Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 14 aprile 2000
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere concesse dalla regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;
Vista la motivata richiesta avanzata dalla regione Sicilia per la determinazione del valore massimo ammissibile di superamento della concentrazione massima ammissibile di 50 mg/l per il parametro magnesio;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso, in data 15 dicembre 1999, con parere favorevole alla fissazione del valore massimo ammissibile, per il predetto parametro magnesio, a 200 mg/l per un ulteriore periodo di tre anni;
Decreta:
Art. 1.
1. Le deroghe ai requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Sicilia ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2.
 
Art. 2.
1. Il parametro con il rispettivo valore massimo ammissibile che puo' essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque destinate al consumo umano, individuato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e' il seguente:
parametro (VMA);
magnesio (mg/l) mg 200.
 
Art. 3.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Sicilia e' tenuta ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
 
Art. 4.
1. L'esercizio delle deroghe e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2. Gli obiettivi del piano di intervento devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2002.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 aprile 2000

Il Ministro della sanità
Bindi Il Ministro dell'ambiente
Ronchi
 
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