Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 4 maggio 2000
Applicazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, recante modificazioni ai provvedimenti CIP in materia di tariffe, di sovrapprezzi e di cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 84/2000).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 maggio 2000,
Premesso che sono stati portati all'attenzione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas problemi interpretativi riguardanti quanto disposto dal capitolo 1, punto 2, primo capoverso, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994, recante modificazioni ai provvedimenti CIP in materia di tariffe, di sovrapprezzi e di cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994);
Premesso che la sopracitata disposizione prevede che "Limitatamente alle forniture [in locali e luoghi diversi dalle abitazioni in bassa tensione e per quelle a media tensione non regolate dalle tariffe multiorarie] in atto alla data del 1o ottobre 1994, le imprese fornitrici procederanno all'applicazione del tipo di tariffa piu' conveniente per l'utente in base all'utilizzazione della fornitura nel periodo precedente l'applicazione della presente normativa";
Visto il provvedimento del Comitato interminesteriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302, del 29 dicembre 1990;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993;
Visto il decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994;
Vista la legge 17 dicembre 1995, n. 481, in particolare l'art. 2, comma 14 e l'art. 3, comma 1;
Considerato che nel capitolo 1, punto 2, primo capoverso, del decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994:
per "tipo tariffa" si intende la tariffa che comprende i corrispettivi concernenti: l'impegno di potenza; i prelievi oltre la potenza impiegata; i prelievi oltre la potenza massima disponibile; i consumi di energia elettrica;
per "tipo di trariffa piu' conveniente per l'utente in base all'utilizzazione della fornitura nel periodo precedente l'applicazione della presente normativa" si intende la tariffa che minimizza la spesa complessiva della fornitura dell'energia elettrica, sulla base dell'impegno di potenza, degli eventuali superi e dei consumi di energia elettrica, registrati nel periodo dei dodici mesi precedente il 1o ottobre 1994;
Considerato che la procedura seguita da alcune imprese fornitrici nella determinazione del tipo di tariffa piu' conveniente per l'utente prevista dal capitolo 1, punto 2, primo capoverso, del decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994, non ha considerato i corrispettivi per superi dell'impegno di potenza, e ha portato di conseguenza all'applicazione di una tariffa diversa da quella piu' conveniente per l'utente;
Ritenuta l'opportunita' di confermare che l'applicazione del tipo di tariffa piu' conveniente per l'utente minimizza la spesa complessiva della fornitura dell'energia elettrica, e di definire misure per la rettifica delle tariffe nei casi in cui il decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994 non sia stato correttamente applicato;
Delibera:
Art. 1. Applicazione del capitolo I, punto 2, primo capoverso, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4 agosto 1994.
Le imprese fornitrici, con riferimento alle forniture di energia elettrica di cui al capitolo 1, punto 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, recante modificazioni ai provvedimenti CIP in materia di tariffe, di sovrapprezzi e di cassa conguaglio per il settore elettrico, applicano il tipo di tariffa piu' conveniente per l'utente determinata come la tariffa che, al netto delle imposte, minimizza la spesa complessiva della fornitura, tenendo conto dell'impegno di potenza; dei prelievi oltra la potenza impegnata; dei prelievi oltre la potenza massima disponibile e dei consumi di energia elettrica registrati nel periodo dei dodici mesi precedente il 1o ottobre 1994.
 
Art. 2.
Decorrenza e rimborsi
Gli utenti titolari delle forniture di energia elettrica di cui all'articolo precedente, qualora le imprese fornitrici abbiano proceduto all'applicazione di un tipo di tariffa diverso da quello ivi previsto, hanno la facolta' di richiedere, entro il 30 giugno 2000, la rettifica del tipo di tariffa con decorrenza non antecedente il 1o ottobre 1994. A tal fine gli utenti devono presentare domanda alle medesime imprese fornitrici, o ai loro aventi causa, corredata dai documenti di fatturazione relativi alla fornitura di energia elettrica per il periodo 1o ottobre 1993 - 30 settembre 1994, indicando il periodo di tempo per il quale si richiede l'applicazione del tipo di tariffa piu' conveniente, Le imprese fornitrici sono tenute a provvedere ai rimborsi delle differenze e degli interessi legali, fatta salva eventuale prescrizione ai termini di legge.
 
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.
Milano, 4 maggio 2000
Il presidente: Ranci
 
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