Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 6 aprile 2000
Modifica al decreto ministeriale 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti. (Legge 5 marzo 1990, n. 46).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 14 della legge 5 marzo 1990, n. 46, che individua i soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti;
Visto l'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, concernente la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio;
Vista la decisione del Consiglio di Stato del 28 novembre 1997, n. 1876/1997, concernente i criteri informatori per la predisposizione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;
Sentiti i Consigli nazionali degli ingegneri, dei periti industriali, degli architetti, dei chimici, dei geometri;
Ritenuta la necessita' di riformulare il testo del decreto ministeriale 3 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 dell'11 dicembre 1995;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli elenchi previsti dall'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono formati secondo i modelli allegati, ognuno concernente i settori da a) a g) dell'art. 1, comma 1 e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46.
2. Gli elenchi di cui al precedente comma formati dal competente organo deliberante della camera di commercio, sono inviati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e si intendono approvati qualora entro trenta giorni dalla ricezione non vengano rinviati alla camera di commercio con osservazioni.
 
Art. 2.
1. Gli iscritti agli Albi professionali che, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e sotto propria responsabilita' a norma dell'art. 348 c.p., ritengono di poter assumere incarichi in operazioni di verifica e collaudi, rivolgono domanda alla camera di commercio della provincia di residenza.
2. Nella domanda sono indicati:
la sezione o le sezioni di cui all'allegato al presente decreto in cui si chiede di essere iscritti;
i titoli di studio posseduti e la data di conseguimento;
l'albo professionale di appartenenza e la relativa data di iscrizione.
Alla domanda e' allegata la documentazione relativa alle eventuali esperienze maturate e al campo di attivita' in relazione alle singole sezioni che deve essere attestata dal collegio o dall'ordine professionale di appartenenza.
3. La domanda con relativa documentazione puo' essere inoltrata anche tramite gli ordini o collegi professionali.
 
Art. 3.
Il decreto ministeriale 3 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 dell'11 dicembre 1995, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Roma, 6 aprile 2000
Il Ministro: Letta
 
Allegato ----> Vedere ALLEGATO da Pag. 10 a Pag. 16 della G.U. <----
 
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