Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 21 aprile 2000
Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci", in Milano.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di delega in materia di conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, ed in particolare l'articolo 4, con il quale il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332, e' stato trasformato, a decorrere dal 1o gennaio 2000, nella "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci";
Vista la delibera n. 3/2000 con la quale il consiglio di amministrazione dell'ente Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", nella seduta del 29 febbraio 2000, ha adottato lo statuto della nuova Fondazione, pervenuto il 7 marzo 2000;
Visto il codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, ed in particolare gli articoli 12 e seguenti;
Considerato che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero per i beni e le attivita' culturali, chiamati a far parte di diritto del consiglio di amministrazione della Fondazione, opportunamente interpellati, si sono favorevolmente espressi, senza formulare osservazioni, sul testo dello statuto adottato dall'ente;

Decreta:
Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 258 del 20 luglio 1999, e' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto della "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci" che, annesso al presente decreto, ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto e l'unito statuto saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione la Fondazione acquista personalita' giuridica di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile.
Roma, 21 aprile 2000

Il Ministro della pubblica istruzione
Berlinguer

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
 
Allegato

STATUTO DELLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA
TECNOLOGIA "LEONARDO DA VINCI".

Art. 1.
Istituzione, sede e caratteristiche della fondazione
La Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, di seguito denominata Fondazione, e' retta dal presente statuto, adottato dal consiglio di amministrazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" ai sensi e per gli effetti previsti dallo stesso decreto legislativo.
La Fondazione ha sede in Milano, via S. Vittore n. 21.
La Fondazione non ha scopi di lucro e i proventi del suo patrimonio e delle sue attivita' sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.
La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione alla sua organizzazione di amministrazioni ed enti pubblici e privati.
Le finalita' della Fondazione trovano attuazione nell'ambito del territorio nazionale.
Art. 2.
S c o p i
La Fondazione persegue i seguenti scopi:
promuovere e diffondere, in una logica educativa e mediante il piu' accurato utilizzo degli strumenti pedagogici, la conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e interazioni con altri settori del sapere, anche con riferimento alla dinamica storica della scienza, della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive contemporanee e future;
acquisire, conservare, reperire, valorizzare ed illustrare al pubblico, di ogni fascia di eta' e condizione personale e sociale, anche in forma attiva ed esemplificativa, le produzioni materiali ed immateriali della scienza, della tecnica e della tecnologia con riferimento al passato e alla contemporaneita', in una prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio museale;
porsi quale laboratorio di ricerca museale scientifica, progettuale e d'incontro tra la comunita' scientifica nazionale e quella internazionale per favorire e sviluppare collaborazioni reciproche, integrazioni e sinergie.
Art. 3.
Attivita' strumentali, accessorie e connesse
La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicita' della gestione, puo' svolgere ogni attivita' idonea al loro perseguimento e tra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a solo titolo indicativo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprieta' o in diritto di superficie, di immobili;
b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati;
c) stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attivita';
d) aderire o concorrere all'istituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, aventi scopi analoghi a quelli definiti dal presente statuto;
e) costituire o assumere interessenze o partecipazioni in societa' di capitali aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio;
f) promuovere, organizzare e partecipare a mostre, esposizioni, seminari, convegni di studio, anche a livello internazionale;
g) promuovere e finanziare la costituzione di premi per la ricerca scientifica e tecnologica di alta qualita';
h) contribuire alla formazione di giovani ricercatori e all'aggiornamento scientifico e tecnologico anche attraverso borse di studio, premi di ricerca, stages e corsi residenziali, soggiorni presso istituti di ricerca in Italia ed all'estero e programmi per visiting professor in istituti italiani;
i) svolgere le attivita' inerenti alla realizzazione dei servizi aggiuntivi correlati al museo;
j) svolgere attivita' di commercializzazione anche con riferimento a prodotti editoriali, multimediali ed audiovisivi, a gadgets e simili;
k) costituire, con delibera del consiglio di amministrazione, delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero, al fine di promuovere, sviluppare e incrementare la rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione.
Art. 4.
Patrimonio e gestione
Il patrimonio della Fondazione e' costituito:
dai beni mobili ed immobili di proprieta' dell'ente pubblico e della fondazione preesistente individuati, descritti e stimati dalla relazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, che costituiscono il fondo di dotazione;
dai beni mobili ed immobili conferiti alla Fondazione da amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, da enti pubblici e privati che assumano l'impegno di partecipare alla dotazione iniziale prima della data di entrata in vigore dello statuto;
da beni immobili da chiunque conferiti successivamente alla data di entrata in vigore dello statuto;
da beni mobili da chiunque conferiti successivamente alla entrata in vigore dello statuto, non destinati alle attivita' di gestione a norma delle disposizioni che seguono;
dalla parte delle rendite e dei conferimenti non utilizzata nell'esercizio finanziario di riferimento o nel maggior periodo necessario a realizzare le attivita' che hanno dato causa al conferimento.
Il consiglio di amministrazione, per esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali, puo' disporre del patrimonio della Fondazione nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua reintegrazione entro i due esercizi successivi.
Per la realizzazione delle attivita' istituzionali la Fondazione si avvale:
dei contributi ordinari dello Stato;
delle rendite e dei proventi derivanti dal patrimonio;
dei proventi derivanti dalle attivita' istituzionali;
di eventuali contributi straordinari dello Stato, delle regioni, di enti locali e di enti pubblici;
di eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
di eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali coerenti con le finalita' istituzionali.
Art. 5.
Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro tale termine il consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di esercizio.
Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo di esercizio sono trasmessi a tutti i membri del collegio dei partecipanti, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui e' stato approvato, dovra' essere depositata nei modi di legge.
Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa si applicano i principi di cui agli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile; per la tenuta della contabilita' si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti non commerciali.
Art. 6.
Partecipanti alla fondazione
Partecipano alla Fondazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, nei limiti e con le modalita' di cui all'art. 7:
1) i fondatori di diritto, individuati nei Ministeri della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni e le attivita' culturali, negli enti pubblici territoriali che contribuiscono in modo significativo al patrimonio della Fondazione;
2) i promotori istituzionali di diritto, individuati nelle universita', che contribuiscono alla Fondazione mediante l'attribuzione di proprie competenze scientifiche e tecniche;
3) i fondatori, individuati nelle amministrazioni pubbliche, nelle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, negli enti e nelle istituzioni che contribuiscono ad incrementare il fondo di dotazione;
4) i promotori istituzionali, individuati nelle amministrazioni pubbliche, negli enti pubblici, negli istituti di ricerca e nelle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private che contribuiscono in modo continuativo al raggiungimento degli scopi istituzionali mediante contributi, attivita', servizi, consulenze professionali;
5) i sostenitori, individuati nelle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e negli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione mediante contributi, attivita', servizi, consulenze professionali occasionali o riferiti a specifici progetti;
6) i volontari, individuati nelle organizzazioni di volontariato e nelle persone fisiche che mettono a disposizione della Fondazione la propria attivita' volontaria e gratuita ovvero specifiche competenze.
I partecipanti alla Fondazione possono essere anche amministrazioni, enti, persone fisiche e giuridiche pubbliche e private aventi cittadinanza o nazionalita' diversa da quella italiana.
I requisiti per l'ammissione alla Fondazione delle diverse categorie di partecipanti e per l'attribuzione di voto ponderale all'interno del collegio dei partecipanti sono fissati nel regolamento di cui all'art. 10. Nello stesso regolamento sono regolati i casi di esclusione dei partecipanti per gravi violazioni degli obblighi assunti nei confronti della Fondazione, per sottoposizione a procedure fallimentari, equiparate e sostitutive, per intervenuta condanna definitiva per delitto non colposo.
I fondatori di diritto non possono essere esclusi dalla Fondazione.
I partecipanti possono recedere dalla Fondazione con dodici mesi di preavviso, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte all'atto dell'ammissione.
Art. 7.
Collegio dei partecipanti
Il collegio dei partecipanti e' costituito dai fondatori di diritto, dai fondatori e dai partecipanti ammessi alla Fondazione dal consiglio di amministrazione. A ciascuno di questi ultimi e' attribuito un voto commisurato all'entita' o all'importanza della partecipazione, secondo i criteri fissati nel regolamento della Fondazione.
Il collegio dei partecipanti, con esclusione dei fondatori di diritto e dei promotori istituzionali di diritto, elegge a membri del consiglio di amministrazione, due membri della categoria dei fondatori, due della categoria dei promotori istituzionali, uno della categoria dei sostenitori e uno della categoria dei volontari. Ciascun partecipante potra' votare per non piu' di sei nominativi, di cui due per ciascuna delle categorie di cui ai numeri 3 e 4 e uno per ciascuna delle categorie di cui ai numeri 5 e 6 dell'art. 6. Risultano eletti per ciascuna categoria i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti ponderali.
Il collegio si riunisce in via ordinaria una volta l'anno ed e' convocato dal presidente della Fondazione. Le riunioni sono presiedute dal membro all'uopo eletto a maggioranza dagli intervenuti e sono valide con la presenza di almeno cinque membri.
Il collegio formula proposte ed e' consultato dal consiglio di amministrazione sulle linee generali dell'indirizzo culturale e delle attivita' della Fondazione.
Delle riunioni del collegio e' redatto apposito verbale, firmato dal presidente, che e' portato tempestivamente a conoscenza del Consiglio di amministrazione.
Art. 8.
Organi della fondazione
Sono organi della Fondazione:
il collegio dei partecipanti;
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio dei revisori dei conti.
Art. 9.
Composizione e durata del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) un consigliere designato da ciascun fondatore di diritto e da ciascun promotore istituzionale di diritto;
b) sei consiglieri eletti, anche tra estranei alla Fondazione, a maggioranza, dai partecipanti fondatori e dai partecipanti promotori istituzionali;
c) sei consiglieri eletti, anche tra estranei alla Fondazione, a norma dell'art. 7, dal collegio dei partecipanti.
Le elezioni degli appartenenti alle varie categorie dovranno essere effettuate contemporaneamente.
Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni. I singoli consiglieri possono essere sostituiti, nel corso del mandato, per giustificati motivi, con le stesse modalita' di nomina o di elezione.
Nel corso del mandato il consiglio di amministrazione puo' cooptare rappresentanti designati da ciascuno dei nuovi partecipanti fondatori, promotori istituzionali o sostenitori ammessi nel collegio dei partecipanti, in numero non superiore ad un terzo dei consiglieri eletti. I membri cosi' cooptati restano in carica sino al rinnovo del consiglio di amministrazione.
Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione, e' dichiarato decaduto ed e' sostituito mediante designazione o elezione.
Art. 10.
Compiti del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa della Fondazione e in particolare:
nomina il presidente nell'ambito di una rosa di tre nominativi indicati dai fondatori di diritto e uno o due vice-presidenti, su proposta del presidente;
approva il regolamento della Fondazione;
predispone le linee generali dell'attivita' della Fondazione;
approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo di esercizio;
delibera le modifiche statutarie, nel rispetto delle finalita' stabilite dal decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
delibera l'ammissione dei partecipanti;
nomina il direttore, su proposta del presidente, determinando la durata dell'incarico;
su proposta del direttore, individua i dipartimenti della Fondazione e nomina i relativi direttori;
costituisce gli organi scientifici dei dipartimenti e un organo per la valutazione dei risultati;
delibera in ordine all'accettazione di eredita', legati e donazioni;
nomina, se ritenuto necessario, un comitato esecutivo cui delega in tutto o in parte i propri poteri, con esclusione del potere di approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo di esercizio;
attende agli ulteriori compiti attribuitigli dal presente statuto.
Il regolamento della Fondazione disciplina, tra l'altro:
a) criteri e requisiti per l'ammissione alle varie categorie di partecipanti di cui all'art. 6, eventualmente stabilendo altre e diverse categorie di partecipazione;
b) modalita' di funzionamento del collegio dei partecipanti, con attribuzione alle diverse categorie di voto ponderato;
c) l'individuazione dei compiti e delle attribuzioni del direttore;
d) i criteri per la nomina dei direttori dei dipartimenti, dei relativi organi scientifici e dell'organo di valutazione dei risultati.
Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie sono adottate dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei membri in carica e sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, di concerto col Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Le decisioni del comitato esecutivo sono sottoposte a ratifica del consiglio.
Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa il direttore con funzione di segretario, senza diritto di voto.
Il consiglio di amministrazione puo' nominare un presidente onorario della Fondazione, anche al di fuori dei partecipanti, scegliendolo tra personalita' eminenti della cultura scientifica.
Art. 11.
Convocazione e quorum
Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta dei membri designati dai fondatori di diritto, ovvero su richiesta di almeno meta' dei suoi membri. Per la convocazione non sono previsti obblighi di forma, ma essa deve essere fatta con mezzi idonei con almeno cinque giorni di preavviso. In caso di urgenza il preavviso puo' essere ridotto a tre giorni.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
Il consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica ed in seconda con la presenza di un terzo. Esso delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
In caso di modifiche statutarie, il consiglio si riunisce validamente con la presenza dei due terzi dei membri in carica. Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri in carica.
Delle riunioni del consiglio e' redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 12.
P r e s i d e n t e
Il presidente della Fondazione e' anche presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominato, del comitato esecutivo. Egli convoca e presiede ambedue gli organi.
Il presidente:
a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
b) puo' agire e resistere in giudizio innanzi a qualsiasi autorita' giurisdizionale, nominando difensori;
c) esercita tutti i poteri che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
d) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, ai fini dello sviluppo della medesima.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente ovvero da uno dei vice presidenti, indicato dal presidente stesso all'atto della nomina.
Art. 13.
Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri, dei quali uno nominato dal consiglio di amministrazione, uno dal Ministro della pubblica istruzione e uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il collegio dei revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, accertare la regolare tenuta della contabilita', la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile per la valutazione del patrimonio.
I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonche' chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Le risultanze degli accertamenti eseguiti sono annotate nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori.
I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.
Il bilancio di previsione deve essere comunicato dal consiglio di amministrazione ai revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione in cui esso deve essere discusso.
I revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione.
Il compenso dei revisori e' determinato dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dalla tariffa nazionale dei dottori commercialisti in vigore.
I membri del collegio dei revisori restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Art. 14.
Scioglimento della fondazione e devoluzione dei beni
Nel caso in cui gli scopi della Fondazione non possano piu' essere raggiunti, il consiglio di amministrazione delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ad altro ente o fondazione che persegua gli stessi scopi.
La deliberazione e' sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.
Art. 15.
Disposizione transitoria
Il consiglio di amministrazione dell'ente pubblico trasformato resta in carica fino all'elezione del primo consiglio di amministrazione della Fondazione.
Il consiglio di amministrazione, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente statuto e l'elezione del primo consiglio i amministrazione della Fondazione provvede a tutti gli adempimenti necessari al trasferimento del patrimonio dell'ente pubblico alla Fondazione, alla individuazione di nuove dotazioni patrimoniali, alla elaborazione di criteri per l'ammissione delle varie categorie di partecipanti, all'ammissione dei partecipanti e alla prima convocazione del collegio.
In sede di prima applicazione del presente statuto, il nuovo consiglio di amministrazione sara' costituito all'avvenuta nomina dei componenti di diritto.
I revisori dei conti dell'ente trasformato restano in carica fino alla nomina dei nuovi revisori.
Art. 16.
Vigilanza
Il Ministero della pubblica istruzione vigila sull'attivita' della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile.
 
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