Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 9 marzo 2000, n. 133
Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente il regolamento sulle modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;
Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma o di impresa o di intese di programma;
Considerato che in base all'articolo 5 del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, a stabilire le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;
Vista la deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito dalla legge n. 488 del 1992;
Visto il proprio decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni con il quale, in adempimento a quanto previsto dalla suddetta delibera CIPE del 27 aprile 1995, sono state determinate le modalita', le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni amministrative alle regioni in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 che, all'articolo 18, comma 1, lettera aa), dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, le direttive per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 1999 che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera aa) del richiamato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha modificato ed integrato le direttive di cui alla predetta delibera del CIPE del 27 aprile 1995;
Ritenuto opportuno riordinare, razionalizzare e semplificare il testo del suddetto decreto ministeriale n. 527 del 1995 e successive modifiche e integrazioni anche alla luce delle suddette nuove direttive per la concessione delle agevolazioni;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 1056039 del 17 dicembre 1999);

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il regolamento recante le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato "decreto", cosi' come modificato ed integrato con il decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, e' ulteriormente modificato ed integrato secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificato o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 60, e'
pubblicato il testo aggiornato del decreto ministeriale
20 ottobre 1995, n. 527.
Note alle premesse:
- Il testo del decreto-legge n. 415/1992
(Rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64, recante
disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno), coordinato con la legge di conversione n.
488/1992, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992.
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 488/1992
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della
legge 1o marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), e' il
seguente:
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti
commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini
previsti dai rispettivi regolamenti, uno o piu' decreti
legislativi per disciplinare il trasferimento delle
competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) affidamento al Ministro del bilancio e della
programmazione economica del coordinamento, della
programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione
di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse
del territorio nazionale;
b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato
degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo
per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree del territorio nazionale
individuate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE);
c) attribuzione ad una o piu' amministrazioni dello
Stato dell'attivita' di programmazione e di coordinamento
delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di
interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono
altresi' al completamento delle infrastrutture in corso di
realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro
trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione
e gestione. I relativi programmi sono sottoposti
all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti
ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi
finanziarie;
d) conferimento delle partecipazioni finanziarie
dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico
dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale
per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel
Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione
per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 6 della
legge 1o marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al
fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione,
privatizzazione o liquidazione;
e) utilizzazione del personale gia' in servizio alla
data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri
organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente
per i compiti previsti dalla presente legge nonche' dal
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato
dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni
tecniche e di supporto alle attivita' di cui alle lettere
a), b) e c) del presente comma;
f) emanazione di norme transitorie per garantire la
successione delle amministrazioni individuate nei rapporti
giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi
dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione
degli interventi in corso e di quelli previsti dalla
presente legge nonche' dal decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, come modificato dalla legge medesima".
- Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 1, del D.
Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento dei soppressi Dipartimento
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in
attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n.
488) contenente norme sulle agevolazioni alle attivita'
produttive:
"Art. 5. - 1. La competenza in materia di adempimenti
tecnici amministrativi e di controllo per la concessione
delle agevolazioni alle attivita' produttive, ad eccezione
di quelle che formano oggetto dei contratti di programma, o
di impresa o di intese di programma, e' attribuita al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
che provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con
proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, a stabilire le modalita' e le
procedure per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.
415/1992 (per il titolo vedasi nella prima delle note alle
premesse), come modificato dalla legge di conversione n.
488/1992, e' il seguente:
"2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI),
nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa determinazione di
indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le
disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla
base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente
sovvenzione netto secondo i criteri e nei limiti massimi
consentiti dalla vigente normativa della Comunita'
economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di
aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve
essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e
settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri
l'intervento straordinario nelle aree economicamente
depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore
redditivita' anche sociale identificati nella stessa
delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte
utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione
della redditivita' delle iniziative ai fini della loro
selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine
cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a
sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole
dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e gli
impegni assunti per le agevolazioni industriali con
provvedimento di concessione provvisoria non potranno
essere aumentati in relazione ai maggiori importi
dell'intervento finanziario risultanti in sede di
consuntivo.".
- La deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
142 del 20 giugno 1995. Con deliberazione del 18 dicembre
1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 70 del 25 marzo 1997, il CIPE ha apportato alcune
modifiche e integrazioni alla citata deliberazione del
27 aprile 1995. Da ultimo, ai sensi dell'art. 18, comma 1,
lettera aa) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le direttive
di cui alla predetta deliberazione CIPE del 27 aprile 1995
sono state modificate e integrate dal decreto ministeriale
del 22 luglio 1999 (per la data di pubblicazione vedasi
oltre nelle note alle premesse).
- Il D.Lgs. n. 112/1998 reca: "Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59".
- La legge n. 59/1997 reca: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli
enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa".
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 22 luglio 1999 e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 237 dell'8 ottobre
1999.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti a visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".



 
Art. 2

1. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto, dopo le parole "di cui al presente regolamento, sono affidati", le parole "a banche o societa' di servizi controllate da banche, di seguito denominate banche concessionarie che" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti, di seguito denominati banche concessionarie, individuati dalle direttive emanate con delibera del CIPE del 27 aprile 1995 e con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e dell'articolo 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; le banche concessionarie".
2. Nell'articolo 1 del decreto, alla fine del comma 2 le parole "ai sensi della delibera del CIPE del 27 aprile 1995" sono eliminate.
3. Nell'articolo 1, comma 3 del decreto, il periodo "Tali convenzioni regolamentano il compenso spettante agli istituti collaboratori." e' eliminato.
4. Nell'articolo 1, comma 4 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) le modalita' di trasmissione al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato delle istruttorie da parte delle
banche concessionarie;"; b) nella lettera b), prima delle parole "responsabilita' civile", la
parola "la" e' sostituita dalle parole: "l'esclusiva"; c) nella lettera b), dopo le parole "responsabilita' civile per
danni", la parola "anche" e' eliminata; d) alla fine della lettera c), prima del punto e virgola, sono
inserite le seguenti parole: ", ferme restando le competenze delle
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96"; e) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare
duplicazioni dell'attivita' istruttoria e di garantire la
necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni relativi
alle imprese ed ai programmi da esaminare, nonche' uniformita' di
valutazione, di affidare ad altri soggetti l'espletamento
dell'istruttoria medesima, fatti salvi i casi di specifici
accertamenti o approfondimenti di carattere particolare;".



Note all'art. 2:
- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del decreto
ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per
l'istruttoria delle domande di agevolazione di cui al
presente regolamento, sono affidati ai soggetti, di seguito
denominati banche concessionarie, individuati dalle
direttive emanate con delibera del CIPE del 27 aprile 1995
e con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 20 luglio 1998 e successive modifiche
e integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e
dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112; le banche concessionarie vengono
prescelte, sulla base delle condizioni offerte e della
disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa
adeguata alla prestazione del servizio, ai sensi del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157".
- Per la data di pubblicazione della delibera CIPE del
27 aprile 1995, vedasi nelle note alle premesse.
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 20 luglio 1998, concernente l'estensione
delle agevolazioni previste dalle disposizioni della legge
n. 488/1992 al settore turistico-alberghiero, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 253 del 29 ottobre 1998.
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
488/1992, vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera
aa) del D.Lgs. n. 112/1998 (per il titolo vedasi nelle note
alle premesse):
"Art. 18. - 1. Sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti:
(omissis);
aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni
alle attivita' produttive. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, le
direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al
predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla
lettera p) del presente comma;".
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 del decreto
ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"2. Con apposita convenzione stipulata tra il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le
banche concessionarie sono regolamentati i reciproci
rapporti, nonche' le modalita' di corresponsione del
compenso e del rimborso spettanti; i relativi oneri sono
posti a carico delle risorse stanziate per la concessione
dei benefici".
- Il testo vigente del comma 3 dell'art. 1 del decreto
ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"3. La convenzione prevede altresi' che le banche
concessionarie possano stipulare convenzioni con altre
banche e societa' di locazione finanziaria, di seguito
denominate istituti collaboratori, per l'accreditamento dei
contributi, ferma restando la piena responsabilita' delle
banche concessionarie nei confronti del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per
societa' di locazione finanziaria si intendono anche le
banche abilitate alla locazione stessa. Le banche
concessionarie possono stipulare convenzioni esclusivamente
con le banche e le societa' di locazione finanziaria che
dispongono di una struttura tecnico-organizzativa adeguata
alla prestazione del servizio".
- Il testo vigente del comma 4 dell'art. 1 del decreto
ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"4. La convenzione prevede inoltre:
a) le modalita' di trasmissione al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle
istruttorie da parte delle banche concessionarie;
b) le modalita' con cui il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato esercita le proprie
funzioni di controllo sull'attivita' delle banche
concessionarie ed applica, in caso di inadempimento agli
obblighi derivanti dalla convenzione, le sanzioni ivi
contemplate, ferma restando l'esclusiva responsabilita'
civile per danni in relazione agli inadempimenti
addebitabili ai soggetti di cui al comma 3;
c) l'impegno delle banche concessionarie a fornire
alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, d'intesa e
coordinandosi con l'Istituto per la promozione industriale,
adeguati servizi di informazione e assistenza, in
collaborazione con le associazioni di categoria,
provvedendo alla tempestiva diffusione tra le imprese
stesse degli orientamenti interpretativi del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ferme
restando le competenze delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura previste dall'art. 5,
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
d) il divieto per le banche concessionarie, al fine
di evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria e di
garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle
informazioni relativi alle imprese ed ai programmi da
esaminare, nonche' uniformita' di valutazione, di affidare
ad altri soggetti l'espletamento dell'istruttoria medesima,
fatti salvi i casi di specifici accertamenti o
approfondimenti di carattere particolare;
e) gli adempimenti a carico delle societa' di
locazione finanziaria di cui al comma 3 in relazione alle
procedure di cui al presente regolamento ed alle modalita'
di trasferimento delle agevolazioni alle imprese
beneficiarie che ricorrano, per l'acquisizione delle
immobilizzazioni di cui all'art. 4, al sistema della
locazione finanziaria".



 
Art. 3

1. Nell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto, nella lettera e) le parole "dei criteri" sono sostituite dalle parole "delle proposte".



Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 1-bis del decreto
ministeriale n. 527/1995, inserito dal decreto ministeriale
31 luglio 1997, n. 319 e modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 1-bis (Verifica e programmazione degli
interventi). - 1. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nell'ambito degli interventi
previsti dal presente decreto, promuove un piu' stretto
raccordo con le amministrazioni regionali interessate
tramite ricorso agli strumenti procedimentali di
coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda, in particolare,
l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e lo
svolgimento delle seguenti attivita':
a) valutazione dell'efficacia degli interventi stessi
rispetto allo sviluppo economico delle aree interessate;
b) verifica dello stato di attuazione complessivo
degli interventi, con particolare riferimento a quelli
oggetto di cofinanziamento comunitario;
c) elaborazione di proposte circa la programmazione
delle risorse, tenuto conto delle esigenze di sviluppo
delle aree interessate;
d) elaborazione di proposte per la necessaria
integrazione degli interventi con quelli di competenza
regionale;
e) valutazione delle proposte di cui all'art. 6-bis;
f) elaborazione di proposte per la promozione e
l'attuazione degli interventi".



 
Art. 4

1. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate alle imprese operanti nei settori di attivita' individuati dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione a programmi di investimento promossi nelle aree depresse del territorio nazionale individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modifiche e integrazioni; le agevolazioni sono concesse ed erogate secondo le modalita' e i criteri previsti dalle dette direttive, nonche' secondo le disposizioni del presente regolamento. I predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, alla data della relativa domanda, abbiano la piena disponibilita' dell'immobile dell'unita' produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprieta', diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di uno di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile previamente registrato; tale immobile deve essere gia' rispondente, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. La detta piena disponibilita', inoltre, deve garantire l'uso previsto dei beni agevolati per tutto il periodo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b). Gli stessi soggetti inoltre, alla predetta data, devono essere costituiti ed iscritti al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali ne' ad amministrazione controllata.".
2. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 2 e' soppresso.
3. Nell'articolo 2, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) nel primo periodo, dopo la parola "Ciascuna", le parole
"iniziativa a fronte della quale possono essere richieste le" sono
sostituite dalle seguenti: "domanda di"; b) nel primo periodo, dopo le parole "correlata ad un programma", le
parole "di investimenti" sono eliminate; c) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "A tale riguardo,
per unita' produttiva si intende la struttura, anche articolata su
piu' immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo
svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata
di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e
funzionale. Non e' pertanto ammessa la presentazione di una
domanda di agevolazioni relativa a piu' programmi o a piu' unita'
produttive, ne' la presentazione di piu' domande, anche su bandi
successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti,
siano relative a parte di un medesimo programma, organico e
funzionale. Non e' altresi' ammessa la presentazione per il
medesimo programma, anche da parte di imprese diverse, di piu'
domande di agevolazione sullo stesso bando - considerando a tal
fine anche quelle inserite automaticamente ai sensi dell'articolo
6, comma 8 - ne', qualora il programma medesimo sia stato gia'
agevolato ai sensi della presente normativa nella misura richiesta
dall'impresa, la presentazione su un bando successivo. Qualora il
programma sia stato agevolato in misura inferiore a quella
richiesta dall'impresa, e' consentita la presentazione per il
programma medesimo di una nuova domanda in un bando successivo a
condizione che la domanda stessa sia accompagnata da una formale
rinuncia all'agevolazione concessa. Nell'ambito dello stesso
bando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 8,
fanno convenzionalmente parte del medesimo programma organico e
funzionale e, quindi, sono oggetto di un'unica domanda, tutti gli
investimenti realizzati da un'impresa nella singola unita'
produttiva relativi alla stessa tipologia di cui all'articolo 3,
comma 1. In presenza di un programma gia' agevolato, fatta salva
l'ipotesi della rinuncia all'agevolazione concessa, non e' ammessa
la presentazione, per la medesima unita' produttiva, di una
domanda relativa ad un nuovo programma nei sei mesi successivi
alla data della domanda relativa al predetto programma agevolato
e, comunque, fino a quando, per quest'ultimo, la banca
concessionaria non abbia effettuato l'erogazione della prima quota
di cui all'articolo 7, comma 1 per stato d'avanzamento ovvero,
trattandosi di nuovo impianto, non sia stata presentata alla banca
concessionaria medesima la dichiarazione di cui all'articolo 6,
comma 10 attestante la data di ultimazione del programma stesso;
tali divieti non ricorrono per i programmi soggetti alla notifica
alla Commissione europea ai sensi della disciplina di cui alla
decisione 2496/96/CECA della Commissione del 18 dicembre 1996
concernente norme comunitarie per gli aiuti a favore della
siderurgia (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, G.U.C.E.,
L 388 del 28 dicembre 1996), all'inquadramento di alcuni settori
siderurgici fuori CECA (G.U.C.E. C320 del 13 dicembre 1988), al
regolamento CE 1904/96 del Consiglio del 27 settembre 1996, che
modifica il regolamento CE 3094/95 relativo agli aiuti alla
costruzione navale (G.U.C.E. L 251 del 3 ottobre 1996), alla
disciplina degli aiuti di Stato all'industria delle fibre
sintetiche 96/C94 (G.U.C.E. C94 del 30 marzo 1996), alla
disciplina degli aiuti di Stato all'industria automobilistica
97/C279 (G.U.C.E. C279 del 15 settembre 1997), alla disciplina
multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti
d'investimento (G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998) e successive
modifiche e integrazioni. Non e' altresi' ammessa la presentazione
di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni gia'
oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre
norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti
o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi
abbia gia' formalmente rinunciato, fatto salvo quanto
eventualmente previsto dalle direttive di cui all'articolo 2,
comma 1. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di
presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformita'
alle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili e le
agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa
comunicazione agli interessati; a tal fine, le domande inserite
automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8, si intendono
anch'esse inoltrate alla suddetta data di chiusura dei termini di
presentazione delle domande ovvero, qualora successiva, alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto di formazione delle graduatorie del bando di
provenienza di tali domande."; d) nell'ultimo periodo, le parole "Dette iniziative" sono sostituite
dalle parole "I suddetti programmi".
4. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Ai fini del presente regolamento, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti, sulla base della disciplina comunitaria in materia, con i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1o ottobre 1997) e del 27 ottobre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 1997)".
5. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 6 e' soppresso.
6. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 7 e' soppresso.
7. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 8 e' soppresso.
8. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base delle spese ammissibili di cui all'articolo 4, sono quelle individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i limiti massimi decisi dalla Commissione europea.".
9. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 10 e' soppresso.
10. Nell'articolo 2, comma 11, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo le parole "lordo (ESL) dell'investimento iniziale," sono
inserite le seguenti: "ai sensi del punto 4 delle direttive del
CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni,"; b) dopo le parole "all'epoca in cui" le parole "l'iniziativa e' stata
avviata" sono sostituite dalle seguenti: "il programma e' stato
avviato".
11. Nell'articolo 2, comma 12, del decreto, alla fine del primo periodo, prima del punto, sono inserite le seguenti parole: ", assumendo, solo a detti fini, convenzionalmente che, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al comma 3, tale piano sia differito di un anno".
12. Nell'articolo 2, comma 14, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo le parole "all'ammontare degli investimenti ammissibili", la
congiunzione "ed" e' sostituita da una virgola; b) dopo le parole "alla effettiva realizzazione temporale degli
stessi", le parole ", fermo restando" sono sostituite dalle
seguenti: "e, limitatamente ai programmi soggetti alla notifica
alla Commissione europea di cui al comma 3, previo ricalcolo, a
seguito degli esiti della notifica stessa, sulla base delle
effettive date di disponibilita' di cui all'articolo 7, comma 1;
resta fermo in ogni caso".



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
488/1992, vedasi nelle note alle premesse.
- Il decreto-legge n. 32/1995 (Disposizioni urgenti per
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita'
gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo
personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario
nelle aree depresse del territorio nazionale), convertito,
senza modificazioni, dalla legge n. 104/1995, e' stato
ripubblicato, dopo la conversione, nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 89 del 15 aprile 1995. Si riporta il
testo vigente dell'art. 1, comma 1, come modificato
dall'art. 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 341 e come ulteriormente modificato dall'art. 2, comma
209, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'attuazione
della politica di intervento nelle aree depresse del
territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione
dell'art. 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488,
di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'art. 3 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni ed integrazioni, si intende:
a) per "aree depresse quelle individuate o che
saranno individuate dalla Commissione delle Comunita'
europee come ammissibili agli interventi dei fondi
strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-b, quelle eleggibili sulla
base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti
nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c) del
Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;
b), c), d), e,) (lettere abrogate dall'art. 2, comma
209, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
e-bis) (lettera aggiunta dall'art. 8 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244 e poi abrogata dall'art. 2, comma
209, della citata legge n. 662/1996)".
- Il testo vigente dell'art. 1351 del codice civile e'
il seguente:
"Art. 1351 (Contratto preliminare). - Il contratto
preliminare e' nullo, se non e' fatto nella stessa forma
che la legge prescrive per il contratto definitivo".
- Il comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale n.
527/1995, soppresso dal decreto qui pubblicato, prevedeva
che alle piccole e medie imprese fosse riservata una quota
non inferiore al 50% delle risorse annualmente disponibili
per ciascuna delle graduatorie regionali ovvero per aree
delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e che non
piu' del 5% delle suddette risorse potesse essere destinato
alle imprese operanti nel settore dei servizi.
- Il testo vigente del comma 3 dell'art. 2 del decreto
ministeriale n. 527/1995, gia' sostituito dall'art. 3,
comma 2 del decreto ministeriale n. 319/1997, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"3. Ciascuna domanda di agevolazioni e' correlata ad un
programma organico e funzionale, promosso nell'ambito della
singola unita' produttiva, da solo sufficiente a conseguire
gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali
prefissati. A tale riguardo, per unita' produttiva si
intende la struttura, anche articolata su piu' immobili
fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo
svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni,
dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa,
gestionale e funzionale. Non e' pertanto ammessa la
presentazione di una domanda di agevolazioni relativa a
piu' programmi o a piu' unita' produttive, ne' la
presentazione di piu' domande, anche su bandi successivi,
le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano
relative a parte di un medesimo programma organico e
funzionale. Non e' altresi' ammessa la presentazione per il
medesimo programma, anche da parte di imprese diverse, di
piu' domande di agevolazione sullo stesso bando -
considerando a tal fine anche quelle inserite
automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 8 - ne',
qualora il programma medesimo sia stato gia' agevolato ai
sensi della presente normativa nella misura richiesta
dall'impresa, la presentazione su un bando successivo.
Qualora il programma sia stato agevolato in misura
inferiore a quella richiesta dall'impresa, e' consentita la
presentazione per il programma medesimo di una nuova
domanda in un bando successivo a condizione che la domanda
stessa sia accompagnata da una formale rinuncia
all'agevolazione concessa. Nell'ambito dello stesso bando,
al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, fanno
convenzionalmente parte del medesimo programma organico e
funzionale e, quindi, sono oggetto di un'unica domanda,
tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella
singola unita' produttiva relativi alla stessa tipologia di
cui all'art. 3, comma 1. In presenza di un programma gia'
agevolato, fatta salva l'ipotesi della rinuncia
all'agevolazione concessa, non e' ammessa la presentazione,
per la medesima unita' produttiva, di una domanda relativa
ad un nuovo programma nei sei mesi successivi alla data
della domanda relativa al predetto programma agevolato e,
comunque, fino a quando, per quest'ultimo, la banca
concessionaria non abbia effettuato l'erogazione della
prima quota di cui all'art. 7, comma 1, per stato
d'avanzamento ovvero, trattandosi di nuovo impianto, non
sia stata presentata alla banca concessionaria medesima la
dichiarazione di cui all'art. 6, comma 10, attestante la
data di ultimazione del programma stesso; tali divieti non
ricorrono per i programmi soggetti alla notifica alla
Commissione europea ai sensi della disciplina di cui alla
Decisione 2496/96/CECA della Commissione del 18 dicembre
1996 concernente norme comunitarie per gli aiuti a favore
della siderurgia (Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee, G.U.C.E., L 388 del 28 dicembre 1996),
all'inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA
(G.U.C.E. C320 del 13 dicembre 1988), al regolamento CE
1904/96 del Consiglio del 27 settembre 1996, che modifica
il regolamento CE 3094/95 relativo agli aiuti alla
costruzione navale (G.U.C.E. L251 del 3 ottobre 1996), alla
Disciplina degli aiuti di Stato all'industria delle fibre
sintetiche 96/C94 (G.U.C.E. C94 del 30 marzo 1996), alla
Disciplina degli aiuti di Stato all'industria
automobilistica 97/C279 (G.U.C.E. C279 del 15 settembre
1997), alla Disciplina multisettoriale degli aiuti
regionali destinati ai grandi progetti d'investimento
(G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998) e successive modifiche e
integrazioni. Non e' altresi' ammessa la presentazione di
una domanda relativa ad un programma o a singoli beni gia'
oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da
altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque
concesse da enti o istituzioni pubbliche, a meno che
l'impresa beneficiaria non vi abbia gia' formalmente
rinunciato, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle
direttive di cui all'art. 2, comma 1. Le domande che, alla
data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse,
risultano inoltrate in difformita' alle ipotesi sopra
indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni
eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione
agli interessati; a tal fine, le domande inserite
automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 8, si intendono
anch'esse inoltrate alla suddetta data di chiusura dei
termini di presentazione delle domande ovvero, qualora
successiva, alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di
formazione delle graduatorie del bando di provenienza di
tali domande. I suddetti programmi possono prevedere anche
l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria
attraverso una delle societa' di leasing di cui all'art. 1,
comma 3, convenzionate con le banche concessionarie".
- Il comma 5 dell'art. 2 del decreto ministeriale n.
527/1995, sostituito dal decreto qui pubblicato, riportava
la definizione di piccola e media impresa allora vigente.
- Il comma 6 dell'art. 2 del decreto ministeriale n.
527/1995, soppresso dal decreto qui pubblicato, concerneva
il tasso di conversione lira/ECU.
- I commi 7 e 8 dell'art. 2 del decreto ministeriale n.
527/1995, soppressi dal decreto qui pubblicato, prevedevano
ulteriori disposizioni concernenti la classificazione delle
imprese beneficiarie in piccole, medie o grandi.
- Il comma 9 dell'art. 2 del decreto ministeriale n.
527/1995, sostituito dal decreto qui pubblicato, disponeva
le misure agevolative massime consentite, espresse in
equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL).
- Il testo vigente del comma 11 dell'art. 2 del decreto
ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 3,
comma 5, del decreto ministeriale n. 319/1997, come
ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
"11. L'impresa richiede le agevolazioni nell'ambito
delle misure massime consentite di cui al comma 9. La
misura delle agevolazioni e' espressa in equivalente
sovvenzione netto (ESN) o in equivalente sovvenzione lordo
(ESL) dell'investimento iniziale, ai sensi del punto 4
delle direttive del CIPE del 27 aprile 1995 e successive
modifiche e integrazioni, come percentuale del valore
ottenuto attualizzando, all'epoca in cui il programma e'
stato avviato a realizzazione e mediante calcolo basato
sull'anno solare, gli investimenti fissi ammissibili.
L'attualizzazione viene effettuata dalle banche
concessionarie sulla base della suddivisione degli
investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel
modulo di domanda e sulla base degli eventuali
aggiornamenti della banca medesima, a conclusione
dell'esame di pertinenza e congruita' delle spese".
- Per la data di pubblicazione della delibera CIPE del
27 aprile 1995, vedasi nelle note alle premesse.
- Il testo vigente del comma 12 dell'art. 2 del decreto
ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"12. Ai fini della concessione provvisoria di cui
all'art. 6, comma 7, l'importo delle agevolazioni espresso
in ESN o in ESL e' rivalutato, in relazione al piano di
disponibilita' delle agevolazioni stesse in quote annuali
di cui all'art. 7, comma 1, assumendo, solo a detti fini,
convenzionalmente che, per i programmi soggetti alla
notifica alla Commissione europea di cui al comma 3, tale
piano sia differito di un anno. L'ammontare delle
agevolazioni concedibili e' determinato quale somma delle
singole quote annuali rivalutate, maggiorate, limitatamente
alle agevolazioni espresse in ESN, della relativa
imposizione fiscale".
- Il testo vigente del comma 14 dell'art. 2 del decreto
ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"14. L'ammontare dell'agevolazione concedibile e quello
di ciascuna delle quote di cui al comma 12 sono soggetti a
rideterminazione in relazione al tasso di
attualizzazione/rivalutazione definitivamente individuato,
all'ammontare degli investimenti ammissibili, alla
effettiva realizzazione temporale degli stessi e,
limitatamente ai programmi soggetti alla notifica alla
Commissione europea di cui al comma 3, previo ricalcolo, a
seguito degli esiti della notifica stessa, sulla base delle
effettive date di disponibilita' di cui all'art. 7, comma
1; resta fermo in ogni caso che gli impegni assunti con il
decreto di concessione provvisoria non possono essere in
alcun modo aumentati".



 
Art. 5

1. La rubrica dell'articolo 3 del decreto, "Progetto", e' sostituita dalla seguente: "Tipologie di investimento ammissibili".
2. Nell'articolo 3 del decreto, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento possono essere concesse a fronte di programmi volti alla realizzazione di nuove unita' produttive ovvero all'incremento della capacita' produttiva e dell'occupazione, all'aumento della produttivita', al miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, all'aggiornamento tecnologico, al rinnovo, alla riorganizzazione, alla diversificazione della produzione, alla modifica dei cicli produttivi, alla ripresa dell'attivita', al cambiamento della localizzazione degli impianti di unita' produttive esistenti, secondo le tipologie definite ed individuate tra quelle ammissibili con le direttive di cui all'articolo 1, comma l, con riferimento ai settori di attivita' da agevolare.".
3. Nell'articolo 3, comma 2, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) le parole "le iniziative di cui al comma 1 volte" sono sostituite
dalle seguenti: "i programmi di cui al comma 1 volti"; b) dopo le parole "perizia giurata redatta da un tecnico" sono
inserite le parole "incaricato dall'impresa che richiede le
agevolazioni".



Note all'art. 5:
- Il comma 1 dell'art. 3 del decreto ministeriale n.
527/1995, gia' modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto
ministeriale n. 319/1997 e ora sostituito dal decreto qui
pubblicato, elencava e classificava, in conformita' alla
delibera CIPE 27 aprile 1995, le tipologie di investimento
ammissibili alle agevolazioni (costruzione di un nuovo
impianto produttivo; ampliamento; ammodernamento;
ristrutturazione; riconversione; riattivazione;
trasferimento).
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 3 del decreto
ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 4,
comma 2, del decreto ministeriale n. 319/1997, come
ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
"2. Per quanto concerne i programmi di cui al comma 1
volti a rispondere alle esigenze di cambiamento della
localizzazione degli impianti, l'agevolazione puo' essere
concessa sul costo del progetto diminuito del valore dei
cespiti gia' utilizzati e non piu' reimpiegati risultante
da perizia giurata redatta da un tecnico incaricato
dall'impresa che richiede le agevolazioni da individuare in
relazione alle competenze ed abilitazioni professionali
necessarie. Sono agevolabili le spese effettuate per
eventuali demolizioni o rimozioni distruttive imposte
dall'amministrazione che ha emanato l'ordinanza o la
decisione dalla quale deriva la delocalizzazione".



 
Art. 6

1. Nell'articolo 4, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole "o alla costruzione di
immobilizzazioni" sono aggiunte le seguenti parole: ", come
definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile,"; b) nel primo periodo, le parole "dell'iniziativa" sono sostituite
dalle parole "del programma"; c) nella lettera a), dopo le parole "concessioni edilizie e collaudi
di legge" sono soppresse le seguenti: ", fino a un valore massimo
del 5% dell'investimento complessivo ammissibile"; d) nel primo periodo della lettera g), le parole "dall'iniziativa"
sono sostituite dalle parole "dal programma" e le parole
"all'iniziativa medesima" sono sostituite dalle parole "al
programma medesimo"; e) nella lettera g), gli ultimi due periodi sono eliminati.
2. Nell'articolo 4 del decreto, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con la medesima circolare di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai fini dell'attivita' istruttoria di cui all'articolo 6, alla individuazione di eventuali limiti all'ammissibilita' delle singole tipologie di spese, incluse quelle relative a commesse interne di lavorazione, anche tenuto conto degli orientamenti comunitari in materia e delle specificita' delle singole attivita' ammissibili".
3. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) nel primo periodo, le parole "Le spese sopraindicate sono ammesse
al netto dell'IVA, in misura congrua in rapporto alla tipologia
dell'iniziativa e alle condizioni di mercato e qualora sostenute"
sono sostituite dalle seguenti: "Le spese di cui al comma 1 sono
ammesse"; b) nel primo periodo, dopo le parole "cui si riferisce la domanda",
le parole "; fanno eccezione" sono sostituite dalle seguenti ", ad
eccezione di"; c) dopo le parole "quelle di cui alle lettere a) e b)" le parole "del
comma 1 del presente articolo" sono eliminate; d) le parole "Per le iniziative promosse dalle imprese operanti nel
settore delle attivita' estrattive e manifatturiere, le spese
relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse
limitatamente a quelle di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 e
relative progettazioni, purche' capitalizzate." sono eliminate; e) dopo le parole "quelle di funzionamento in generale", sono
inserite le seguenti: ", ivi comprese quelle di pura sostituzione,
le spese di importo inferiore ad un milione di lire"; f) dopo le parole "Le spese relative all'acquisto di immobili", le
parole "di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente
le agevolazioni e' ammissibile" sono sostituite dalle seguenti: ",
di brevetti o di software di proprieta', a partire dai dodici mesi
precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni,
di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni
medesime o dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei
soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili"; g) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Le predette spese
relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili
qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime
si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice
civile o siano entrambe partecipate, per almeno il venticinque per
cento, da un medesimo altro soggetto. A tal fine va acquisita una
specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa
richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modifiche e integrazioni.".
4. Nell'articolo 4, comma 4, del decreto, dopo le parole "della legge 4 gennaio 1968, n. 15" sono inserite le seguenti: "e successive modifiche e integrazioni".



Note all'art. 6:
- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 4 del decreto
ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 5,
comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come
ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
"1. Le spese ammissibili sono quelle relative
all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione
finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come
definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile,
nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle
finalita' del programma oggetto della domanda di
agevolazioni. Dette spese riguardano:
a) progettazione e direzione lavori, studi di
fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione di
impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e
collaudi di legge;
b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini
geognostiche;
c) opere murarie e assimilate;
d) infrastrutture specifiche aziendali;
e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi
di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita'
amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi
all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili strettamente
necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in
conservazione condizionata dei prodotti, purche'
dimensionati alla effettiva produzione, identificabili
singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto
delle agevolazioni;
f) programmi informatici commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell'impresa;
g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti
e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati
per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata
dal programma; la relativa spesa di acquisto deve risultare
compatibile con il conto economico relativo al programma
medesimo".
- Gli articoli 2423 e seguenti del codice civile
costituiscono la sezione IX del capo V del titolo V del
libro V, sezione che regola la materia del bilancio. Si
trascrivono, per opportuna conoscenza, l'art. 2423 e gli
articoli 2424, 2424-bis e 2426 che definiscono le
immobilizzazioni, nel testo vigente come modificato dal
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (articoli 2423,
2424, 2424-bis e 2426), dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 526 (art. 2423), dal decreto legislativo 2 maggio
1994, n. 315 (art. 2424), e dal decreto-legge 29 giugno
1994, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1994, n. 503 (art. 2426).
"Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli
amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato
economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con
la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti
dalla deroga devono, essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in lire.
(Omissis).
Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo
stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al
seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
separata indicazione della parte gia' richiamata.
B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) ad altre imprese.
2 crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri.
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore
nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B).
C) Attivo circolante:
I - Rimanze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore
nominale complessivo;
6) altri ritoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) denaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del
disaggio su prestiti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:

I - Capitale.
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VI - Riserve statutarie.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale;
13) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione
dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto
piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve
annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della
comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
diverse da quella nella quale e' iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le
garanzie prestate direttamente o indirettamente,
distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie
personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese
controllate e collegate, nonche',di controllanti e di
imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono
inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
Art. 2424-bis (Disposizioni relative a singole voci
dello stato patrimoniale). - Gli elementi patrimoniali
destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere
iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non
inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359
si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati
soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata,
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o
la data di sopravvenienza.
Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a
norma dell'art. 2120.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere
iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili
in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la
chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi
successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono
essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti
entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di
esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci
soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o piu'
esercizi, l'entita' dei quali varia in ragione del tempo.
(Omissis).
Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle valutazioni
devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minor valore; questo non puo' essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i
motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il
bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra'
essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari
alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i
dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi
di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle
necessarie per il rispetto dei principi indicati negli
articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
purche' ne siano indicate le ragioni nella nota
integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a
beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita'
pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il
consenso del collegio sindacale e devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo
oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve
essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E'
tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente
l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore,
purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di
questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto
nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
presumibile di realizzazione;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al
costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.
1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli "primo
entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se
il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile
dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la
differenza deve essere indicata, per categoria di beni,
nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le
materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere
iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano
costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa
importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche'
non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita',
valore e composizione.
E' consentito effettuare rettifiche di valore e
accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme
tributarie".
- Il comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale n.
527/1995, gia' sostituito dall'art. 5, comma 2, del decreto
ministeriale n. 319/1997 e ulteriormente sostituito dal
decreto qui pubblicato, prevedeva specifici criteri di
ammissibilita' delle spese per le iniziative promosse dalle
societa' fornitrici di servizi, ad eccezione di quelle
iscritte al settore "Industria" dell'INPS per le quali
rimanevano validi i criteri previsti per le imprese
estrattive e manifatturiere.
- Il testo vigente del comma 3 dell'art. 4 del decreto
ministeriale n. 527/1995, gia' sostituito dall'art. 5,
comma 3, del decreto ministeriale n. 319/1997, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"3. Le spese di cui al comma 1 sono ammesse a partire
dal giorno successivo alla data di chiusura del bando di
cui all'art. 5, comma 1 precedente a quello cui si
riferisce la domanda, ad eccezione di quelle di cui alle
lettere a) e b), che sono ammesse a decorrere dai dodici
mesi precedenti la data di presentazione della domanda di
agevolazione; e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 12,
comma 2. Non sono ammesse le spese notarili, quelle
relative a imposte, tasse, scorte, a macchinari, impianti e
attrezzature usati, quelle di funzionamento in generale,
ivi comprese quelle di pura sostituzione, le spese di
importo inferiore ad un milione di lire e quelle relative
all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei
dieci anni antecedenti la data di presentazione della
domanda di cui all'art. 5, comma 1, di altre agevolazioni,
fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso
in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e
recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono
ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema
della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa
beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo
aziendale, purche' l'impresa stessa l'abbia acquistato nei
dodici mesi precedenti la data di presentazione della
domanda di agevolazione. Le spese relative all'acquisto di
immobili, di brevetti o di software di proprieta', a
partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione
della domanda di agevolazioni, di uno o piu' soci
dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei
relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi
entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle
quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri
soci. Le predette spese relative alla compravendita tra due
imprese non sono ammissibili qualora, all'atto della
compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle
condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano
entrambe partecipate, per almeno il venticinque per cento,
da un medesimo altro soggetto. A tal fine va acquisita una
specifica dichiarazione del legale rappresentante
dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo
procuratore speciale resa ai sensi dell'art. 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e
integrazioni".
- Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile,
come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 giugno 1974, n. 216 e, successivamente, dall'art. 2 del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' il seguente:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
- Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 15/1968
(Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme), come modificato
dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il
seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti,
stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco, il quale provvede alla
autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
modalita' di cui all'art. 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi
pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con
l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal
funzionario incaricato dal rappresentante legale
dell'impresa stessa".
- Il testo vigente del comma 4 dell'art. 4 del decreto
ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"4. Per i macchinari e gli impianti di produzione
oggetto di agevolazioni, compresi quelli realizzati con
commesse interne di lavorazione, il legale rappresentante
dell'impresa o suo procuratore speciale deve attestare, con
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e
integrazioni, mediante apposito prospetto, la
corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa
con i beni oggetto di agevolazione, identificati da
apposita annotazione del numero di matricola riportato
sulla targhetta apposta sul bene stesso".



 
Art. 7

1. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo le parole "e vengono attribuite" sono inserite le seguenti:
"alle imprese di cui all'articolo 2, comma 1"; b) nel secondo periodo, la parola "iniziative" e' sostituita dalla
parola "programmi"; c) dopo le parole "per il successivo tempestivo inoltro alla banca
concessionaria prescelta dall'impresa.", sono inserite le
seguenti: "La domanda di agevolazioni e' redatta dall'impresa
utilizzando esclusivamente l'apposito modulo ed il relativo
specifico software di compilazione definiti dal Ministero
del-l'industria, del commercio e dell'artigianato con propria
circolare e resi disponibili anche presso le banche concessionarie
e gli istituti collaboratori. Il modulo va compilato in ogni sua
parte ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni
indicate nella circolare medesima, a pena di inammissibilita'
della domanda.".
2. Nell'articolo 5, il comma 2 del decreto e' sostituito dal seguente: "2. Qualora il programma cui si riferisce la domanda sia temporalmente sovrapposto ad altri programmi della stessa impresa, relativi a domande precedenti o dello stesso bando ed agevolati o da agevolare ai sensi del presente decreto, la documentazione di cui al comma 1 comprende anche una copia fotostatica dei moduli relativi a tali altre domande.".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo le parole "o da suo procuratore speciale", le parole "con le
modalita' di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.
15" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e
integrazioni"; b) dopo le parole "specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza
delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle
agevolazioni richieste e" sono inserite le seguenti: ", fatto
salvo il divieto specificato all'articolo 2, comma 3, in relazione
ad eventuali agevolazioni di qualsiasi natura gia' concesse per il
medesimo programma,"; c) nel penultimo periodo, dopo le parole "ad ottenere per i beni
oggetto", le parole "della stessa iniziativa per la" sono
sostituite dalle seguenti: "dello stesso programma per il".
4. Nell'articolo 5 del decreto, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate, ne verifica la completezza e la regolarita'. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, la domanda il cui modello e' incompleto dei dati e delle informazioni necessari ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, del presente regolamento o della documentazione e delle dichiarazioni di cui al comma 1 e quella presentata al di fuori dei termini di cui allo stesso comma 1 non e' considerata valida e viene respinta con specifica nota contenente le relative motivazioni; la banca procede analogamente nel caso in cui il modello di domanda sia predisposto in difformita' da quanto previsto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o non utilizzando lo specifico software da quest'ultimo definito. L'impresa non puo' autonomamente modificare i dati o le documentazioni rilevanti ai fini del calcolo dei detti indicatori successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande ed e' comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni e chiarimenti della banca concessionaria in merito ai dati ed alle documentazioni prodotti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori di cui all'articolo 6, comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora la risposta dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare comunque insufficiente, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne da' tempestiva, motivata comunicazione all'impresa interessata. Ai fini di consentire l'esercizio dei previsti poteri di controllo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le banche concessionarie trasmettono le note di cui al presente comma anche al Ministero stesso. Nel caso di domanda inoltrata alla societa' di leasing, le suddette note sono trasmesse anche a quest'ultima.".
5. Nell'articolo 5 del decreto, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. A garanzia della volonta' dell'impresa di realizzare il programma agevolato, la documentazione allegata alla domanda comprende anche la ricevuta del versamento di una cauzione, effettuato dall'impresa istante su un conto appositamente aperto presso la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria e fruttifero di interessi al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, ovvero una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta; l'ammontare relativo a detta cauzione, e gli interessi sullo stesso riconosciuti, ovvero alla fidejussione bancaria o alla polizza assicurativa sono determinati sulla base dei criteri fissati con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tenuto anche conto dell'entita' degli investimenti indicati dall'impresa nel modulo di domanda. Qualora le agevolazioni concesse nella misura richiesta dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora non sia rispettata la condizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c1), si procede a trattenere la cauzione, anche tramite escussione della fidejussione o della polizza, che confluisce nell'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. In tutti gli altri casi la cauzione medesima, maggiorata dei relativi interessi maturati, e' rimborsata all'impresa, ovvero la fidejussione o la polizza sono svincolate, entro un mese dal momento in cui si verifichino le condizioni per il rimborso o per lo svincolo, secondo le modalita' fissate con il richiamato decreto ministeriale.".



Note all'art. 7:
- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 5 del decreto
ministeriale n. 527/1995, gia' sostituito dall'art. 6,
comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"1. Le risorse finanziarie di ciascun anno sono
suddivise in due quote uguali e vengono attribuite alle
imprese di cui all'art. 2, comma 1, attraverso due bandi, i
cui termini di presentazione delle domande sono fissati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. L'impresa presenta entro detti termini la
domanda di ammissione alle agevolazioni ad una delle banche
concessionarie ovvero, nel caso di programmi che prevedano
l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite
locazione finanziaria, ad una delle societa' di leasing di
cui all'art. 1, comma 3, per il successivo tempestivo
inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa.
La domanda di agevolazioni e' redatta dall'impresa
utilizzando esclusivamente l'apposito modulo ed il relativo
specifico software di compilazione definiti dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con
propria circolare e resi disponibili anche presso le banche
concessionarie e gli istituti collaboratori. Il modulo va
compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla
documentazione e dalle dichiarazioni indicate nella
circolare medesima, a pena di inammissibilita' della
domanda. L'impresa invia altresi' una copia fotostatica del
modulo di domanda alla regione interessata. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla
base delle disponibilita' finanziarie dell'anno cui si
riferiscono le risorse, puo' modificare, con proprio
decreto, le predette modalita' di ripartizione dei fondi,
assegnando, in particolare, le disponibilita' medesime
attraverso un unico bando".
- Il testo vigente del comma 3 dell'art. 5 del decreto
ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 6,
comma 3, del decreto ministeriale n. 319/1997, come
ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
"3. Il modulo deve essere sottoscritto dal legale
rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o
da suo procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e
integrazioni e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni
sull'impresa e sul programma di investimenti, specifiche
dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni
oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni
richieste e, fatto salvo il divieto specificato all'art. 2,
comma 3 in relazione ad eventuali agevolazioni di qualsiasi
natura gia' concesse per il medesimo programma, l'impegno a
dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria
delle agevolazioni e prima della erogazione delle stesse,
che l'impresa non ha ottenuto o, in caso contrario, di aver
restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per i
beni oggetto dello stesso programma per il quale vengono
richieste le agevolazioni, altre agevolazioni statali,
regionali o comunitarie. Il modulo contiene, inoltre
specifico atto d'obbligo di restituire l'eventuale importo
non dovuto rispetto alle determinazioni assunte dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
a seguito degli accertamenti, dei controlli e delle
ispezioni di cui agli articoli 10 e 11, rivalutato
e maggiorato come specificato all'art. 8, comma 6".
- Il testo vigente dell'art. 20 della legge n. 15/1968
(per il titolo della legge vedasi nelle note all'art. 6) e'
il seguente:
"Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La
sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove
l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla
sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del
pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le
modalita' di identificazione, la data e il luogo della
autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed
il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini
dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico
ufficiale aggiunga la propria firma".
- Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968
vedasi nelle note all'art. 6.
- Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 1, lettera
b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi):
"1. Il responsabile del procedimento:
a) (omissis);
b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;".
- Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 4 del
decreto-legge n. 32/1995 (per il titolo e gli estremi della
pubblicazione vedasi nelle note all'art. 4):
"6. La quota del fondo di cui al comma 5 dell'art. 19
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come
sostituito dall'art. 3, da assegnare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5
del medesimo decreto legislativo, nonche' le eventuali
ulteriori risorse da attribuire per le finalita' di cui al
comma 1 dello stesso art. 5, affluiscono ad un'apposita
sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima
sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non
piu' di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati
dello Stato da utilizzare per la definizione del
contenzioso in relazione agli interventi agevolativi,
nonche' a quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle
leggi per gli interventi nei territori della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76".



 
Art. 8

1. Nell'articolo 6, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole "sulla base delle domande
complete pervenute," sono inserite le seguenti: "e tenuto anche
conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato con la circolare di cui all'articolo 5, comma 1,"; b) nella lettera b), dopo le parole "la consistenza patrimoniale e
finanziaria dell'impresa richiedente", le parole "o, nel caso di
imprese di nuova costituzione," sono sostituite dalle parole "e,
ove occorra,"; c) alla fine della lettera b), le parole "dell'iniziativa" sono
sostituite dalle parole "del programma"; d) nella lettera c), le parole "dell'iniziativa", ripetute quattro
volte, sono sostituite dalle parole "del programma" e, alla fine
della lettera, la parola "medesima" e' sostituita dalla parola
"medesimo"; e) nella lettera d), le parole "dell'iniziativa" sono sostituite
dalle parole "del programma".
2. Nell'articolo 6, comma 2, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole "il modulo di domanda di cui
all'articolo 5," le parole "comma 2" sono sostituite dalle parole
"comma 1"; b) nel secondo periodo, dopo le parole "L'invio avviene tra il", le
parole "secondo ed il terzo mese" sono sostituite dalle seguenti:
"sessantesimo ed il novantesimo giorno".
3. Nell'articolo 6, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole "Entro il" la parola "mese" e'
sostituita dalle seguenti: "trentesimo giorno"; b) dopo le parole "forma le graduatorie", le parole "regionali ovvero
per aree delle iniziative" sono sostituite dalle parole "dei
programmi"; c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Al di fuori dei casi
di cui all'articolo 5, comma 4, per i quali la comunicazione
all'impresa e' inviata dalla banca concessionaria, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alle
imprese la cui istruttoria ha avuto esito negativo le motivazioni
dell'esclusione.".
4. Nell'articolo 6 del decreto, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 3, si calcolano e si sommano, per ciascun programma, i valori normalizzati degli indicatori individuati con le direttive di cui all'articolo 1, comma 1, le cui modalita' di calcolo sono fissate con la circolare di cui all'articolo 5, comma 1.".
5. Nell'articolo 6 del decreto, il comma 5 e' soppresso.
6. Nell'articolo 6 del decreto, il comma 6 e' soppresso.
7. Nell'articolo 6 del decreto, alla fine del comma 7 sono eliminate le seguenti parole ", tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese e della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2".
8. Nell'articolo 6 del decreto, alla fine del comma 8, dopo il punto, e' aggiunto il seguente periodo: "Le domande agevolate in misura inferiore a quella richiesta dall'impresa a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, possono beneficiare delle suddette condizioni, previa formale istanza di inserimento automatico e formale rinuncia all'agevolazione concessa da inviare alla banca concessionaria nei termini e con le modalita' validi per la rinuncia all'inserimento automatico delle domande non agevolate, ovvero previa riformulazione nel solo bando immediatamente successivo, anch'essa accompagnata dalla formale rinuncia all'agevolazione concessa.".
9. Nell'articolo 6, comma 10, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) le parole "con le modalita' di cui all'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modifiche e integrazioni"; b) nell'ultimo periodo, dopo le parole "Nel caso di" le parole
"iniziative realizzate" sono sostituite dalle parole "programmi
realizzati"; c) nell'ultimo periodo, dopo le parole "la data di ultimazione del
programma" e' inserita la parola "stesso"; d) alla fine del comma, prima del punto, sono inserite le seguenti
parole:"; l'impresa trasmette contestualmente copia della
comunicazione concernente la detta data alla societa' di leasing
ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 1".



Note all'art. 8:
- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 6 del decreto
ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 7,
comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come
ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
"1. Ai fini della formazione delle graduatorie, le
banche concessionarie, sulla base delle domande complete
pervenute, e tenuto anche conto delle indicazioni fornite
dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con la circolare di cui all'art. 5, comma
1, accertano:
a) la completezza e la pertinenza della prescritta
documentazione;
b) la consistenza patrimoniale e finanziaria
dell'impresa richiedente e, ove occorra, dei soggetti
promotori, con particolare riferimento alla comprovata
possibilita' che essi siano in grado di fare fronte agli
impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del
programma;
c) la validita' tecnico-economico-finanziaria del
programma, con specifico riferimento alla redditivita',
alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la
copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione
degli investimenti e dalla normale gestione ed in
particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione
dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la
realizzazione del programma, attraverso la simulazione dei
bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a
realizzazione del programma a quello di entrata a regime
del programma medesimo;
d) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle
agevolazioni anche con riferimento alla dimensione
dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore
di attivita' ed alla tipologia del programma da agevolare;
e) la pertinenza e la congruita' delle spese esposte
nella domanda, al fine di indicare gli investimenti
suddivisi per capitoli e per anno solare ed attualizzati;
f) gli elementi che consentano la determinazione
degli indicatori di cui al comma 4".
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 6 del decreto
ministeriale n. 527/1995, gia' sostituito dall'art. 7,
comma 2, del decreto ministeriale n. 319/1997, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"2. Le banche concessionarie inviano al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini
della definizione delle graduatorie di cui al comma 3, il
modulo di domanda di cui all'art. 5, comma 1 e le
risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, su
supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito
in sede di convenzione di cui all'art. 1, comma 2, nonche'
la documentazione definita in sede di convenzione stessa.
L'invio avviene tra il sessantesimo ed il novantesimo
giorno successivo al termine finale di presentazione delle
domande di cui all'art. 5, comma 1. Contestualmente
all'invio di dette risultanze al Ministero, le banche
concessionarie inviano a ciascuna impresa la cui domanda e'
istruita con esito positivo una nota contenente i dati
proposti per il calcolo degli indicatori di cui al comma 4;
una copia di detta nota e' inviata per conoscenza alla
regione interessata".
- Il testo vigente del comma 3 dell'art. 6 del decreto
ministeriale n. 527/1995, gia' sostituito dall'art. 7,
comma 3, del decreto ministeriale n. 319/1997, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"3. Entro il trentesimo giorno successivo al termine
finale di invio delle risultanze degli accertamenti di cui
al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sulla base delle risultanze medesime,
forma le graduatorie dei programmi ammissibili alle
agevolazioni e provvede alla loro pubblicazione. Al di
fuori dei casi di cui all'art. 5, comma 4, per i quali la
comunicazione all'impresa e' inviata dalla banca
concessionaria, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato comunica alle imprese la cui istruttoria
ha avuto esito negativo le motivazioni dell'esclusione".
- Il comma 5 dell'art. 6 del decreto ministeriale n.
527/1995, gia' sostituito dall'art. 7, comma 6, del decreto
ministeriale n. 319/1997 e ora soppresso dal decreto qui
pubblicato, disponeva che all'eventuale aggiornamento degli
indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie
delle iniziative ammissibili alle agevolazioni si
provvedesse, tenuto conto delle modifiche decise dal CIPE,
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
- Il comma 6 dell'art. 6 del decreto ministeriale n.
527/1995, gia' modificato dall'art. 7, comma 7, del decreto
ministeriale n. 319/1997 e ora soppresso dal decreto qui
pubblicato, dettava ulteriori disposizioni ai fini della
determinazione degli indicatori per la formazione delle
graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni.
- Il testo vigente del comma 7 dell'art. 6 del decreto
ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 7,
comma 8, del decreto ministeriale n. 319/1997, come
ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
"7. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, contestualmente alla pubblicazione delle
graduatorie, adotta il decreto di concessione provvisoria
delle agevolazioni in favore delle domande inserite nelle
graduatorie medesime, in ordine decrescente dalla prima,
fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna
graduatoria".
- Il testo vigente del comma 8 dell'art. 6 del decreto
ministeriale n. 527/1995, gia' sostituito dall'art. 7,
comma 9, del decreto ministeriale n. 319/1997, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"8. Le domande per le quali non e' disposta la
concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle
disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle
agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite
automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al
solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai
fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni
previste per le domande originarie. Qualora l'impresa
intenda mantenere valide tali condizioni di ammissibilita'
delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di
agevolazione, rinuncia formalmente a detto inserimento
automatico, con nota raccomandata da inviare alla banca
concessionaria entro e non oltre trenta giorni prima del
termine ultimo per l'invio delle risultanze istruttorie di
cui al comma 2, e ripresenta la domanda stessa entro i
termini di presentazione relativi al solo primo bando utile
successivo alla rinuncia, con le stesse modalita' di cui
all'art. 5, comma 1. Le domande agevolate in misura
inferiore a quella richiesta dall'impresa a causa
dell'insufficienza delle risorse finanziarie, possono
beneficiare delle suddette condizioni, previa formale
istanza di inserimento automatico e formale rinuncia
all'agevolazione concessa da inviare alla banca
concessionaria nei termini e con le modalita' validi per la
rinuncia all'inserimento automatico delle domande non
agevolate, ovvero previa riformulazione nel solo bando
immediatamente successivo, anch'essa accompagnata dalla
formale rinuncia all'agevolazione concessa".
- Il testo vigente del comma 10 dell'art. 6 del decreto
ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 7,
comma 11, del decreto ministeriale n. 319/1997, come
ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
"10. Successivamente al ricevimento del decreto di
concessione ed entro un mese dallo stesso o dalla data in
cui se ne verifichino le condizioni l'impresa beneficiaria
invia alla banca concessionaria specifica dichiarazione,
resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore
speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e successive modifiche e integrazioni attestante la
data di ultimazione del programma e quella di entrata in
funzione dell'impianto; la dichiarazione relativa alla
entrata in funzione puo' essere resa piu' volte, per
blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata
in funzione stessa si verifichi. Nel caso di programmi
realizzati con il sistema della locazione finanziaria, la
dichiarazione attestante la data di ultimazione del
programma stesso e' sostituita dal verbale di consegna dei
beni; l'impresa trasmette contestualmente copia della
comunicazione concernente la detta data alla societa' di
leasing ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 9,
comma 1".
- Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968,
vedasi nelle note all'art. 6.



 
Art. 9

1. Nell'articolo 6-bis del decreto, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le regioni, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, avanzano le proprie proposte previste dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1, ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 3, volte ad adeguare gli interventi agevolativi alle esigenze di programmazione e sviluppo delle singole aree interessate. Qualora una regione non avanzi tali proposte entro il suddetto termine, le stesse si intendono non espresse.".
2. Nell'articolo 6-bis del decreto, il comma 2 e' soppresso.
3. Nell'articolo 6-bis, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo le parole "ulteriori disposizioni del presente decreto," e'
inserita la parola "le"; b) dopo le parole "entro il 30 novembre di ciascun anno" le parole "i
criteri di applicazione delle priorita' di cui al comma 2 ai fini
della determinazione dell'indicatore di cui al comma 1." sono
sostituite dalle seguenti: "ai fini della formazione delle
graduatorie di cui all'articolo 6, comma 3.".



Nota all'art. 9:
- Il testo vigente del comma 3 dell'art. 6-bis del
decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato dal
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, valutata la compatibilita' delle proposte
avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo
di tutte le altre aree interessate oltre che con le
ulteriori disposizioni del presente decreto, le approva
entro il 30 novembre di ciascun anno ai fini della
formazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3".



 
Art. 10

1. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole "ed e' reso disponibile," sono
eliminate le seguenti: "attraverso versamento in un conto
appositamente aperto dalla banca concessionaria e fruttifero per
le imprese al vigente tasso ufficiale di sconto,"; b) alla fine del primo periodo, prima del punto, sono inserite le
seguenti parole: "ovvero, per i programmi soggetti alla notifica
alla Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 3, entro un
mese dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato relativo agli esiti di detta notifica"; c) nell'ultimo periodo, dopo le parole "ne abbia fatta esplicita
richiesta", le parole "e l'iniziativa" sono sostituite dalle
parole "ed il programma"; d) nell'ultimo periodo, dopo le parole "entro i ventiquattro mesi
successivi alla", le parole "data di presentazione della domanda"
sono sostituite dalle seguenti: "prevista data del decreto di
concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'articolo 6,
comma 7"; e) alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: "Sono escluse
da tale ultima ipotesi i predetti programmi soggetti alla notifica
alla Commissione europea.".
2. Nell'articolo 7, comma 2, del decreto, dopo le parole "Ciascuna delle due o tre quote" sono eliminate le seguenti: ", maggiorata degli eventuali relativi interessi maturati a decorrere dall'anno solare successivo a quello di disponibilita' della quota stessa,".
3. Nell'articolo 7 del decreto, alla fine del comma 3, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: ", per l'accertamento, da parte della banca medesima, della vigenza delle imprese stesse, della completezza e della pertinenza ai programmi agevolati della documentazione medesima, nonche', al di fuori dell'anticipazione, della corrispondenza degli investimenti realizzati, cosi' come dichiarati, alle erogazioni richieste".
4. Nell'articolo 7 del decreto, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La banca concessionaria richiede periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'erogazione delle corrispondenti quote e le versa alle imprese beneficiarie. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o in ESL di cui all'articolo 10, comma 4, viene trattenuto il dieci per cento del contributo totale concesso da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.".



Note all'art. 10:
- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 7 del decreto
ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 9,
comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come
ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
"1. L'importo dell'agevolazione concessa e' impegnato
dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con il decreto di concessione provvisoria
ed e' reso disponibile, alle condizioni di cui al comma 2,
in tre quote annuali di pari ammontare e alla stessa data
di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla
pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3
ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla
Commissione europea di cui all'art. 2, comma 3, entro un
mese dal provvedimento del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato relativo agli esiti di detta
notifica. Il suddetto importo e' reso disponibile in due
quote, qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta
esplicita richiesta ed il programma preveda l'ultimazione
entro i ventiquattro mesi successivi alla prevista data del
decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni di
cui all'art. 6, comma 7. Sono escluse da tale ultima
ipotesi i predetti programmi soggetti alla notifica alla
Commissione europea".
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 7 del decreto
ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 9,
comma 2, del decreto ministeriale n. 319/1997, come
ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
"2. Ciascuna delle due o tre quote e' erogata dalla
banca concessionaria subordinatamente all'effettiva
realizzazione della corrispondente parte degli
investimenti, eccezion fatta per la prima, che puo' anche
essere erogata a titolo di anticipazione, previa
presentazione di fidejussione bancaria o polizza
assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a
prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di
durata adeguata".
- Il testo vigente del comma 3 dell'art. 7 del decreto
ministeriale n. 527/1995, gia' sostituito dall'art. 9,
comma 3, del decreto ministeriale n. 319/1997, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"3. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese
beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria la
documentazione individuata dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato con propria circolare, per
l'accertamento, da parte della banca medesima, della
vigenza delle imprese stesse, della completezza e della
pertinenza ai programmi agevolati della documentazione
medesima, nonche', al di fuori dell'anticipazione, della
corrispondenza degli investimenti realizzati, cosi' come
dichiarati, alle erogazioni richieste".



 
Art. 11

1. Nell'articolo 8, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) all'inizio del comma, la parola "Le" e' sostituita dalle parole
"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2,
dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 11, comma 1-bis, le"; b) nella lettera a), le parole "della medesima iniziativa" sono
sostituite dalle parole "del medesimo programma"; c) alla fine della lettera a), prima del punto e virgola, sono
aggiunte le seguenti parole: ", fatto salvo quanto eventualmente
previsto dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1"; d) nella lettera b), dopo le parole "qualora vengano distolte" sono
inserite le seguenti: ", in qualsiasi forma, anche mediante
cessione di attivita' ad altro imprenditore,"; e) alla fine della lettera c1) sono aggiunte le seguenti parole: "a
tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati
direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione
finanziaria, si fa riferimento allo stato d'avanzamento raggiunto
dall'intero programma;"; f) all'inizio della lettera d), le parole comprese tra "qualora
l'iniziativa non venga ultimata" e "entro 24 mesi dalla data
medesima" sono sostituite dalle seguenti: "qualora il programma
non venga ultimato entro quarantotto mesi dalla data del relativo
decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per
i programmi di cui all'articolo 7, comma 1, per i quali l'importo
dell'agevolazione concessa e' reso disponibile in due quote, entro
ventiquattro mesi dalla data medesima"; g) nella lettera d), dopo le parole "per cause di forza maggiore;"
sono inserite le seguenti parole: "per i programmi soggetti alla
notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 3,
il detto termine di quarantotto mesi decorre dal provvedimento del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
relativo agli esiti della detta notifica;"; h) alla fine della lettera d), le parole "delle iniziative medesime
al cofinanziamento dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b del
regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 e
successive modifiche e integrazioni" sono sostituite dalle parole
"dei programmi medesimi al cofinanziamento comunitario"; i) nella lettera f), dopo le parole "suscettibili di subire
variazioni" e aggiunta una virgola e le parole da "-
nell'esercizio successivo a quello" a "alla data di ultimazione
dell'iniziativa medesima -" sono eliminate.
2. Nell'articolo 8 del decreto, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nell'ipotesi sub a) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca e' totale. Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale ed e' commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca e' comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca e' pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato. Ai fini di cui sopra, la banca concessionaria invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio motivato parere circa la necessita' di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare, e ne da' contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.".
3. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto, alla fine del comma stesso, dopo il punto, e' aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.".
4. Nell'articolo 8 del decreto, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Nelle ipotesi sub c1), e), f) e g) la revoca delle agevolazioni e' totale.".



Note all'art. 11:
- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 8 del decreto
ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 10,
comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come
ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
"1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2,
dall'art. 10, comma 4 e dall'art. 11, comma 1-bis, le
agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
anche su segnalazione della banca concessionaria:
a) qualora per i beni del medesimo programma oggetto
della concessione siano state assegnate agevolazioni di
qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali
o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni
pubbliche, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle
direttive di cui all'art. 1, comma 1;
b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma,
anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore,
dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o
immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata
oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data
di entrata in funzione dell'impianto;
c) qualora non vengano osservati nei confronti dei
lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti
collettivi di lavoro;
c1) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data
della disponibilita' dell'ultima quota di cui all'art. 7,
comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato
d'avanzamento della prima quota; a tal fine, per i
programmi i cui beni sono in parte acquistati direttamente
dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione
finanziaria, si fa riferimento allo stato d'avanzamento
raggiunto dall'intero programma;
d) qualora il programma non venga ultimato entro
quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di
concessione provvisoria ovvero, per i programmi di cui
all'art. 7, comma 1 per i quali l'importo dell'agevolazione
concessa e' reso disponibile in due quote, entro
ventiquattro mesi dalla data medesima; detti termini
possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta,
previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per
cause di forza maggiore; per i programmi soggetti alla
notifica alla Commissione europea di cui all'art. 2, comma
3, il detto termine di quarantotto mesi decorre dal
provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato relativo agli esiti della detta notifica;
sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti
dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per consentire l'ammissibilita' dei
programmi medesimi al cofinanziamento comunitario;
e) qualora siano gravemente violate specifiche norme
settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
f) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione
degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4 suscettibili di
subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi
di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori
assunti per la formazione della graduatoria o la media
degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o
i 20 punti percentuali;
g) qualora, nel corso di realizzazione del programma
di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo
dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali
inquadrabili in una "divisione della "Classificazione delle
attivita' economiche ISTAT '91 diversa da quella relativa
alle produzioni indicate nel programma originario gia'
approvato".
- Il regolamento (CEE) n. 2052/88, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.) n. L
185 del 15 luglio 1988 e relativo alle missioni dei Fondi a
finalita' strutturali, alla loro efficacia e al
coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca
europea per gli investimenti e degli altri strumenti
finanziari esistenti, e' stato modificato dal regolamento
(CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993
(pubblicato nella G.U.C.E. n. L 193 del 31 luglio 1993) e
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/99 del Consiglio
del 21 giugno 1999 (pubblicato nella G.U.C.E. n. L 161 del
26 giugno 1999) che ne ha disposto, a decorrere dal
1o gennaio 2000, l'abrogazione.
- Il testo vigente del comma 4 dell'art. 8 del decreto
ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 10,
comma 2, del decreto ministeriale n. 319/1997, come
ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
"4. Nelle ipotesi sub d) di cui al comma 1 la richiesta
di proroga e' inoltrata dall'impresa alla banca
concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei
24 o dei 48 mesi. La banca concessionaria trasmette
immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato detta richiesta, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno o a mano, accompagnata dal proprio
motivato parere al riguardo. La proroga si intende concessa
qualora trascorrano sessanta giorni dalla ricezione senza
l'espressione di un avviso contrario. Nell'ipotesi di cui
al presente comma, la revoca delle agevolazioni e' parziale
e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa
datati successivamente ai termini di ultimazione
prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva
ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche
sull'effettivo completamento del programma e sul
raggiungimento degli obiettivi prefissati".



 
Art. 12

1. Nell'articolo 9, comma 1, del decreto, le ultime parole "dell'iniziativa agevolata" sono sostituite dalle parole "del programma agevolato".
2. Nell'articolo 9, comma 2, del decreto, alla fine del comma, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: "e ne da' contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata".
3. Nell'articolo 9, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) nella lettera a), le parole "di cui all'articolo 4, comma 3" sono
eliminate; b) alla fine del comma, e' aggiunto il seguente periodo: "La
documentazione finale di spesa contenente gli elenchi o gli
elaborati di cui alle lettere b) e c) non e' ritenuta valida e
viene restituita dalla banca concessionaria all'impresa o alla
societa' di leasing, dandone, in tale ultimo caso, comunicazione
all'impresa stessa, qualora gli elenchi o gli elaborati medesimi
non contengano una chiara descrizione sufficiente alla univoca
individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite.".
4. Nell'articolo 9, comma 4, del decreto, dopo le parole "la relativa data, la ditta fornitrice," le parole "una sommaria" sono sostituite dall'articolo: "la".
5. Nell'articolo 9, comma 5, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) nella lettera a), le parole "dell'iniziativa agevolata; l'entrata
a regime avviene entro 24 mesi dalla entrata in funzione" sono
sostituite dalle seguenti: "del programma agevolato; ai fini della
verifica dei risultati del programma, l'entrata a regime si
intende raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo
l'entrata in funzione del programma stesso;"; b) nella lettera c), le parole "dell'iniziativa" sono sostituite
dalle parole "del programma"; c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) che le spese sono capitalizzate, non si riferiscono a materiali
di consumo, ricambi e manutenzioni, che non riguardano la gestione
e che sono al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse;".
6. Nell'articolo 9, comma 6, del decreto, le parole "le iniziative" sono sostituite dalle parole "i programmi" e, dopo le parole "in sede di circolare di cui all'articolo 5,", le parole "comma 2" sono sostituite dalle parole "comma 1".
7. Nell'articolo 9, comma 7, del decreto, dopo le parole "o suo procuratore speciale", le parole "con le modalita' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15." sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni.".
8. Nell'articolo 9 del decreto, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al comma 5 e, nei casi previsti, di cui al comma 6, ne verificano la completezza e la pertinenza al programma agevolato.".
9. Nell'articolo 9 del decreto, il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. In relazione a quanto disposto al successivo articolo 10, comma 3, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa le banche concessionarie trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: a) una relazione sullo stato finale del programma, comprendente un
giudizio di pertinenza e congruita' delle spese, che evidenzi le
variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al
progetto posto a base della istruttoria e rappresenti gli
investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno
solare ed attualizzati, elencando i relativi beni nei confronti
dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera b); detta relazione indica,
inoltre, la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime, le
risultanze dell'accertamento da parte della banca medesima
sull'effettivo ammontare del capitale proprio investito
dall'impresa nel programma, nonche' gli altri eventuali elementi
di valutazione individuati dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato; b) per i programmi di cui all'articolo 9, comma 6, le dichiarazioni
di cui al comma 6 medesimo; c) per gli altri programmi, le dichiarazioni di cui al comma 5
unitamente alla documentazione finale di spesa vistata dalle
banche medesime.".
10. Nell'articolo 9 del decreto, il comma 10 e' soppresso.



Note all'art. 12:
- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 9 del decreto
ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"1. Entro sei mesi dalla data di ultimazione del
programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di
cui all'art. 6, comma 10, l'impresa o la societa' di
leasing trasmette alla banca concessionaria, la prima
eventualmente tramite l'Istituto collaboratore, la
documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e
le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte
del programma agevolato".
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 9 del decreto
ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"2. Salvi gravi e giustificati motivi, qualora decorso
il termine di cui al comma 1, l'impresa o la societa' di
leasing non abbia ancora provveduto ad inviare la
documentazione finale di spesa, la banca concessionaria
propone al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la revoca dell'agevolazione e ne da'
contestuale comunicazione, motivata anche all'impresa
interessata".
- Il testo vigente del comma 3 dell'art. 9 del decreto
ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"3. La documentazione finale di spesa consiste, in
alternativa, in:
a) fatture e documentazioni fiscalmente regolari in
originale quietanzate, o in copia autenticata, e, per i
casi consentiti, commesse interne di lavorazione con
l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore
effettivamente utilizzate e corredate da idonea
documentazione;
b) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;
c) elaborati anche meccanografici di contabilita'
industriale, nonche' elaborati informatizzati.
La documentazione finale di spesa contenente gli
elenchi o gli elaborati di cui alle lettere b) e c) non e'
ritenuta valida e viene restituita dalla banca
concessionaria all'impresa o alla societa' di leasing,
dandone, in tale ultimo caso, comunicazione all'impresa
stessa, qualora gli elenchi o gli elaborati medesimi non
contengano una chiara descrizione sufficiente alla univoca
individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite".
- Il testo vigente del comma 4 dell'art. 9 del decreto
ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"4. I documenti, gli elenchi e gli elaborati sub a), b)
e c) di cui al comma 3 sono suddivisi per capitoli omogenei
di spesa; gli elenchi e gli elaborati riportano il numero
della fattura o della commessa interna di lavorazione, la
relativa data, la ditta fornitrice, la descrizione del bene
acquistato o realizzato e l'importo al netto dell'IVA".
- Il testo vigente del comma 5 dell'art. 9 del decreto
ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 11,
comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come
ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
"5. Alla documentazione di cui al comma 3 sono allegate
specifiche dichiarazioni attestanti in particolare:
a) la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime
del programma agevolato; ai fini della verifica dei
risultati del programma, l'entrata a regime si intende
raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo
l'entrata in funzione del programma stesso;
b) la conformita' degli elenchi o degli elaborati sub
b) e c) del comma 3 ai documenti originali e che questi
ultimi sono fiscalmente regolari;
c) che la documentazione prodotta e' regolare e si
riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione
del programma oggetto della specifica domanda di
agevolazione;
d) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed
attrezzature relativi alle spese documentate sono stati
acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta
allo stato "nuovi di fabbrica ;
e) che le spese sono capitalizzate, non si
riferiscono a materiali di consumo, ricambi e manutenzioni,
che non riguardano la gestione e che sono al netto dell'IVA
e di altre imposte e tasse;
f) che le forniture sono state pagate a saldo e che
sulle stesse non sono stati praticati sconti o, abbuoni al
di fuori di quelli eventualmente gia' evidenziati".
- Il testo vigente del comma 6 dell'art. 9 del decreto
ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"6. Per i programmi con spese ammesse di importo
complessivamente inferiore a tre miliardi di lire, ai fini
di quanto previsto all'art. 10, comma 2, alla
documentazione di cui al comma 3 ed alle dichiarazioni di
cui al comma 5 devono essere allegate ulteriori
dichiarazioni, secondo lo schema definito in sede di
circolare di cui all'art. 5, comma 1, attestanti la
sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la
concessione definitiva delle agevolazioni".
- Il testo vigente del comma 7 dell'art. 9 del decreto
ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 11,
comma 2, del decreto ministeriale n. 319/1997, come
ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
"7. Le dichiarazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rese
dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore
speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di
beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le
dichiarazioni di cui al comma 5, ad eccezione di quelle sub
a), d) ed e), che restano a carico dell'impresa, vengono
rese, con le stesse modalita' di cui sopra, dalla societa'
di leasing".
- Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968
vedasi nelle note all'art. 6.
- Il comma 10 dell'art. 9 del decreto ministeriale n.
527/1995, gia' modificato dall'art. 11, comma 4, del
decreto ministeriale n. 319/1997 e ora soppresso dal
decreto qui pubblicato, concerneva la trasmissione al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
da parte delle banche concessionarie di una relazione sullo
stato finale del programma di investimenti, trasmissione
ora disciplinata, ai sensi del decreto qui pubblicato, dal
comma 9 del medesimo art. 9.



 
Art. 13

1. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo le parole "Dopo il ricevimento della documentazione", le
parole "finale di spesa e della relazione finale" sono sostituite
dalle seguenti: "prevista dall'articolo 9, comma 9"; b) le parole "le iniziative diverse da quelle" sono sostituite dalle
seguenti: "i programmi diversi da quelli"; c) dopo le parole "sull'avvenuta realizzazione del programma", le
parole "di investimenti" sono sostituite dalle parole "stesso".
2. Nell'articolo 10, comma 2, del decreto, le parole "le iniziative" sono sostituite dalle parole "i programmi" e le parole "di investimenti" sono sostituite dalla parola "medesimo".
3. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto, le parole "le iniziative" sono sostituite dalle parole "i programmi" e, alla fine del comma, le parole "comma 10" sono sostituite dalle parole "comma 9".
4. Nell'articolo 10, comma 4, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) le parole "comma 10" sono sostituite dalle parole "comma 9"; b) alla fine del comma, dopo il punto, e' inserito il seguente
periodo: "Al fine di garantire la partecipazione dell'impresa al
procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti
degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale di cui
all'articolo 9, comma 9, vengono portati a conoscenza dell'impresa
stessa.".
5. Nell'articolo 10, comma 5, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo le parole "le banche concessionarie provvedono", le parole
"ad erogare alle imprese beneficiarie quanto eventualmente ancora
loro dovuto" sono sostituite dalle seguenti: "a richiedere al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quanto
eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie"; b) dopo le parole "del medesimo articolo, ovvero a", la parola
"recuperare" e' sostituita dalle seguenti: "richiedere alle
imprese medesime".
6. Nell'articolo 10 del decreto, il comma 7 e' soppresso.



Note all'art. 13:
- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 10 del decreto
ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"1. Dopo il ricevimento della documentazione prevista
dall'art. 9, comma 9 da parte delle banche concessionarie,
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per i programmi diversi da quelli di cui
all'art. 9, comma 6, dispone accertamenti sull'avvenuta
realizzazione del programma stesso con le modalita' e i
criteri di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104".
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 10 del decreto
ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"2. Per i programmi di cui all'art. 9, comma 6,
l'avvenuta realizzazione del programma medesimo e'
attestata attraverso le dichiarazioni di cui allo stesso
comma 6".
- Il testo vigente del comma 3 dell'art. 10 del decreto
ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"3. Ai fini del decreto di concessione definitiva di
cui al comma 4, l'ammontare degli investimenti finali
ammissibili e' quello indicato nelle risultanze degli
accertamenti di cui al comma 1, ovvero per i programmi di
cui all'art. 9, comma 6, nella relazione sullo stato finale
del programma delle banche concessionario di cui all'art.
9, comma 9".
- Il testo vigente del comma dell'art. 10 del decreto
ministeriale n. 527/1995, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"4. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e
della relazione finale di cui all'art. 9, comma 9, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti
all'impresa ed all'emanazione del decreto di concessione
definitiva o alla revoca delle agevolazioni. Al fine di
garantire la partecipazione dell'impresa al procedimento di
ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli
accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale di cui
all'art. 9, comma 9 vengono portati a conoscenza
dell'impresa stessa".
- Il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del decreto
ministeriale n. 527/1995, gia' modificato dall'art. 12,
comma 1, del decreto ministeriale n. 319/1997, come
ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
"5. A seguito della concessione definitiva, le banche
concessionarie provvedono a richiedere al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato quanto
eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie,
secondo le modalita' di cui all'art. 7, ivi compreso il 10%
di cui al comma 5 del medesimo articolo, ovvero a
richiedere alle imprese medesime le somme non dovute
rivalutate e maggiorate come specificato all'art. 8, comma
6".



 
Art. 14

1. Nell'articolo 11 del decreto, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all'articolo 6, comma 7, invia periodicamente alla banca concessionaria una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, attestante lo stato d'avanzamento del programma, i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, e gli ulteriori eventuali elementi individuati con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa provvede al detto invio entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino all'esercizio successivo a quello di regime del programma agevolato. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.".



Nota all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968,
vedasi nelle note all'art. 6.



 
Art. 15

1. Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno efficacia per le domande di agevolazione presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso, fatti salvi eventuali diversi termini determinati da disposizioni di legge; quelle introdotte dall'articolo 8, comma 9, lettera d), dall'articolo 11, comma 1, lettere e) e g), dall'articolo 12, comma 3, lettera b), e commi 4, 8, 9 e 10, dall'articolo 13, comma 1, lettera a), comma 4, lettera a), e comma 5 e dall'articolo 14, comma 1, si applicano anche alle domande precedenti per le quali le imprese beneficiarie, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non hanno ancora provveduto a trasmettere la documentazione finale di spesa.
2. Le domande presentate in uno dei bandi utili precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non e' stata disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste e che possono beneficiare delle condizioni previste dall'articolo 6, comma 8, del decreto, in relazione al primo bando utile successivo alla predetta entrata in vigore, possono ricorrere alla sola riformulazione, secondo le modalita' e le procedure introdotte dal presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 marzo 2000
Il Ministro: Letta Visto, il Guardasiglli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2000
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 56
 
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