Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 17 aprile 2000 |
Modifica del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891; Visto l'art. 2, della predetta legge che al comma 1, prevede che il tasso di ammortamento annuo sia comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti di credito per il servizio prestato; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987, concernente l'aprovazione dello schema generale di convenzione tra la cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891; Considerato che in detto schema di convenzione, all'art. 12, e' stabilito un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato, per l'intera durata del mutuo, dovuto dalla cassa depositi e prestiti agli istituti di credito per i compiti svolti; Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989, modificativo delle convenzioni stipulate tra la cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito; Visto l'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136, che al comma 2 prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica siano stabiliti annualmente i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891; Visto che a decorrere dal 1o gennaio 1999, ai sensi dell'art. 7-bis della legge 18 dicembre 1986, n. 891, come introdotto dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, le attivita' e passivita' del fondo speciale con gestione autonoma sono trasferite alla cassa depositi e prestiti; Visto che nella determinazione dei suddetti tassi, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'avoluzione del tasso ufficiale di riferimento, garantendo comunque l'equilibrio economico della gestione; Visto che i predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale di riferimento; Considerato che il tasso ufficiale di riferimento, in attuazione della delibera del consiglio direttivo della BCE del 16 marzo 2000, e' stato fissato con provvedimento della Banca d'Italia al 3,50 per cento; Tenuto conto che la cassa depositi e prestiti, per la concessione dei mutui di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, ha effettuato la provvista finanziaria ad un tasso del 4,35 per cento; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, comma 1 e comma 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e' rideterminato nella misura del 4,50 per cento. |
| Art. 2. Per le estinzioni anticipate, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, il residuo debito viene rimborsato al tasso previsto dal precedente art. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 aprile 2000 p. Il Ministro: Giarda |
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