IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e successive modificazioni, che ha istituito il Fondo di assistenza per i finanzieri (F.A.F.); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, che ha approvato il nuovo statuto del citato fondo di assistenza; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1984, n. 797, 16 aprile 1987, n. 347, e 28 settembre 1990, n. 307, recanti modificazioni al suddetto statuto; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, sull'ordinamento della Guardia di finanza; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Ritenuta, alla luce anche del parere n. 954 espresso dalla III sezione del Consiglio di Stato in data 25 agosto 1998, la necessita' di modificare il vigente statuto del F.A.F. e, in particolare le modalita' per il calcolo dell'indennita' di buonuscita riconosciuta dal Fondo ai militari della Guardia di finanza all'atto del congedo, in quanto l'attuale criterio previsto dall'art. 7 - secondo cui tale indennita' puo' essere rideterminata solo in aumento - ha comportato un'eccessiva rigidita' gestionale che ha determinato, causa i consistenti esodi del personale, un depauperamento delle risorse finanziarie del Fondo, di ostacolo al perseguimento delle pertinenti finalita' istituzionali; Ritenuta altresi', anche alla luce del parere n. 131 espresso dalla III sezione del Consiglio di Stato in data 28 marzo 1995, la necessita' di rendere le norme contenute nell'art. 7, commi 1 e 3, dello statuto del F.A.F., riguardanti il momento da cui far decorrere il diritto alla corresponsione della suddetta indennita' di buonuscita, piu' aderenti alla corrispondente norma primaria contenuta nell'art. 2, lettera e), della citata legge n. 1265; Ritenuta infine la necessita' di rivedere le attuali competenze in materia di amministrazione e gestione del F.A.F. in coerenza con il principio di separazione della funzione di gestione amministrativa da quella di indirizzo e vigilanza di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi e dalla III sezione, nelle adunanze, rispettivamente, del 7 giugno e 2 novembre 1999; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 7 dello statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri (F.A.F.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: "cessazione dal servizio permanente o continuativo," sono sostituite dalle seguenti: "cessazione definitiva dal servizio nel Corpo,"; b) il terzo comma ed il nono comma sono soppressi; c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Nei casi di collocamento in congedo per infermita' contratta e dipendente da causa di servizio, se il militare non ha compiuto un periodo di servizio di nove anni l'indennita' e' ugualmente corrisposta nella misura ragguagliata a dieci annualita'."; d) il settimo e l'ottavo comma, sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dal primo gennaio 1998, la misura dell'indennita' spettante al militare per ogni anno di servizio utile e' determinata dal consiglio di amministrazione per ciascun esercizio, entro il termine di approvazione del relativo rendiconto, dividendo il sessantacinque per cento delle entrate di cui all'art. 18, secondo comma, che relativamente allo stesso esercizio sono attribuite al fondo, per il totale degli anni di servizio maturati, ai fini dell'indennita', dai militari cessati dal servizio nell'esercizio medesimo. Se il quoziente di cui al settimo comma, e' inferiore di oltre il dieci per cento al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, per raggiungere tale percentuale si provvede prelevando la somma occorrente dal fondo di riserva speciale, nei limiti del trenta per cento della consistenza della riserva stessa. Se il quoziente di cui al settimo comma e' invece superiore al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, la parte eccedente e' destinata al fondo di riserva speciale. La misura dell'indennita' stabilita dal consiglio di amministrazione alla data dell'approvazione del rendiconto e' definitiva. Nel caso in cui il quoziente indicato dal settimo comma sia inferiore di oltre il trenta per cento, anche tenendo conto del ricorso al fondo di riserva speciale di cui all'ottavo comma, al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, la somma calcolata quale indennita' e' attribuita a titolo provvisorio e il conguaglio, fino a raggiungere tale percentuale, e' effettuato nei tre anni successivi destinando integralmente a tale esigenza le eccedenze di cui al nono comma. Se tali eccedenze non si verificano nel triennio l'indennita' gia' percepita assume carattere definitivo. L'utilizzo delle eccedenze avviene con priorita' nei confronti dei militari cessati dal servizio negli esercizi precedenti. Il termine di raffronto di cui all'ottavo, nono e decimo comma e' costituito: a) per l'anno 1998, dalla misura dell'indennita' determinata per l'esercizio 1997; b) per l'anno 1999, dalla misura dell'indennita' determinata per l'esercizio 1998; c) per l'anno 2000, dalla media delle misure delle indennita' determinate per gli esercizi 1998 e 1999. Entro centoventi giorni dall'acquisizione degli elementi necessari per la liquidazione dell'indennita', compresa l'aliquota d'imposta da applicare come determinata dall'ente liquidatore del trattamento principale ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' corrisposto all'avente diritto un acconto pari al trenta per cento dell'importo dell'indennita' calcolato sulla base della misura determinata per l'esercizio precedente alla cessazione". 2. All'art. 11 dello statuto del F.A.F., sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, lettera a) la parola: "delibera" e' sostituita dalla seguente: "approva"; b) il secondo comma e' soppresso. 3. All'art. 16 dello statuto del F.A.F., sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, la lettera a), e' sostituita dalla seguente: "a) esamina i progetti del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale nonche' redige le pertinenti relazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei relativi documenti, che restituisce alla segreteria;"; b) al sesto comma, le parole "Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Comando generale della Guardia di finanza". 4. All'art. 19 dello statuto del F.A.F., il quarto comma e' soppresso. 5. All'art. 20 dello statuto del F.A.F., il quarto, quinto e' sesto comma sono sostituiti dai seguenti: "Entro il mese di novembre il presidente presenta al consiglio di amministrazione il progetto del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, corredato della relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 16. La struttura del bilancio e' impostata in armonia con le classificazioni e distinzioni di cui agli articoli 18 e 19. Il consiglio esamina il bilancio nel suo insieme, nei singoli capitoli di entrate e di spese, e lo approva unitamente alla relazione illustrativa. Entro dieci giorni dalla data della delibera, il bilancio, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, e' trasmesso al Comando generale della Guardia di finanza per l'approvazione nonche' al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed alla Corte dei conti - Sezione controllo enti.". 6. All'art. 21, comma 2, dello statuto del F.A.F., la lettera b) e' soppressa. 7. All'art. 26 dello statuto del F.A.F., sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Entro il trenta aprile il presidente presenta al consiglio di amministrazione il rendiconto generale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente, corredato della relazione del collegio dei revisori di cui alla lettera a) dell'art. 16. Il consiglio lo esamina e lo approva unitamente alla relazione illustrativa, nella quale sono esposti i fatti di maggior rilievo e le cause dei risultati, sono formulate proposte dirette a migliorare e sviluppare le attivita' e le iniziative per le finalita' istituzionali del Fondo."; b) il secondo comma e' soppresso; c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Entro dieci giorni dalla data della delibera, il conto consuntivo, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, e' trasmesso al Comando generale della Guardia di finanza per l'approvazione e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonche' alla Corte dei conti - Sezione controllo enti.". 8. L'art. 27 dello statuto del F.A.F. e' soppresso. 9. All'art. 43 dello statuto del F.A.F. sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Comandante generale della Guardia di finanza"; b) le parole "funzionari del Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "ufficiali della Guardia di finanza"; c) le parole "alla ragioneria" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento della ragioneria"; d) l'ultimo periodo e' soppresso. Conseguentemente dopo le parole: "risultanze di gestione" il punto e virgola e' sostituito da un punto fermo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 2000
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