanti di prevedere nel bando di gara clausola che, a pena di esclusione fissi modalita' di esame vincolante degli atti relativi, con oneri economici che si concretino in pagamenti a terzi e non nel rimborso delle spese per le copie degli atti stessi, ove richieste dai concorrenti alla gara.

Il presidente: GARRI
 
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