Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 1 marzo 2000, n. 113 |
Regolamento recante modalita', condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui all'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificato dell'articolo 20, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 maggio 1990, n. 101, recante: "Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero", e in particolare l'articolo 4, comma 1, periodo primo, cosi' come modificato dal decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 143, che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sono stabilite le modalita', le condizioni e l'importo massimo per la corresponsione dei contributi agli interessi da parte del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' e imprese all'estero partecipate dalla Societa' italiana per le imprese all'estero S.p.a. - Roma (SIMEST); Visto l'articolo 4, comma 1, periodi secondo e terzo, della citata legge n. 100/1990, che prevedono che il tasso di interesse agevolato e' stabilito in misura pari al 50% di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento, e che i relativi oneri sono a carico del fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295; Vista la legge 12 agosto 1993, n. 312, concernente: "Abolizione del "fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento"; Visto l'articolo 109/L della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, successivamente modificata dalla legge 3 novembre 1992, n. 454, con la quale e' stato ratificato il Trattato istitutivo della Comunita' europea; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalita' di erogazione; Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero in data 28 novembre 1997, n. 500, recante modalita', condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui al predetto articolo 4 della legge n. 100/1990; Visto l'articolo 25 del decreto legislativo n. 143/1998 che attribuisce alla SIMEST, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e prevede la stipula di apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i compensi e rimborsi relativi a tale gestione; Visto il decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Vista la convenzione, relativa alla gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 295/1973, stipulata fra il Ministro del commercio con l'estero e la SIMEST in data 15 ottobre 1998 ed approvata con decreto del Ministro del commercio con l'estero del 16 ottobre 1998; Visto l'articolo 2, primo comma, della citata convenzione del 15 ottobre 1998 concernente l'istituzione del "Comitato agevolazioni" quale organo deliberativo in materia di interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui all'articolo 4 della legge n. 100/1990 soprarichiamata; Atteso che, a seguito delle modifiche apportate alla legge n. 100/1990 dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 143/1998, occorre rideterminare modalita', condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui all'articolo 4 della stessa legge n. 100/1990; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'articolo 3, relativo al controllo preventivo di legittimita' sugli atti non aventi forza di legge; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Udito il parere n. 253/99 della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 6 dicembre 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 200199 in data 19 gennaio 2000;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Disposizioni generali
1. La Societa' italiana per le imprese all'estero S.p.a. - Roma (SIMEST), nella sua qualita' di soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. 2. Il contributo agli interessi di cui al precedente comma 1 puo' essere concesso a fronte di operazioni di finanziamento accordate agli operatori italiani da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per l'acquisizione di quote in societa' o imprese all'estero non ancora costituite o gia' costituite. In quest'ultima ipotesi la quota eventualmente detenuta in precedenza dallo stesso operatore richiedente deve risultare interamente versata. 3. Il contributo agli interessi di cui al precedente comma 1 puo' essere concesso a fronte di operazioni per le quali la quota di capitale di rischio non e' acquisita dagli operatori italiani prima della data della delibera del consiglio di amministrazione della SIMEST che approva l'acquisizione della partecipazione di quest'ultima nella societa' o impresa all'estero. 4. Detto contributo non puo' cumularsi con altre provvidenze pubbliche finalizzate ad agevolare la stessa acquisizione, mentre puo' sussistere anche in presenza di interventi finanziari comunitari o resi disponibili da organismi internazionali operanti nel settore della promozione degli investimenti all'estero. 5. I contributi agli interessi corrisposti ai sensi del presente decreto sono addebitati al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nei limiti delle effettive disponibilita' finanziarie destinate a tale attivita'.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota al titolo: La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante: "Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1990. Si riporta il testo dell'art. 4, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143: "4.1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a., alle modalita', condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'art. 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. In ogni caso il tasso e' stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295. 2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella societa' o impresa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione. 3. Gli operatori italiani che partecipano a societa' e imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalita' e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE". Nota alle premesse: Per il testo dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, vedasi in nota al titolo. - Si riporta il testo dell'art. 109/L della legge 14 ottobre 1957, n. 1203. (Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee): non appena presa la decisione sulla data d'inizio della terza fase conformemente all'art. 121, paragrafo 3, o, secondo i casi, immediatamente dopo il 1o luglio 1998: il Consiglio adotta le disposizioni di cui all'art. 107, paragrafo 6; i Governi degli Stati membri senza deroga nominano, in conformita' della procedura di cui all'art. 50 dello statuto del SEBC, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo della BCE. Se vi sono Stati membri con deroga, il numero dei membri del comitato esecutivo puo' essere inferiore a quello previsto dall'art. 11.1., dello statuto del SEBC, ma in nessun caso puo' essere inferiore a quattro. Non appena e' stato nominato il comitato esecutivo, il SEBC e la BCE entrano in funzione e si preparano a svolgere appieno le loro attivita' come indicato nel presente trattato e nello statuto del SEBC. Il pieno esercizio dei loro poteri ha inizio a decorrere dal primo giorno della terza fase. 2. Non appena e' stata istituita la BCE, essa, se necessario, assume i compiti dell'IME. Con l'istituzione della BCE, l'IME viene posto in liquidazione; le relative modalita' sono definire nello statuto dell'IME. 3. Se e fintantoche' vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'art. 107, paragrafo 3, del presente trattato, il consiglio generale della BCE di cui all'art. 45 dello statuto del SEBC sara' costituito in quanto terzo organo decisionale della BCE. 4. Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimita' degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute; e sara' quindi valuta a pieno diritto. Questa misura di per se' non modifica il valore esterno dell'ecu. Il Consiglio, deliberando con la stessa procedura, prende anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ecu come moneta unica di quegli Stati membri. 5. Se si decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all'unanimita' degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta il tasso al quale l'ecu subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'ecu come moneta unica nello Stato membro interessato. La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. Il testo dell'art. 12, comma 1, e' il seguente: "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi". Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 novembre 1997, n. 500, reca: "Regolamento recante modalita', condizioni e tempi dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a., previsto dall'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, a favore degli operatori italiani per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle societa' o imprese miste all'estero partecipate dalla Simest S.p.a." e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 gennaio 1998, n. 21. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante: "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 maggio 1998, n. 109. Si riporta il testo dell'art. 25, commi 1, 2, 3 e 4: "Art. 25. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, ed all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalita' di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a. 2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1, la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi. 3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 e' titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti. 4. Entro le date di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilita' finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1". Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99. La legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10. Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nella materia di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - L'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale) ha istituito un fondo gestito fino al 31 dicembre 1998 dal Mediocredito centrale per conto del Ministero del tesoro, al quale fanno carico anche gli oneri derivanti dal pagamento del contributo in conto interessi relativi ai finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 4, della legge n. 100/1990. L'art. 25 del decreto legislativo n. 143/1998 ha trasferito la gestione di tale fondo alla Simest dal 1o gennaio 1999.
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| Art. 2 Procedimento per la concessione
1. L'operatore interessato puo' presentare alla SIMEST domanda di contributo agli interessi anche prima della data della delibera del consiglio di amministrazione della SIMEST stessa che approva l'acquisizione della partecipazione di quest'ultima nella societa' o impresa all'estero e comunque non oltre tre mesi successivi alla suddetta data. 2. Le domande di contributo agli interessi sono istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse, sempreche' complete della necessaria documentazione. 3. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modifiche, la tipologia della partecipazione dell'operatore richiedente nella societa' o impresa all'estero e, nel caso di apporti in natura, la congruita' di tali apporti. Per tale attivita' possono essere utilizzati i documenti e altri elementi di valutazione acquisiti dalla SIMEST ai fini dell'assunzione della propria partecipazione. 4. L'attivita' istruttoria e la relativa deliberazione finale del "Comitato agevolazioni" sono definite non oltre sei mesi dalla data di arrivo della domanda completa della necessaria documentazione. 5. Ove le disponibilita' finanziarie del Fondo siano insufficienti rispetto alle domande presentate, il "Comitato agevolazioni" provvede ad accogliere prioritariamente le domande avanzate dagli operatori in possesso di certificazione di qualita' del prodotto o dell'azienda in attuazione di quanto previsto all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
Note all'articolo 2: - Per il titolo della legge 24 aprile 1990, n. 100, vedasi in nota al titolo. - Il comma 8, dell'art. 22 del decreto legislativo n. 143/1998 cosi' recita: "8. Nella determinazione dei criteri per la concessione dei contributi e di finanziamenti volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese puo' essere riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di qualita' del prodotto e dell'azienda".
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| Art. 3 Importo massimo agevolabile
1. L'importo massimo agevolabile dei finanziamenti, fermi restando i limiti di intensita' d'aiuto previsti dalla normativa comunitaria, e' fissato in misura non superiore al controvalore in lire o in euro del 90% della prevista quota complessiva di partecipazione degli operatori italiani richiedenti nella societa' o impresa estera fino al 51% del capitale di quest'ultima. Ove le relative richieste siano presentate da piu' operatori italiani partecipanti al capitale di una stessa societa' estera, l'agevolazione, fermi i limiti massimi sopra indicati, viene proporzionalmente commisurata ai rispettivi apporti al capitale della societa' estera. Ove piu' imprese italiane, i cui bilanci risultino in uno stesso bilancio consolidato, presentino domanda di contributo agli interessi per una medesima iniziativa, ai fini del calcolo dell'intensita' massima dell'aiuto, sara' preso in considerazione l'ammontare complessivo dei finanziamenti. Per il computo del predetto limite del 51% non viene considerato l'importo della quota di partecipazione della SIMEST nella societa' o impresa estera. 2. Ai fini del calcolo dell'importo massimo dei finanziamenti e dell'intensita' d'aiuto, il controvalore in lire o in euro della partecipazione e' calcolato sulla base del tasso di cambio, rilevato ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, ed eventuali successive modificazioni, quindici giorni lavorativi prima della data di deliberazione della concessione dell'agevolazione, o, in caso di valute non ricomprese nell'elenco di cui al medesimo articolo 2, comma 1, al tasso di cambio rilevato alla stessa data dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base della quotazione del dollaro statunitense. Per le domande pervenute dopo il 31 dicembre 1998 si applicano, per le valute dei Paesi appartenenti all'Unione monetaria europea, i tassi di conversione fissi stabiliti dal Consiglio europeo in base all'articolo 109/L, paragrafo 4, prima frase, del Trattato istitutivo della Comunita' europea e, per le altre valute, i tassi di cambio rilevati secondo quanto previsto nella prima parte del presente comma, tenendo conto, ove necessario, del tasso di conversione Euro/Lira, irrevocabilmente stabilito dal Consiglio europeo in base al predetto articolo. 3. La durata massima dei finanziamenti, che devono essere denominati in lire o in euro, non puo' eccedere gli otto anni a partire dalla prima erogazione, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. I rimborsi devono avvenire con cadenza semestrale.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312. (Abolizione del fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimenti). "Art. 2. - 1. La Banca d'Italia rileva a titolo indicativo, per ciascuna giornata lavorativa, le quotazioni di riferimento contro lire delle seguenti valute estere: a) dollaro USA; b) ecu e valute comunitarie; c) dollaro canadese, yen giapponese, franco svizzero, scellino austriaco, corona norvegese, corona svedese, marco finlandese e dollaro australiano. 2. La Banca d'Italia ha facolta' di modificare l'elenco delle valute estere di cui al comma 1 qualora esigenze di mercato lo rendano necessario. 3. La rilevazione di cui al comma 1 avviene sulla base dei cambi comunicati in sede di concertazione fra banche centrali alle ore 14,15 di ciascuna giornata lavorativa. 4. Nelle giornate del 14 agosto, 24 e 31 dicembre, nonche' in tutti gli altri casi nei quali la concertazione di cui al comma 3 non possa avere luogo, per le valute interessate valgono le quotazioni rilevate il giorno lavorativo precedente. 5. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la concertazione di cui al comma 3 venga soppressa o significativamente modificata, la Banca d'Italia rileva la quotazione delle valute di cui al comma 1 secondo le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia. 6. Le quotazioni rilevate ai sensi del presente articolo sono diffuse al mercato dalla Banca d'Italia tramite circuito informativo telematico e rese note al pubblico con comunicato del Ministero del tesoro". Per il testo dell'art. 109/L del trattato istituito della Comunita' europea, vedasi in note alle premesse.
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| Art. 4 Modalita' di erogazione
1. Il contributo agli interessi e' pari, per tutta la durata del finanziamento, al 50% del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per il credito agevolato al settore industriale, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. Esso e' erogato, in lire o in euro, all'operatore richiedente direttamente o tramite il soggetto finanziatore, non oltre trenta giorni dal completamento della documentazione necessaria. 2. L'intervento agevolativo decorre dal momento dell'erogazione del finanziamento sempreche' sia stata perfezionata o persista l'acquisizione della partecipazione della SIMEST al capitale di rischio della societa' o impresa all'estero, siano stati effettuati da parte dell'operatore richiedente i versamenti o gli apporti della quota di capitale di rischio acquisita nella societa' o impresa all'estero e sia stata trasmessa la necessaria documentazione. Tali versamenti o apporti sono agevolabili in quanto effettuati entro due anni dalla data di concessione dell'agevolazione. 3. In caso di acquisizione di quote di capitale di rischio con apporti di natura non finanziaria l'operatore richiedente deve produrre, ai fini della valutazione circa l'ammissibilita' e la congruita', una perizia giurata o una valutazione di una societa' specializzata. La SIMEST puo' disporre una ulteriore perizia o valutazione il cui costo e' a carico dell'operatore. 4. L'erogazione del contributo in conto interessi, che e' subordinata alla sussistenza dei requisiti indicati al precedente comma 2 del presente articolo, avviene in piu' quote sulla base delle rate di interessi, previste dal piano di ammortamento del finanziamento, pagate dall'operatore richiedente. 5. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, il tasso d'interesse e le altre condizioni alle quali e' perfezionato il finanziamento sono liberamente concordati tra l'operatore richiedente ed il soggetto finanziatore. 6. Il controvalore in lire o in euro dei versamenti o apporti oggetto del finanziamento e' calcolato sulla base del tasso di cambio rilevato, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 312/1993 ed eventuali successive modificazioni, alla data in cui i versamenti o apporti sono effettuati. In caso di valute non ricomprese nell'elenco di cui al medesimo articolo 2, comma 1, il controvalore in lire o euro e' dato dai tassi di cambio indicativi rilevati periodicamente dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base della quotazione del dollaro statunitense. Per i versamenti o apporti successivi al 31 dicembre 1998 si applicano, per le valute dei Paesi appartenenti all'Unione monetaria europea, i tassi di conversione fissi stabiliti dal Consiglio europeo in base all'articolo 109/L, paragrafo 4, prima frase, del Trattato istitutivo della Comunita' europea e, per le altre valute, i tassi di cambio rilevati secondo quanto previsto nella prima parte del presente comma, tenendo conto, ove necessario, del tasso di conversione euro/lira irrevocabilmente stabilito dal Consiglio europeo, in base al predetto articolo.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (Disciplina del credito agevolato nel settore industriale): "Art. 20. - Determinazione del tasso di riferimento. Il tasso di riferimento e' determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Successivamente, tale tasso di riferimento si modifichera' automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine. Le modalita' delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modifichera', ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli. Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni". Per il testo dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, vedasi in note all'art. 3.
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| Art. 5 Cessazione dell'agevolazione
1. L'intervento agevolativo cessa, a decorrere dalle date dei rispettivi eventi, in caso di: a) estinzione anticipata del finanziamento, decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del relativo contratto per qualsiasi causa; b) cessazione dell'attivita' dell'operatore beneficiario o fallimento o altra procedura concorsuale che comporti la cessazione dell'attivita'; c) disinvestimento della quota di partecipazione finanziata; d) cessazione della partecipazione della SIMEST nell'impresa o societa' estera nell'ipotesi di inadempimento da parte dell'operatore italiano dei relativi obblighi contrattuali assunti nei confronti della SIMEST stessa. |
| Art. 6 Revoca delle agevolazioni
1. Nel caso in cui il contributo agli interessi sia stato concesso o erogato in assenza di uno o piu' requisiti per fatti imputabili all'operatore richiedente e non sanabili, il "Comitato agevolazioni" delibera la revoca, totale o parziale, del contributo. Tale revoca comporta la restituzione entro i termini stabiliti dallo stesso "Comitato agevolazioni", del contributo eventualmente erogato, con applicazione degli interessi dalla data di ciascuna erogazione a quella di effettivo riaccredito, al tasso utilizzato dalla Banca centrale europea sulle operazioni di rifinanziamento principali, vigente alla data di ciascuna erogazione maggiorato di cinque punti percentuali ed una sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte l'importo indebitamente fruito. 2. Nel caso in cui il contributo agli interessi sia stato concesso o erogato in assenza di uno o piu' requisiti per falli non imputabili all'operatore richiedente, il "Comitato agevolazioni" delibera la revoca totale o parziale del contributo. Tale revoca comporta la restituzione, entro i termini stabiliti dallo stesso "Comitato agevolazioni" del contributo eventualmente erogato con applicazione degli interessi, dalla data di ciascuna erogazione a quella di effettivo riaccredito, al tasso utilizzato dalla Banca centrale europea sulle operazioni di rifinanziamento principali vigente alla data di ciascuna erogazione. 3. Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, la Simest e' autorizzata ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Nota all'art. 6: - Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, reca: Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (2) (1/circ).
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| Art. 7 Controlli
1. Il "Comitato agevolazioni" puo' disporre controlli anche a campione sulle operazioni oggetto di agevolazioni ai sensi del presente decreto. 2. A tal fine il "Comitato agevolazioni", fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, stabilisce i criteri, i termini e le modalita' dei controlli, i requisiti dei soggetti preposti a tale attivita' comprese le cause di incompatibilita', nonche' la misura massima dei relativi oneri. All'inizio di ciascun anno il "Comitato agevolazioni" delibera il programma dei controlli che intende effettuare. 3. L'attivita' di controllo deliberata dal "Comitato agevolazioni" puo' essere eseguita dal Ministero del commercio con l'estero o da altre amministrazioni pubbliche competenti in materia. Le spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del Fondo 295. 4. I risultati dei controlli effettuati sono tempestivamente trasmessi al "Comitato agevolazioni" a cura dei soggetti interessati.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico le imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 8. - Ispezioni e controlli. 1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalita' dei controlli di propria competenza, puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonche' l'attivita' degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarita' di quest'ultimo. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attivita' ispettive, comprese le cause di incompatibilita', nonche' i compensi indipendentemente dall'entita' dell'intervento, le modalita' di scelta dei campioni e di effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le attivita' di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi, nonche' gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno libero accesso alla sede e agli impianti dell'impresa interessata. E' fatto loro divieto di accettare qualunque tipo di beneficio e di intrattenere qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di interesse, con le societa' beneficiarie degli interventi nonche' con le societa' controllanti o controllate, durante lo svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni. 3. Nei limiti fissati con le modalita' di cui al comma 2, gli oneri per le attivita' di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'art. 7.
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| Art. 8 Disposizioni transitorie e finali
1. In attuazione del presente decreto la Simest predispone apposita circolare operativa contenente anche il modulo di domanda che, dopo l'approvazione da parte del "Comitato agevolazioni", sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il modulo di domanda prevede la documentazione da allegare, compresa quella necessaria ai fini di quanto previsto dalla normativa antimafia. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle domande di contributo agli interessi pervenute alla Simest a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, nonche' alle domande presentate al Mediocredito centrale o alla Simest anche prima di tale data purche' relative ad operazioni per le quali non e' ancora intervenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la delibera positiva del consiglio di amministrazione della Simest relativa all'acquisizione della partecipazione di quest'ultima al capitale di rischio della societa' o impresa estera. Alle domande di ammissione all'agevolazione presentate al Mediocredito centrale o alla Simest prima della data di entrata in vigore del presente decreto relative ad operazioni per le quali la delibera positiva del consiglio di amministrazione della Simest e' gia' intervenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1997, n. 500, richiamato nelle premesse del presente decreto, in quanto compatibili con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 143/1998. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo, ancorche' riferite ad operazioni di finanziamento di partecipazioni in societa' estere non miste acquisite in epoca precedente, purche' la relativa domanda di contributo sia presentata non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1o marzo 2000 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato
Il Ministro del commercio con l'estero Fassino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2000 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 13
Nota all'art. 8: - Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, vedasi in nota all'art. 7.
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