Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 13 aprile 2000
Recepimento della direttiva 1999/101/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974;
Visto il decreto 28 settembre 1995, di recepimento della direttiva 92/97/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1995 che modifica il sopracitato decreto 5 agosto 1974;
Visto il decreto 29 agosto 1996, di recepimento della direttiva 96/20/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 1996;
Visto il decreto 8 maggio 1995, di recepimento della direttiva 92/53/CEE e 93/81/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, che costituisce l'ultimo testo consolidato della direttiva 70/156/CEE, come da ultimo modificato dal decreto 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999;
Vista la direttiva 1999/101/CE della Commissione del 15 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 334 del 28 dicembre 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli allegati II e III del decreto 5 agosto 1974, come da ultimo modificato dal decreto 29 agosto 1996, sono modificati in conformita' all'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. A decorrere dal 1o aprile 2000, non e' consentito:
- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scappamento l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale;
- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la immissione in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scappamento, per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento, se i veicoli o i dispositivi di scappamento sono conformi alle prescrizioni del decreto 28 settembre 1995 come da ultimo modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1o ottobre 2000 non e' consentito:
- rilasciare l'omologazione CE;
- rilasciare l'omologazione di portata nazionale, di un tipo di veicolo e di un tipo di dispositivo di scappamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto 28 settembre 1995 come da ultimo modificato dal presente decreto.
3. In deroga al precedente comma 2, e limitatamente ai pezzi di ricambio, e' possibile continuare ad accordare l'omologazione CE e consentire la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni stabilite nel decreto 5 agosto 1974 e nei suoi successivi emendamenti purche' tali dispositivi siano destinati esclusivamente all'installazione come parti di ricambio su veicoli in circolazione e siano conformi alle prescrizioni del decreto vigente all'atto della prima immatricolazione dei veicoli ai quali sono destinati.
 
Art. 3.
1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 aprile 2000
Il Ministro: Bersani
 
Allegato MODIFICHE AGLI ALLEGATI II E III DEL D.M. 5 AGOSTO 1974 COME DA
ULTIMO MODIFICATO DAL D.M. 29 AGOSTO 1996.

1. L'allegato II e' modificato come segue:
a) il punto 2.3.3 e' sostituito dal seguente:
"2.3.3. Un veicolo rappresentativo del tipo su cui deve essere montato il dispositivo, conforme alle prescrizioni del punto 4.1. dell'allegato III parte I";
b) viene aggiunto il seguente punto 5.1.3:
"5.1.3. I dispositivi di scappamento devono essere correttamente montati sul veicolo. In particolare si deve verificare che l'intero dispositivo di scappamento non presenti perdite evidenti dopo il montaggio".
2. L'allegato III e' modificato come segue:
a) nella parte I, punto 1, la frase "di cui ai punti 7.3.5 e 7.4.3 dell'allegato I" e' sostituita da "di cui al punto 7 dell'allegato I";
b) nella parte II, punto 1, la frase "conformemente ai punti 6.3.5 e 6.4.3 dell'allegato II" e' sostituita da "di cui al punto 7 dell'allegato II".
 
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