IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato: Vista la legge di riforma del bilancio dello Stato 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controlli della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, il riordino del sistema di tesoreria unica e la ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacita' di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura; Visto l'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1999, il quale prevede che le imprese ferroviarie, per il rilascio della licenza sono tenute, all'atto di presentazione della domanda, al pagamento di un contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria e per il rilascio della stessa licenza; Vista la valutazione effettuata dai competenti servizi circa la determinazione dei costi amministrativi necessari; Decreta: Art. 1. 1. Il contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria e per il rilascio della licenza di impresa ferroviaria, richiesta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, e' determinato nella misura di L. 6.000.000. 2. Il pagamento del contributo di cui al comma 1, e' effettuato mediante versamento alle sezioni di tesoreria provinciale. Le ricevute sono allegate alle domande per il rilascio della licenza. 3. Le somme di cui al comma 1, affluiscono nello stato di previsione dell'entrata, unita' previsionale di base 19.2.1, cap. 3570, titolo II, categoria 11. Roma, 22 marzo 2000
Il Ministro dei trasporti e della navigazione Bersani Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato |