Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 2000, n. 116
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, la legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, concernente la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, recante istituzione del Dipartimento del turismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 9, concernente "riordino di strutture";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa ai settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, recanti rispettivamente riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, cosi' come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'8 novembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito della disciplina

1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato Ministero, e' ordinato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, come modificato dal presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1997, n. 220, concernente: "Regolamento recante norme sulla
riorganizzazione generale del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1997.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto luogotenenziale n. 223/1946, recante:
"Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e
del commercio", e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1946.
- La legge n. 434/1951, recante: "Ratifica, con
modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n.
867, concernente revisione del ruolo organico
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria
e del commercio", e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 26 giugno 1951.
- La legge n. 1483/1960 recante: "Istituzione di una
nuova direzione generale e riordinamento dei ruoli organici
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria
e del commercio", e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficale n. 307 del 16 dicembre 1960.
- Il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante:
"Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero
delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI,
ENEL, IMI, BNL e INA" e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale legge 23 giugno 1993, n. 202, di conversione, con
modificazioni, del predetto decreto-legge, ed il relativo
testo coordinato sono stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1993.
- Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante
"Riordino delle fimzioni in materia di turismo, spettacolo
e sport", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
77 del 1o aprile 1995. La legge 30 maggio 1995, n. 203, con
cui il predetto decreto-legge e' stato convertito in legge
con modificazioni, e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
"Istituzione del Dipartimento del turismo", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo
1994.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 1997, n. 220, si veda nella nota al titolo.
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
recante "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1998.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa e'
stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 56/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario n. 77/L alla &i
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998.
- L'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e' il seguente:
"Art. 9 (Riordino di strutture). - 1. Al riordino degli
uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonche'
degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i
compiti oggetto del presente decreto legislativo ed
eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento
si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 1
1 della legge 15 marzo 1997, n. 159.
2. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del
presente decreto legislativo si applicano anche al
personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di
trasferimento ad altra amministrazione".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
"Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59", e' stato pubblicato nel supplemento
ordinario n. 80/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del
24 aprile 1998.
- Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
recante "Razionalizzazione delle norme concernenti
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma
1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29
ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario n. 163/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59", e' stato pubblicato supplemento ordinario n. 167/L
alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1o settembre 1999.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' stato pubblicato nel
supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale del
6 febbraio 1993.
- Il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione
nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, e' il
seguente:
"2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del
personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla
dotazione organica puo' essere modificata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove
comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la
spesa complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente".
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' come
modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di regolamento, sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e l'osservanza dei criteri
che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri e i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
Note all'art. 1:
- Il comma 1 dell'art. 55 del decreto legislativo n.
300 del 1999 e' il seguente:
"1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del
primo governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Ministero delle comunicazioni;
il dipartimento del turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita';
il Dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
iI Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1997, n. 220, si veda nella nota al titolo.



 
Art. 2
Modifiche all'articolazione
degli uffici di livello dirigenziale generale

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, dopo le parole: "fatte salve le attribuzioni e le relative competenze" sono inserite le seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei Ministri," e dopo la lettera f) e' aggiunta, in fine, la seguente: "f-bis) Direzione generale per il turismo.".



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 1997, come risultante a seguito delle
modifiche introdotte con il presente regolamento, e' il
seguente:
"Art. 2 (Articolazione degli uffici di livello
dirigenziale generale). - 1. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato
Ministero, per l'espletamento delle funzioni ad esso
demandate, fatte salve le attribuzioni e le relative
competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), degli altri dicasteri ed amministrazioni pubbliche
nonche' le funzioni delle regioni e delle province
autonome, e' articolato nelle seguenti partizioni primarie,
cui sono preposti dirigenti generali:
a) direzione generale degli affari generali;
b) direzione generale dell'energia e delle risorse
minerarie;
c) direzione generale del commercio, delle
assicurazioni e dei servizi;
d) direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita';
e) direzione generale per il coordinamento degli
incentivi alle imprese;
f) direzione generale per l'armonizzazione e la
tutela del mercato;
f-bis) direzione generale per il turismo".



 
Art. 3
Modifiche alle attribuzioni
degli uffici di livello dirigenziale generale

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: "c) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione
dei fabbisogni di personale, di organizzazione degli uffici e di
semplificazione delle procedure; c-bis) attivita' di formazione del personale del Ministero; c-ter) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a
piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito del
Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture
e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale
opportunita';".
2. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) elaborazione delle linee di politica energetica e mineraria di rilievo nazionale e attivita' connesse agli interventi di programmazione nazionale e regionale nei settori energetico e minerario, ivi compresi quelli in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico e quelli di metanizzazione del Mezzogiorno;".
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: "c) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale
delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del
carbone, del nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio
energetico e delle fonti rinnovibili; c-bis) elaborazione ed attuazione delle norme di recepimento della
disciplina europea in materia energetica e mineraria e, in
particolare, delle direttive relative al mercato interno
dell'energia e alla sua liberalizzazione; c-ter) determinazioni in materia di importazione, esportazione e
stoccaggio di energia; c-quater) determinazione delle caratteristiche tecniche e
merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata; c-quinquies) adempimenti in materia di scorte energetiche
obbligatorie; gestione e coordinamento delle iniziative nei casi
di emergenza energetica; d) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale
delle leggi afferenti il settore minerario e rapporti con le
regioni per il settore delle cave e torbiere e delle sorgenti e
captazioni di acque minerali e termali; e) attivita' connesse alla sicurezza degli impianti energetici e
minerari ad elevato rischio ambientale ed elaborazione di
normative tecniche connesse ad attivita' energetiche e minerarie,
in collegamento con la Direzione generale per lo sviluppo
produttivo e la competitivita'; e-bis) sviluppo e promozione di tecnologie e processi produttivi
ambientalmente compatibili nel settore energetico e minerario ed
elaborazione delle relative norme tecniche, anche mediante accordi
di programma con altre amministrazioni, con l'ENEA ed altri enti
di ricerca, in collegamento con la Direzione generale per lo
sviluppo produttivo e la competitivita'; e-ter) attuazione, monitoraggio e coordinamento del processo di
razionalizzazione e liberalizzazione del sistema di distribuzione
dei carburanti; sorveglianza e controllo in materia di logistica
del trasporto e dello stoccaggio dei prodotti energetici, con
conseguente segnalazione di eventuali distorsioni all'Autorita'
garante per la concorrenza ed il mercato;".
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere i), l) ed m) sono sostituite dalle seguenti: "i) indirizzo, coordinamento e supporto agli enti territoriali per
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia e
risorse minerarie ad essi attribuite, nonche' per l'attuazione di
programmi locali su tematiche energetiche; i-bis) rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati
statistici in materia energetica e mineraria finalizzati alla
programmazione energetica e mineraria e al coordinamento con le
regioni e gli enti locali; l) attuazione per la parte di competenza statale delle norme di
polizia delle miniere e delle cave anche ai fini della tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori; l-bis) adempimenti in materia di ricerca mineraria di base; inventano
delle risorse geotermiche; dichiarazione, sentite le regioni
interessate, delle aree indiziate di minerale; promozione della
ricerca mineraria all'estero; m) sperimentazioni e controlli su minerali energetici ed in genere in
materia mineraria e petrografica; riconoscimento dell'idoneita' di
prodotti esplodenti per uso estrattivo;".
5. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere da b) ad f) sono sostituite dalle seguenti: "b) studi economici e monitoraggio sul settore commerciale e
disciplina del commercio interno, ivi comprese le attivita'
ausiliarie del commercio e le istituzioni per il deposito di
merci; b-bis) attivita' di monitoraggio e di sviluppo delle nuove forme di
commercializzazione; c) attivita' fieristiche, inclusi il riconoscimento delle
manifestazioni fieristiche internazionali, la formazione del
calendario ufficiale fieristico ed i rapporti con le regioni; d) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel
settore del commercio, in collegamento con la Direzione generale
per il coordinamento degli incentivi alle imprese; e) attuazione della normativa in materia di registro delle imprese di
cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di
altri registri, elenchi, ed albi tenuti dalle camere di commercio;
attivita' di indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei
compiti conferiti alle camere di commercio a seguito della
soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del
commercio e dell'artigianato; e-bis) contenzioso ed attivita' di coordinamento e supporto agli albi
e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura; f) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio;
esercizio delle funzioni previste dalla legge relative alle camere
di commercio, alle loro unioni, centri esteri ed aziende speciali;
monitoraggio della gestione delle risorse degli stessi; cura dei
rapporti con i predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini
della stesura della relazione al Parlamento;".
6. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, lettere h), i) ed l) sono sostituite dalle seguenti: "h) studi sull'attivita' assicurativa e vigilanza sulla Consap S.p.a.
(Concessionaria servizi assicurativi pubblici); i) adempimenti nei confronti delle societa' di assicurazione ai sensi
del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373; l) adempimenti sanzionatori in materia assicurativa; l-bis) attivita' in materia di servizi, studi sulla materia stessa,
definizione di iniziative normative anche di incentivazione, in
collegamento con la direzione generale per il coordinamento degli
incentivi alle imprese;".
7. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, la lettere a) e' sostituita dalle seguenti: "a) studi, ricerche e rilevazioni economiche riguardanti il settore
industriale, nonche' i settori dell'artigianato e della
cooperazione, ed elaborazione di iniziative finalizzate ad
incrementare la competitivita' del sistema produttivo; a-bis) coordinamento della politica industriale, con specifico
riferimento alle politiche riguardanti le piccole e medie
industrie e l'artigianato, in particolare per gli aspetti
riguardanti i rapporti con le altre amministrazioni, con le
regioni, con l'Unione europea e con gli altri organismi
internazionali;".
8. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) attivita' connesse alla sicurezza di impianti industriali anche a
rischio ambientale, alle normative di sicurezza dei prodotti
industriali ed al controllo di conformita' dei beni strumentali
alle direttive comunitarie settoriali nonche' alle connesse
certificazioni;".
9. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere i), l) ed m) sono sostituite dalle seguenti: "i) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel
settore industriale e dell'artigianato; i-bis) attivita' connesse alla promozione ed allo sviluppo di
tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale, al
sistema di certificazione ambientale ed ai rapporti con
l'organismo nazionale competente in materia di ecolabel ed
ecoaudit; l) vigilanza sulle stazioni sperimentali per l'industria,
sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sul Banco
nazionale di prova delle armi da fuoco portatili; m) rapporti con le societa' e gli istituti operanti in materia di
promozione industriale;".
10. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, la lettera o) e' sostituita dalle seguenti: "o) problemi industriali connessi al programma di riordino delle
partecipazioni statali di cui al decreto-legge 23 aprile 1993, n.
118, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 23 giugno 1993,
n. 202, esercizio delle competenze in materia di centri per lo
sviluppo dell'imprenditorialita', d'intesa con la direzione
generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per i
centri collocati nelle aree di crisi siderurgica; tutte le altre
competenze non diversamente attribuite rinvenienti al Ministero
dalla soppressione del Ministero delle partecipazioni statali, ivi
compresa la cura degli eventuali rapporti pregressi; o-bis) dal 1o gennaio 2000, funzioni relative al settore
agroindustriale di cui all'articolo 55, comma 8, del decreto
legislativo n. 300 del 1999;".
11. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere da c) a g) sono sostituite dalle seguenti:. "c) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi al
sistema industriale e per l'innovazione tecnologica; d) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per lo
sviluppo delle aree depresse e per le zone colpite dagli eventi
sismici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile
1993, n. 96; e) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi all'uso
razionale dell'energia, al risparmio energetico ed all'uso delle
fonti rinnovabili ed assimilate e rapporti con le regioni per gli
aspetti ad esse delegati o trasferiti nella medesima materia; f) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per lo
sviluppo dell'esplorazione mineraria del territorio nazionale e
per lo sviluppo degli investimenti minerari in Italia e
all'estero; interventi per le attivita' sostitutive nelle aree di
crisi mineraria ed interventi per i risanamenti ambientali delle
aree minerarie; g) esercizio delle competenze statali in materia di agevolazioni
finanziarie per gli interventi nel settore distributivo, per
l'innovazione dello stesso e per i mercati agroalimentari; g-bis) interventi finalizzati al risanamento del settore siderurgico
e alla reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, ivi
compresi quelli rinvenienti alla competenza del Ministero a
seguito della soppressione del Ministero delle partecipazioni
statali;".
12. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere da a) ad f) sono sostituite dalle seguenti: "a) rapporti con l'Unione europea ed altri organismi internazionali,
con particolare riferimento alla tutela dei consumatori e degli
utenti, nonche' alla metrologia legale; b) rapporti con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
con particolare riferimento a quelli in materia di tutela
dell'informazione del consumatore con riguardo ai messaggi
pubblicitari, nonche' rapporti con altre autorita' indipendenti,
per i profili concernenti la tutela dei consumatori e degli
utenti; c) definizione delle iniziative normative, nonche' studi e ricerche,
relative alla tutela dei consumatori e degli utenti; d) tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti e
connessi rapporti con le regioni, con gli enti locali e le camere
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; e) attivita' di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del
Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, nonche' tenuta
dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti di
cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281; f) attivita' amministrativa di controllo e vigilanza, relativamente
alle manifestazioni a premio di cui all'articolo 19, comma 4,
lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449; f-bis) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi
di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione
dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi, anche
ai fini di osservazione circa l'andamento delle dinamiche
inflattive, con conseguenti segnalazioni delle anomalie e
distorsioni alle Autorita' con poteri di intervento sul mercato; f-ter) attivita' di omologazione degli strumenti di misura, nonche'
di indirizzo e coordinamento dei servizi metrici e del saggio dei
metalli preziosi e relativi rapporti con le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura e con ogni altro organismo
operante nella materia; f-quater) attivita' di controllo di sicurezza e di conformita' dei
prodotti destinati al consumatore alle direttive comunitarie e
alle connesse certificazioni, nonche' rapporti con i soggetti
competenti per i controlli in sede locale, in collegamento con la
direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita';".



Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, come
risultante a seguito delle modifiche introdotte con il
presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 3 (Direzione generale degli affari generali). -
1. La direzione generale degli affari generali cura lo
svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero
nelle seguenti materie:
a) assunzioni, carriera e posizioni di stato del
personale del Ministero;
b) trattamento economico del personale in servizio ed
in quiescenza;
c) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita'
di valutazione dei fabbisogni di personale, di
organizzazione degli uffici e di semplificazione delle
procedure;
c-bis) attivita' di formazione del personale del
Ministero;
c-ter) gestione unificata di spese a carattere
strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita'
amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi in cui,
per evitare duplicazioni di strutture e al fine del
contenimento dei costi, sia stata individuata tale
opportunita';
d) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di
contrattazione sindacale decentrata, nonche' all'attivita'
del responsabile dei sistemi informativi automatizzati, del
responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del
lavoro, nonche' all'attivita' di relazioni con il pubblico;
e) gestione dei beni e predisposizione degli atti
concernenti lo stato di previsione della spesa del
Ministero;
f) altre materie connesse o complementari a quelle di
cui al presente comma e materie residue di carattere
generale relative all'organizzazione ed al funzionamento
delle strutture del Ministero".
"Art. 4 (Direzione generale dell'energia e delle
risorse minerarie). - 1. La direzione generale dell'energia
e delle risorse minerarie cura lo svolgimento delle
funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti
materie:
a) elaborazione delle linee di politica energetica e
mineraria di rilievo nazionale e attivita' connesse agli
interventi di programmazione nazionale e regionale nei
settori energetico e minerario, ivi compresi quelli in
materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico e
quelli di metanizzazione del Mezzogiorno;
b) rapporti con l'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali e con le regioni nei settori
energetico e minerario;
c) applicazione ed attuazione per la parte di
competenza statale delle leggi afferenti il settore del
petrolio, del metano, del carbone, del nucleare,
dell'energia elettrica, del risparmio energetico e delle
fonti rinnovabili;
c-bis) elaborazione ed attuazione delle norme di
recepimento della disciplina europea in materia energetica
e mineraria e, in particolare, delle direttive relative al
mercato interno dell'energia e alla sua liberalizzazione;
c-ter) determinazioni in materia di importazione,
esportazione e stoccaggio di energia;
c-quater) determinazione delle caratteristiche
tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita
e consumata;
c-quinquies) adempimenti in materia di scorte
energetiche obbligatorie; gestione e coordinamento delle
iniziative nei casi di emergenza energetica;
d) applicazione ed attuazione per la parte di
competenza statale delle leggi afferenti il settore
minerario e rapporti con le regioni per il settore delle
cave e torbiere e delle sorgenti e captazioni di acque
minerali e termali;
e) attivita' connesse alla sicurezza degli impianti
energetici e minerari ad elevato rischio ambientale ed
elaborazione di normative tecniche connesse ad attivita'
energetiche e minerarie, in collegamento con la direzione
generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita';
e-bis) sviluppo e promozione di tecnologie e processi
produttivi ambientalmente compatibili nel settore
energetico e minerario ed elaborazione delle relative norme
tecniche, anche mediante accordi di programma con altre
amministrazioni, con l'ENEA ed altri enti di ricerca, in
collegamento con la direzione generale per lo sviluppo
produttivo e la competitivita';
e-ter) attuazione, monitoraggio e coordinamento del
processo di razionalizzazione e liberalizzazione del
sistema di distribuzione dei carburanti; sorveglianza e
controllo in materia di logistica del trasporto e dello
stoccaggio dei prodotti energetici, con conseguente
segnalazione di eventuali distorsioni al Ministro ai fini
dell'inoltro delle segnalazioni stesse all'Autorita'
garante per la concorrenza ed il mercato";
f) definizione delle iniziative normative di
incentivazione nel settore dell'uso razionale di energia e
minerario, in collegamento con la direzione generale per il
coordinamento degli incentivi alle imprese;
g) vigilanza sull'attivita' dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e, per quanto di
competenza, sull'attivita' dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare, nonche' rapporti con le imprese
concessionarie di servizi pubblici nei settori dell'energia
elettrica e del gas;
h) coordinamento della politica energetica, in
particolare per gli aspetti di collaborazione con le altre
amministrazioni e con l'Autorita' di regolazione per
l'energia elettrica ed il gas;
i) indirizzo, coordinamento e supporto agli enti
territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative
in materia di energia e risorse minerarie ad essi
attribuite, nonche' per l'attuazione di programmi locali su
tematiche energetiche;
i-bis) rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e
mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e
mineraria e al coordinamento con le regioni e gli enti
locali;
l) attuazione per la parte di competenza statale
delle norme di polizia delle miniere e delle cave anche ai
fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori;
l-bis) adempimenti in materia di ricerca mineraria di
base; inventario delle risorse geotermiche; dichiarazione,
sentite le regioni interessate, delle aree indiziate di
minerale; promozione della ricerca mineraria all'estero;
m) sperimentazioni e controlli su minerali energetici
ed in genere in materia mineraria e petrografica;
riconoscimento dell'idoneita' di prodotti esplodenti per
uso estrattivo;
n) altre materie connesse o complementari a quelle di
cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti
le risorse energetiche o minerarie".
"Art. 5 (Direzione generale del commercio, delle
assicurazioni e dei servizi). - 1. La direzione generale
del commercio, delle assicurazioni e dei servizi cura lo
svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero
nelle seguenti materie:
a) rapporti con l'Unione europea nel settore del
commercio, delle assicurazioni e dei servizi, nonche'
rapporti con le regioni per le materie di competenza delle
stesse nel settore terziario;
b) studi economici e monitoraggio sul settore
commerciale e disciplina del commercio interno, ivi
comprese le attivita' ausiliarie del commercio e le
istituzioni per il deposito di merci;
b-bis) attivita' di monitoraggio e di sviluppo delle
nuove forme di commercializzazione;
c) attivita' fieristiche, inclusi il riconoscimento
delle manifestazioni fieristiche internazionali, la
formazione del calendario ufficiale fieristico ed i
rapporti con le regioni;
d) definizione delle iniziative normative di
incentivazione nel settore del commercio, in collegamento
con la direzione generale per il coordinamento degli
incentivi alle imprese;
e) attuazione della normativa in materia di registro
delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e di altri registri, elenchi, ed albi tenuti
dalle camere di commercio; attivita' di indirizzo e
coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle
camere di commercio a seguito della soppressione degli
uffici provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
e-bis) contenzioso ed attivita' di coordinamento e
supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio
tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
f) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di
commercio; esercizio delle funzioni previste dalla legge
relative alle camere di commercio, alle loro unioni, centri
esteri ed aziende speciali; monitoraggio della gestione
delle risorse degli stessi; cura dei rapporti con i
predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini della
stesura della relazione al Parlamento;
g) attivita' fiduciarie e di revisione;
h) studi sull'attivita' assicurativa e vigilanza
sulla Consap S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi
pubblici);
i) adempimenti nei confronti delle societa' di
assicurazione ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre
1998, n. 373;
l) adempimenti sanzionatori in materia assicurativa;
l-bis) attivita' in materia di servizi, studi sulla
materia stessa, definizione di iniziative normative anche
di incentivazione, in collegamento con la direzione
generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
m) altre materie connesse o complementari a quelle di
cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti
il settore del commercio, delle assicurazioni e dei
servizi".
"Art. 6 (Direzione generale per lo sviluppo produttivo
e la competitivita'). - 1. La direzione generale per lo
sviluppo produttivo e la competitivita' cura lo svolgimento
delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti
materie:
a) studi, ricerche e rilevazioni economiche
riguardanti il settore industriale, nonche' i settori
dell'artigianato e della cooperazione, ed elaborazione di
iniziative finalizzate ad incrementare la competitivita'
del sistema produttivo;
a-bis) coordinamento della politica industriale, con
specifico riferimento alle politiche riguardanti le piccole
e medie industrie e l'artigianato, in particolare per gli
aspetti riguardanti i rapporti con le altre
amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con
gli altri organismi internazionali";
b) definizione delle iniziative normative di
incentivazione nel settore industriale, in collegamento con
la direzione generale per il coordinamento degli incentivi
alle imprese;
c) sviluppo delle nuove tecnologie, dei nuovi
prodotti e dei nuovi settori industriali, anche nel quadro
dello sviluppo della societa' dell'informazione;
d) cooperazione a livello internazionale per lo
sviluppo di tecnologie avanzate ed iniziative per il
trasferimento delle tecnologie innovative alle imprese
minori;
e) disciplina della proprieta' industriale e
attivita' connesse alla concessione di brevetti per
invenzioni, per modelli industriali e per marchi di
impresa;
f) attivita' connesse alla sicurezza di impianti
industriali anche a rischio ambientale, alle normative di
sicurezza dei prodotti industriali ed al controllo di
conformita' dei beni strumentali alle direttive comunitarie
settoriali nonche' alle connesse certificazioni;
g) vigilanza sugli enti di normazione nazionali,
emanazione di normative tecniche, fissazione di standard
per la certificazione di prodotti, impianti e sistemi di
qualita' e valutazione dei loro effetti sull'apparato
produttivo, in collegamento con la direzione generale per
l'armonizzazione e la tutela del mercato;
h) notifiche all'Unione europea delle normative
tecniche nazionali;
i) applicazione delle leggi afferenti le competenze
statali nel settore industriale e dell'artigianato;
i-bis) attivita' connesse alla promozione ed allo
sviluppo di tecnologie e processi produttivi di minor
impatto ambientale, al sistema di certificazione ambientale
ed ai rapporti con l'organismo nazionale competente in
materia di ecolabel ed ecoaudit;
l) vigilanza sulle stazioni sperimentali per
l'industria, sull'Istituto nazionale per le conserve
alimentari, sul Banco nazionale di prova delle armi da
fuoco portatili;
m) rapporti con le societa' e gli istituti operanti
in materia di promozione industriale";
n) vigilanza sulle imprese in amministrazione
straordinaria;
o) problemi industriali connessi al programma di
riordino delle partecipazioni statali di cui al
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202,
esercizio delle competenze in materia di centri per lo
sviluppo dell'imprenditorialita' d'intesa con la direzione
generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
per i centri collocati nelle aree di crisi siderurgica;
tutte le altre competenze non diversamente attribuite
rinvenienti al Ministero dalla soppressione del Ministero
delle partecipazioni statali, ivi compresa la cura degli
eventuali rapporti pregressi;
o-bis) dal 1o gennaio 2000, funzioni relative al
settore agroindustriale di cui all'art. 55, comma 8, del
decreto legislativo n. 300 del 1999;
p) analisi dello stato dei settori merceologici ed
elaborazione di linee di indirizzo per lo sviluppo degli
stessi;
q) promozione dello sviluppo industriale nelle aree
depresse;
r) altre materie connesse o complementari a quelle di
cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti
lo sviluppo e la competitivita' delle imprese del settore
industriale e dell'artigianato".
"Art. 7 (Direzione generale per il coordinamento degli
incentivi alle imprese). - 1. La direzione generale per il
coordinamento degli incentivi alle imprese cura lo
svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero
nelle seguenti materie:
a) valutazione degli effetti sull'apparato produttivo
e distributivo degli interventi di agevolazione alle
imprese assunti in sede di Unione europea, nazionale e
regionale, relativi interventi di coordinamento e di
applicazione e proposte di eventuali correttivi, in
rapporto con le direzioni generali di settore;
b) iniziative per la promozione, il coordinamento e
l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle
imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte
dell'Unione europea;
c) esercizio delle competenze statali in materia di
incentivi al sistema industriale e per l'innovazione
tecnologica;
d) esercizio delle competenze statali in materia di
incentivi per lo sviluppo delle aree depresse e per le zone
colpite dagli eventi sismici di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 aprile 1993, n. 96;
e) esercizio delle competenze statali in materia di
incentivi all'uso razionale dell'energia, al risparmio
energetico ed all'uso delle fonti rinnovabili ed assimilate
e rapporti con le regioni per gli aspetti ad esse delegati
o trasferiti nella medesima materia;
f) esercizio delle competenze statali in materia di
incentivi per lo sviluppo dell'esplorazione mineraria del
territorio nazionale e per lo sviluppo degli investimenti
minerari in Italia e all'estero; interventi per le
attivita' sostitutive nelle aree di crisi mineraria ed
interventi per i risanamenti ambientali delle aree
minerarie;
g) esercizio delle competenze statali in materia di
agevolazioni finanziarie per gli interventi nel settore
distributivo, per l'innovazione dello stesso e per i
mercati agroalimentari;
g-bis) interventi finalizzati al risanamento del
settore siderurgico e alla reindustrializzazione delle aree
di crisi siderurgica, ivi compresi quelli rinvenienti alla
competenza del Ministero a seguito della soppressione del
Ministero delle partecipazioni statali;
h) altre materie connesse o complementari a quelle di
cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti
gli interventi di agevolazione finanziaria alle imprese".
"Art. 8 (Direzione generale per l'armonizzazione e la
tutela del mercato). - 1. La direzione generale per
l'armonizzazione e la tutela del mercato cura lo
svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero
nelle seguenti materie:
a) rapporti con l'Unione europea ed altri organismi
internazionali, con particolare riferimento alla tutela dei
consumatori e degli utenti, nonche' alla metrologia legale;
b) segnalazioni e proposte al Ministro ai fini dei
rapporti con l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, con particolare riferimento a quelli in materia di
tutela dell'informazione del consumatore con riguardo ai
messaggi pubblicitari, nonche' rapporti con altre autorita'
indipendenti, per i profili concernenti la tutela dei
consumatori e degli utenti;
c) definizione delle iniziative normative, nonche'
studi e ricerche, relative alla tutela dei consumatori e
degli utenti;
d) tutela degli interessi economici dei consumatori e
degli utenti e connessi rapporti con le regioni, con gli
enti locali e le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura;
e) attivita' di supporto e segreteria tecnico
organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori ed
utenti, nonche' tenuta dell'elenco delle associazioni dei
consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio
1998, n. 281;
f) attivita' amministrativa di controllo e vigilanza,
relativamente alle manfestazioni a premio di cui all'art.
19, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
f-bis) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati
nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative,
sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di
offerta di beni e servizi, anche ai fini di osservazione
circa l'andamento delle dinamiche inflattive, con
conseguenti segnalazioni delle anomalie e distorsioni al
Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse
alle autorita' con poteri di intervento sul mercato;
f-ter) attivita' di omologazione degli strumenti di
misura, nonche' di indirizzo e coordinamento dei servizi
metrici e del saggio dei metalli preziosi e relativi
rapporti con le camere di commercio industria artigianato
ed agricoltura e con ogni altro organismo operante nella
materia;
f-quater) attivita' di controllo di sicurezza e di
conformita' dei prodotti destinati al consumatore alle
direttive comunitarie e alle connesse certificazioni,
nonche' rapporti con i soggetti competenti per i controlli
in sede locale, in collegamento con la direzione generale
per lo sviluppo produttivo e la competitivita';
g) altre materie connesse o complementari a quelle di
cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti
la tutela dei consumatori e del mercato".
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
"Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura", e' stata pubblicata nel
supplemento ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 7
dell'11 gennaio 1994. Il testo dell'art. 8 e' il seguente:
"Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario generale ovvero di un
dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle
imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083
del medesimo codice e le societa' semplici. Le imprese
artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, sono altresi' annotate in una sezione
speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
nazionale.
7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente
articolo deve trovare piena attuazione entro il termine
massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino a tale data le camere di commercio
continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di
cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro della giustizia, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente
articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita' realizzata
attraverso il registro delle imprese con il Bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa'
cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via
telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati
attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di
certificati che attestino la mancanza di iscrizione,
nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative
per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del
registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi
di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle
camere di commercio di ogni altra notizia di carattere
economico, statistico ed amministrativo non prevista ai
fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori
diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro,
l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione
della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
previsto per le ditte individuali.
10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro
delle imprese, le camere di commercio provvedono, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti
comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
entrano in vigore alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla
banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle
imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
integrale o parziale di ogni atto per il quale siano
previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita'
disposte dal regolamento di cui al comma 8".
- Per il titolo decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.
373, si veda nelle note alle premesse.
- Per il titolo del decreto-legge 23 aprile 1993, n.
118, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno
1993, n. 202, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo del comma 8 dell'art. 55 del decreto
legislativo n. 300/1999 e' il seguente:
"8. A far data dal 1o gennaio 2000, le finzioni
relative al settore agroindustriale esercitate dal
Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le
inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle
funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto
legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo
forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale
dello Stato al Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi
dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.
4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del
1997".
- Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante
"Trasferimento delle competenze dei soppressi dipartimento
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile
1993.
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti", e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto
1998.
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica", e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
1997. Il testo del comma 4 dell'art. 19 e' il seguente:
"4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede
alla revisione organica della disciplina dei concorsi e
delle operazioni a premio nonche' delle manifestazioni di
sorte locali di cui agli articoli da 39 a 62 del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, con
contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra
che risulti in contrasto con la nuova disciplina, secondo i
seguenti principi:
a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle
modalita' per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni
a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, con
particolare riguardo all'individuazione dei soggetti
promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla
natura dei premi, ai meccanismi e alle modalita' di
effettuazione, alle forme di controllo delle singole
iniziative;
b) previsione della possibilita' di effettuare le
operazioni di cui all'art. 44, secondo comma, lettera a),
del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da
piu' ditte in associazione tra loro; abolizione
dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle
operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali
e definizione di eventuali modalita' di comunicazione
preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle
manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori;
previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale dei premi
non assegnati e non richiesti;
c) attribuzione al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato dei poteri di controllo sui
concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello
svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di
lesione della pubblica fede e della parita' di trattamento
e di opportunita' per tutti i partecipanti, di turbamento
della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio
statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di
reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle
relative strutture amministrative e dotazioni organiche
anche a valere sul personale gia' assegnato temporaneamente
al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti
promotori;
d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza
sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e
alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei
casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui
alla lettera a)".



 
Art. 4
Direzione generale per il turismo

1. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997 e' inserito il seguente: "Art. 8-bis (Direzione generale per il turismo). 1. La Direzione generale per il turismo cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie: a) elaborazione e definizione, in accordo con le regioni, degli
indirizzi generali delle politiche turistiche e dei principi e
degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema
turistico nazionale, nonche' attivita' finalizzate alla
predisposizione delle connesse linee guida; b) monitoraggio, attuazione e coordinamento delle fasi attuative del
documento di linee guida di cui alla lettera a) relativamente agli
aspetti statali; c) coordinamento intersettoriale delle attivita' statali connesse
alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico
nazionale; d) partecipazione alle attivita' delle organizzazioni internazionali
multilaterali in materia turistica e attivita' finalizzate alla
realizzazione degli accordi internazionali nella medesima materia; e) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo, con
particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia
all'elaborazione delle politiche turistiche comunitarie ed
all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie; f) attivita' finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine
dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico
nazionale e della promozione del turismo sociale; g) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni
economiche riguardanti il sistema turistico, nonche' elaborazione
di iniziative finalizzate ad incrementare la competitivita' del
sistema stesso; h) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel
settore turistico, in collegamento con la Direzione generale per
il coordinamento degli incentivi alle imprese; i) vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), il
Club alpino italiano (CAI), l'Automobile club d'Italia (ACI) e gli
Automobile club provinciali e locali (AA.CC.PP.LL); l) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari
esigenze connesse a disabilita', stato di salute, eta' avanzata; m) gestione del fondo di garanzia per il consumatore di pacchetti
turistici; n) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel
settore turistico, anche con riferimento alla promozione dello
sviluppo turistico delle aree depresse; o) sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, promozione
e sostegno dei nuovi prodotti turistici, anche nel quadro dello
sviluppo della societa' dell'informazione; p) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente
comma e con prevalenza di aspetti inerenti il turismo.".
 
Art. 5
Articolazione delle unita' dirigenziali
non generali e disposizioni transitorie

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997 e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Articolazione delle unita' dirigenziali non generali e disposizioni transitorie). - 1. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis), lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale ed alla definizione dei relativi compiti. 2. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1, ciascun ufficio dirigenziale generale operera' avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In particolare la direzione generale del turismo si avvarra' degli uffici dirigenziali gia' appartenenti al Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 18



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle
premesse.



 
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