Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 28 aprile 2000 |
Approvazione, con le relative istruzioni, del modello di dichiarazione UNICO 2000 NR che le Persone Fisiche non residenti in Italia possono presentare nell'anno 2000 ai fini delle imposte sui redditi, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e' stato emanato il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA; Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal predetto decreto n. 542 del 1999, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema digestione delle dichiarazioni; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale; Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443; Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni; Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente; Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Visto il parere formulato dal Garante per la protezione dei dati personali, con nota n. 960 del 3 febbraio 2000, in ordine alla informativa da rendere agli interessati ed alla manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili; Considerato che occorre stabilire le modalita' di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'amministrazione finanziaria in via telematica; Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni e per l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica ai fini di una piu' celere acquisizione dei dati da parte dell'amministrazione finanziaria; Considerato che occorre stabilire le modalita' tecniche di trasmissione via Internet delle dichiarazioni e di documenti; Considerata l'opportunita' di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche non residenti, al fine di adeguarla alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione.
Decreta:
Art. 1. (Modello di dichiarazione unificata delle persone fisiche non residenti)
1. E' approvato, con le relative istruzioni, il modello "UNICO 2000 NR" che puo' essere presentato dai contribuenti non residenti in Italia nel 1999 che nello stesso anno, hanno posseduto solo redditi fondiari e di lavoro dipendente. 2. Il modello "UNICO 2000 NR" e' composto dal frontespizio e dai quadri RA, RB, RC, RP. RN, RV e RX. 3. E' altresi' approvata la scheda da utilizzare, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 4. Il modello di cui al comma 1 deve essere prodotto in due esemplari identici. |
| Art. 2. (Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa)
1. Il modello di cui all'art. 1, e' reso disponibile gratuitamente dal Ministero delle Finanze in formato elettronico e puo' essere utilizzato prelevandolo dal sito Inernet www.finanze.it nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui al comma 4. 2. Il medesimo modello puo' essere altresi' prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche contenute nell'allegato 1 al presente decreto e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente decreto. 3. E' autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente decreto. A tal fine il modello e' reso disponibile nel medesimo sito Internet del Ministero delle Finanze in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione. 4. Per il modello di cui all'art. 1 e' consentita, per la riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' del modello nel tempo, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero. I contribuenti non residenti che consegnano la dichiarazione in Italia alle banche convenzionate e agli uffici postali, possono utilizzare la busta stampata secondo le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato al decreto 18 dicembre 1998 di approvazione della dichiarazione annuale IVA. |
| Art. 3. (Trasmissione telematica delle dichiarazioni)
1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati del modello di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo decreto. 2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, indicati nell'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente copia della dichiarazione, ai sensi all'art. 3, comma 6, del predetto decreto, su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con l'art. 1 del presente decreto, anche se privo delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2000 Il direttore generale: Romano |
| Allegato 1 ----> Vedere Allegato da pag. 9 a pag. 87 del S.O. <---- |
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