Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2000 (vai al sommario) |
PREFETTURA DI BARI |
ORDINANZA 2 maggio 2000 |
Revoca delle ordinanze del commissario delegato n. 24 del 15 giugno 1999, n. 1 del 23 settembre 1997 e n. 13 del 25 febbraio 1998 in materia di rifiuti urbani, di rifiuti speciali e di rifiuti da imballaggio secondario e terziario. |
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IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato al coordinamento della protezione civile n. 2985 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1999 con cui all'art. 4, comma 6, viene disposto che il commissario delegato vieta nella regione l'ingresso dei rifiuti destinati allo smaltimento e disciplina l'ingresso dei rifiuti destinati al recupero nel territorio della regione Puglia, demandando ai prefetti della regione la vigilanza sull'applicazione di tale divieto anche mediante le amministrazioni provinciali; Rilevato che in attuazione di tale disposto normativo con ordinanza n. 24 del 15 giugno 1999, il commissario delegato presidente della regione Puglia ha disposto il divieto di ingresso nella regione Puglia dei rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da fuori regione ed ha stabilito che l'ingresso dei rifiuti destinati al recupero fosse disciplinato con specifici protocolli d'intesa con le ditte richiedenti; Considerato che il T.A.R. Puglia 1a sezione di Bari con ordinanza n. 530 del 31 luglio 1999 ha sospeso l'eseguibilita' per la parte de qua dell'ordinanza n. 2985/1999, e del provvedimento attuativo n. 24 del 15 giugno 1999, in quanto "i provvedimenti impugnati non appaiono, quanto meno sotto il profilo motivazionale, agevolmente raccordabili con altri provvedimenti di segno contrario intervenuti in epoca immediatamente precedente", in cio' facendo riferimento alle precedenti ordinanze del commissario delegato n. 1 del 23 settembre 1997 e n. 13 del 25 febbraio 1998, con le quali era stato viceversa consentito l'ingresso in Puglia dei rifiuti speciali destinati agli impianti di smaltimento e di recupero e riutilizzo esercitati sul territorio regionale; Rilevato, altresi', che sulla base dei predetti provvedimenti, sono stati stipulati dal commissario delegato, una serie di protocolli d'intesa con alcuni soggetti titolari in Puglia di impianti di smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti speciali per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1999 con cui e' stato prorogato fino al 30 giugno 2000 lo stato di emergenza ambientale nella regione Puglia per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi e la successiva ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3045 del 3 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2000 con cui all'art. 9, secondo comma, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze in materia di emergenza rifiuti che non risultano in contrasto con la medesima ordinanza; Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 22/1997 con cui viene previsto che, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, debba essere favorita la riduzione dello smaltimento finale attraverso il riutilizzo, riciclaggio ed altre forme di recupero dei rifiuti stessi e che a tale scopo le autorita' competenti promuovono ogni iniziativa utile allo scopo; Visto l'art. 5 del decreto legislativo n. 22/1997 che individua tra le finalita' della organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti quella di "ridurre i movimenti dei rifiuti" permettendo "lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati piu' vicini" al luogo di produzione; Visto l'art. 13, comma 4, della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17, che vieta lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani e speciali prodotti in strutture sanitarie assimilabili ai rifiuti urbani provenienti da altre regioni negli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti solido-urbani operanti in Puglia; Considerato che la situazione della regione Puglia continua ad evidenziare un rischio sanitario per la diffusione di malattie a carattere epidemico del ciclo oro - fecale ed inoltre il territorio pugliese e' interessato da un diffuso fenomeno di sversamento incontrollato di rifiuti, come dimostrano i ripetuti provvedimenti di sequestro adottati dall'Autorita' giudiziaria; Considerato che, pertanto, permane l'esigenza di garantire nell'attuale fase di emergenza una rigorosa regolamentazione della gestione dei rifiuti che abbia carattere di eccezionalita' e di urgenza e realizzi un'effettiva disciplina della materia fino alla definizione del piano complessivo di interventi indicato nell'ordinanza n. 3045/2000; Considerato che l'attuazione della gestione unitaria del ciclo dei rifiuti che sia orientata, secondo il dettato legislativo, a favorire forme di recupero non puo' prescindere da provvedimenti straordinari che comportino un'inversione di tendenza rispetto ad un sistema che per le gravi carenze strutturali privilegia viceversa lo smaltimento, specie quello in discarica; Ritenuto, pertanto, necessario, in relazione alle disposizioni normative su richiamate, assicurare nel territorio pugliese la corretta gestione dei rifiuti, dando attuazione al divieto di ingresso di rifiuti destinati allo smaltimento e alla regolamentazione dell'ingresso dei rifiuti destinati al riutilizzo, riciclaggio e ad altre forme di recupero; Ordina: Sono revocate le ordinanze del commissario delegato n. 24 del 15 giugno 1999, n. 1 del 23 settembre 1997 e n. 13 del 25 febbraio 1998 ed i relativi provvedimenti attuativi. E' fatto divieto di ingresso nel territorio della regione Puglia di rifiuti da assoggettare ad un'attivita' di mero smaltimento. L'ingresso di rifiuti destinati alle attivita' di riutilizzo, riciclaggio ed ad altre forme di recupero viene consentito alle seguenti condizioni: a) che sia assicurato in via prioritaria il recupero dei rifiuti prodotti in Puglia, attraverso l'accoglimento di tutte le istanze di conferimento in ambito regionale, fino alla capacita' operativa dell'impianto stesso; b) che tra le istanze presentate sia data precedenza ai conferimenti di rifiuti prodotti negli insediamenti piu' vicini all'impianto di recupero; c) che la tariffa tenga conto dei costi di ammortamento e di gestione e della potenzialita' complessiva dell'impianto; della tariffa praticata verra' data comunicazione al prefetto commissario delegato, all'amministrazione provinciale competente e alla regione; d) che sia data comunicazione con cadenza almeno bimestrale alla regione, alla provincia di competenza ed al commissario delegato della provenienza, della tipologia, della quantita' dei rifiuti recuperati sia con riferimento a quelli prodotti nella regione Puglia e sia a quelli provenienti da fuori regione, specificando l'effettiva, corretta ed oggettiva destinazione al recupero; E' fatto obbligo ai detentori di rifiuti prodotti nella regione Puglia di destinare agli impianti di recupero in esercizio sul territorio regionale i rifiuti prodotti, a parita' di condizioni economiche complessive, comprese anche quelle relative al trasporto, rispetto allo smaltimento o al recupero in impianti fuori regione. E' fatto obbligo ai detentori di imballaggi secondari e terziari, cosi' come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata ed al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CONAI, ovvero agli impianti pubblici attivati per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nei limiti della rispettiva capacita' operativa. E' istituito presso la struttura del commissario delegato un osservatorio per la verifica dell'attuazione della presente ordinanza di cui fanno parte i presidenti delle amministrazione provinciali - sub-commissari, i prefetti delle province pugliesi, i vertici regionali delle Forze di polizia. Il presente provvedimento e' comunicato ai sindaci dei comuni pugliesi, ai prefetti delle province pugliesi ed ai presidenti delle amministrazioni provinciali pugliesi. E' inviato inoltre ai Ministri dell'interno, dell'ambiente, della sanita', alla regione Puglia, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari. Il presente provvedimento e' dichiarato immediatamente esecutivo e cessera' di avere efficacia il 10 luglio 2000. Bari, 2 maggio 2000 Il prefetto: Mazzitello |
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