IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 373, recante la definizione delle funzioni dei comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visto in particolare l'art. 5 che attribuisce a questo Comitato le funzioni gia' proprie del CIP e non riservate dallo stesso articolo ai Ministeri di settore; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che, in attuazione dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, prevede il riordino delle competenze di questo Comitato, tra l'altro demandando al Comitato stesso la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni di regolazione dei servizi di pubblica utilita' in settori non riconducibili alle attribuzioni di apposite autorita'; Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, recante "Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'"; Considerato che la politica tariffaria realizzata in applicazione della ricordata delibera del 24 aprile 1996 ha consentito di mantenere un tasso di crescita delle tariffe dei servizi di pubblica utilita' che nel periodo 1996-1999 e' risultato, nella media quale rappresentata dall'indice Istat dei prezzi controllati, inferiore al tasso di crescita dei prezzi al consumo per la collettivita' nazionale; Considerato che questo contributo delle tariffe al contenimento dell'inflazione e' imputabile a una politica tariffaria delle pubbliche amministrazioni e delle autorita' indipendenti di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, che ha consentito di procedere contemporaneamente a un primo riequilibrio dei prezzi relativi, con una discesa consistente delle tariffe nei settori a redditivita' di mercato e un incremento graduale delle tariffe nei settori in deficit; Considerato che il progressivo ancoraggio della politica tariffaria attuata dal Governo al tasso di inflazione programmato ha costituito un elemento fondamentale della strategia di contenimento inflazionistico e di riequilibrio dei prezzi relativi; Ritenuto di assumere l'impegno a mantenere gli orientamenti che hanno fin qui guidato l'azione di Governo in campo tariffario, tesi, nel quadro di una politica economica volta ad assicurare la stabilita' dei prezzi, al perseguimento di obiettivi di efficienza nel comparto dei servizi di pubblica utilita', tali da garantire insieme equilibri di bilancio e andamenti complessivamente molto contenuti delle tariffe, tenendo conto della necessaria diversificazione degli andamenti settoriali; Ritenuto, in tale logica, di generalizzare - tra l'altro - il riferimento al tasso di inflazione programmato in sede di applicazione del metodo del price-cap; Delibera: 1. La presente delibera definisce linee guida in materia tariffaria, integrative di quelle formulate da questo Comitato nella delibera del 24 aprile 1996, per le amministrazioni competenti alla regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Essa non si applica ai settori di competenza delle autorita' indipendenti di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, che valutano in autonomia gli elementi rilevanti ai fini delle determinazioni tariffarie relative ai rispettivi settori. Nei limiti della legislazione vigente, le presenti linee guida costituiscono riferimento per le regioni e gli enti locali nella regolazione tariffaria dei servizi di loro competenza. 2. Per l'adeguamento nel tempo delle tariffe dei servizi di pubblica utilita' si applica il metodo del "pricecap", come definito dalla richiamata delibera del 24 aprile 1996. A integrazione della citata delibera, si specifica che l'adeguamento in base al "price-cap" e' determinato prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato stabilito, per l'anno di applicazione della variazione tariffaria, dal documento di programmazione economico-finanziaria del giugno precedente, ridotto di un valore predeterminato X rappresentativo dell'obiettivo di incremento differenziale della produttivita' assegnato all'impresa. E' esclusa la traslazione, sulle tariffe, delle variazioni temporanee dei prezzi internazionali delle materie prime e delle fonti di energia; di tali prezzi si tiene conto nella definizione del "price-cap" entro i limiti delle previsioni formulate nel documento di programmazione economico-finanziaria. 3. Del perseguimento di obiettivi di miglioramento qualitativo dei servizi e delle eventuali necessita' di investimenti di preminente interesse nazionale, si tiene conto nella formulazione del "price-cap" secondo le modalita' indicate nella citata delibera del 24 aprile 1996. Roma, 17 marzo 2000 Il Presidente: D'Alema Registrata alla Corte dei conti il 18 aprile 2000 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 390 |