Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 21 aprile 2000 |
Interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio idrogeologico ad integrazione dell'ordinanza n. 2666 del 23 settembre 1997. (Ordinanza n. 3057). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la nota prot. n. 84979/VI.A.2.20 del 29 ottobre 1999 della provincia di Lucca con la quale vengono segnalate esigenze in ordine a interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza della viabilita' provinciale di fondo valle del Serchio; Considerato che l'evento franoso avvenuto il giorno 5 gennaio 2000 nel territorio di Borgo a Mozzano (Lucca) ha investito la sede stradale della s.p. n. 2 "Lodovica" del fondo valle del Serchio e l'attigua linea ferroviaria Lucca-Castelnuovo di Garfagnana, causando anche il ferimento di cinque persone; Accertata, a seguito di sopralluoghi effettuati da esperti del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche del C.N.R., l'esistenza di effettivi pericoli incombenti per la pubblica e privata incolumita'; Vista la propria ordinanza n. 2666 del 23 settembre 1997 concernente "Interventi infrastrutturali diretti ad eliminare situazioni di rischio idrogeologico connesse alle condizioni del suolo in alcuni comuni delle province di Firenze, Grosseto e Siena", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997 e la successiva ordinanza n. 2782 del 9 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1998, con cui sono prorogati di mesi dodici i termini di cui all'art. 4, comma 10 dell'ordinanza n. 2666/97; Vista la nota n. 2957/323 del 9 febbraio 1999 del comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) con la quale viene segnalata la necessita' di proroga dei tempi necessari per l'esecuzione dei lavori riguardanti il "Consolidamento del monastero "l'Immacolata delle Clarisse"; Vista la nota n. 4369/408 del 24 febbraio 2000 del comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) con la quale e' stata trasmessa al Dipartimento della protezione civile copia della relazione di consulenza sui dissesti in atto e sui lavori di consolidamento delle fondazioni del monastero ""l'Immacolata delle Clarisse"; Considerato che gli interventi previsti dall'ordinanza n. 2666 del 23 settembre 1997 per il comune di Roccalbegna (Grosseto) sono gia' ultimati; Vista la nota prot. n. 104/10557/15-01 del 16 marzo 2000 della regione Toscana che accoglie le proroghe richieste dai comuni di Cinigiano, Sorano e San Casciano dei Bagni; Rilevata la necessita' di disporre l'attuazione di interventi urgenti di carattere idrogeologico anche nei territori della provincia di Lucca attraversati dalla viabilita' provinciale di fondo valle del Serchio, che rappresenta una veloce comunicazione tra la Garfagnana e la Piana di Lucca, attraverso la Media valle del Serchio, e tenuto conto anche della elevata sismicita' dell'area in questione che in caso di evento sismico potrebbe ulteriormente mobilitare le frane; Vista la nota prot. n. 244/00 del 1o marzo 2000 con cui la regione Toscana - Assessorato alla protezione civile, individua tra l'altro le necessita' finanziarie per la sistemazione della viabilita' di fondovalle del Serchio; Vista l'ordinanza n. 2994 del 29 luglio 1999 concernente "Misure urgenti di protezione civile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 1999; Sentita la regione Toscana; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;
Dispone: Art. 1. 1. L'elenco degli interventi urgenti di prevenzione non fronteggiabili in sede locale di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2666/97 e' integrato con i seguenti ricadenti nella provincia di Lucca: a) intervento di messa in sicurezza della parete rocciosa incombente sulla s.p. 2 "Lodovica" nel territorio di Borgo a Mozzano (Lucca) (soggetto attuatore: amministrazione provinciale di Lucca) L. 7.000.000.000; b) adeguamento passerella per la realizzazione di un by-pass al tratto della s.p. 20 nel territorio di Gallicano (Lucca) in corrispondenza della frana di Bolognana (soggetto attuatore: amministrazione provinciale di Lucca) L. 3.000.000.000; c) studio di fattibilita' per la realizzazione di una variante definitiva al tratto della s.p. 20 in corrispondenza della frana di "Bolognana" (soggetto attuatore: amministrazione provinciale di Lucca) L. 400.000.000. |
| Art. 2. 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 e' assegnato un contributo complessivo di lire 10.400 milioni di cui lire 3.400 milioni sono posti a carico del Fondo di protezione civile, centro di responsabilita' 20 capitolo 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e lire 7.000 milioni sono posti a carico del medesimo centro di responsabilita' capitolo 9339. 2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1 dell'ordinanza n. 2994 del 29 luglio 1999, i progetti degli interventi di cui all'art. 1, lettere a) e b) vanno trasmessi al Dipartimento della protezione civile per il parere del comitato tecnico amministrativo di cui all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 2621 del 1o luglio 1997 e successive modifiche e integrazioni. 3. L'autorita' di bacino del fiume Serchio, d'intesa con la regione Toscana, elabora uno studio degli scenari di rischio relativi alla frana di Bolognana comprensivo di proposte di interventi per la sua riduzione. 4. Il comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) entro cinque mesi dalla data della presente ordinanza trasmette il progetto di "Consolidamento del monastero "l'Immacolata delle Clarisse", di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2666/97, non ancora appaltato, per il parere del comitato tecnico amministrativo ai sensi del precedente comma 2. |
| Art. 3. 1. Il soggetto attuatore, di cui all'art. 1, per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza si avvale delle procedure e deroghe di cui all'ordinanza n. 2666/97 e successive modifiche ed integrazioni. |
| Art. 4. 1. L'attuazione degli interventi non ancora ultimati di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2666/97, integrati con quelli previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, deve concludersi entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 aprile 2000 Il Ministro: Bianco |
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