Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2000 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 26 aprile 2000
Normativa sui fondi pensione interni bancari.

I fondi pensione "preesistenti" di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, istituiti all'interno di banche e di soggetti appartenenti a gruppi bancari, sono soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia. La commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), con alcuni provvedimenti emanati a partire dal 14 ottobre 1999, ha proceduto alla loro iscrizione nella III sezione speciale dell'albo dei fondi pensione.
In relazione a cio', vengono fornite alcune prime istruzioni in merito agli adempimenti che si richiedono ai fondi vigilati dalla Banca d'Italia. 1. Modifiche ai regolamenti dei fondi pensione.
In base al combinato disposto dell'art. 18, comma 3, e dell'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124/1993, la Banca d'Italia approva le modifiche ai regolamenti dei fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di banche e di soggetti appartenenti a gruppi bancari.
A tal fine, le banche non appartenenti a gruppi bancari e le capogruppo per conto dei soggetti appartenenti al gruppo inviano alla Banca d'Italia apposita comunicazione entro dieci giorni dall'approvazione delle proposte di modifica dei regolamenti da parte del consiglio di amministrazione, o dell'organo equivalente (1). La comunicazione deve comprendere almeno:
la delibera del consiglio di amministrazione, o dell'organo equivalente, di approvazione della modifica del regolamento che disciplina il trattamento previdenziale degli aderenti (pensionati e/o attivi);
una relazione sul progetto di modifica che ne illustri gli obiettivi e le motivazioni che hanno condotto alla modifica medesima.
La Banca d'Italia valuta la rispondenza delle modifiche deliberate al quadro normativo di riferimento, nonche' la coerenza delle scelte effettuate anche in relazione ai riflessi che il progetto puo' determinare sulla complessiva situazione tecnica e organizzativa della banca o del gruppo. Particolare attenzione viene posta nel valutare eventuali previsioni concernenti i seguenti argomenti:
sistema di finanziamento e forme di contribuzione;
regime e tipologia delle prestazioni;
criteri di gestione delle risorse;
composizione e funzioni degli eventuali organi del fondo e degli organismi aventi comunque competenze di sorveglianza o consultive;
sistema dei controlli adottato per la gestione finanziaria e per la verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa. ------ (1) La comunicazione va presentata alla filiale della Banca d'Italia nel cui ambito la banca o la capogruppo hanno la loro sede legale.
In assenza di un provvedimento di diniego esplicito, la modifica regolamentare si intende approvata e diviene efficace decorsi sessanta giorni dalla comunicazione alla Banca d'Italia. Ove quest'ultima richieda chiarimenti o integrazioni, il termine e' interrotto e riprende a decorrere un nuovo termine dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
La Banca d'Italia puo' richiedere la rimozione o la riformulazione di norme regolamentari qualora queste rappresentino un ostacolo alla funzionalita' aziendale, alla sana e prudente gestione della banca o del gruppo, alla corretta e trasparente amministrazione e gestione del fondo.
Una volta completato il procedimento, le banche e le capogruppo inviano una copia a stampa del nuovo regolamento, firmata dal legale rappresentante della societa' al cui interno il fondo e' istituito.
Le modifiche che riguardano informazioni rilevanti per la tenuta dell'albo (ad es., la denominazione del fondo) vanno senza indugio comunicate anche alla COVIP per le conseguenti modificazioni dell'albo. La COVIP va informata anche in merito alle vicende concernenti il soggetto al cui interno e' istituito il fondo stesso (ad es., cambi di denominazione o della sede legale conseguenti a operazioni di fusione) che modificano le predette informazioni.
Le modifiche regolamentari eventualmente intervenute tra la data di iscrizione all'albo dei fondi pensione e quella di ricevimento delle presenti disposizioni, ove non gia' trasmesse, vanno comunicate alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva di formulare al riguardo eventuali osservazioni. 2. Informativa sulla situazione tecnica del fondo.
Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 124/1993 e degli articoli 51 e 67 del testo unico bancario, la Banca d'Italia puo' richiedere ai soggetti vigilati la trasmissione di dati e documenti, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti.
Al riguardo, le banche e le capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia, entro tre mesi dal presente provvedimento, una informativa sulla situazione tecnica del fondo alla data del 31 dicembre 1999.
Al fine di una compiuta ed esaustiva rappresentazione della situazione tecnica, i competenti responsabili del fondo devono utilizzare tutte le informazioni in loro possesso e segnalare ogni situazione che, sulla base del proprio prudente apprezzamento, sia ritenuta in grado di condizionare l'evoluzione equilibrata degli aggregati tecnico-patrimoniali del fondo.
In particolare, per i regimi previdenziali a prestazione definita, l'informativa - con riferimento ai singoli fondi ovvero, ove esistenti, ai singoli comparti degli stessi - deve riguardare:
l'eventuale disallineamento prospettico della dotazione del fondo rispetto agli impegni stimati;
le misure e i tempi di realizzazione delle iniziative assunte o che si intendono assumere per assicurare il ripristino della congruita' della consistenza del fondo, indicando altresi' le eventuali ragioni di opportunita' che hanno consigliato di non intervenire nell'immediato;
copia della relazione attuariale riferita alla medesima data del 31 dicembre 1999.
Le banche e le capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia le eventuali modificazioni relative alle predette informazioni con cadenza annuale, ferma restando l'esigenza di informare tempestivamente la Banca d'Italia nel caso di eventi di portata eccezionale.
Data la rilevanza delle materie trattate, le disposizioni contenute nel presente messaggio saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si fa riserva di far confluire, alla prima occasione, le presenti disposizioni nelle istruzioni di vigilanza per le banche.
Roma, 26 aprile 2000
Il Governatore: Fazio
 
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