Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2000 (vai al sommario)
LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO
DECRETO RETTORALE 28 aprile 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

Il RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;
Visto l'art. 1 del1a legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle universita' non statali legalmente riconosciute,
Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 13 settembre 1996, n 475, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca;
Visto lo statuto di autonomia emanato con decreto rettorale n. 10207 del 27 febbraio 1998 e successive modificazioni;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico in data 6 ottobre l999 e 21 dicenbre l999;
Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione dell'Universita' in data 11 novembre 1999 e 24 gennaio 2000;
Vista la nota rettorale prot. 499/II/ds in data 17 febbraio 2000, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica le modifiche di Statuto per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;
Vista la comunicazione ministeriale in data 13 marzo 2000, prot. 357 Uff. I DAUS che non contiene rilievi e invita il rettore a provvedere alla emanazione e pubblicazione delle modifiche allo statuto di autonomia dell'universita' proposte;

Decreta:

Lo statuto di autonomia della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM di cui alle premesse del presente decreto, risulta essere modificato come di seguito riportato:
Titolo IV - le strutture e loro organi - Capo III - Gli Istituti.
Art. 26 - Il direttore dell'istituto - Punto 2.
Il direttore e' nominato con decreto del rettore, su proposta del consiglio d'istituto. In mancanza (o in caso di impedimento motivato) di professori di ruolo di prima fascia, la direzione dell'Istituto puo' essere affidata ad un professore di ruolo di seconda fascia. In mancanza anche di professori di ruolo di seconda fascia, la direzione dell'istituto puo' essere affidata a un professore di ruolo di altra universita', titolare di supplenza o affidamento nell'ateneo. Il direttore dell'Istituto, se professore di ruolo della Libera universita' di lingue e comunicazione IULM, dura in carica tre anni accademici (altrimenti dura in carica un anno accademico) e puo' essere rieletto consecutivamente per non piu' di due mandati.
Titolo IV - Le strutture e loro organi - Capo IV - I centri di servizio.
Art. 28 - I centri di servizio: generalita' - Punto 5.
Il presidente e il comitato tecnico-scientifico durano in carica un triennio e possono essere rieletti consecutivamente per non piu' di due mandati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 28 aprile 2000
p. Il rettore: Puglisi
 
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