Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 11 aprile 2000 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Migi di Saverio Maddalena & C., unita' di Milano. (Decreto n. 28119). |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Vista la sentenza n. 65117 del 29 gennaio 2000, pronunciata dal tribunale di Milano, che ha dichiarato il fallimento della S.a.s. Migi di Saverio Maddalena & c.; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 28 febbraio 2000; Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento; Decreta: Art. 1. In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Migi di Saverio Maddalena & C., sede in Opera (Milano), unita' in Milano (NID 0003MI0026), per un massimo di quarantasei unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 febbraio 2000 al 27 agosto 2000. |
| Art. 2. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 28 agosto 2000 al 27 febbraio 2001. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 aprile 2000 Il direttore generale: Daddi |
|
|
|