Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121 |
Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto che a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, il Governo e' autorizzato, sentite le commissioni parlamentari, ad emanare un regolamento contenente disposizioni attuative in merito all'esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), e del comma 2, della stessa legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere; Udito il parere del Consiglio di Stato, epresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1
1. La bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea vengono esposte, oltre che nei luoghi indicati dall'art. 2, commi 1 e 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, di seguito denominata "la legge": a) all'esterno degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province; b) all'esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia; c) all'esterno delle sedi centrali delle autorita' indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonche' di loro uffici periferici corrispondenti a quelli di cui alla lettera b). 2. Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni: a) nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1o maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unita' nazionale); b) nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite; c) in altre ricorrenze e solennita' secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal prefetto. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge, per "uffici giudiziari" s'intendono le sedi di tutti gli uffici giudicanti previsti dall'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e di tutti gli uffici del pubblico ministero costituiti presso di essi ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge. 4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera e), della legge, le bandiere sono esposte in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, istituite dallo Stato, e nelle sedi degli organi centrali di governo di ciascuna universita', nonche' nelle sedi principali delle singole facolta' e scuole. 5. Nelle occasioni indicate al comma 2, sugli edifici gia' quotidianamente imbandierati si potranno esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse. - L'art.87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge n. 22 del 1998, recante "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea": "2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresi' norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'art. 2, e' autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 22 del 1988: "Art. 2. - 1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attivita': a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorche' il Consiglio dei Ministri e' riunito; b) i Ministeri; c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi; d) gli uffici giudiziari; e) le scuole e le universita' statali. 2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresi' esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 22 del 1998, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1 del regio decreto n. 12 del 1941: "Art. 1. - 1. E' approvato l'unito testo dell'"ordinamento giudiziario", allegato al presente decreto e visto d'ordine nostro dal Ministro guardasigilli e dal Ministro delle finanze. Il testo anzidetto avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1941. Art. 2. - 1. Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le altre materie alle quali si riferisce la delegazione contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n. 2260.".
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| Art. 2
1. La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza. 2. La bandiera nazionale e' alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d'onore, a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, e' lasciato libero il pennone centrale. 3. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione. |
| Art. 3
1. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremita' superiore dell'inferitura due strisce di velo nero. |
| Art. 4
1. Salvi i casi indicati all'articolo 1, comma 2, il tempo di esposizione esterna delle bandiere e' regolato secondo quanto previsto dai commi seguenti. 2. Le bandiere all'esterno degli edifici pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge, nonche' di quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, sono esposte in corrispondenza dell'orario di attivita' dei rispettivi uffici. 3. Le bandiere all'esterno delle scuole e delle universita' statali sono esposte nei giorni di lezioni e di esami. 4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o piu' seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio. 5. L'esposizione delle bandiere all'esterno delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero e' effettuata secondo le istruzioni impartite dal Ministero degli affari esteri. 6. Tranne il caso di cui al comma 4, le bandiere, di norma, non sono alzate prima del levare del sole e sono ammainate al tramonto. In ogni caso l'esposizione esterna delle bandiere nelle ore notturne e' consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato. |
| Art. 5
1. Se la bandiera nazionale e' portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto. 2. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce di velo nero. |
| Art. 6
1. All'interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e la bandiera dell'Unione europea sono esposte negli uffici: a) dei membri del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato; b) dei dirigenti titolari delle direzioni generali od uffici equiparati nelle amministrazioni centrali dello Stato nonche' dei dirigenti preposti ad uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia; c) dei titolari della massima carica istituzionale degli enti pubblici di dimensione nazionale, e dei titolari degli uffici dirigenziali corrispondenti a quelli di cui alla lettera b); d) dei titolari della massima carica istituzionale delle autorita' indipendenti; e) dei dirigenti degli uffici giudiziari indicati nell'articolo 1, comma 3; f) i capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero. Per i consoli onorari l'esposizione e' facoltativa. 2. La bandiera nazionale e quella europea sono esposte nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado. 3. Nei luoghi indicati nel comma 1 si espone anche il ritratto del Capo dello Stato. |
| Art. 7
1. Nei casi indicati nell'articolo 6, le bandiere nazionale ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimita' della scrivania del titolare dell'ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro. 2. In segno di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero. |
| Art. 8
1. All'esterno e all'interno degli edifici pubblici si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalita' straniere, o per analoghe ragioni cerimoniali, fermo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, salve le regole di cerimoniale da applicare in singole occasioni su indicazione del Governo. |
| Art. 9
1. Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; ne' su di esse, ne' sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo. 2. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera. |
| Art. 10
1. Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno. 2. I rappresentanti del Governo nelle province vigilano sull'adempimento delle disposizioni sulla esposizione delle bandiere. |
| Art. 11
1. Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonche' le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale. |
| Art. 12
1. L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali e' oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che e' prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignita' della bandiera nazionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 aprile 2000 CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2000 Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 27 |
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