Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 6 aprile 2000 |
Modifica al decreto ministeriale 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti. (Legge 5 marzo 1990, n. 46). |
|
|
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 14 della legge 5 marzo 1990, n. 46, che individua i soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti; Visto l'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, concernente la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio; Vista la decisione del Consiglio di Stato del 28 novembre 1997, n. 1876/1997, concernente i criteri informatori per la predisposizione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447; Sentiti i Consigli nazionali degli ingegneri, dei periti industriali, degli architetti, dei chimici, dei geometri; Ritenuta la necessita' di riformulare il testo del decreto ministeriale 3 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 dell'11 dicembre 1995; Decreta: Art. 1. 1. Gli elenchi previsti dall'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono formati secondo i modelli allegati, ognuno concernente i settori da a) a g) dell'art. 1, comma 1 e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46. 2. Gli elenchi di cui al precedente comma formati dal competente organo deliberante della camera di commercio, sono inviati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e si intendono approvati qualora entro trenta giorni dalla ricezione non vengano rinviati alla camera di commercio con osservazioni. |
| Art. 2. 1. Gli iscritti agli Albi professionali che, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e sotto propria responsabilita' a norma dell'art. 348 c.p., ritengono di poter assumere incarichi in operazioni di verifica e collaudi, rivolgono domanda alla camera di commercio della provincia di residenza. 2. Nella domanda sono indicati: la sezione o le sezioni di cui all'allegato al presente decreto in cui si chiede di essere iscritti; i titoli di studio posseduti e la data di conseguimento; l'albo professionale di appartenenza e la relativa data di iscrizione. Alla domanda e' allegata la documentazione relativa alle eventuali esperienze maturate e al campo di attivita' in relazione alle singole sezioni che deve essere attestata dal collegio o dall'ordine professionale di appartenenza. 3. La domanda con relativa documentazione puo' essere inoltrata anche tramite gli ordini o collegi professionali. |
| Art. 3. Il decreto ministeriale 3 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 dell'11 dicembre 1995, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Roma, 6 aprile 2000 Il Ministro: Letta |
| Allegato ----> Vedere ALLEGATO da Pag. 10 a Pag. 16 della G.U. <---- |
|
|
|