Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 21 febbraio 2000, n. 1
Linee guida per l'applicazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione del miele.

Alle amministrazioni pubbliche
interessate
Alle organizzazioni professionali
apicole
All'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo
Con la presente circolare, che sostituisce le circolari n. 12 del 1o dicembre 1997, n. 4 del 28 maggio 1998 e n. 2 del 16 marzo 1999, si forniscono le indicazioni e i chiarimenti necessari per l'applicazione del regolamento del Consiglio n. 1221/97, del 25 giugno 1997 e del regolamento di attuazione della Commissione n. 2300/97, del 20 novembre 1997, relativi alle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, secondo le indicazioni di seguito riportate.
Ai fini della presente circolare si intende per:
apicoltore: chiunque detenga alveari;
produttore apistico: chiunque eserciti attivita' apistica a fini economici e commerciali;
forme associate: le associazioni e loro unioni e federazioni, le societa', le cooperative e i consorzi.
Qualora le scadenze indicate nella presente circolare dovessero cadere in giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.
Gli enti partecipanti trasmettono al Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio carni - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, improrogabilmente entro il 15 marzo di ogni anno, il proprio sottoprogramma corredato di un dettagliato preventivo di spesa per singola azione, al fine di consentire la predisposizione del programma nazionale da presentare all'Unione europea entro il 15 aprile di ogni anno.
Il Ministero provvede a notificare alla Commissione dell'Unione europea il programma nazionale per ottenere l'approvazione ed il conseguente finanziamento di pertinenza comunitaria.
Qualora gli organismi regionali presentino sottoprogrammi il cui ammontare complessivo ecceda la quota di cofinanziamento comunitario spettante all'Italia, il Ministero provvede ad operare una ripartizione dei fondi disponibili sulla base del numero di alveari censiti e/o stimati nelle regioni che abbiano presentato un sottoprogramma, adottando un criterio univoco.
Le regioni e province autonome che, in fase di ripartizione dei fondi disponibili, vedano ridotta la spesa massima ammissibile al cofinanziamento comunitario rispetto a quanto preventivato, possono ridurre proporzionalmente gli importi riservati a ciascuna azione del loro sottoprogramma o, in alternativa, decidere di ridistribuire i fondi loro assegnati tra le varie azioni. A partire da questa fase non e piu' possibile inserire nuove azioni e sottoazioni.
In entrambi i casi occorre nuovamente trasmettere al Ministero, nel piu' breve tempo possibile e comunque entro la data del 30 settembre di ogni anno, i sottoprogrammi con le modifiche apportate nella ripartizione dei fondi.
Il Ministero, una volta ricevuti i sottoprogrammi modificati, provvedera' alla rielaborazione del programma nazionale, ricalcolando gli importi riservati a ciascuna azione, trasmettendone una copia all'organismo pagatore.
Per organismo pagatore si intende: "l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - in liquidazione", nonche' quelli istituiti e riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del 17 maggio 1999, n. 165 e che di seguito, per semplicita', si indichera' come "A.I.M.A.".
Ai sensi dell'articolo 4-bis del regolamento CE n. 2300/97 i limiti finanziari di ciascuna azione possono essere maggiorati o ridotti del 10%, fermo restando il massimale totale del programma annuo. Qualsiasi modifica ai sottoprogrammi dovra' costituire oggetto di specifica richiesta al Ministero che provvedera' a produrre, ove si dovesse superare il predetto limite del 10%, analoga istanza alla Commissione dell'Unione europea per la conseguente approvazione.
Il Ministero curera' la sollecita divulgazione alle parti interessate delle decisioni mediante le quali l'esecutivo comunitario autorizza il cofinanziamento dei programmi nazionali.
I programmi devono essere portati a termine improrogabilmente entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello della presentazione, per consentire all'A.I.M.A. di effettuare l'iter amministrativo previsto entro il termine del 15 ottobre, stabilito dalla normativa comunitaria.
Interventi ammessi
Le azioni ammissibili sono quelle individuate dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1221/97, vale a dire:
a) assistenza tecnica agli apicoltori e ai laboratori di smielatura delle associazioni di apicoltori per migliorare le condizioni di produzione e di estrazione del miele;
b) lotta contro la varroasi e malattie connesse, nonche' il miglioramento delle condizioni di trattamento degli alveari;
c) razionalizzazione della transumanza;
d) provvedimenti di sostegno a favore dei laboratori di analisi delle caratteristiche chimico-fisiche del miele;
e) collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione dei programmi di ricerca in materia di miglioramento qualitativo del miele.
Possono essere considerate azioni ammissibili al cofinanziamento tutte quelle misure che non abbiano gia' beneficiato di analoghi finanziamenti di tipo strutturale ai sensi del regolamento CE n. 1257/1999 sullo sviluppo rurale.
All'allegato 1 della presente circolare viene indicata la codifica e la relativa descrizione analitica delle azioni e sottoazioni ammissibili al cofinanziamento, le relative percentuali di contribuzione pubblica nonche' i soggetti beneficiari.
All'allegato 2 viene data indicazione delle spese ritenute comunque non ammissibili.
Materiali, attrezzature ed apparecchiature varie, il cui uso ed utilita' economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprieta'.
Tale periodo minimo viene stabilito in cinque anni per arnie e attrezzature similari, dieci anni per impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per la sistemazione del suolo.
Tali attrezzature devono essere rendicontate nell'anno di riferimento del programma.
Tutte le attrezzature che hanno beneficiato del contributo ai sensi del regolamento CE 1221/97 devono essere identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di approvazione del programma (aa), la provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda, da predisporre secondo le indicazioni delle regioni.
I risultati di tutte le attivita' volte al miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele dovranno essere divulgati utilizzando quanto previsto dalla misura relativa all'assistenza tecnica.
Ulteriori compiti di pertinenza
degli organismi regionali Gli organismi regionali provvedono:
a predisporre, nell'ambito della propria autonomia organizzativa ed amministrativa, tutte le procedure necessarie per l'attuazione dei sottoprogrammi di competenza;
alla ricezione delle domande di finanziamento ed alla verifica della loro regolarita' e completezza;
alla valutazione dell'ammissibilita' al finanziamento e della titolarita' del richiedente il beneficio alle azioni richieste;
al collaudo dei suddetti progetti, nei tempi che gli organismi riterranno opportuni e comunque non oltre il 10 settembre;
alla rendicontazione delle spese sostenute, in relazione alle domande presentate, con la predisposizione degli elenchi di liquidazione;
ad inviare all'A.I.M.A. - Unita' organizzativa XII, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, in un'unica soluzione, una copia delle domande loro pervenute, entro le ore 18 del 15 aprile di ogni anno;
a trasmettere all'A.I.M.A., entro il 10 settembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione cartacei redatti sull'apposito modello, nonche' il relativo supporto magnetico, entrambi predisposti e distribuiti dall'A.I.M.A.; unitamente al predetto elenco deve essere trasmesso l'elenco delle aziende sottoposte a controlli in loco con annotato l'esito.
Compiti di pertinenza dell'A.I.M.A.
L'A.I.M.A. provvede:
alla ricezione delle copie delle domande;
alla ricezione degli elenchi di liquidazione e dei beneficiari controllati;
al controllo finale sulla liquidazione degli importi da erogare in funzione del finanziamento attribuito per singolo ente e di altre cause che possano impedire il finanziamento legato a singoli beneficiari per effetto di qualche inadempienza;
ad eventuali controlli e verifiche a campione riguardanti le rendicontazioni regionali;
alla trasmissione alle regioni dell'elenco delle domande che presentino anomalie ai fini dell'erogazione dei contributi, per consentire una definizione delle stesse;
alla rendicontazione da presentare all'Unione europea in relazione alle somme erogate;
alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai fini dell'erogazione contestuale del finanziamento comunitario e nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno.
Ripartizione delle somme ammesse
al cofinanziamento
Ogni anno, con apposite decisioni della Commissione, sono approvati i programmi presentati dagli Stati membri ed il finanziamento, attualmente di 15 milioni di euro, viene ripartito in funzione del numero di alveari comunicati dai singoli Stati, ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE n. 2300/97.
Il FEOGA finanzia le spese impegnate a partire dal giorno successivo alla data della comunicazione della decisione comunitaria allo Stato membro purche' non antecedenti la data del 1o settembre di ciascun anno.
In ambito nazionale la ripartizione del finanziamento fra regioni e province autonome viene determinata adottando il medesimo criterio di fissazione degli importi a livello di singolo Stato membro dell'Unione, ovverosia sulla base del numero degli alveari, o solo censito o solo stimato, nel territorio di giurisdizione delle singole regioni e province e del recupero e redistribuzione delle somme non impegnate da taluni enti in sede di preventivo di spesa.
Nel predisporre i sottoprogrammi, si raccomanda di formulare una previsione di spesa che sia aderente all'effettiva utilizzazione, al fine di evitare sprechi di risorse finanziarie non piu' recuperabili.
Nel caso dovesse verificarsi tale circostanza, il Ministero si riserva, di intesa con le regioni, l'adozione di misure tese ad una piu' razionale distribuzione della quota finanziaria assegnata all'Italia.
Presentazione delle domande di finanziamento
Possono accedere alla concessione dei finanziamenti gli apicoltori ed i produttori apistici in regola con la denuncia di detenzione delle arnie e in possesso di partita IVA, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, singoli o nelle loro forme associate, nonche' gli enti. Qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita IVA devono rilasciare apposita dichiarazione.
Gli interessati devono presentare domanda di finanziamento in triplice copia, su modelli stampati e distribuiti a cura dell'A.I.M.A. La domanda di finanziamento deve essere indirizzata all'organismo regionale all'agricoltura in cui ha sede legale il richiedente il beneficio.
Per l'autentica della sottoscrizione della domanda di contributo, il produttore e/o gli enti interessati devono fare riferimento alle norme stabilite dalle leggi 15 maggio 1997, n. 127, 6 luglio 1998, n. 191 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia le regioni e le province autonome provvederanno a conformarsi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
Controlli
L'azione di controllo viene operata dall'amministrazione che ha redatto il sottoprogramma.
Per i controlli amministrativi deve essere costituito un fascicolo per singolo beneficiario, che contenga:
la documentazione eventualmente richiesta dall'amministrazione (documento di riconoscimento, certificazione di iscrizione all'ufficio IVA, ecc.);
copia conforme all'originale dei documenti contabili ed i relativi adempimenti di quietanza, da cui si evinca la data di emissione dei documenti giustificativi, che dovra' essere successiva a quella di approvazione del programma nazionale;
la documentazione relativa alla regolarita' degli statuti di costituzione delle societa', dei libri dei soci e, se necessario, del certificato antimafia; per le associazioni di produttori, il verbale del consiglio di amministrazione dal quale risulti l'approvazione del programma;
il riscontro tra le spese sostenute e documentate e le voci di spesa approvate, nonche' le relative registrazioni contabili, ove prescritto, e la corrispondenza tra l'importo totale di spesa e quello relativo alla documentazione esibita.
I rappresentanti dell'amministrazione regionale verificano le dichiarazioni rese dal beneficiario (ai sensi della legge del 4 gennaio 1968, n. 15) in ordine:
alla data di inizio dei lavori e degli acquisti e del loro completamento (se ultimati);
al fatto che le spese effettuate e documentate, oggetto della richiesta di pagamento, concernono il progetto approvato; che le attrezzature e/o i macchinari acquistati per la realizzazione del piano siano nuovi di fabbrica; che non siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma, tranne quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa presentati e che, a fronte di tali documenti, non sono state emesse dai fornitori note di accredito in favore del beneficiario;
per gli acquisti di materiale durevole, all'uso esclusivo per il conseguimento delle finalita' perseguite e la durata connessa al periodo di ammortamento;
all'indicazione dell'importo delle spese complessivamente sostenute e documentate (al netto dell'IVA qualora trattasi di soggetto di imposta);
al non aver richiesto e ottenuto allo stesso titolo contributi da parte di altri enti e organismi nazionali e comunitari;
alla corretta esecuzione, nonche' alla rispondenza tra quanto realizzato e quanto contabilizzato per le parti di opere non controllate e/o non piu' controllabili;
alla consapevolezza che, in caso di mendaci dichiarazioni, incorrera' nelle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
I controlli presso enti e/o aziende beneficiarie si rendono necessari per verificare lo stato di attuazione delle singole misure richieste, nonche' per acquisire gli elementi contabili e giustificativi delle spese sostenute.
E' facolta' dell'A.I.M.A. programmare, di intesa con gli enti che partecipano al programma nazionale, l'espletamento sia di controlli amministrativi sia di sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale e la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda, nonche' la presenza e la corretta registrazione della documentazione contabile.
L'attivita' di controllo su materiale ed attrezzature soggetti a spostamenti extra regionali, anche permanenti, per effetto del nomadismo potra' essere esercitata in collaborazione tra gli enti interessati.
I controlli amministrativi dovranno essere integrati da sopralluoghi in azienda nella misura ritenuta piu' opportuna e comunque non inferiore al 30% delle domande pervenute, intesi a verificare il rispetto delle condizioni per la concessione della contribuzione nazionale e comunitaria.
Qualora, ad una prima fase di controllo risulti difficoltoso il reperimento dell'azienda, il controllore potra' preavvisare, con un margine di tempo non superiore a 48 ore, il titolare dell'azienda e/o dell'ente, tramite telegramma.
Il campione delle domande soggette a controllo in loco e' individuato sulla base di una preventiva analisi dei rischi e tenendo conto dei seguenti parametri:
ammontare dei contributi;
numero degli alveari per i quali sono richiesti i contributi;
esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli anni precedenti;
ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto dichiarato in domanda.
Di ogni sopralluogo deve essere redatto un verbale sulla base del modello sintetico descritto in allegato 3, al quale dovra' essere allegata una relazione dettagliata in riferimento alle azioni attuate.
Il verbale di controllo deve indicare in maniera chiara il nome e cognome del controllore, nonche' la data e l'ora del controllo stesso; esso deve contenere, inoltre, un apposito spazio riservato ad eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.
Il verbale deve essere redatto in duplice copia: una copia deve essere rilasciata all'azienda visitata, e l'originale e' trattenuto dall'organismo regionale di controllo. Entrambe le copie devono essere firmate dal controllore e controfirmate dal soggetto controllato.
Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda o presso l'ente interessato, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorita' competenti, si provvede d'ufficio, in caso di dichiarazioni non aderenti alla realta' formulate per negligenza grave o deliberatamente, all'esclusione dell'interessato dal beneficio del contributo per l'anno civile considerato o anche per l'anno civile successivo. Modalita' di rendicontazione Il fascicolo per singolo beneficiario deve contenere tutti i documenti necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria; e' necessario che ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione del programma in questione riporti la dicitura "ai sensi del regolamento CE n. 1221/97", in modo da risultare che la spesa documentata e' stata cofinanziata dall'Unione europea e dallo Stato italiano.
I fascicoli devono rimanere disponibili presso gli enti di competenza per i controlli che potrebbero essere effettuati dall'A.I.M.A. e dall'Unione europea.
Entro il termine perentorio del 10 settembre di ogni anno gli enti interessati fanno pervenire all'A.I.M.A. - Unita' organizzativa XII - gli elenchi di liquidazione, suddivisi a livello provinciale per azione e sottoazione e l'elenco dei beneficiari sottoposti a controllo in loco con l'indicazione dell'esito degli stessi.
Detti elenchi sono trasmessi su supporto cartaceo, sottoscritto da un responsabile, e su supporto magnetico, entrambi prodotti e distribuiti dall'A.I.M.A., che curera' direttamente la necessaria assistenza.
Si richiama l'attenzione degli organismi partecipanti al programma sul rispetto del predetto termine ultimo di rendicontazione, trascorso il quale non risulta possibile attivare le procedure di rimborso dell'aiuto e il conseguente addebito delle spese al FEOGA - sezione garanzia, entro il 15 ottobre di ciascun anno.
Gli organismi partecipanti al programma devono attuare le procedure ed essere assoggettati ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 1663/95, relativo alle procedure di liquidazione dei conti FEOGA - sezione garanzia.
L'A.I.M.A. provvede nel piu' breve tempo possibile ad informare le amministrazioni interessate circa l'avvenuto pagamento relativo agli elenchi trasmessi. Comunicazioni relative allo stato di attuazione ed alle spese sostenute Gli organismi partecipanti al programma forniscono al Ministero e all'A.I.M.A. una sintetica relazione informativa dello stato di attuazione del sottoprogramma e, ove necessario, le osservazioni ritenute opportune da tenere in considerazione per i programmi successivi, nonche' i dati consuntivi delle azioni realizzate.
Tali informazioni devono pervenire al Ministero non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
Per adempiere, inoltre, alle disposizioni dell'art. 2, comma 3, del regolamento CE n. 2300/97, che prescrive che lo Stato membro e' tenuto a comunicare all'Unione europea entro il 15 dicembre i risultati delle ricerche applicate alla lotta alla varroa, gli enti che abbiano incluso tale azione nel proprio sottoprogramma devono trasmettere i risultati al Ministero non oltre il 15 novembre di ciascun anno. Disposizioni finali Si richiama l'attenzione sulle scadenze indicate nella presente circolare:
a) fase di programmazione:
15 marzo per l'invio dei programmi regionali e ministeriali;
30 settembre per l'invio dei programmi eventualmente riformulati dopo la notifica delle decisioni dell'Esecutivo comunitario;
b) fase di attuazione:
15 aprile per l'invio all'A.I.M.A. delle copie delle domande pervenute;
10 settembre per la consegna all'A.I.M.A. degli elenchi di liquidazione ai fini dell'erogazione del finanziamento in favore dei beneficiari e dell'elenco dei beneficiari sottoposto a controllo;
31 agosto termine di effettuazione delle spese;
c) comunicazioni:
15 novembre per la trasmissione dei risultati della lotta alla varroa;
31 dicembre per le relazioni sulle azioni concluse.
E' condizione essenziale per l'approvazione del sottoprogramma che gli enti regionali comunichino contestualmente anche i dati sulla consistenza, censita e stimata, del proprio patrimonio apistico, per assicurare l'adozione di metodologie di rilevazione uniformi su tutto il territorio nazionale.
Roma, 21 febbraio 2000
Il Ministro: De Castro Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 2000 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 94
 
Allegato 1 ----> Vedere ALLEGATO a Pag. 65 della G.U. <----
 
Allegato 2

Voci di spesa non ammissibili
Acquisto di automezzi targati
Acquisto elaboratori elettronici
Spese per l'immatricolazione di mezzi stradali
Spese di manutenzione e riparazione
Spese di trasporto per la consegna di materiali
IVA recuperabile, rimborsabile, compensabile
Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili
Spese generali in misura maggiore del 5% della sottoazione di riferimento (*)
Stipendi per personale di amministrazioni pubbliche
Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali
Acquisto di materiale usato (*) Le spese generali fino al 2% non devono essere documentate; superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate.
 
Allegato 3 ----> Vedere ALLEGATO a Pag. 66 della G.U. <----
 
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