Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 4 aprile 2000 |
Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti comunitari n. 603/95 del Consiglio U.E. del 21 febbraio 1995 e n. 785/95 della Commissione CE del 6 aprile 1995, in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; Visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione del 6 aprile 1995, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992, recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2316/99 della Commissione, del 22 ottobre 1999, e, in particolare l'art. 1, comma 2, che prescrive il divieto di presentare piu' di una domanda di aiuto per una stessa superficie e per la medesima campagna di commercializzazione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 1990", con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Considerata la necessita' di dettare disposizioni tecniche urgenti per l'applicazione delle norme comunitarie relative all'erogazione di un aiuto alla trasformazione dei foraggi verdi e di quelli essiccati al sole; Sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella riunione del 20 gennaio 2000; Decreta: Art. 1. Organi di controllo 1. Conformemente all'art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, i controlli necessari per verificare il diritto all'aiuto, il riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di foraggi da essiccare e da macinare, sono demandati alla competenza dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo in liquidazione quale organismo pagatore riconosciuto, nonche' a quelli istituiti e riconosciuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. 2. L'organismo pagatore riconosciuto, per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, puo' avvalersi degli uffici regionali, sulla base di apposite convenzioni. 3. L'organismo pagatore riconosciuto adotta, con proprio provvedimento, le disposizioni complementari ritenute necessarie ai fini dell'applicazione del presente articolo. |
| Art. 2. Riconoscimento dell'impresa di trasformazione e dell'acquirente di foraggi 1. Ai fini del riconoscimento, l'acquirente di foraggi da essiccare o da macinare e l'impresa di trasformazione devono presentare presso l'organismo pagatore riconosciuto una domanda corredata della documentazione e delle informazioni richieste all'art. 4 del regolamento (CE) n. 785/95. 2. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere depositata entro il termine del 15 marzo di ciascun anno. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 11 della legge 19 maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, la sottoscrizione della domanda di riconoscimento non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ovvero la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa domanda. 4. L'organismo pagatore riconosciuto sulla base dell'esito dell'istruttoria adotta il conseguente provvedimento. 5. Nel caso in cui un acquirente di foraggi ed un'impresa di trasformazione non osservino una o piu' condizioni o impegni previsti dalla regolamentazione comunitaria vigente in materia, l'organismo pagatore riconosciuto revoca, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, il riconoscimento accordato per un periodo minimo di un anno e massimo di tre. 6. Fermo restando l'obbligo per l'interessato di rispettare il termine ultimo di deposito della domanda di riconoscimento, l'organismo pagatore riconosciuto, in casi eccezionali, da sottoporre alle determinazioni del competente servizio della Commissione CE, puo' consentire il deposito di detta domanda non oltre i primi due mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione. In attesa della decisione della Commissione CE e fino alla data della decisione medesima, l'impresa di trasformazione e' provvisoriamente riconosciuta. Il riconoscimento e' effettuato dall'organismo pagatore riconosciuto solo dopo l'avviso favorevole della Commissione CE. In caso contrario, il provvisorio riconoscimento all'impresa di trasformazione o all'acquirente di foraggi e' ritirato con provvedimento dell'organismo pagatore riconosciuto. |
| Art. 3. Pagamento dell'aiuto 1. Al pagamento dell'importo dell'aiuto agli aventi diritto provvede l'organismo pagatore riconosciuto entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del regolamento relativo alla determinazione dell'importo definitivo dell'aiuto. |
| Art. 4. Anticipo dell'importo dell'aiuto 1. L'organismo pagatore riconosciuto, su richiesta dell'impresa di trasformazione e sulla base dell'esito positivo dell'accertamento del diritto all'aiuto, provvede all'erogazione dell'anticipo nella misura del 60% degli importi, di cui al comma 1 dell'art. 11 del presente decreto. 2. L'anticipo puo' essere richiesto nella misura dell'80% degli importi globali dell'aiuto, qualora le imprese interessate abbiano costituito una garanzia a favore dell'organismo pagatore riconosciuto, sulla base dello schema di garanzia predisposto dallo stesso organismo pagatore. 3. Il diritto al versamento dell'anticipo e' riconosciuto solo dopo l'uscita dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione. 4. L'accertamento del diritto all'aiuto e' effettuato entro novanta giorni a decorrere dalla data di deposito della domanda. |
| Art. 5. Fatto generatore dell'aiuto 1. In conformita' all'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 785/95, si considerano ammissibili al beneficio dell'aiuto, i foraggi essiccati di qualita' sana, leale e mercantile, che lascino nello stato in cui si trovano o sotto forma di miscela, il perimetro dell'impresa di trasformazione. Qualora i foraggi essiccati non possano essere immagazzinati entro il perimetro dell'impresa di trasformazione, ogni luogo di deposito all'esterno di esso, che offra sufficienti garanzie per il controllo dei foraggi immagazzinati, validato preventivamente dall'organismo pagatore riconosciuto, e' ammissibile. 2. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, i foraggi essiccati che lascino il perimetro dell'impresa di trasformazione per il consumo nell'azienda agricola appartenente alla medesima impresa produttrice, sono ammissibili al beneficio dell'aiuto. 3. Nell'osservanza delle condizioni stabilite all'art. 3 del regolamento (CE) n. 785/95, l'aiuto e' concesso anche nel caso di impiego di una unita' mobile di disidratazione, previo riconoscimento da parte dell'organismo pagatore riconosciuto, del luogo di deposito all'esterno del perimetro dell'impresa di trasformazione. 4. Prima della immissione all'interno del perimetro che delimita l'impresa di trasformazione di prodotti diversi dai foraggi destinati alla essiccazione o macinazione ai fini della fabbricazione di miscele, l'impresa informa l'organismo pagatore riconosciuto, specificando la natura e la quantita' dei prodotti stessi. 5. Qualora l'immissione di cui al comma 4 si riferisca a foraggi gia' essiccati o macinati da un'altra impresa di trasformazione, l'impresa ricevente indica all'organismo pagatore riconosciuto l'origine e la destinazione di tali foraggi. In tal caso, l'immissione ha luogo soltanto sotto il controllo dell'organismo pagatore riconosciuto. 6. I foraggi essiccati usciti da un'impresa di trasformazione possono essere reimmessi all'interno della stessa, soltanto per essere nuovamente sottoposti a condizionamento, a condizione che tale reimmissione avvenga sotto il controllo dell'organismo pagatore riconosciuto. 7. Nei casi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, l'impresa di trasformazione provvede a comunicare all'organismo pagatore riconosciuto il giorno in cui sono effettuate le rispettive operazioni. 8. Il diritto all'aiuto e' limitato alle quantita' di prodotti ottenute mediante essiccazione di foraggi raccolti su particelle la cui destinazione agricola puo' essere verificata dall'organismo pagatore riconosciuto. |
| Art. 6. Domanda di aiuto, termini e modalita' di presentazione 1. Al fine di beneficiare dell'aiuto previsto all'art. 3 del regolamento (CE) n. 603/95, l'impresa di trasformazione e' tenuta a presentare una domanda, su modello predisposto dall'organismo pagatore riconosciuto, relativa alle uscite dei foraggi essiccati dall'impresa medesima. 2. La domanda di cui al comma 1 e' depositata presso l'organismo pagatore riconosciuto, entro quarantacinque giorni successivi a decorrere dalla fine del mese nel corso del quale sono avvenute le uscite dei foraggi. 3. Nel caso di deposito della domanda entro 20 giorni successivi alla data di scadenza del termine di cui al comma 2, l'importo dell'aiuto e' ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. 4. Nell'ipotesi di ritardo superiore ai 20 giorni, la domanda e' considerata irricevibile. Tale disposizione non si applica qualora il ritardo sia dovuto a documentate cause di forza maggiore. 5. Le domande di aiuto, concernenti una determinata campagna di commercializzazione, in nessun caso possono essere validamente depositate dopo il 15 aprile successivo alla fine di detta campagna. 6. La domanda e gli atti richiesti dalla normativa vigente in materia, pena la nullita', devono essere sottoscritti dai soggetti interessati. 7. Ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge 19 maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, la sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione delle domande di aiuto, ovvero la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa. 8. La domanda deve contenere almeno i seguenti elementi: a) il nome, il cognome, l'indirizzo e la firma del richiedente; b) la partita I.V.A. e il codice fiscale del richiedente; c) la quantita' di foraggi essiccati per le quali l'aiuto e' richiesto, suddivise per partita. La definizione di partita e' quella riportata all'art. 2, comma 4, del regolamento CE n. 785/95; d) la qualita' dei foraggi essiccati con riferimento al tenore di umidita' e di proteine; e) la data alla quale ciascuna partita e' uscita dall'impresa di trasformazione; f) il numero progressivo attribuito alla partita di foraggi essiccati; g) la data di pesatura e di campionamento della partita; h) la dichiarazione concernente l'avvenuto prelevamento del campione per ciascuna partita, regolarmente pesata, al momento dell'uscita dei foraggi dall'impresa o al momento della preparazione della miscela nella stessa impresa, contrassegnando detto campione con il numero di identificazione della relativa partita; i) l'indicazione per ciascuna partita di tutte le aggiunte previste in caso di preparazione di miscele; l) la natura, denominazione commerciale, tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca delle aggiunte previste in caso di preparazione di miscele, nonche' la percentuale di incorporazione delle stesse nei prodotti finiti; m) l'indicazione, nel caso di miscela per ciascuna partita, del tenore di proteine grezze totali dei foraggi essiccati dall'impresa e contenuti nella predetta miscela, previa deduzione del tenore in sostanza azotata totale apportata dalle aggiunte di cui alla lettera e) del presente articolo; n) l'impegno a restituire le somme che, al momento della determinazione del saldo, risultino eccedenti rispetto all'anticipazione dell'aiuto. |
| Art. 7. Contratto di acquisto e dichiarazione di consegna 1. I contratti di acquisto, su modello definito dall'organismo pagatore riconosciuto, dei foraggi verdi da essiccare o dei foraggi essiccati al sole da macinare devono riportare almeno le seguenti indicazioni: a) il nome, il cognome e l'indirizzo delle parti contraenti; b) la partita IVA e il codice fiscale dei contraenti; c) la data di stipulazione; d) la durata della validita'; e) le superfici investite il cui raccolto deve essere consegnato da parte del produttore o da parte dell'acquirente all'impresa di trasformazione; f) il prezzo da pagare al produttore; g) le modalita' di pagamento e di consegna del prodotto; h) le specie dei foraggi da trasformare o di quelli essiccati al sole da macinare con l'indicazione della produzione prevedibile; i) i dati di identificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi da trasformare o essiccati al sole da macinare sulla base degli elementi contenuti nel "modello FE" allegato al presente decreto; j) la dichiarazione del produttore che attesti di non aver presentato domanda per le stesse particelle per ottenere aiuti incompatibili con quello disciplinato dal presente decreto. 2. Qualora un'impresa esegua un contratto di trasformazione per conto terzi, denominato dal regolamento (CE) n. 603/95 contratto speciale di lavorazione, concluso con un singolo produttore agricolo, oppure se si tratti di un'associazione, con uno o piu' dei suoi aderenti, tale contratto deve, oltre alle informazioni indicate al comma 1, contenere i seguenti elementi: a) le quantita' stimate di prodotto finito da riconsegnare al proprietario della materia prima; b) le spese di lavorazione da addebitare al proprietario dei foraggi trasformati; c) una clausola che obblighi il trasformatore, titolare del diritto all'aiuto, a trasferire, non appena riscosso, l'importo di detto aiuto al proprietario dei foraggi, oggetto di trasformazione. 3. Qualora un'impresa trasformi la propria produzione, o in caso di un'associazione, quella dei suoi aderenti, in luogo del contratto deve essere redatta apposita dichiarazione di consegna che preveda almeno i seguenti elementi: a) la data di consegna del prodotto o eventualmente una data indicativa se la consegna dello stesso avviene successivamente alla data del deposito della dichiarazione; b) le quantita' di foraggi ricevute o da ricevere; c) le specie botaniche dei foraggi da trasformare; d) il nome, il cognome e l'indirizzo del socio aderente, nel caso di associazione che effettua la consegna; e) la partita IVA e il codice fiscale delle parti; f) i dati di identificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi da trasformare o essiccati al sole da macinare, sulla base degli elementi contenuti nel "modello FE" allegato al presente decreto. 4. Qualora un'impresa di trasformazione dei foraggi si approvvigioni presso un acquirente riconosciuto, la dichiarazione di consegna deve contenere almeno i seguenti elementi: a) il nome, il cognome e la firma delle parti; b) la partita IVA e il codice fiscale delle parti; c) il numero di identificazione attribuito dall'organismo pagatore riconosciuto all'acquirente riconosciuto; d) la data di consegna del prodotto oppure una data indicativa, qualora la consegna avvenga dopo che la dichiarazione e' stata presentata; e) le quantita' di foraggi ricevute o da ricevere, ripartite secondo i contratti conclusi tra gli acquirenti riconosciuti e i produttori agricoli fornitori della merce, con l'annotazione del numero di riferimento dei contratti; f) le specie di foraggi verdi da trasformare e quelle dei foraggi essiccati al sole da macinare; g) i dati di identificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi da trasformare o essiccati al sole da macinare, sulla base degli elementi contenuti nel "modello FE" allegato al presente decreto. 5. I contratti devono essere conclusi per iscritto almeno due giorni prima della data di consegna dei foraggi verdi o dei foraggi essiccati al sole da macinare e, in ogni caso, entro il 14 settembre successivo all'inizio della campagna di commercializzazione in corso. 6. Una copia dei contratti, una copia delle dichiarazioni di consegna e l'elenco riepilogativo delle particelle agricole interessate sulla base degli elementi identificativi contenuti nel "modello FE" allegato al presente decreto, del quale cosi' come vistato dal Ministro, forma parte integrante quale allegato A, devono essere depositati presso l'organismo pagatore riconosciuto, entro il 15 settembre successivo all'inizio della campagna di commercializzazione in corso. 7. Le domande, i contratti e le dichiarazioni di consegna possono, secondo le disposizioni impartite dall'organismo pagatore riconosciuto, essere presentate su supporto magnetico. In tal caso, l'impresa conserva la documentazione cartacea ai fini delle verifiche da parte dell'autorita' di controllo. 8. Fatti salvi gli adempimenti previsti ai precedenti commi 5 e 6, i contratti e le dichiarazioni di consegna possono essere compilati entro il 28 novembre e presentati all'organismo pagatore riconosciuto improrogabilmente entro il 30 novembre successivo all'inizio della campagna in corso. In tal caso, la loro esecuzione, ai fini della trasformazione delle materie prime ricevute, puo' aver luogo solo qualora l'autorita' di controllo, dopo aver verificato che le particelle indicate nei contratti e nelle dichiarazioni di consegna non figurano nella contabilita' dell'aiuto relativo ad altri regimi comunitari e dopo aver consultato la base dati di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92, confermi per iscritto all'impresa di trasformazione l'accordo formale all'esecuzione dei contratti o delle dichiarazioni di consegna. |
| Art. 8. Controlli amministrativi 1. L'organismo pagatore riconosciuto sottopone a controllo amministrativo tutte le domande di aiuto presentate allo scopo di garantire il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni del presente decreto, avendo cura di accertare che le domande di aiuto non si riferiscano a quantita' di materie prime ottenute su superfici per le quali e' stato contestualmente richiesto il pagamento per superficie o i premi per la zootecnia, previsti rispettivamente dai regolamenti (CE) numeri 1251/99 e 1254/99. 2. L'organismo pagatore riconosciuto deve, inoltre, accertare che la domanda di aiuto: a) sia stata debitamente compilata, sottoscritta e contenga tutti i dati, le informazioni e la documentazione richiesti; b) sia pervenuta entro i termini di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente decreto. |
| Art. 9. Ispezioni 1. L'organismo pagatore riconosciuto effettua le ispezioni presso i trasformatori, presso gli acquirenti di foraggi e presso i produttori agricoli. 2. I controlli, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 11 del regolamento (CE) n. 785/95, sono effettuati in contraddittorio attraverso la procedura del campionamento e devono riguardare, nel corso di ogni campagna di commercializzazione, almeno il 5% del peso dei foraggi essiccati usciti dall'impresa, e almeno il 5% del peso dei foraggi essiccati miscelati a norma dell'art. 2, punto 5, dello stesso regolamento n. 785/95. 3. Il campione e' determinato sulla base dei seguenti elementi: a) l'importo dell'aiuto richiesto; b) la sua evoluzione in rapporto agli anni precedenti; c) la natura e l'entita' delle irregolarita' riscontrate in sede di sopralluogo negli anni precedenti. 4. Sulla base dell'analisi di rischio, il controllo, oltre il campione, deve riguardare: a) tutte le domande che, alla luce dei risultati e degli esami svolti in sede amministrativa, abbiano dato luogo a dubbi circa l'esattezza dei dati in essa contenuti; b) tutte le domande di aiuto inoltrate dalle nuove imprese riconosciute nel corso del loro primo anno di attivita'. 5. L'organismo pagatore riconosciuto, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 14 del regolamento (CE) n. 785/95, verifica regolarmente la contabilita' finanziaria delle imprese riconosciute ed esegue i controlli supplementari presso i fornitori della materia prima, nonche' presso gli operatori cui sono stati consegnati i foraggi essiccati. 6. L'organismo pagatore riconosciuto, provvede, per ciascuna impresa di trasformazione riconosciuta, alle verifiche di cui agli articoli 9 e 12 del regolamento (CE) n. 603/95 e agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 785/95. 7. Dei controlli effettuati e degli esiti relativi e' redatto apposito verbale su modello predisposto dall'autorita' di controllo, che deve essere sottoscritto dalle parti interessate. |
| Art. 10. Adempimenti dell'impresa di trasformazione 1. L'impresa di trasformazione, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 785/95, e' obbligata a notificare all'organismo pagatore riconosciuto, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, ciascuna uscita o le miscelazioni di foraggi essiccati, precisandone la data e la quantita'. 2. L'impresa e' tenuta, altresi', ad effettuare il prelievo dei campioni dei foraggi essiccati al momento dell'uscita dall'impresa stessa, ai fini della determinazione del tasso di umidita' e del contenuto in proteine grezze totali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 11 del regolamento (CE) n. 785/95. 3. Il prelievo dei campioni e' effettuato in contraddittorio tra il funzionario preposto al controllo ed il rappresentante dell'impresa interessata, nei limiti del 5%, secondo il metodo di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1978, Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno 1978, mentre la determinazione dell'umidita' e delle proteine deve essere effettuata secondo i metodi definiti rispettivamente con decreto ministeriale 18 luglio 1975, Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 agosto 1975 e decreto ministeriale 12 aprile 1994, Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1994. 4. Il prelievo di cui al presente articolo deve riguardare tutte le partite di prodotto finito, oggetto delle domande di aiuto. 5. Le partite di cui al comma 4 del presente articolo devono risultare identificabili attraverso l'attribuzione di un numero progressivo riferito a ciascun campione. 6. I campioni, in quattro esemplari, devono essere cartellinati e piombati; due di essi, recanti il numero della relativa partita, sono inviati presso i laboratori degli istituti pubblici designati dall'organismo pagatore riconosciuto, mentre i restanti due sono conservati dall'impresa di trasformazione. 7. Nel referto di analisi deve essere dichiarato che l'accertamento e' stato eseguito secondo i vigenti metodi di analisi ufficiali. Successivamente al campionamento e prima dell'esito delle analisi, le partite dalle quali sono stati prelevati i campioni possono uscire dall'impresa. 8. I risultati delle analisi hanno valore vincolante ai fini della determinazione dell'aiuto e le relative spese sono a carico dell'impresa di trasformazione. 9. Gli aiuti sono erogati per le sole partite di foraggi essiccati per le quali l'esito delle analisi soddisfi i requisiti richiesti. |
| Art. 11. Tolleranze e penalita' 1. Nel caso in cui dalle operazioni di controllo emerga che le quantita' di foraggi essiccati, indicate in una o piu' domande di aiuto, risultino superiori a quelle effettivamente uscite dall'impresa di trasformazione, l'importo dell'aiuto e' calcolato sulla base delle quantita' effettivamente uscite diminuito di due volte l'eccedenza riscontrata. 2. Nell'ipotesi in cui l'eccedenza riscontrata e' superiore al 20% della quantita' effettivamente uscita dall'impresa, non e' concesso alcun aiuto. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in ordine ai limiti di tolleranza, non trovano applicazione nel caso di falsa dichiarazione resa deliberatamente o formulata per negligenza grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92. |
| Art. 12. Cause di forza maggiore 1. In deroga all'osservanza degli adempimenti, derivanti dall'applicazione della regolamentazione relativa all'organizzazione comune di mercato dei foraggi essiccati, possono essere invocate le seguenti cause di forza maggiore previste dalla normativa comunitaria nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo: a) il decesso dei soggetti abilitati ad agire nell'ambito del regime di aiuto disciplinato dal presente decreto; b) l'incapacita' di lunga durata degli stessi soggetti; c) l'espropriazione degli impianti di trasformazione e dei locali di conservazione dei prodotti, a condizione che detta espropriazione non fosse prevedibile al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa; d) la calamita' naturale grave che colpisce in misura rilevante gli impianti di trasformazione e i locali di conservazione dei prodotti. 2. La documentazione relativa ai casi di forza maggiore di cui al comma 1, deve essere notificata, con comunicazione scritta, diretta all'organismo pagatore riconosciuto, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo. 3. Altre cause di forza maggiore possono essere valutate, dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali, d'intesa con le autorita' comunitarie. La determinazione di tali cause, diverse da quelle espressamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella comunicazione C (88) 1696 della Commissione CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/259 del 6 ottobre 1988. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 aprile 2000 Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 120 |
| ALLEGATO A ----> Vedere ALLEGATO da Pag. 35 a Pag. 38 della G.U. <---- |
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