Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
CIRCOLARE 26 aprile 2000, n. 45 |
Acquisto di beni immobili in zone dichiarate di importanza militare - Regime autorizzatorio, articoli 1 e 2 della legge n. 1095/1935, art. 18 della legge n. 898/1976 e art. 9 della legge n. 104/1990. |
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Ai Prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano Al commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Al Ministero della difesa - Gabinetto - Ufficio legislativo Al Ministero degli esteri - Servizio del contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi Al Ministero della giustizia - Gabinetto - Ufficio legislativo Al Ministero delle finanze - Ufficio legislativo Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - Ufficio legislativo
Le vigenti disposizioni in materia di trasferimenti immobiliari in zone di confine prevedono un regime vincolistico che subordina le alienazioni a stranieri al provvedimento autorizzatorio del prefetto, su parere conforme dell'autorita' militare (articoli 1 e 2, legge 2 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, art. 18, legge 24 dicembre 1976, n. 898, come integrato dall'art. 9, legge 2 maggio 1990, n. 104). E' sorta al riguardo la questione relativa alla compatibilita' di tale disciplina, nella parte in cui essa trova applicazione nei riguardi dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, con le disposizioni comunitarie che sanciscono la liberta' di circolazione dei lavoratori, di stabilimento e di prestazione di servizi da parte dei cittadini dell'Unione europea. Su tale delicata problematica, per la quale e' attualmente pendente presso la Corte di giustizia delle Comunita' europee un giudizio volto ad acclarare la compatibilita' tra le norme domestiche e quelle comunitarie, e' intervenuta, su richiesta di quest'amministrazione, l'Avvocatura generale dello Stato che ha rilevato come le disposizioni cennate possano formare oggetto di censura in sede comunitaria per contrarieta' alle norme del Trattato (articoli 12, 39, 43 e 49) e come si renda pertanto necessario procedere ad un intervento legislativo di modifica della disciplina domestica onde renderla compatibile con quella della Comunita' europea (allegato 1). Cio' stante, nelle more della definizione della questione in sede legislativo, occorre procedere, in conformita' all'orientamento giurisprudenziale espresso sia dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee che dalla Corte costituzionale, alla disapplicazione delle norme citate nel caso in cui gli atti di compravendita d'immobili oggetto della speciale disciplina avvengano a favore di persone fisiche o giuridiche appartenenti alla Comunita' europea. Nel rappresentare che analoghe disposizioni vengono contestualmente diramate ai propri comandi periferici dal Ministero della difesa, si pregano le SS.LL., direttamente interessate dall'esercizio di tale potesta' autorizzatoria, di volersi conformare a tale indirizzo, dandone opportuna notizia ai Distretti notarili competenti per le rispettive province. Il Ministro: Bianco |
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