Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 13 aprile 2000, n. 125
Regolamento recante criteri e modalita' per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 della predetta legge n. 35 del 1995 e l'articolo 3-quinquies, inserito con decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che prevedono:
un contributo dello Stato per il pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche a imprese industriali, artigiane, commerciali, di servizi, comprese quelle turistico-alberghiere che siano state danneggiate dall'alluvione nonche' ai proprietari degli impianti e degli immobili distrutti o danneggiati, destinanti all'esercizio dell'impresa;
una specifica copertura dei rischi di credito connessi con tali finanziamenti da parte dei Fondi centrali di garanzia previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068;
Visto l'articolo 4-quinquies della predetta legge n. 438 del 1995 come novellato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, il quale prevede che i mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attivita' dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali possono essere convertiti nei mutui previsti per le imprese medesime dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995 e successive modificazioni;
Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 marzo 1995, con il quale sono state stabilite le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;
Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 e, in particolare, l'articolo 3-quinquies, comma 1, il quale prevede:
che i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della citata legge n. 35 del 1995, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare le operazioni finanziarie gia' stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni di cui tre di preammortamento, ai sensi degli stessi articoli;
che il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 e' ridotto all'1,5 per cento del valore nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle disponibilita' dei fondi di cui agli stessi articoli;
che alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni;
che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile sono disciplinate le condizioni e le modalita' attuative della disposizione di cui trattasi, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento puo' essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti dalle banche;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 24 gennaio 2000 (parere n. 8/2000) e del 20 marzo 2000 (parere n. 50/2000);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 42752 del 12 aprile 2000);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 3-quinquies della legge n. 226 del 1999 i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995 e successive modificazioni, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'articolo 4-quinquies della legge n. 438 del 1995, che rinegoziano con l'istituto mutuante, alle condizioni e modalita' di cui al presente regolamento, le operazioni finanziarie gia' stipulate ai tassi d'interesse allora vigenti.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, reca: "Ulteriori
disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre
1994".
- La legge 23 dicembre 1966, n. 1142, reca:
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi
e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa
economica nei territori colpiti dalle alluvioni e
mareggiate dell'autunno 1966".
- La legge 14 ottobre 1964, n. 1068, reca: "Istituzione
presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un
Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della
legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione".
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, del
decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74
(Interventi urgenti a favore delle zone colpite da
eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori
disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche'
misure urgenti in materia di protezione civile):
"Art. 12. - 4. L'art. 4-quinquies del decreto-legge
28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 4-quinquies (Conversione dei mutui). - 1. I mutui
contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre
1994 per l'esercizio dell'attivita' di impresa dalle
imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali
in questione potranno essere convertiti con i mutui
previsti per le imprese dagli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni, nei limiti delle relative
autorizzazioni di spesa, per il massimo dell'importo dei
danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata
previste ".
- Il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in data 23 marzo 1995 e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 10 aprile 1995, n. 84.
- Il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226,
reca: "Interventi urgenti in materia di protezione civile".
- Il testo dell'art. 18 della legge 7 agosto 1997, n.
266 (Interventi urgenti per l'economia), e' il seguente:
"Art. 18. - 1. Alle imprese beneficiarie dei
finanzianienti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni ed integrazioni che non siano
inadempienti nel rimborso dei finanziamenti ottenuti, puo'
essere concesso, a valere sulle disponibilita' dei fondi
per il concorso statale nel pagamento degli interessi di
cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1, dello
stesso decreto-legge, su ciascuna rata di rimborso pagata
alle scadenze previste nei piani di ammortamento, un
contributo aggiuntivo tale da ridurre dello 0,5% il tasso
di interesse agevolato.
2. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti
agevolati di cui al comma 1, che non siano in grado di
pagare integralmente, alle relative scadenze, una o piu'
rate di rimborso dei finanziamenti ottenuti, e comunque nel
limite delle prime sei rate, puo' essere concesso di
accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel
piano di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che
abbiano pagato un importo almeno pari al 25% dell'ammontare
originario delle rate per le prime tre rate e non inferiore
al 50% per le successive tre rate; in tal caso i contributi
sono corrisposti in base al piano di ammortamento
originario, fermo restando che le quote di contributo
proporzionali alle percentuali di rate pagate dalle imprese
alle scadenze sono versate alle imprese stesse per il
tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare
tali quote di contributo su richiesta delle imprese, con
gli interessi da queste dovuti in base al contratto di
finanziamento, mentre le restanti quote di contributo sono
di diretta spettanza delle banche finanziatrici medesime,
per far si' che gli importi da accodare siano pari alle
quote non pagate delle rate agevolate. Sugli importi
accodati, ferma la piena validita' della garanzia dei fondi
centrali di garanzia di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolati a
carico delle imprese interessi pari al 3,5 per cento
nominale annuo posticipato. Sugli stessi importi e'
corrisposto alle imprese, per il tramite delle banche
finanziatrici, che possono compensare tali importi come
sopra previsto, un contributo agli interessi pari alla
differenza tra la rata accodata calcolata al tasso fisso
nominale annuo praticato dalle banche finanziatrici
medesime e la stessa rata calcolata al predetto tasso del
3,5 per cento annuo.
3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente
articolo sono comunque contenuti entro i limiti massimi
dello stanziamento di spesa autorizzato dagli articoli 2,
comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 febbraio 1995, n. 35".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. - 3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita', di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".



 
Art. 2.
Operazione di rinegoziazione
1. L'operazione finanziaria gia' stipulata e' ammessa alla rinegoziazione per i seguenti valori:
a) capitale residuo risultante dal piano d'ammortamento originario alla scadenza della prima rata successiva alla presentazione della domanda di rinegoziazione;
b) ammontare delle rate al tasso agevolato scadute e non pagate, incrementato degli interessi composti maturati dalle rispettive scadenze fino alla data di decorrenza delle nuove condizioni rinegoziate, al tasso di riferimento dell'operazione originaria;
c) importo rimasto impagato della rata originaria, per le rate riscadenzate ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, maggiorato degli interessi composti al tasso a carico del mutuatario, dalla scadenza originaria fino alla decorrenza delle nuove condizioni rinegoziate.
2. Sono a carico dei Fondi agevolativi:
a) con riferimento al valore di cui al punto b) del comma 1, i contributi previsti dai piani contributivi originari;
b) relativamente al valore di cui al punto c) del comma 1, i contributi maturati sulle rate riscadenzate dalla scadenza originaria fino alla decorrenza delle nuove condizioni rinegoziate;
c) gli oneri finanziari conseguenti all'eventuale ritardo nel pagamento del contributo calcolati, per ciascuna rata, al costo della provvista relativo al tasso di riferimento vigente alla scadenza di ciascuna di esse.
3. La rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria.
4. Alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge n. 266 del 1997 e successive modificazioni.
5. Nel caso in cui il soggetto che rinegozia il finanziamento agevolato non abbia documentato in tutto o in parte l'utilizzo del finanziamento per gli scopi previsti, si applicano, effettuati i controlli di cui all'articolo 1, comma 15, e all'articolo 2, comma 9, del decreto interministeriale del 23 marzo 1995, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 18, della legge 7 agosto 1997,
n. 266, si vedano le note alla premessa.
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 15, e 2,
comma 9, del decreto interministeriale 23 marzo 1995
(Condizioni e modalita' dell'intervento agevolativo a
favore delle imprese dei vari settori dannegiate per
effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli
eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre
1994):
"Art. 1. - 15. Il Mediocredito centrale S.p.a., sulla
base della documentazione di spesa e della relazione,
effettua controlli a campione sui soggetti che hanno
beneficiato del contributo volti a verificare che non
esistano i presupposti per revocare il contributo, secondo
quanto stabilito dall'art. 3.
Art. 2. - 9. L'Artigiancassa S.p.a., sulla base della
documentazione di spesa e della relazione, effettua
controlli a campione sui soggetti che hanno beneficiato del
contributo volti a verificare che non esistano i
presupposti per revocare il contributo, secondo quanto
stabilito all'art. 3".



 
Art. 3.
Durata dell'operazione rinegoziata
1. L'operazione finanziaria rinegoziata ha durata di dieci anni, di cui tre di preammortamento, a decorrere dalla data di rinegoziazione.
 
Art. 4.
Tasso di interesse
1. Il tasso fisso nominale annuo posticipato praticato dalle banche ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 35 del 1995 non puo' essere superiore al rendimento medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta (Rendistato), rilevato dalla Banca d'Italia, relativo al mese precedente quello di stipula dell'atto di rinegoziazione, maggiorato di un punto percentuale.
2. Il tasso fisso nominale annuo posticipato praticato dalle banche ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 35 del 1995 non puo' essere superiore al tasso di riferimento fissato per le operazioni della specie di durata oltre i diciotto mesi con decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, relativo al mese di stipula dell'atto di rinegoziazione.
3. Il tasso d'interesse a carico dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 e' ridotto all'1,5% nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento.
4. Il contributo agli interessi e' pari alla differenza tra la rata del finanziamento calcolata al tasso applicato all'operazione rinegoziata e la rata calcolata al tasso dell'1,5%. Nel periodo di preammortamento il contributo e' pari all'intero onere per interessi.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge
n. 35 del 16 febbraio 1995:
"Art. 2. - 1. Il Fondo per il concorso statale nel
pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito
centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge
18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato
della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire
207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a
decorrere dall'anno 1997.
2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono
destinate alla corresponsione di contributi agli interessi
sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese
industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle
turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui
all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto
delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere
destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
delle strutture aziendali, purche' entro il limite del
valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
scorte. La durata di detti finanziamenti non puo' superare
dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di
preammortamento di due anni e di un periodo massimo di
rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole
scorte la durata dello stesso non puo' superare i sei anni,
comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un
anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I
finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95
per cento del primo miliardo di spesa, in misura non
superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre
miliardi e in misura non superiore al 50 per cento
dell'ulteriore eccedenza.
4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese
beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo
e' pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a
decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del
finanziamento.
4-bis. Le provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si
applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo
sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi
trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro
attivita' produttiva, abbiano subi'to danni a beni mobili
strumentali.
5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere
il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il
Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul
Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari
alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato
dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli
pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello
di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla
rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto
percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento.
Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane
interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il
Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e'
incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno
1999.
7. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 7 sono
destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata
restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione
dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese,
connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
articolo. La garanzia del Fondo ha natura integrativa ed e'
cumulabile con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle
collettive e consortili.
8. Relativamente ai finanziamenti previsti dal presente
articolo, la garanzia del Fondo puo' essere accordata con
un massimale del 90 per cento del finanziamento concesso
dalle banche su richiesta delle stesse e dei soggetti
beneficiari. Nei limiti di detto massimale, la garanzia
puo' essere attivata in misura non superiore al 95 per
cento della perdita definitivamente accertata d'intesa con
il Mediocredito centrale S.p.a. per i finanziamenti
concessi di importo non superiore a 300 milioni di lire,
all'85 per cento di detta perdita per i finanziamenti di
importo superiore a lire 300 milioni e non superiore ad un
miliardo di lire ed al 75 per cento di detta perdita per i
finanziamenti di importo superiore ad un miliardo di lire.
A valere sulle somme predette, puo' essere corrisposto,
previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili
d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto,
nei limiti del massimale o delle percentuali di garanzia
attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza,
salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della
perdita.
9. Le condizioni e le modalita' dell'intervento
agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e
dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche
ai sensi del presente articolo e dell'art. 3 sono
stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle
agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'art.
3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.
Art. 3. - 1. Il fondo per il concorso nel pagamento
degli interessi istituito dall'art. 37 della legge
25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle
imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' incrementato
della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale
somma e' soggetta a gestione separata.
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate
alla corresponsione di contributi agli interessi sui
finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane
aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1,
dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali
avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della
prima decade del mese di novembre 1994.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere
destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
delle strutture aziendali, purche' entro il limite del
valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
scorte. La durata di detti finanziamenti non puo' superare
dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di
preammortamento di due anni e di un periodo massimo di
rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella
misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di
spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa
eccedente fino a lire 3 miliardi.
4. Il tasso di interesse a carico delle imprese
beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo
e' pari al tre per cento nominale annuo posticipato a
decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del
finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per
interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al
comma 1.
5. Le somme di cui al comma 1, sono altresi'
finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di
interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti
accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche
stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'art. 41, comma 1,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia
istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068,
presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti
agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e
5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo
nessun onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie.
7. Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia
del Fondo e' trasformata da sussidiaria ad integrativa e la
misura del relativo intervento viene fissata all'80 per
cento della perdita che le banche dimostrino di aver
sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione
coattiva condotte sui beni che eventualmente garantiscono
il credito. Avviate le procedure di riscossione coattiva
del credito, le banche possono chiedere l'intervento della
garanzia del Fondo, che assicura la copertura
dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la
restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura
delle procedure stesse".
- Il decreto del Ministro del tesoro in data 21
dicembre 1994, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 30 dicembre 1994, n. 304.



 
Art. 5.
Oneri sostenuti dalle banche
1. Per rivalere le banche degli oneri connessi alla rinegoziazione e' riconosciuta, a carico dei fondi pubblici, una commissione una tantum per le spese amministrative pari allo 0,50% dell'ammontare dell'operazione rinegoziata.
2. Per gli oneri finanziari e' riconosciuta una commissione pari all'1,40% del capitale residuo dell'operazione rinegoziata in essere al 31 dicembre di ciascun anno, che sara' corrisposta alle banche da parte del Mediocredito centrale e dell'Artigiancassa entro il primo trimestre dell'anno successivo.
 
Art. 6.
G a r a n z i e
1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, istituito presso il Mediocredito centrale e del Fondo di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, istituito presso l'Artigiancassa sono applicati alle operazioni finanziarie rinegoziate, nelle misure previste dalla legge n. 35 del 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.



Note all'art. 6:
- Per la legge 23 dicembre 1966, n. 1142, vedasi in
note alle premesse.
- Per la legge 14 ottobre 1964, n. 1068, vedasi in note
alle premesse.



 
Art. 7.
Procedimento di rinegoziazione
1. I soggetti interessati presentano alle banche richiesta di rinegoziazione dei finanziamenti in essere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Non e' ammessa la rinegoziazione per le operazioni finanziarie in relazione alle quali e' gia' avvenuto il recupero delle somme da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia.
2. Le banche ed i soggetti beneficiari formalizzano la rinegoziazione indicando i singoli valori dell'importo dell'operazione rinegoziata. Le banche elaborano, altresi', nuovi piani di ammortamento regolati ai tassi di cui all'articolo 4 e per la durata di cui all'articolo 3.
3. Le banche trasmettono al Mediocredito centrale e all'Artigiancassa l'atto aggiuntivo corredato dei relativi piani di ammortamento.
4. Verificata la completezza della documentazione, il Mediocredito Centrale e l'Artigiancassa deliberano la conferma delle agevolazioni secondo le nuove misure, dandone comunicazione alla banca interessata.
5. Le banche provvedono a dare tempestiva comunicazione ai mutuatari della possibilita' di usufruire del beneficio della rinegoziazione.
 
Art. 8.
Estinzione delle obbligazioni
1. Qualora sulla base di disposizioni legislative o contrattuali sia consentito, in caso di estinzione anticipata dei mutui agevolati, il rimborso anticipato delle obbligazioni emesse a fronte dei muti stessi, la rinegoziazione del tasso dei mutui agevolati effettuata ai sensi del presente regolamento e' equiparata alla estinzione anticipata dei medesimi L'ammontare delle obbligazioni rimborsate anticipatamente non puo' comunque superare l'ammontare dei mutui rinegoziati.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 aprile 2000
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
p. Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile
Barberi Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2000
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 38
 
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