Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
DECRETO 18 aprile 2000 |
Attuazione della direttiva 1999/56/CE della Commissione del 3 giugno 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/933/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote. |
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e foreste nel frattempo divenuto Ministro delle politiche agricole e forestali a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunita' europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977; .Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, che attua le prescrizioni tecniche di cui alla direttiva 78/933/CEE del Consiglio, relativo all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981; Vista la direttiva 1999/56/CE della Commissione del 3 giugno 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/933/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei suddetti dispositivi; Decreta: Art. 1. 1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano: alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977, n. 572. 2. I capi I, e II dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 sono modificati conformemente all'allegato del presente decreto. |
| Art. 2. 1. A decorrere dal 1o luglio 2000 non e' consentito: rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale, rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 non e' consentito: rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non e' conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto, accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore, se esso non e' conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto. |
| Art. 3. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2000
Il Ministro dei trasporti e della navigazione Bersani Il Ministro delle politiche agricole e forestali De Castro |
| Allegato I capi I e II dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 sono cosi' modificati: il capo I e' cosi' modificato: a) Al punto 3.13: - il riferimento al giallo selettivo e' soppresso ovunque; - al nono trattino, dopo la parola "bianco", il resto della frase e' soppresso; - l'ultimo comma e' soppresso. b) Il punto 4.2.4.2.2 e' sostituito dal seguente: "4.2.4.2.2 Per i trattori sui quali si possono montare accessori frontali, sono ammessi, a un'altezza che non superi 3000 mm, due proiettori anabbaglianti oltre a quelli di cui al punto 4.2.4.2.1 se il collegamento elettrico e' concepito in modo che due coppie di proiettori anabbaglianti non possano essere accese contemporaneamente". c) Al punto 4.7.1, la parola "facoltativa" e' sostituita dalla parola "obbligatoria". d) Al punto 4.9.4.2, i termini "2100 mm" sono sostituiti dai termini "2300 mm". 2) Al capo II: a) Alla fine della nota 1 sono soppressi i termini "con velocita' massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h". |
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