Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 aprile 2000, n. 134
Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il C.C.N.L. del personale dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1999, valido per il quadriennio 1998/2001;
Visto l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.109, come modificato dal comma 4, dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1999, n.144;
Visti i verbali degli accordi raggiunti in data 23 dicembre 1999 e in data 26 gennaio 2000, in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 3 aprile 2000;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 615248 in data 11 aprile 2000 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. La somma di cui al comma 1, dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, e' ripartita dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento.
2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 e' individuato, in base all'articolo 13, comma 4, punto 1) della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori.
3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, e' data dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b): a) aliquota percentuale relativa all'entita' dell'opera determinata
come di seguito:
1) 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara non
ecceda L. 300.000.000 (e 154.937,07);
2) 0,70% per progetti il cui importo posto a base di gara e
compreso tra L. 300.000.000 (e 154.937.07) e L. 1.500.000.000 (e
774.685,35);
3) 0,65% per progetti il cui importo posto a base di gara e'
compreso tra L. 1.500.000.000 (e 774.685,35) e L. 10.000.000.000
(e 5.164.568,99);
4) 0,60% per progetti il cui importo posto a base di gara e'
compreso tra L. 10.000.000.000 (e 5.164.568,99) lire
50.000.000.000 (e 25.822.844,95);
5) 0,50% per progetti il cui importo posto a base di gara supera
L. 50.000.000.000 (e 25.822.844,95); b) aliquota percentuale relativa alla complessita' dell'opera
determinata come di seguito:
1) 0,75% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni,
restauri e risanamento conservativo;
2) 0,65% per progetti di manutenzione straordinaria;
3) 0,50% per progetti di manutenzione ordinaria.
4. Allorquando il progetto e' costituito da piu' sotto-progetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva e' applicata nella misura massima dell'1,5% dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art.18 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni (Legge quadro in materia di lavori pubblici):
"Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione) - 1.
Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo
posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma
7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata ed assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile unico del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,
del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale
effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e'
stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla
complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione
tiene conto delle responsabilita' professionali connesse
alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti
della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non
sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto
dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto
23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lett. b), possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa
alla redazione di un atto di pianificazione comunque
denominato e' ripartito, con le modalita' ed i criteri
previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto.
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei
capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato,
le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei
progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla
stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, e agli studi per
il finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento ed
adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia'
esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare
dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e
le province autonome, qualora non vi abbiano gia'
provveduto, nonche' i comuni e le province e i loro
consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e
loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al
credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare
anche quote relative alle spese di cui al presente
articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di
lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti
ai rapporti d'impiego.
2-quater. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e
attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato od altre procedure diverse da quelle previste
dalla presente legge.
Note alle premesse:
- La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca "Ordinamento
del corpo di polizia penitenziaria" e' stata pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale" n. 300 del
27 dicembre 1990 - serie generale. Il testo dell'art. 35 e'
il seguente:
"Art. 35 (Edilizia penitenziaria. Personale e relative
attribuzioni). - 1. Per far fronte alle esigenze di
edilizia penitenziaria, il quadro C dei ruolo dei dirigenti
tecnici degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla
tabella IV annessa aI decreto dei Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive
modificazioni, e' sostituito dal quadro C riportato nella
tabella F allegata alla presente legge. Alle dotazioni
organiche, alle qualifiche funzionali ed ai profili
professionali dei personale dei Ministero di grazia e
giustizia - dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
di cui alla tabella A allegata al decreto dei Presidente
dei Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1988, sono
aggiunte le dotazioni organiche, le qualifiche funzionali
ed i profili professionali di cui alla tabella G allegata
alla presente legge.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge, presso il
dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e presso i
provveditorati regionali dell'amministrazione
penitenziaria, le seguenti funzioni:
a) effettuazione di studi e ricerche in materia di
edilizia penitenziaria, anche con eventuale collaborazione
di esperti esterni alla pubblica amministrazione;
b) effettuazione di studi e di progetti tipo e di
normativa costruttiva sotto lo specifico profilo della
tecnica penitenziaria ai fini della progettazione delle
opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto
dei Ministro di grazia e giustizia;
c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e
perizie per la ristrutturazione degli immobili
dell'amministrazione penitenziaria.
3. Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
attraverso i propri uffici, anche ai fini della eventuale
prospettazione di indicazioni e proposte al Ministero dei
lavori pubblici, esercita altresi' la facolta', in ogni
tempo, di accedere ai cantieri, di esaminare la
documentazione relativa ai progetti e ai lavori e di
estrarne copia, di prelevare campioni e disporne le
relative analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti
anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese
appaltatrici o concessionarie.
4. Nella prima attuazione della presente legge, alla
copertura delle dotazioni organiche e di cui alla tabella G
allegata alla presente legge si provvede mediante concorsi
interni riservati al personale, civile e militare,
dell'amministrazione penitenziaria che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, svolge le mansioni
ascrivibili al profilo professionale previsto dal relativo
bando di concorso.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modifiche ed integrazioni, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art.2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421".
- Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come modificato dal comma 4 dell'art. 13
della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi in nota al
titolo.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri). e' il
seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo del comma 25, dell'art. 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo
e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione, di testi
unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo accordi e
convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come modificato dal comma 4 dell'art. 13
della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi in nota al
titolo.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 13 della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"Art. 4. I commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 18 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Una somma non superiore all'1,5 per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui
all'art. 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera
o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento
adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico
del procedimento e gli incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei
lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La
percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per
cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita'
e alla complessita' dell'opera da realizzare. La
ripartizione tiene conto delle responsabilita'
professionali connesse alle specifiche prestazioni da
svolgere. Le quote parti della predetta somma
corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono
economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del
regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n.
2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera b), possono adottare con proprio provvedimento
analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa
alla redazione di un atto di pianificazione comunque
denominato e' ripartito, con le modalita' ed i criteri
previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto".



 
Art. 2

1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente articolo 1, e' ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'articolo 1, in base a quanto segue: a) responsabile unico del procedimento: 7%; b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 52%; c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici
collaboratori: 6%; d) incaricati della direzione dei lavori e loro tecnici
collaboratori: 20%; e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 10%; f) altri componenti dell'ufficio che hanno contribuito al progetto
pur non sottoscrivendone i relativi elaborati: 5%.
2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richiede l'apporto di una pluralita' di competenze tecniche, puo' nominare un coordinatore della progettazione.
3. L'aliquota di cui al punto c), del comma 1 e' addizionata a quella di cui al punto b) del medesimo comma, qualora il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'aliquota di cui al punto e) comma 1 e' addizionata a quella di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo e' sostituito con quello di regolare esecuzione.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche
ed integrazioni (Attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili):
"Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). - 1.
Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta
la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori, nonche' la stima dei relativi costi che non
sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici. Il piano contiene altresi' le misure di
prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza
simultanea o successiva di piu' imprese o dei lavoratori
autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando
cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni
quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica
e prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione. In particolare il piano contiene in relazione
alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti
elementi:
a) modalita' da seguire per la recinzione del
cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i
possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla
presenza nell'area dei cantieri di linee aeree e condutture
sotterranee;
e) viabilita' principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di
elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti, di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di
seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di
annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro
il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria nei
lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e
della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso
di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita'
tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di
incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali
pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 5, comma 1, lett. c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei
lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei
singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro
gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte
integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i
lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto
nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di
sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono
a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia
del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare
al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione
al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento
dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e'
necessaria per prevenire incidenti imminenti o per
organizzare urgenti misure di salvataggio.
Si trascrive il testo dell'articolo 31, comma 1-bis,
lettera b) della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109:
"1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e
comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od
il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui
all'art. 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;".



 
Art. 3

1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo 2, comma 1, punti b), c), d) ed e) sono ripartite tra gli stessi secondo la seguente formula:
S
Q i = ------------------------- x ( C x D )
-- N i i
\ ( C x D );
/ i=l i i
--

ove: "S" indica il compenso per ciascun progetto o fasi di esso da ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d) ed e); "N" il numero di tali tecnici; "i" un generico tecnico; "Ci" e "Di" rispettivamente il coefficiente di compenso professionale di cui al successivo comma 2 ed il coefficiente di prestazione di cui al successivo comma 3.
2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto e' cosi' fissato: a) progettista, direttore lavori, collaudatore: 0,50; b) collaboratore capo tecnico: 0,35; c) collaboratore assistente tecnico: 0,30; d) collaboratore disegnatore: 0,15.
3. Il coefficiente di prestazione e' pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) d) ed e) non e' totale, e' fissato dal responsabile unico del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto, e, comunque, con valore inferiore all'unita'.
4. Qualora nella redazione di un progetto o fasi di esso non si renda necessario l'inserimento di uno dei profili professionali, il compenso e' ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto.
5. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto f) e' ripartita in parti uguali.
6. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 aprile 2000
Il Ministro: Diliberto Visto, il Guardasigilli Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2000
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 131
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone