Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2000, n. 130
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2000;
Acquisito il parere della Commissione Finanze del Senato della Repubblica;
Considerato che le Commissioni riunite Bilancio e finanze della Camera dei deputati non hanno espresso nel termine loro assegnato il parere di competenza;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modificazioni all'articolo 1 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalita' di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Gli enti erogatori possono altresi' differire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis".
3. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', le autorita' e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante
"Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1998, n.
90.
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997,
n. 303, supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 59,
comma 53, e' il seguente:
"53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo previsto dal comma 51, nel rispetto
degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative e correttive.".
Note alle premesse:
- Il testo dell'articolo 5 della Costituzione italiana
e' il seguente:
"Art. 5. - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce
e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il piu' ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.".
- Il testo dell'articolo 76 della Costituzione italiana
e' il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.".
- Il testo dell'articolo 87 della Costituzione italiana
e' il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione
italiana e' il seguente:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e
rurale; fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse
regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali; acque minerali e
termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla
regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione.".
- Il testo dell'articolo 118 della Costituzione
italiana e' il seguente:
"Art. 118. - Spettano alla regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente
articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale,
che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica
alle province, ai comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato puo' con legge delegare alla regione
l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad
altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.".
- Il testo dell'articolo 128 della Costituzione
italiana e' il seguente:
"Art. 128. - Le province e i comuni sono enti autonomi
nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della
Repubblica, che ne determinano le funzioni.".
- Il testo dell'articolo 59, comma 51, della citata
legge n. 449 del 1997, e' il seguente:
"51. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante
per la protezione dei dati personali, uno o piu' decreti
legislativi per la definizione, con effetto dal lo luglio
1998, di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche,
nonche' di modalita' per l'acquisizione delle informazioni
e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) determinazione, anche mediante procedura
informatica predisposta a cura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, della situazione economica del
soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle
condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso,
dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a
suo carico ai fini IRPEF, con possibilita' di differenziare
i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della
loro entita' e natura, nel rispetto della normativa sul
trattamento dei dati personali di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e alla legge 31 dicembre 1996, n.
676;
b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali
con la composizione dell'unita' familiare mediante scale di
equivalenza;
c) obbligo per il richiedente la prestazione di
fornire preventivamente le informazioni necessarie per la
valutazione della situazione economica alla quale e'
subordinata l'erogazione della prestazione agevolata,
nonche' di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;
d) possibilita' per le amministrazioni pubbliche che
erogano le prestazioni, nonche' per i comuni e per i centri
autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite
collegamento telematico, compatibile con le specifiche
tecniche della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero
delle finanze, una certificazione, con validita'
temporalmente limitata, attestante la situazione economica
dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le
prestazioni agevolate;
e) obbligo per le amministrazioni pubbliche
erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o
mediante un apposito servizio comune, sulla veridicita'
della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati
reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi
alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del
sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei
successivi controlli da parte delle stesse pubbliche
amministrazioni;
f) inclusione nei programmi annuali di controllo
fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari
di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi
criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di
indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.".
- Il testo dell'articolo 59, comma 52, della citata
legge n. 449 del 1997, e' il seguente:
"52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti
erogatori individuano, secondo le disposizioni dei
rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste
per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e
sociali agevolate, con possibilita' di prevedere criteri
differenziati in base alle condizioni economiche e alla
composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello
Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non
diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto
previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa
pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato di
attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui al
presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica provvede a trasmettere tale
rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche richieste
possono essere, con le stesse modalita', modificate
annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a
quello in cui le modifiche hanno effetto.".
- Per il testo dell'articolo 59, comma 53 della citata
legge n. 449 del 1997, si veda in note al titolo.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202. Il
testo dell'articolo 8 e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 1 (Prestazioni sociali agevolate). - 1. Fermo
restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei
servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre
disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via
sperimentale, criteri unificati di valutazione della
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o
servizi sociali o assistenziali non destinati alla
generalita' dei soggetti o comunque collegati nella misura
o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di
tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto
si applicano alle prestazioni o servizi sociali e
assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo,
della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e
della pensione sociale e di ogni altra prestazione
previdenziale, nonche' della pensione e assegno di
invalidita' civile e delle indennita' di accompagnamento e
assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di
prestazioni sociali agevolate utilizza le modalita' di
raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo
4.
2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, individuano,
secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le
condizioni economiche richieste per l'accesso alle
prestazioni agevolate, con possibilita' di prevedere
criteri differenziati in base alle condizioni economiche e
alla composizione della famiglia, secondo le modalita' di
cui all'articolo 3. Gli enti erogatori possono altresi'
diferire l'attuazione della disciplina non oltre
centottanta giorni dall'entrata in vigore delle
disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
Entro la medesima data l'INPS predispone e rende operativo
il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, il
Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sono individuate le modalita'
attuative, anche con riferimento agli ambiti di
applicazione, del presente decreto. E' fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 59, comma 50, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia
di regolazione dei servizi di pubblica utilita', le
autorita' e le amministrazioni pubbliche competenti possono
utilizzare l'indicatore della situazione economica
equivalente calcolato dall'INPS ai sensi del presente
decreto per la eventuale definizione di condizioni
agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza.".



 
Art. 2
Modificazioni all'articolo 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. (Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.). - 1. La valutazione della situazione economica del richiedente e' determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4. 2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto puo' appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di piu' persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche. 4. L'indicatore della situazione economica e' definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito e' combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1. 5. L'indicatore della situazione economica equivalente e' calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare. 6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".



Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 433 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 433 (Persone obbligate). - All'obbligo di
prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o
adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche
naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti
prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con
precedenza dei germani sugli unilaterali.".
- Il testo dell'articolo 438, primo comma, del codice
civile e' il seguente:
"Art. 438 (Misura degli alimenti). - Gli alimenti
possono essere chiesti solo da chi versa in stato di
bisogno e non e' in grado di provvedere al proprio
mantenimento.".



 
Art. 3
Modificazioni all'articolo 3 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. La rubrica dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituita dalla seguente: "Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori".
2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: "1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicita' della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresi' tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima.
3. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: "2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unita' di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2".
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono inseriti i seguenti: "2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente puo' essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che e' considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente. 2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonche' a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unita' sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarieta' sociale e della sanita'. Il suddetto decreto e' adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalita' di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 3 (Integrazione dell'indicatore della situazione
economica e variazione del nucleo familiare da parte degli
enti erogatori). - 1. Gli enti erogatori, ai quali compete
la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna
prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59,
comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto
all'indicatore della situazione economica equivalente, come
calcolato ai sensi dall'articolo 2 del presente decreto,
criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva
l'unicita' della dichiarazione sostitutiva di cui
all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresi' tenere
conto, nella disciplina delle prestazioni sociali
agevolate, di rilevanti variazioni della situazione
economica successive alla presentazione della dichiarazione
medesima.
2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori
possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unita' di
riferimento una composizione del nucleo familiare estratta
nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2
e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si
applica il parametro appropriato della scala di equivalenza
di cui alla tabella 2.
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2,
per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo
studio universitario, il nucleo familiare del richiedente
puo' essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui
compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali
agevolate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di
altro soggetto, che e' considerato, alle condizioni
previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di
mantenimento del richiedente.
2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate
assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati
di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in
ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo,
rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge,
nonche' a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non
autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle
aziende unita' sanitarie locali, le disposizioni del
presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la solidarieta' sociale e della
sanita'. Il suddetto decreto e' adottato, previa intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la
permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di
appartenenza e di evidenziare la situazione economica del
solo assistito, anche in relazione alle modalita' di
contribuzione al costo della prestazione, e sulla base
delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti che
attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle
regioni la competenza a determinare criteri per
l'uniformita' di trattamento da parte di enti erogatori da
esse vigilati o comunque finanziati.".
- Per il testo dell'articolo 59, comma 52 della citata
legge n. 449 del 1997, si veda in note alle premesse.
- La legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive
modificazioni, recante "Norme sul diritto agli studi
universitari" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
12 dicembre 1991, n. 291. Il testo dell'articolo 4 e' il
seguente:
"Art. 4 (Uniformita' di trattamento). - 1. Con decreto
emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di seguito denominato "Ministro", sentiti il
Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta
nazionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti ogni tre
anni:
a) i criteri per la determinazione del merito e delle
condizioni economiche degli studenti, nonche' per la
definizione delle relative procedure di selezione, ai fini
dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di
cui alla presente legge non destinati alla generalita'
degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate
sulla base della natura e dell'ammontare del reddito
imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;
b) le tipologie minime e i relativi livelli degli
interventi di cui al comma 2, dell'articolo 3;
c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione
della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e
meritevoli privi di mezzi.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sei mesi
prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di
riferimento, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, di cui all'articolo 12 della legge
23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto e'
emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e rimane in vigore fino alla fine
dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data
di emanazione del decreto stesso.".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento
ordinario. Il testo dell'articolo 3, comma 3, e' il
seguente:
"Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 3. Qualora la
minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'eta', in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella
di relazione, la situazione assume connotazione di
gravita'.
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano
priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.".
- Il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 104
del 1992, e' il seguente:
"Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta',
alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
alla capacita' complessiva individuale residua, di cui
all'articolo 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie
locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo
1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate
da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.".
- Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si veda in note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni recante "Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 1992, n. 305, supplemento
ordinario. Il testo dell'articolo 3-septies e' il seguente:
"Art. 3-septies (Integrazione socio-sanitaria). - 1. Si
definiscono prestazioni socio-sanitarie tutte le attivita'
atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali
integrati, bisogni di salute della persona che richiedono
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione
sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la
continuita' tra le azioni di cura e quelle di
riabilitazione.
2. Le prestazioni socio-sanitarie comprendono:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioe'
le attivita' finalizzate alla promozione della salute, alla
prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di
esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e
acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioe'
tutte le attivita' del sistema sociale che hanno
l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno,
con problemi di disabilita' o di emarginazione
condizionanti lo stato di salute.
3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge
30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta
del Ministro della sanita' e del Ministro per la
solidarieta' sociale, individua, sulla base dei principi e
criteri direttivi di cui al presente articolo, le
prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2,
lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento
delle stesse per quanto compete alle unita' sanitarie
locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate
le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione
sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il
comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le
prestazioni sociali a rilievo sanitario.
4. Le prestazioni socio-sanitarie a elevata
integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare
rilevanza terapeutica e intensita' della componente
sanitaria e attengono prevalentemente alle aree
materno-infantile, anziani, handicap, patologie
psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci,
patologie per infezioni da HIV e patologie in fase
terminale, inabilita' o disabilita' conseguenti a patologie
cronico-degenerative.
5. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione
sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e
comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria,
secondo le modalita' individuate dalla vigente normativa e
dai piani nazionali e regionali, nonche' dai
progettiobiettivo nazionali e regionali.
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di
competenza dei comuni che provvedono al loro finanziamento
negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri
posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a
rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate
ai livelli essenziali di assistenza.
7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il
Ministro della sanita', il Ministro per la solidarieta'
sociale e il Ministro per la funzione pubblica, e'
individuata all'interno della Carta dei servizi una sezione
dedicata agli interventi e ai servizi socio-sanitari.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e
dall'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera c), le regioni
disciplinano i criteri e le modalita' mediante i quali
comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su
base distrettuale, delle prestazioni socio-sanitarie di
rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli
atti per garantire La gestione integrata dei processi
assistenziali socio-sanitari.".



 
Art. 4
Modificazioni all'articolo 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. La rubrica dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituita dalla seguente: "Dichiarazione sostitutiva unica".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: "1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di validita' annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorche' l'ente erogatore si avvalga della facolta' riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare, entro il periodo di validita' della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni".
3. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: "3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. L'I.N.P.S. fornisce altresi' la procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo, con le modalita' previste dall'articolo 2. Il tracciato standard e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla presidenza medesima".
4. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: "4. I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo di validita', da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto".
5. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' soppresso.
6. Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: "6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' le relative istruzioni per la compilazione".
7. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati".



Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il
richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione
sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni ed integrazioni, di validita'
annuale, concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente di cui all'articolo 2, ancorche' l'ente
erogatore si avvalga della facolta' riconosciutagli
dall'articolo 3, comma 2. E' lasciata facolta' al cittadino
di presentare, entro il periodo di validita' della
dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione,
qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni
familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore
della situazione economica equivalente del proprio nucleo
familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le
prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di
tali nuove dichiarazioni.
2. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza
che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi
del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad
accertare la veridicita' delle informazioni fornite ed
effettuati presso gli istituti di credito o altri
intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice
identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono
il patrimonio mobiliare.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai
comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato
dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o
direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e'
richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente
per territorio. L'INPS, sentita l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle
proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e
ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una
procedura informatica per raccogliere e trasmettere le
informazioni rilevanti per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente.
L'INPS fornisce altresi' la procedura informatica per
consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere
disponibile l'indicatore medesimo, con le modalita'
previste dall'articolo 2. Il tracciato standard e le
procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla
Presidenza medesima.
4. I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e
le amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la
dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione,
riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi
informativi necessari per il calcolo della situazione
economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione
rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo di
validita', da ogni componente il nucleo familiare per
l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente
decreto.
5. Soppresso.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta'
sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e per la
funzione pubblica, sentiti l'INPS e l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, sono
stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva
unica e dell'attestazione, nonche' le relative istruzioni
per la compilazione.
7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o
mediante un apposito servizio comune, la veridicita' della
situazione familiare dichiarata e confrontano i dati
reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi
alle prestazioni con i dati in possesso del sistema
informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono
stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze.
L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente
alla non veridicita' dei dati dichiarati. Le
amministrazioni possono richiedere idonea documentazione
atta a dimostrare la completezza e la veridicita' dei dati
dichiarati, anche al fine della correzione di errori
materiali o di modesta entita'. L'INPS utilizza le
informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli
delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli
formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione
sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli
enti erogatori interessati.
8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal
Ministro delle finanze per la programmazione dell'attivita'
d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla
Guardia di finanza e' riservata al controllo sostanziale
della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei
familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo
criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.".
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 gennaio 1968, n. 23. Il testo
dell'articolo 4, come modificato dall'articolo 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti,
stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco, il quale provvede alla
autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
modalita' di cui all'articolo 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi
pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con
l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 20, dal
funzionario incaricato dal rappresentante legale
dell'impresa stessa.".
- Il testo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490, recante "Disposizioni integrative del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione
della disciplina dei centri di assistenza fiscale", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1999, n.
15.



 
Art. 5
Disposizioni aggiuntive al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, in materia di sistema informativo

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 109, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis (Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente.). - 1. L'ente a cui e' stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica raccoglie le informazioni secondo le modalita' indicate nell'articolo 4, comma 3, e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'Istituto nazionale della previdenza sociale calcola e rende disponibile ai componenti del nucleo familiare per il quale e' stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 4 e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al presente decreto, ed eventualmente, sulla base delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, l'indicatore della situazione economica equivalente ivi previsto. 2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia gia' presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui all'articolo 3, ovvero effettua i controlli di cui all'articolo 4, comma 7, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate. 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda".



Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124,
recante "Ridefinizione del sistema di partecipazione al
costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle
esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge
27 dicembre 1997, n. 449", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 aprile 1998, n. 99.
- Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998, si veda in note all'articolo
3.
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998, si veda in nota all'articolo
4.



 
Art. 6
Modificazioni all'articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. La rubrica dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituita dalla seguente: "Coordinamento istituzionale e monitoraggio".
2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, dopo le parole: "A tal fine" sono aggiunte le seguenti: "l'INPS".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato consultivo per la valutazione dell'applicazione della disciplina relativa agli indicatori della situazione economica equivalente. Del comitato fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, degli enti erogatori, delle regioni e della commissione tecnica per la spesa pubblica".



Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 5 (Coordinamento istituzionale e monitoraggio). -
1. La commissione tecnica per la spesa pubblica elabora
annualmente un rapporto sullo stato d'attuazione e sugli
effetti derivanti dall'applicazione dei criteri di
valutazione della situazione economica disciplinati dal
presente decreto. A tale fine l'INPS, le amministrazioni e
gli enti erogatori e quelli responsabili delle attivita' di
controllo delle dichiarazioni sostitutive dei richiedenti
comunicano alla commissione le informazioni necessarie
dirette ad accertare le modalita' applicative, l'estensione
e le caratteristiche dei beneficiari delle prestazioni e
ogni altra informazione richiesta. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica trasmette il
rapporto al Parlamento.
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri un comitato consultivo per la valutazione
dell'applicazione della disciplina relativa agli indicatori
della situazione economica equivalente. Del comitato fanno
parte rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'INPS,
degli enti erogatori, delle regioni e della commissione
tecnica per la spesa pubblica.".



 
Art. 7
Disposizioni aggiuntive al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
in materia di trattamento dei dati personali

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Trattamento dei dati). - 1. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e' svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonche' del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si applicano le disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 675 del 1996. 2. I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui e' effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto sono specificati dal decreto di cui al medesimo articolo 4, comma 6. Gli enti erogatori possono trattare, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati quando stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1. 3. Ai fini dei controlli formali di cui all'articolo 4, comma 7, del presente decreto, gli enti erogatori e l'Istituto nazionale della previdenza sociale possono effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle amministrazioni collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1 del presente articolo. 4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica, di effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima, nonche' di comunicare i dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale. I dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non e' consentita la diffusione dei dati, ne' altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalita'. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai comuni che ricevono dichiarazioni sostitutive per prestazioni da essi non erogate. 5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima; l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alle elaborazioni secondo le indicazioni degli organismi di cui all'articolo 5. Ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 4, i dati sono conservati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli enti erogatori per il periodo da essi stabilito".



Note all'art. 7:
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni recante "Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1997, n.
5, supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 15 e' il
seguente:
"Art. 15 (Sicurezza dei dati). - 1. I dati personali
oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalita' della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono
adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e successivamente con cadenza almeno
biennale, con successivi regolamenti emanati con le
modalita' di cui al medesimo comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza
maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati
dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.".
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135,
recante "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre
1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte
dei soggetti pubblici", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 17 maggio 1999, n. 113.
- Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998, si veda in note all'articolo
6.



 
Art. 8
Modificazioni alla tabella 1 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le parole: "comma 1" sono soppresse.
2. Alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: "Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato".
3. Alla tabella 1, parte II, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: "Dal valore cosi' determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta', in alternativa alla detrazione per il debito residuo, e' detratto, se piu' favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprieta' dell'abitazione di residenza e' alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella".
4. Alla tabella 1, parte II, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: "Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella".



Note all'art. 8:
- Il testo della tabella 1, parte I, del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
"Tabella 1 (Criteri unificati di valutazione della
situazione reddituale) - Parte I. - La situazione economica
dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'articolo
2 si ottiene sommando:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta
dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di
obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi,
dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori
di lavoro o da enti pievidenziali; per quanto riguarda la
valutazione dei redditi agrari dovra' essere predisposta
un'apposita circolare ministeriale;
b) il reddito delle attivita' finanziarie,
determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli
decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito
secondo i criteri di seguito elencati.
Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare
risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del
canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo
di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente e' tenuto a
dichiarare gli estremi del contratto di locazione
registrato.".
- Il testo della tabella 1, parte II, lettera a), del
citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato
dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Parte II - Definizione del patrimonio.
a) Patrimonio immobiliare:
fabbricati e terreni edificabili ed agricoli
intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore
dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di presentazione della
domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel
periodo d'imposta considerato.
Dal valore cosi' determinato si detrae l'ammontare del
debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i
mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a
concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i
nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta', in
alternativa alla detrazione per il debito residuo, e'
detratto, se piu' favorevole e fino a concorrenza, il
valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel
limite di L. 100.000.000. La detrazione spettante in caso
di proprieta' dell'abitazione di residenza e' alternativa a
quella per il canone di locazione di cui alla parte I della
presente tabella.".
- Il testo della tabella 1, parte II, lettera b), del
citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato
dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"b) Patrimonio mobiliare:
l'individuazione del patrimonio mobiliare e'
effettuata indicando in un unico ammontare complessivo
l'entita' piu' vicina tra quelle riportate negli appositi
moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la
valutazione dell'intero patrimonio mobiliare e' ottenuta
sommando i valori mobiliari in senso stretto, le
partecipazioni in societa' non quotate e gli altri cespiti
patrimoniali individuali, secondo le modalita' che saranno
definite con successiva circolare del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come
sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a
L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della
determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I
della presente tabella.".
- Il testo della tabella 2, del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:

"Tabella 2
LA SCALA DI EQUIVALENZA

=====================================================================
Numero dei componenti | Parametro ===================================================================== primo .... | 1,00 secondo .... | 1,57 terzo .... | 2,04 quarto .... | 2,46 quinto .... | 2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidita' superiore al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa.".



 
Art. 9
Modificazioni alla tabella 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

1. Alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le parole: "in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore".
 
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali

1. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino all'emanazione degli atti normativi che disciplinano l'erogazione in conformita' con le disposizioni del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto, legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'approvazione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 maggio 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Turco, Ministro per la solidarieta'
sociale
Bianco, Ministro dell'interno
Veronesi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
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