Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2000 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 195
Testo aggiornato del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante: "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate".

Avvertenza:
Il testo aggiornato del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, qui pubblicato e' stato redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nel testo di detto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 122 del 27 maggio 1995, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, pubblicato in questo stesso supplemento.
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.



Riferimenti normativi:
(a) Il testo del comma 4 dell'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421", come modificato dall'art. 2
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e' il
seguente: "4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a
partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura,
nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro
attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10
ottobre 1990, n. 287".



 
Art. 2.
Provvedimenti
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore, il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della Difesa o suoi delegati ed i rappresentanti dei Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera A) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera B), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.
 
Art. 3.
Forze di polizia ad ordinamento civile
1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), per il personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile sono oggetto di contrattazione:
a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (a);
c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d) i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
e) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
f) il congedo ordinario ed il congedo straordinario;
g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
h) i permessi brevi per esigenze personali;
i) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali;
l) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
m) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
n) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per la gestione degli enti di assistenza del personale;
o) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (b).
2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), disciplinano le materie di cui al comma 1, le relazioni sindacali nonche' la durata dei contratti collettivi nazionali di amministrazione, la struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli. Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi livelli di contrattazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie previste al comma 1 e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Essa puo' avere ambito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi in contrasto con i vincoli risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di contrattazione o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Gli accordi decentrati sottoscritti, corredati da un'apposita relazione tecnico-finanziaria, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria.
3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.
4. Nell'ambito territoriale la titolarita' all'esercizio delle relazioni sindacali e' riconosciuta sulla base della rappresentativita', individuata tenendo anche conto del dato elettorale secondo i criteri dettati nell'apposito accordo per la definizione delle modalita' di espressione del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del predetto accordo continuano ad avere vigenza le previsioni dettate sulla materia dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.



Riferimenti normativi:
(a) Il testo del comma 20 dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e' il
seguente:
"20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del
trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di
previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le
procedure di negoziazione e di concertazione previste dal
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno
definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina
del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2,
commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, nonche' l'istituzione di forme
pensionistiche complementari, di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto
nel periodo precedente saranno attivate le procedure di
negoziazione e di concertazione in deroga a quanto
stabilito dall'art. 7, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995".
(b) Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, recante: "Norme per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419", e' il
seguente:
"Art. 9 (Modificazioni all'art. 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). - 1. L'art. 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale). 1. Al fine di favorire l'erogazione di forme di
assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle
assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste
comunque direttamente integrate, possono essere istituiti
fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di
trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi
ed essenziali di assistenza di cui all'art. 1, definiti dal
Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti
attuativi.
2. La denominazione dei fondi di cui al presente
articolo deve contenere l'indicazione `fondo integrativo
del Servizio sanitario nazionale'. Tale denominazione non
puo'' essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti
per finalita' diverse.
3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono
fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono
tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi.
Le fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi dai loro sindacati o da
associazioni di rilievo almeno provinciale;
c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti
locali;
d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di
cui all'art. 1, comma 16, operanti nei settori
dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza
sanitaria;
e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, da societa' di mutuo soccorso
riconosciute;
f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati,
a condizione che contengano l'esplicita assunzione
dell'obbligo di non adottare strategie e comportamenti di
selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di
particolari gruppi di soggetti.
4. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale e' rappresentato da:
a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli
essenziali ed uniformi di assistenza e con questi comunque
integrate, erogate da professionisti e da strutture
accreditati;
b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario
nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di
assistenza, per la sola quota posta a carico
dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle
prestazioni erogate in regime di libera professione
intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su
richiesta dell'assistito di cui all'articolo 1, comma 15,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture
accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma
domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.
5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a),
sono comprese:
a) le prestazioni di medicina non convenzionale,
ancorche' erogate da strutture non accreditate;
b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni
non a carico del Servizio sanitario nazionale;
c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle
prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e
comunque con l'esclusione dei programmi di tutela della
salute odontoiatrica nell'eta' evolutiva e dell'assistenza,
odontoiatrica e protesica a determinate categorie di
soggetti in condizioni di particolare vulnerabilita'.
6. Con decreto del Ministro della sanita', previo
parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10,
sono individuate le prestazioni relative alle lettere a),
b) e c) del comma 5, nonche' quelle ricomprese nella
lettera c) del comma 4, le quali, in via di prima
applicazione, possono essere poste a carico dei fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale.
7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
sono autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione
mediante convenzione, da stipulare con istituzioni
pubbliche e private che operano nel settore sanitario o
sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro della sanita', da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le regioni, le province
autonome e gli enti locali, in forma singola o associata,
possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al
presente articolo.
8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi
del comma 10, e' emanato, su proposta del Ministro della
sanita', ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le
disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi
deI Servizio sanitario nazionale. Detto regolamento
disciplina:
a) le modalita' di costituzione e di scioglimento;
b) la composizione degli organi di amministrazione e
di controllo;
c) le forme e le modalita' di contribuzione;
d) i soggetti destinatari dell'assistenza;
e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo
sottoscrittore e al suo nucleo familiare;
f) le cause di decadenza della qualificazione di
fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale.
9. La vigilanza sull'attivita' dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale e' disciplinata dall'art.
122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso
il Ministero della sanita', senza oneri a carico dello
Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del
servizio sanitario nazionale, alla quale debbono iscriversi
sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a
vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale, il cui funzionamento e'
disciplinato con il regolamento di cui al comma 8.
10. Le disposizioni del presente articolo acquistano
efficacia al momento dell'entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale dei fondi ivi previsti,
ai sensi dell'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio
1999, n. 133 .".



 
Art. 4.
Forze di polizia ad ordinamento militare
1. Per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), riguardano:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (a);
c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita';
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia;
i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale;
l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229(b).
2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (c).
3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), individuano e disciplinano le modalita' attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.



Riferimenti normativi:
(a) Il testo del comma 20 dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 3.
(b) Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 3.;
(c) Il testo dell'art. 19 della legge 11 luglio 1978,
n. 382, recante "Norme di principio sulla disciplina
militare", e' il seguente:
"Art. 19. - Normalmente l'organo centrale della
rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte
le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e
per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze
attribuite. Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno
per formulare un programma di lavoro e per verificarne
l'attuazione.
Le riunioni delle sezioni costituite all'interno
dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate
ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le
richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole
forze armate o i corpi armati. Le riunioni delle
commissioni costituite all'interno dell'organo centrale
della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri
e le proposte da formulare e le richieste da avanzare
riguardino le singole categorie.
Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i
militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di
detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in
riferimento alla relazione di cui all'art. 24, pareri,
proposte e richieste in merito allo stato del personale di
leva.
Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza
riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di
richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme
legislative o regolamentari circa la condizione, il
trattamento, la tutela -- di natura giuridica, economica,
previdenziale, sanitaria, culturale e morale -- dei
militari. Ove i pareri, le proposte, le richieste
riguardino materie inerenti il servizio di leva devono
essere sentiti militari di leva eletti negli organi
intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono
comunicati al Ministro della difesa che Ii trasmette per
conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per
materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.
L'organo centrale della rappresentanza militare puo'
essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni
permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle
materie indicate nel comma precedente e secondo le
procedure previste dai regolamenti parlamentari.
Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e
di base, concordano con i comandi e gli organi
dell'amministrazione militare, le forme e le modalita' per
trattare materie indicate nel presente articolo.
Dalle competenze degli organi rappresentativi sono
comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento,
l'addestramento, le operazioni, il settore
logistico-operativo, il rapporto gerarchicofunzionale e
l'impiego del personale.
Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di
prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai
seguenti campi di interesse:
conservazione dei posti di lavoro durante il servizio
militare, qualificazione professionale, inserimento
nell'attivita' lavorativa di coloro che cessano dal
servizio militare;
provvidenze per gli infortuni subiti e per le
infermita' contratte in servizio e per causa di servizio;
attivita' assistenziali, culturali, ricreative e di
promozione sociale, anche a favore dei familiari;
organizzazione delle sale convegno e delle mense;
condizioni igienico-sanitarie;
alloggi.
Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla
presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un
quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze
di servizio.
Per i provvedimenti da adottare in materia di attivita'
assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione
sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione
militare competente puo' avvalersi dell'apporto degli
organi di rappresentanza intermedi o di base, per i
rapporti con le regioni, le provincie, i comuni".



 
Art. 5.
Forze armate
1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, riguardano:
a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (a);
c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita';
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) il trattamento economico di missione, di trasferimento, e di lavoro straordinario;
h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale;
i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (b).
2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (c).
3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, individuano e disciplinano le modalita' attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.



Riferimenti normativi:
(a) Il testo del comma 20 dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 3.
(b) Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 3.
(c) Il testo dell'art. 19 della legge 11 luglio 1978,
n. 382, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 4.



 
Art. 6.
Materie riservate alla legge
1. Per il personale di cui all'articolo 1, restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge, secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'articolo 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216 (a). .noeart;
Riferimenti normativi:
(a) Il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo
1992, n. 216, recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,
recante autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo
per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle
Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche'
per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e
trattamenti economici", e' il seguente:
"4. Ferma restando la sostanziale unitarieta'
dell'intera materia da disciplinare, il decreto legislativo
di cui al comma 1 potra' anche avere riguardo a materie
diverse, a seconda dello status del personale interessato,
tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. E'
comunque riservato alla disciplina per legge o per atto
normativo o amministrativo emanato in base alla legge,
l'ordinamento generale delle seguenti materie:
a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle
strutture, ivi compresa la durata dell'orario di lavoro
ordinario;
b) procedure per la costituzione, la modificazione di
stato giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico
impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio;
c) mobilita' ed impiego del personale;
d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;
e) determinazione delle dotazioni organiche;
f) modi di conferimento della titolarita' degli
uffici e dei comandi;
g) esercizio della liberta' e dei diritti
fondamentali del personale;
h) trattamento accessorio per servizi prestati
all'estero".
 
Art. 7.
Procedimento
1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per la Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2, hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo' convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'articolo 2, nonche' delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo articolo 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
6. Le sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello stato maggiore Difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (a), di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblicae dall'Istituto nazionale di statistica. Il Nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e degli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva gli schemi dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2. I decreti sono adottati in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (b), e si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (c), le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro 15 giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. Riferimenti normativi: (a) Il testo dell'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica", e' il seguente:
Art. 10 (Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego). - 1. Per la valutazione della dinamica della spesa conseguente ai trattamenti giuridici ed economici dei pubblici dipendenti e' istituito un Nucleo di valutazione.
2. Abrogato dall'art. 74, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
3. Il Nucleo di valutazione e' composto da sette componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta formulata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro una rosa di almeno il doppio del numero dei componenti formulata dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), tra esperti in materia economica, giuridica e di contabilita' di Stato.
4. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica sei anni.
5. Per lo svolgimento delle proprie attivita' il Nucleo di valutazione si avvale delle strutture e del personale del CNEL che puo' instaurare rapporti convenzionali con soggetti estranei alla Pubblica amministrazione.
6. Il Nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti ha accesso alle informazioni, ai dati e alle elaborazioni di tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria generale dello Stato".
(b) Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta (*) giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) abrogata dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
(*) L'art. 17, comma 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127, riduce a quarantacinque giorni tale termine.
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
(c) Il testo dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", e' il seguente:
"2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742".
 
Art. 8.
Procedure di raffreddamento dei conflitti
1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita' nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni.
2. Le procedure di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 2 disciplinano le modalita' di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano nell'ambito delle rispettive amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui al medesimo articolo 2. Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, presso le rispettive amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale.
3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, i soggetti di cui al predetto articolo 2, ossia le amministrazioni, le organizzazioni sindacali e le sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa, possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, formulando apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro per la Funzione pubblica entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e 2, puo' fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), e comma 2. L'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93 (a), e della legge 23 agosto 1988, n. 400 (b), provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate.



Riferimenti normativi: (a) Il testo del primo comma, n.
2), dell'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, recante
"Legge quadro sul pubblico impiego", e' il seguente:
"Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del
Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il
Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:
1) (omissis);
2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento
generale in materia di pubblico impiego;".
(b) La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri".



 
Art. 8-bis.
Consultazione delle rappresentanze del personale
1. Le organizzazioni sindacali e le sezioni COCER, di cui all'articolo 2, sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economica e finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.
 
Art. 9.
Norma finale
1. Sono abrogate le norme riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
 
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