Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
DECRETO 17 aprile 2000 |
Conferma della concessione del servizio postale universale alla societa' Poste italiane S.p.a. |
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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in particolare l'art. 14; Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481; Visto l'art. 2, commi 17 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, recante linee guida per il risanamento dell'ente Poste italiane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1997; Visto l'art. 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la delibera C.I.P.E. del 18 dicembre 1997 in ordine alla trasformazione dell'ente Poste italiane in societa' per azioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 1998; Visto lo statuto della societa' "Poste italiane", approvato dall'assemblea straordinaria della societa' con delibera in data 28 febbraio l998; Considerato che la societa' Poste italiane p.a. e' subentrata nei rapporti attivi e passivi dell'ente Poste italiane; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio, ed in particolare l'art. 23, comma 2; Vista la deliberazione dell'Autorita' di regolamentazione 2 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2000; Considerato che, per effetto del predetto art. 23, comma 2, la societa' per azioni Poste italiane e' legittimata all'espletamento del servizio postale universale e che la societa' medesima e' in grado di assicurare su tutto il territorio nazionale la continuita' del servizio; Ritenuto che i rapporti fra lo Stato e la societa' Poste italiane devono essere definiti attraverso un atto di concessione rilasciato dall'autorita' di regolamentazione, individuata dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999 nel Ministero delle comunicazioni; Considerato che, al fine di consentire al fornitore del servizio universale di adeguare la propria struttura alla nuova situazione del mercato nonche' di conseguire il necessario recupero dei cospicui investimenti effettuati, e' indispensabile fissare la durata della concessione nel periodo massimo indicato dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999, compatibilmente, in ogni caso, con il processo di liberalizzazione in sede comunitaria; Sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 279/2000, reso dalla prima sezione nella adunanza del 5 aprile 2000; Decreta: Art. 1. O g g e t t o 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' confermata alla societa' Poste italiane, di seguito indicata come societa', la concessione per l'espletamento del servizio postale universale; tale servizio, incluso quello transfrontaliero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 26, comprende: a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati. |
| Art. 2. Servizi riservati 1. I servizi riservati, indicati nell'art. 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, sono stati delimitati con deliberazione 2 febbraio 2000 richiamata nelle premesse ed il relativo ambito e' soggetto ad essere modificato in connessione a successive deliberazioni. |
| Art. 3. Durata della concessione 1. La concessione ha una durata massima di quindici anni a partire dal 6 agosto 1999. 2. In relazione all'andamento del processo di liberalizzazione del settore postale in sede comunitaria, il termine di scadenza di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999, puo' essere anticipato dall'autorita' di regolamentazione. |
| Art. 4. Qualita' dei servizi 1. La societa' si attiene alle norme di qualita' relative a ciascuno dei servizi compresi nel servizio universale, fissate dall'autorita' di regolamentazione per l'adeguamento delle caratteristiche delle prestazioni agli standard realizzati a livello comunitario, con specifico riferimento ai tempi di instradamento e di recapito, alla regolarita' e all'affidabilita'. 2. Gli standard di qualita' di cui al comma 1 sono recepiti dal fornitore del servizio universale nella carta della qualita' del servizio pubblico postale, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999. 3. La materia dei reclami e' regolata dal fornitore del servizio universale in base alle disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo n. 261 del 1999. |
| Art. 5. Separazione contabile - Bilanci 1. La societa', ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 261 del 1999, e' tenuta ad istituire la separazione contabile per ciascun servizio compreso nell'area di riserva nonche' per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per quelli al di fuori del servizio universale. 2. Entro un mese dall'approvazione la societa' trasmette il proprio bilancio all'autorita' di regolamentazione e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fornisce i chiarimenti richiesti e controdeduce alle osservazioni dai medesimi formulate, miranti ad accertare la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente concessione e dalle norme in vigore nonche' a verificare in qualsiasi momento l'inventario degli impianti e le scritture obbligatorie a norma di legge. |
| Art. 6. Tariffe e prezzi 1. La societa' applica le tariffe dei servizi riservati e i prezzi per le prestazioni non riservate facenti parte del servizio universale, determinati, nella misura massima, dall'autorita' di regolamentazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999. 2. La societa', in relazione ai volumi di traffico ed alle modalita' di accettazione e di consegna degli invii, puo' praticare tariffe e prezzi inferiori sulla scorta di criteri equi, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. L'Autorita' di regolamentazione puo' richiedere informazioni sulle tipologie dei criteri adottati. |
| Art. 7. Indirizzo e vigilanza 1. La societa' si conforma alle indicazioni fornite dall'autorita' di regolamentazione nell'esercizio dei suoi poteri di indirizzo e vigilanza sull'esercizio della concessione e sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto di programma. 2. La societa' coopera con le imprese postali estere e promuove le integrazioni di rete, in particolare nell'ambito dell'Unione europea. |
| Art. 8. S a n z i o n i 1. La societa', in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e dei servizi riservati derivanti dal decreto legislativo n. 261 del 1999, dalla concessione e dal contratto di programma, e' sanzionata dall'autorita' di regolamentazione con pena pecuniaria amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. 2. In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, derivanti dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dal contratto di programma e dal presente atto, puo' essere dichiarata dall'autorita' di regolamentazione, previa contestazione e diffida, la decadenza dalla concessione. |
| Art. 9. Controllo e pubblicazione 1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 aprile 2000 Il Ministro: Cardinale Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2000 Registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 7 |
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