Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2000 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000 |
Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, di cui al regolamento CE n. 1221/97, per la campagna 1999-2000. (Deliberazione n. 17/2000). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Visto il regolamento CE n. 1221/97 del Consiglio dell'Unione europea che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, come modificato dal regolamento CE n. 2070/98; Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro; Vista la decisione della Commissione europea C(99)2356 def/6, del 27 luglio 1999, recante approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele presentato dall'Italia ai sensi del citato regolamento CE n. 1221/97; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 2.128.413 euro per la campagna 1999-2000, a valere sul FEOGA, sezione garanzia, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 2.128.413 euro, pari a L. 4.121.182.239; Considerato che sulle risorse ex lege n. 183/1987, relative alla campagna 1998-1999, assegnate con propria delibera n. 22/99 del 19 febbraio 1999 e trasferite all'AIMA, risultano inutilizzate L. 1.364.736.060 (704.827 euro), come comunicato dall'organismo pagatore (oggi AIMA in liquidazione), con nota n. 272/C del 25 gennaio 2000; Considerato, altresi', che le risorse ex lege n. 183/1987 di cui alla propria delibera n. 114/99 del 30 giugno 1999, ammontanti a 87 milioni di lire (44.931 euro), assegnate e trasferite all'AIMA per interventi della stessa natura, sono in corso di restituzione al suddetto Fondo di rotazione, in quanto non utilizzate; Considerata l'opportunita' di utilizzare il suddetto importo di L. 1.364.736.060 per la parziale copertura della quota nazionale pubblica relativa alla campagna 1999-2000; Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della predetta quota nazionale pubblica e' necessario disporre nuove assegnazioni per L. 2.756.446.179 (1.423.586 euro), ricorrendo alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerato che la predetta Agenzia (AGEA) non e' ancora pienamente operativa; Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. M/2583 del 29 novembre 1999; Tenuto conto dei risultati dei lavori della riunione svoltasi presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in data 27 gennaio 2000 con le amministrazioni interessate; Delibera: 1. Ai fini della attuazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, richiamato in premessa, per la campagna 1999-2000 e' autorizzato in favore del competente organismo pagatore (oggi AIMA in liquidazione) un cofinanziamento nazionale pubblico di lire 4.121.182.239 (2.128.413 euro) a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato: a) per L. 1.364.736.060 (704.827 euro) con risorse provenienti dalle assegnazioni ex lege n. 183/1987 di cui alla delibera CIPE n. 22/99 del 19 febbraio 1999, gia' trasferite all'AIMA e resesi disponibili per la campagna 1999-2000, in quanto non utilizzate nella campagna precedente; b) per L. 2.756.446.179 (1.423.586 euro) con nuove assegnazioni a valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione. 2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal suddetto organismo, che provvedera' ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria. 3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'organismo pagatore adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Roma, 15 febbraio 2000 Il Presidente delegato: Amato Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2000 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 7 |
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