Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
DECRETO 1 marzo 2000, n. 127 |
Regolamento concernente le modalita' di organizzazione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. |
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante la "Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"; Visto l'articolo 10, comma 5, della citata legge, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, il quale demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione di stabilire le modalita' di organizzazione dei corsi di formazione professionale destinati ai consulenti per la circolazione dei mezzi di trasporto; Ritenuta la necessita' di disciplinare le modalita' di svolgimento dei predetti corsi di formazione professionale; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme di "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Viste la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' tutte le relative modifiche e norme di attuazione; Sentiti l'Automobile club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative al livello nazionale, individuate nell'Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica (U.N.A.S.C.A.) e nella Confederazione titolari autoscuole e agenzie d'Italia (CONFEDERTAAI). Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (repertorio atti n. 639 del 13 aprile 1999); Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanaza del 10 gennaio 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1046 del 29 febbraio 2000);
A d o t t a
il seguente regolamento: Art. 1
1. I corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, sono istituiti presso ciascuna regione e le province autonome di Trento e Bolzano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 2. I corsi di cui al comma precedente sono posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano o da enti all'uopo delegati, sulla base dei principi vigenti in materia di formazione professionale e tenuto conto di quanto stabilito nel presente regolamento. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano o gli enti all'uopo delegati definiscono le sedi presso cui si tengono i corsi e le sessioni di svolgimento dei corsi medesimi. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono l'ammontare delle eventuali quote di partecipazione a carico degli interessati, le modalita' di ammissione ai corsi e di rilascio dell'attestato di frequenza con profitto e dell'attestato di partecipazione di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, programmano e coordinano la gestione dei corsi ove delegata ad altri enti.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materie, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 10 della legge n. 264/1991, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 11/1994 (recante norme di "Adeguamento della disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi") e' il seguente: "Art. 10 (Disposizioni transitorie). - 1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'attivita' di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneita' professionale previsti dall'art. 5. 2. Nel caso in cui l'attivita' di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 puo' essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio. 3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attivita' di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneita' professionale previsti dall'art. 5, purche' attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attivita' fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 3. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera g). 5. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti l'Automobile club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato". - La legge n. 382/1975 reca "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione". - La legge n. 59/1977 reca "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - La legge costituzionale n. 2/1948 reca la "Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana, approvato col regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455". - La legge costituzionale n. 3/1948 reca lo "Statuto speciale per la Sardegna". - La legge costituzionale n. 4/1948 reca lo "Statuto speciale per la Valle d'Aosta". - La legge costituzionale n. 5/1948 reca lo "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige". - La legge costituzionale n. 1/1963 reca lo "Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia". - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 reca norme di "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige". - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 10 della legge n. 264/1991, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 11/1994, si veda infra "Note alle premesse".
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| Art. 2
1. Ai corsi di formazione professionale, di cui al presente regolamento, possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 264 del 1991, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 11 del 1994 ed i soggetti di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della medesima legge n. 11 del 1994. 2. I corsi vertono sulle materie di insegnamento indicate nei moduli contenuti nell'allegato al presente regolamento. 3. I corsi hanno la durata minima complessiva di duecento ore.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 10 della legge n. 264/1991, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 11/1994, si veda infra "Note alle premesse". - Il testo dei commi da 4 a 7 dell'art. 4 della legge n. 11/1994 e' il seguente: "4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacita' fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attivita' puo' essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 della citata legge n. 264 del 1991. 5. Nel caso di societa', a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacita' fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneita' professionale, l'attivita' puo' essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 4, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneita' professionale. 6. I soggetti subentranti ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'art. 5 della citata legge n. 264 del 1991 producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrino, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di aver coadiuvato alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa".
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| Art. 3
1. Durante lo svolgimento del corso, ogni docente, ciascuno per la propria materia di insegnamento, effettua verifiche periodiche finalizzate all'accertamento del progressivo grado di apprendimento di ciascun partecipante al corso medesimo. 2. Le verifiche periodiche, di cui al comma precedente, sono svolte mediante esercitazioni scritte ed orali, a contenuto teorico-pratico, dirette ad evidenziare i concreti aspetti applicativi delle discipline oggetto di insegnamento. 3. A conclusione del corso, i docenti, ciascuno per la propria materia di insegnamento, sono tenuti a compilare una scheda di valutazione finale attestante il livello di partecipazione ed il grado di apprendimento di ogni partecipante. 4. La valutazione finale, di cui al comma precedente, consiste nella formulazione di una nota esplicativa attestante il livello di partecipazione ed il grado di apprendimento di ogni partecipante, seguito dall'attribuzione del giudizio sintetico di "idoneo" o di "non idoneo". Il giudizio di "non idoneo" e' attribuito anche nell'ipotesi in cui il partecipante al corso non abbia assolto l'obbligo di frequenza minima per ciascuna materia di insegnamento. 5. L'attestato di frequenza con profitto e' rilasciato, con le modalita' definite ai sensi del comma 4 del precedente articolo 1, a coloro che abbiano riportato, per ogni materia di insegnamento, il giudizio sintetico di "idoneo" ed abbiano frequentato il corso per una durata minima pari all'80% delle ore complessive previste nonche' al 70% del monte ore relativo a ciascuna materia di insegnamento. 6. Ogni partecipante e' tenuto a ripetere la frequenza, nella prima sessione successiva a quella in cui ha ottenuto il giudizio di "non idoneo", ovvero nella seconda in caso di impedimento dovuto a giustificato motivo, della materia o delle materie per le quali ha conseguito la valutazione finale di "non idoneo". 7. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in caso di ulteriore impedimento dovuto a giustificato motivo, ovvero di ulteriore valutazione di "non idoneo", ogni partecipante e' ammesso a ripetere, per una sola volta, l'intero corso. |
| Art. 4
1. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge n. 11 del 1994 sono rilasciati gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione professionale se assolvono all'obbligo della frequenza minima pari all'80% delle ore complessive previste ed al 70% del monte ore relativo a ciascuna materia di insegnamento. 2. Per i soggetti di cui al comma precedente, non si procede alla valutazione finale prevista dall'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento. 3. Al fine del rilascio dell'attestato di partecipazione ai corsi di formazione professionale, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a ripetere la frequenza nella prima sessione successiva a quella in cui si e' svolto il corso, ovvero nella seconda in caso di impedimento dovuto a giustificato motivo, della materia o delle materie per le quali non e' stato assolto l'obbligo di frequenza minima. 4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in caso di ulteriore impedimento, dovuto a giustificato motivo, ogni partecipante e' ammesso a ripetere, per una sola volta, l'intero corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 1o marzo 2000 p. Il Ministro: Angelini Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2000 Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 115 |
| Allegato
MATERIE DI INSEGNAMENTO
1 Modulo. La circolazione stradale: nozione di veicolo; classificazione e caratteristiche dei veicoli; destinazione ed uso dei veicoli; masse e sagome limiti; veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalita'; traino di veicoli; norme costruttive e di equipaggiamento; accertamenti tecnici per la circolazione; documenti di circolazione ed immatricolazione; estratto dei documenti di circolazione e di guida; circolazione su strada e registrazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici; guida dei veicoli; formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi; formalita' necessarie per il trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario; regime fiscale. 2 Modulo. Il trasporto di merci: albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi; comitati dell'albo e loro attribuzioni; iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni; iscrizioni delle imprese estere; fusioni e trasformazioni; abilitazioni per trasporti speciali; variazioni dell'albo; sospensioni dall'albo; cancellazione dall'albo; sanzioni disciplinari; effetti delle condanne penali; reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi; omissione di comunicazioni all'albo; tipi di autorizzazioni e regime autorizzativo; tariffe a forcella per i trasporti di merci; documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi; trasporto merci in conto proprio; licenze; commissione per le licenze, esame e parere; elencazione delle cose trasportabili; revoca delle licenze; ricorsi; servizi di piazza e di noleggio; esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci; trasporti internazionali; regime fiscale. 3 Modulo. Navigazione: accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale; acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa; navi e galleggianti; unita' da diporto; costruzione delle imbarcazioni da diporto; accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi; iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto; rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze; visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi; collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori; competenze del R.I.Na.; iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri; trascrizione nei registri di atti relativi alla proprieta' e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti; autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione; noleggio e locazione; importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori; regime fiscale; esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni; esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi; esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori; validita' e revisione delle patenti nautiche; norme per l'esercizio dello sci nautico. 4 Modulo. Pubblico registro automobilistico: legge istitutiva del P.R.A.; legge istitutiva I.E.T. ed A.P.I.E.T.; compilazione delle note; iscrizioni; trascrizioni; annotazioni; cancellazioni. 5 Modulo. Regime tributario: le imposte dirette ed indirette in generale; l'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo; fatturazione delle operazioni; fatturazione delle prestazioni professionali; ricevuta fiscale: forma e contenuti; il principio di territorialita' dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie; registri contabilita' IVA; dichiarazione annuale IVA; regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA; imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli. 6 Modulo. Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto: la legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche e integrazioni; i decreti ministeriali di attuazione; direttive in materia di accesso agli sportelli della M.C.T.C. e del P.R.A.; il sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 264/1991 alla luce delle modifiche al sistema penale introdotte dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; le norme in materia di documentazione amministrativa, di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: legge 4 gennaio 1968, n. 15, legge 15 maggio 1997, n. 127, legge 16 giugno 1998, n. 191, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, e legge 7 agosto 1990, n. 241. |
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