Gazzetta n. 119 del 2000-05-24 |
UNIVERSITA' DI BOLOGNA |
DECRETO RETTORALE 2 maggio 2000 |
Modificazioni allo statuto dell'Universita'. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il proprio decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1993, con cui e' stato emanato lo statuto generale dell'Universita' degli studi di Bologna e successive modificazioni; Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta; Viste le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 14 luglio 1998, 23 ottobre 1998 e il 7 marzo 2000 con cui sono state approvate a maggioranza assoluta dei componenti modifiche all'art. 38, commi 1 e 2 ed e' stata introdotta una disposizione transitoria sullo stesso articolo; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 maggio 2000, da cui risulta che le modifiche citate sono esenti da rilievi sia di merito che di legittimita'; Ritenuto che si sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche di cui si e' detto; Quant'altro visto e considerato;
Decreta:
Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto generale dell'Universita' degli studi di Bologna:
Art. 38. Consiglio studentesco
I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 1. "Il consiglio studentesco e' un organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo. Esso e' composto in pari numero dai rappresentanti delle facolta', ciascuno dei quali e' designato fra gli studenti eletti nel corrispondente consiglio di facolta', e dai rappresentanti eletti in collegio unico di Ateneo con candidature individuali, secondo modalita' definite da apposito regolamento approvato dal senato accademico e consiglio di amministrazione. Il regolamento assicura che del consiglio studentesco faccia parte una rappresentanza degli studenti iscritti in sede decentrata. 2. "Il Consiglio studentesco designa, all'interno dei propri componenti eletti direttamente nel collegio unico d'ateneo, i rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione con le modalita' indicate negli articoli 36 e 37 del presente statuto. I citati rappresentanti durano in carica quanto il consiglio studentesco medesimo. Le cariche di rappresentante degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sono fra loro incompatibili." E' inserita la seguente disposizione transitoria: "I - Rappresentanti degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione e in consiglio studentesco. Le disposizioni di cui all'art. 36.1, lettera e), e all'art. 37.6, lettera h), come approvate nella seduta congiunta del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 13 ottobre 1998, e quelle di cui all'art. 38.1 come approvate nella seduta dello stesso organo del 23 ottobre 1998, sono efficaci dalla data di emanazione in subordine all'espletamento del connesso procedimento elettorale". Il presente decreto e' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Bologna, 2 maggio 2000 Il rettore: Roversi Monaco |
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