Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 9 maggio 2000
Modifica allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1998 ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 11;
Visto l'art. 83, comma 1, dello statuto di questa Universita';
Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996, con cui e' stato emanato lo statuto di questa Universita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 165;
Considerato che e' stata data attuazione al primo comma dell'art. 73 dello statuto:
Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta in data 11 febbraio 2000;
Vista la delibera del senato accademico della seduta in data 22 febbraio 2000, con la quale sono state approvate, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il senato stesso, le modifiche agli articoli citati;
Vista la nota del dipartimento autonomia universitaria e studenti, ufficio 1, del M.U.R.S.T. prot. n. 521 del 18 aprile 2000, pervenuta in data 27 aprile 2000, con la quale il predetto Ministero ha comunicato di non aver osservazioni da formulare al riguardo;
Decreta:
a) di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 168/1989, le modifiche ai seguenti articoli dello statuto:
Al comma 1 dell'art. 46 dopo la lettera e) e' aggiunta la lettera f) "Il nucleo di valutazione di ateneo".
Il comma 1 dell'art. 70 e' sostituito dal seguente:
"Il nucleo di valutazione ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, sulla base di provvedimenti legislativi, regolamentari, ministeriali e rettorali che a detto nucleo facciano espresso riferimento, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' di valutare la gestione amministrativa e gli interventi di sostegno al diritto allo studio".
Al comma 2 dell'art. 70 e' aggiunto il seguente periodo:
L'Ateneo assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza".
Il comma 3 dell'art. 70 e' integrato nel modo seguente:
"Il nucleo elabora una relazione annuale e la trasmette agli organi necessari dell'ateneo e al direttore amministrativo, che ne tengono conto ai fini delle determinazioni di loro competenza, nonche' la relazione da inviare entro il 30 aprile al M.U.R.S.T. e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario".
Il comma 4 dell'art. 70 e' modificato nel modo seguente:
"Il nucleo di valutazione e' composto da cinque docenti, un dirigente, un funzionario amministrativo e da due membri nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il coordinatore del nucleo e' eletto tra i membri che siano professori di ruolo dell'Universita' degli studi di Perugia".
b) Il testo integrale degli articoli 46 e 70 dello statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, a seguito delle modifiche sopra indicate risulta essere il seguente:
"Art. 46.
O r g a n i
1. Sono organi necessari dell'ateneo:
a) il rettore;
b) il senato accademico;
c) la giunta di ateneo;
d) il consiglio di amministrazione;
e) il consiglio degli studenti;
f) il nucleo di valutazione.
Art. 70.
Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, sulla base di provvedimenti legislativi, regolamentari, ministeriali e rettorali che a detto nucleo facciano espresso riferimento, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' di valutare la gestione amministrativa e gli interventi di sostegno al diritto allo studio.
2. Il nucleo determina i parametri ed i criteri per l'esercizio della valutazione, in riferimento agli obiettivi stabiliti dalla legge ed ai programmi ed agli atti di indirizzo dell'ateneo. L'ateneo assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
3. Il nucleo elabora una relazione annuale prevista dalla normativa vigente e la trasmette, entro il 30 aprile di ciascun anno, agli organi necessari dell'ateneo e al direttore amministrativo nonche' al M.U.R.S.T. e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
4. Il nucleo di valutazione e' composto da cinque docenti, un dirigente, un funzionario amministrativo e da due membri nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il coordinatore del nucleo e' eletto tra i membri che siano professori di ruolo dell'Universita' degli studi di Perugia.
5. I componenti del nucleo di valutazione sono nominati dal rettore, su designazione del senato accademico, durano in carica tre anni e non possono ricoprire l'incarico per piu' di due volte consecutive".
Le presenti modifiche entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Perugia, 9 maggio 2000
Il rettore: Calzoni
 
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