Gazzetta n. 119 del 2000-05-24 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 18 aprile 2000 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem fibre ora Enichem S.p.a., unita' di Ottana. (Decreto n. 28144). |
|
IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale; Visto l'art. 62, comma 1, lettera f) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con piu' di 1.500 unita' facenti parte di un unico gruppo industriale e, comunque, limitatamente ai lavoratori occupati in unita' produttive interessate ai contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la deliberazione del CIPE del 18 ottobre 1994; Vista la deliberazione del CIPE del 26 gennaio 1996; Vista l'istanza della societa' Enichem S.p.a., tendente ad ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 62, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore di un numero massimo di 179 lavoratori dipendenti dall'unita' produttiva di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 6 febbraio 2000 al 31 dicembre 2000; Visto il decreto ministeriale n. 24182 del 5 marzo 1998, con il quale, ai sensi della delibera CIPE del 18 ottobre 1994, e' stata approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale della predetta societa' Enichem S.p.a, per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 febbraio 1996 ed e' stata conseguentemente autorizzata, per il medesimo periodo la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti; Visto il decreto ministeriale n. 24096 del 18 febbraio 1998 con il quale e' stato approvato, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, il programma di riorganizzazione aziendale della societa' Enichem S.p.a., per il periodo dal 6 febbraio 1996 al 5 febbraio 1998 ed e' stata conseguentemente autorizzata, per il medesimo periodo, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipenenti; Visto il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, con il quale e' stata approvata, ai sensi della delibera CIPE 26 gennaio 1996, la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta per il periodo dal 6 febbraio 1998 al 5 febbraio 2000; Visto il decreto ministeriale n. 27852 del 18 febbraio 2000 con il quale e' stata, conseguentemente, autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti, per il periodo dal 6 febbraio 1998 al 5 febbraio 2000; Considerato che i lavoratori per i quali viene richiesta la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 62, comma 1, let-tera f) della legge 23 dicembre 1999, sono dipendenti da un'impresa con piu' di 1.500 unita', facente parte di un unico gruppo industriale; Considerato, altresi', che i predetti lavoratori sono occupati nell'unita' produttiva di Ottana (Nuoro), per il cui territorio e' stato sottoscritto, in data 15 maggio 1998, il contratto d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Ritenuto, pertanto, di poter concedere il trattamento di integrazione salariale richiesto;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 179 dipendenti dalla societa' Enichem S.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese (Milano), unita' in Ottana (Nuoro), per il periodo dal 6 febbraio 2000 al 31 dicembre 2000. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%. L'Istituto nazionale previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria all'uopo preordinata dalla norma, nel limite di 6 miliardi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2000 Il direttore generale: Daddi |
|
|