IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'art. 62, comma 4, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Considerato che la chiusuca del traforo del Monte Bianco continua a determinare una situazione di crisi nei settori produttivi; Sentiti i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;
Dispone: Art. 1. 1. In attuazione del disposto di cui all'art. 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono sospesi dal 17 maggio 1999 fino al 31 dicembre 2000 i termini previdenziali e fiscali a favore delle imprese che hanno inoltrato richiesta di cassa integrazione; che possano dimostrare di aver subito danni a seguito della chiusura del traforo del Monte Bianco; che hanno beneficiato della sospensione, accordata dalla regione Valle d'Aosta, del pagamento di mutui accesi con la regione medesima sulla base della dimostrazione di danni subiti. 2. Con decreto del Ministro delle finanze e del lavoro e previdenza sociale sono stabilite le modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione. Lo stesso decreto puo' prevedere rateizzazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. 3. Gli oneri per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi sono posti a carico delle disponibilita' di cui all'art. 62, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 aprile 2000 Il Ministro: Bianco |