Si informa che con regolamento (CE) n. 849/00 della Commissione UE del 27 aprile 2000, pubblicato nella GUCE n. L103 del 28 aprile 2000, sono state fissate le norme per la ridistribuzione nell'anno in corso dei quantitativi non utilizzati dei contingenti relativi al 1999 di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/1994 del Consiglio. L'ammontare dei contingenti da redistribuire e la quota massima richiedibile dagli operatori non tradizionali figurano in allegato. Le domande di autorizzazione all'importazione devono pervenire a questo Ministero entro le ore 15 del 26 maggio 2000. All'uopo fara' fede il timbro di ricevimento apposto sulla domanda dal competente ufficio (UASC) sia che le stesse vengano presentate a mano sia che pervengano per via postale. Le istanze possono essere inoltrate anche via fax (065925556), in tal caso dovranno essere, regolarizzate entro il 3 giugno 2000 e fara' fede il timbro di ricevimento apposto dall'UASC. La Commissione UE comunichera' successivamente i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte. Le licenze sono improrogabilmente valide fino al 31 dicembre 2000. Operatori tradizionali: Possono partecipare alla ripartizione dei quantitativi riservati agli importatori tradizionali coloro i quali possano comprovare di aver effettuato importazioni nell'anno civile 1997 o 1998. Al riguardo, devono dichiarare nella domanda la propria operativita' pregressa riferita a tali anni nonche' allegare, ai sensi dell'art. 7 del reg. (CE) n. 520/94 del Consiglio, la relativa documentazione doganale o un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorita' nazionali sulla base dei dati doganali di cui dispongono. I richiedenti gia' titolari di una licenza di importazione rilasciata per l'anno 2000 per i prodotti oggetto della domanda, possono allegare a quest'ultima una copia della licenza precedente. Altri importatori: Possono partecipare alla ripartizione dei quantitativi riservati agli importatori non tradizionali coloro che non hanno ottenuto per il 1999 una licenza di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2297/98 e/o regolamento (CE) n. 1469/99, ovvero gli importatori che l'hanno ottenuta purche' dimostrino di averne utilizzata almeno una nella misura dell'80%. Si sottolinea, infine, che, sia per gli operatori tradizionali che per gli altri importatori, nelle domande dovra' figurare la seguente dichiarazione: "Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nell'Unione uropea e che la presente domanda e' l'unica presentata da me o a mio nome relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno a restituire la licenza all'Autorita' competente per il rilascio entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza". |