Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 24 marzo 2000, n. 110
Regolamento recante disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133 e, in particolare, l'articolo 29, il quale prevede:
a) al comma 1, che gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi delle leggi ivi citate nonche' le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi possono, in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il primo tasso ad un valore non superiore al secondo;
b) al comma 3, che con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sono emanate le disposizioni di attuazione dello stesso articolo;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 e, in particolare, l'articolo 2, il quale stabilisce i criteri per la rilevazione del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per le operazioni della stessa natura;
Considerato che nel contesto giuridico delineato dalle disposizioni legislative soprarichiamate la rinegoziazione si configura come l'operazione mediante la quale la banca, verificatesi le condizioni previste dal citato articolo 29 della legge n. 133 del 1999, procede, su richiesta dell'ente o del mutuatario, a ricondurre, senza effetti novativi sui relativi contratti, il tasso dei mutui agevolati in essere alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 133 ad un valore non superiore al tasso determinato ai sensi della predetta legge n. 108 del 1996;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nell'adunanza del 20 gennaio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 21 febbraio 2000 (parere n. 25/2000);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 41415 del 7 marzo 2000);
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art 1.
Attivazione della rinegoziazione

1. La rinegoziazione e' azionabile una sola volta per ciascun mutuo su richiesta degli enti ovvero dei mutuatari. Per questi ultimi gli effetti della rinegoziazione si determinano se siano o si mettano al corrente con i pagamenti delle rate.
2. Gli enti hanno facolta' di concordare con le banche le modalita' per la definizione di eventuali situazioni pregresse creditorie-debitorie nei limiti degli stanziamenti originari.



NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Note alle premesse:
- La legge 13 maggio 1999, n. 133, reca: "Disposizioni
in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale".
- Il testo dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108
(Disposizioni in materia di usura), e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale medio,
comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse,
riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti
dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai
sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura. I valori
medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione
delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto
successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati
senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie
omogenee, tenuto conto della natura dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie e'
effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e
pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al
comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del
credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e
in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in
modo facilmente visibile, apposito avviso contenente
classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi
previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del
codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante
dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di
operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato della
meta'".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed in interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sotto-posti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".



 
Art. 2
Determinazione del nuovo tasso e sua decorrenza

1. Gli istituti interessati, accertata la procedibilita' della richiesta, individuano la misura del tasso di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, in vigore alla data di presentazione della domanda, procedono alla conseguente modifica del tasso applicato al mutuo e ne danno comunicazione al mutuatario ed all'ente.
2. Il nuovo tasso viene praticato a decorrere dal primo intero rateo di interessi maturato successi-vamente alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione.
3. In sede di prima applicazione della legge il nuovo tasso viene praticato sul primo rateo intero di interessi maturato a decorrere dal 1o luglio 1999, a condizione che la domanda sia stata presentata nel periodo decorrente dalla data di entrata in vigore della legge stessa fino al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento. In tal caso il tasso e' pari al minor tasso effettivo globale medio rilevato nel periodo.
4. Nei casi in cui al comma 3 gli istituti effettuano la compensazione con il credito maturato dal mutuatario e dall'ente in occasione della prima rata utile.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n.
108, vedasi in note alle premesse.



 
Art. 3
Commissione di rinegoziazione

1. La rinegoziazione comporta il pagamento all'istituto da parte del mutuatario di una commissione in misura non superiore allo 0,50 per cento del capitale residuo alla data di presentazione della domanda, anche nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata soltanto da parte dell'ente. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 3, la commissione si applica sul capitale residuo alla data del 1o luglio 1999.
2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, la commissione e' a carico dell'ente nel caso in cui il beneficio economico complessivo derivante al mutuatario dall'operazione di rinegoziazione sia inferiore o uguale all'ammontare della commissione medesima. In tal caso al pagamento della commissione si fa fronte con le economie realizzate sugli stanziamenti originari in virtu' della riduzione degli oneri per contributi conseguente all'operazione di rinegoziazione.
 
Art. 4
Rideterminazione delle rate del piano di ammortamento

1. Gli istituti rideterminano sulla base del nuovo tasso le sole quote di interesse per il restante periodo temporale, mantenendo invariate le quote di capitale del piano di ammortamento originario. Gli istituti imputano al mutuatario ed all'ente la rispettiva quota di competenza secondo le percentuali stabilite dalla legge di riferimento.
2. Il tasso a carico del mutuatario non dovra' risultare superiore a quello previsto nell'operazione originaria. In caso contrario la quota eccedente sara' posta a carico dell'ente, a condizione che l'onere derivante per il medesimo da tutte le operazioni di rinegoziazione non sia superiore ai limiti di stanziamento anteriori alla rinegoziazione stessa.
 
Art. 5
Modificazione dei provvedimenti concessivi dei contributi

1. Gli istituti, fermo restando quanto previsto nelle convenzioni regolanti i rapporti con gli enti, provvedono, in sede di prima rendicontazione dell'avvenuta rinegoziazione, a trasmettere agli enti stessi un tabulato cumulativo per ciascuna legge di finanziamento, riferito a tutti i mutuatari beneficiari dei contributi previsti dalla legge medesima.
2. Per ogni tabulato l'ente emette a favore degli istituti e per ciascuna legge di finanziamento un provvedimento cumulativo, con il quale vengono apportate le necessarie modifiche degli originari decreti di concessione del relativo contributo.
3. Eventuali conguagli derivanti dalla rinegoziazione sono effettuati con riferimento alla data di applicazione del provvedimento.
 
Art. 6
Dimostrazione del possesso dei requisiti
per l'accesso allem agevolazioni

1. I mutuatari per i quali l'ente non abbia accertato il possesso dei requisiti soggettivi devono presentare all'istituto, all'atto della rinegoziazione, l'autocertificazione comprovante detto possesso, ai fini dell'inoltro all'ente medesimo.
2. Il limite massimo di reddito non puo' essere superiore a quello stabilito per la fascia prevista al punto 3 dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in vigore al momento dell'assegnazione o dell'acquisto dell'immobile.



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 20, della legge 5 agosto 1978, n.
457, (Norme per l'edilizia residenziale), e' il seguente:
"Art. 20 (Limiti di reddito per l'accesso ai mutui
agevolati e relativi tassi). - 1. I limiti massimi di
reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di cui alla
presente legge, da destinare all'acquisto, alla
costruzione, all'ampliamento o al riattamento di
un'abitazione e quelli per l'assegnazione di un'abitazione
fruente di mutuo agevolato sono fissate:
a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da
enti pubblici e destinate ad essere cedute in proprieta';
per i soci di cooperative edilizie a proprieta' individuale
o loro consorzi; per gli acquirenti di abitazioni
realizzate da imprese di costruzione o loro consorzi e per
i privati:
1) in lire 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per
cento;
2) in lire 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50
per cento;
3) in lire 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per
cento;
b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da
comuni o da istituti autonomi per le case popolari,
destinate ad essere date in locazione, e per i soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa o loro consorzi,
che usufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento, in lire
6.000.000.
2. I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono
soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o)
dell'art. 3.
3. Ai fini della determinazione dell'onere a carico del
mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare
quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima
dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio ovvero nel
caso di alloggi costruiti da privati, prima dell'atto di
liquidazione finale del mutuo."



 
Art. 7
Conguaglio dei contributi sui mutui

1. Per i mutui agevolati assistiti da contributi concessi ai sensi di normativa antecedente alla legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali non sia stato ancora corrisposto per intero agli istituti il conguaglio previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, l'operazione di rinegoziazione dei mutui, riducendo l'onere originario a carico dello Stato, comporta il venir meno dell'obbligo di corrispondere agli istituti stessi il conguaglio per il periodo successivo.
2. La corresponsione del conguaglio dovuto agli istituti fino alla data della rinegoziazione avviene unicamente ed in via definitiva mediante compen-sazione fra il credito maturato dagli istituti stessi e quello maturato dagli enti con riferimento ai predetti mutui agevolati.
3. Nel caso di attivazione della rinegoziazione da parte dell'ente, i mutuatari beneficiari dei contributi indicati al comma 1, i quali non abbiano ancora prov-veduto alla presentazione dell'attestato di possesso dei requisiti soggettivi previsto dall'articolo 8 della legge 1o novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, sia che vogliano mantenere il mutuo al tasso originario, sia che vogliano aderire alla rinegoziazione, sono tenuti a presentare all'istituto, ai fini dell'inoltro all'ente, l'autocertificazione comprovante il possesso dei predetti requisiti entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'istituto stesso.



Note all'art. 7:
- Per il titolo della legge 5 agosto 1978, n. 457,
vedasi nota all'art. 6.
- Il testo dell'art. 16 della legge 27 maggio 1975, n.
166, (Norme per interventi straordinari di emergenza per
l'attivita' edilizia) e' il seguente:
"Art. 16. - 1. Il Ministro per i lavori pubblici -
Presidente del comitato per l'edilizia residenziale -
provvede alla formale concessione di contributi di cui
all'art. 9 della presente legge e di quelli relativi a
fondi ordinari di bilancio sulla base della delibera di
concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito e
della dichiarazione del capo dell'ufficio tecnico comunale
attestante che i lavori hanno avuto inizio entro il termine
perentorio del 31 ottobre 1975.
2. I contributi di cui al primo comma sono corrisposti
agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del
contratto condizionato di mutuo, salvo conguaglio da
effettuarsi al momento della stipula del contratto
definitivo sulla base del costo effettivo dell'operazione e
dell'onere totale a carico dei mutuatari all'epoca vigenti.
3. I contributi non impegnati entro il 30 novembre 1975
sono destinati a soddisfare prioritariamente le domande
presentate entro il termine previsto dal primo comma
dell'art. 11 nell'ambito delle singole regioni.
4. Il riscontro di legittimita' della Corte dei conti
sui provvedimenti di concessione del contributo e'
successivo.
5. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto
con il Ministro per i lavori pubblici, saranno stabiliti i
criteri, le condizioni e le modalita' per l'effettuazione
del conguaglio di cui al secondo comma".
- Il testo dell'art. 8 della legge 1o novembre 1965, n.
1179, (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per
l'incentivazione dell'attivita' edilizia), e' il seguente:
"Art. 8. - 1. I mutui previsti dal presente decreto
sono concessi per la costruzione di abitazioni aventi le
caratteristiche di cui all'art. 5 della legge 2 luglio
1949, n. 408. E' consentita, per ciascun appartamento, una
autorimessa della superficie massima di 25 mq.
2. Il Ministro per i lavori pubblici stabilira' con
proprio decreto, con riferimento alle situazioni locali, il
prezzo massimo, per metro quadrato o per metro cubo, degli
alloggi da costruire con i benefici del presente decreto,
nonche' l'incidenza massima del costo delle aree.
3. Le abitazioni sono destinate all'assegnazione o alla
vendita a favore di cittadini italiani che abbiano la
residenza nel comune ove gli alloggi sono costruiti e non
siano proprietari, nel comune stesso, di altra abitazione.
Sono esclusi coloro che abbiano gia' ottenuto, a qualsiasi
titolo, l'assegnazione in proprieta' di altri alloggi,
costruiti con concorsi o contributi dello Stato, delle
regioni, delle province, dei comuni o di enti pubblici o
con mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, nonche'
coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta
complementare per un reddito imponibile annuo superiore a 4
milioni.
4. E' vietata l'assegnazione o la vendita
dell'abitazione anche nel caso che il proprietario di altra
abitazione sia il coniuge non legalmente separato dal
richiedente. E' vietata altresi' l'assegnazione e la
vendita di piu' di una abitazione alla stessa persona od ai
membri della sua famiglia con essa conviventi a carico".



 
Art. 8
Estinzione anticipata delle obbligazioni

1. Qualora sulla base di disposizioni legislative o contrattuali sia consentito, in caso di estinzione anticipata dei mutui agevolati, il rimborso anticipato delle obbligazioni emesse a fronte dei mutui stessi, la rinegoziazione del tasso dei mutui agevolati effettuata ai sensi del presente regolamento e' equiparata alla estinzione anticipata dei medesimi. L'ammontare delle obbligazioni rimborsate anticipatamente non puo' comunque superare l'ammontare dei mutui rinegoziati.
 
Art. 9
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 marzo 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato

Il Ministro dei lavori pubblici
Bordon Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 391
 
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