Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di riconoscimento della Indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino" |
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Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione "Pomodoro di Pachino" come Indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla "Associazione per la tutela dei prodotti tipici di Pachino", con sede in Pachino (Siracusa), via Torino n. 24, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificita', via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari. Proposta di disciplinare di produzione dell'Indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino" Art. 1. Denominazione L'Indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino" e' riservata ai frutti di pomodoro che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione. |
| Art. 2. Tipologie di frutto L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) "Pomodoro di Pachino" designa i pomodori allo stato fresco prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione, riferibili alla specie botanica Lycopersicum esculentum Mill. L'I.G.P. "Pomodoro di Pachino" e' rappresentato dalle seguenti tipologie di frutto: tondo liscio; costoluto; cherry (o ciliegino). |
| Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione dell'I.G.P. "Pomodoro di Pachino", di cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio comunale di Pachino e Portopalo di Capo Passero e parte dei territori comunali di Noto (provincia di Siracusa) ed Ispica (provincia di Ragusa). Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25000 ricadenti sui fogli: Torre Vendicari 277 III N.E., Pachino 277 III S.E., Pantano Longarini 277 III S.O., Pozzallo 276 II S.E. Tale zona e' cosi' delimitata: dalla carta I.G.M. Torre Vendicari 277 III N.E., l'area interessata alla coltivazione del pomodoro di Pachino inizia dalla foce del canale saia Scirbia e prosegue lungo tale canale fino alla intersezione con la strada provinciale Pachino Noto. Prosegue tale strada in direzione Pachino fino alla strada provinciale Barracchino, carta I.G.M. Pachino 277 III S.E.; carta I.G.M. Pantano Longarini 277 III S.O. Si prosegue lungo la strada Barracchino fino alla intersezione con la strada provinciale Pachino - Rosolini. Si prosegue lungo tale strada, in direzione Rosolini, fino all'incrocio con la strada provinciale Agliastro - Buonivini. Da qui, si prosegue fino ad imboccare la strada vicinale Coste Fredde che si percorre fino ad intersecare la strada provinciale n. 22 Pachino-Ispica. La strada provinciale 22 si percorre fino al canale di bonifica Lavinaro Passo Corrado. L'area interessata costeggia tale canale fino alla intersezione con la strada Fondo Panze Saline che si percorre fino ad immettersi sulla strada provinciale n. 44 Pachino-Marza. La strada provinciale 44 si percorre fino all'incrocio con la strada provinciale della Marza n. 67 e prosegue lungo la strada provinciale n. 50 (Bufali Marza). Carta I.G.M. Pozzallo 276 II S.E., la strada provinciale n. 50 (Bufali Marza) si percorre fino al km VII/6, all'incrocio con la strada Iannuzzo che costeggia l'omonimo canale di bonifica. Si prosegue lungo tale strada fino a raggiungere il mare in prossimita' della foce Vecchio al km 4 della strada provinciale 67. |
| Art. 4. Modalita' di coltivazione La coltivazione della Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) "Pomodoro di Pachino" deve essere effettuata in ambiente protetto (serre e/o tunnel ricoperti con film di polietilene o altro materiale di copertura); quando la coltivazione viene effettuata nel periodo estivo la coltura puo' essere protetta da idonee strutture ricoperte con rete anti insetto. La tecnica di coltivazione, tradizionalmente attuata nel comprensorio, tende ad ottenere produzioni di qualita', seguendo le seguenti fasi: il trapianto si esegue da agosto a febbraio, tranne per la tipologia cherry che si puo' effettuare tutto l'anno; la densita' d'impianto e' di n. 2-6 piante per mq; le piantine devono essere fornite da vivai specializzati ed autorizzati dall'osservatorio per le malattie delle piante. E' consentito l'uso di piantine innestate; la forma di allevamento deve essere in verticale, ad una o piu' branche; durante il ciclo si esegue la potatura verde consistente nell'asportazione delle foglie senescenti e germogli ascellari: e' ammessa l'operazione colturale di cimatura; l'irrigazione e' effettuata con acque di falda prelevate da pozzi ricadenti nel comprensorio delimitato. La qualita' dell'acqua e' caratterizzata da una salinita' che varia da 1.500 a 10.000 eta s; l'impollinazione puo' essere agevolata per via fisica, chimica o entomofila; e' vietato l'uso di qualsiasi sostanza ormonale che abbia azione diversa da quella allegante; la raccolta viene effettuata manualmente ogni 3-4 giorni a seconda le condizioni climatiche. Il "Pomodoro di Pachino" I.G.P. puo' essere condizionato direttamente in azienda o presso idonee strutture di condizionamento lo stesso giorno della raccolta. Le operazioni di confezionamento ed imballaggio devono essere effettuate presso strutture ubicate nei territori dei comuni, anche parzialmente compresi nella zona di produzione, individuati all'art. 3 del presente disciplinare. La produzione massima consentita di I.G.P. "Pomodoro di Pachino" non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia: pomodoro tondo liscio: ton 100/Ha; pomodoro costoluto: ton 75/Ha; pomodoro ciliegino o cherry: ton 50/Ha.; Non sono ammesse, per le produzioni I.G.P. "Pomodoro di Pachino", coltivazioni fuori suolo. |
| Art. 5. Adempimenti L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita' ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, saranno curati da appositi organismi che rispondano ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia. I produttori del I.G.P. "Pomodoro di Pachino" devono iscriversi in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo con l'indicazione della superficie complessiva aziendale e di quella adibita alla produzione della denominazione. L'organismo di controllo e' tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra. Annualmente i produttori sono tenuti a presentare una denuncia di produzione entro il mese di settembre. Le strutture di condizionamento devono essere iscritte in altro apposito elenco con le medesime modalita' e prescrizione sopra indicate, comprese la denuncia annuale di prodotto lavorato. |
| Art. 6. Caratteristiche al consumo All'atto dell'immissione al consumo i pomodori I.G.P. "Pomodoro di Pachino" devono presentare le caratteristiche di seguito indicate. In tutte le tipologie riportate all'art. 2, i frutti devono essere: interi; di aspetto fresco; sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazione tali da renderli inadatti al consumo); puliti, privi di sostanze estranee visibili; privi di odori e/o sapori estranei. Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell'I.G.P. "Pomodoro di Pachino" in relazione alle diverse tipologie di frutto di cui all'art. 2: ----> Vedere caratteristiche da pag. 69 a pag. 70 della G.U. <-- -- |
| Art. 7. Designazione e presentazione L'immissione al consumo dell'I.G.P. "Pomodoro di Pachino" deve avvenire secondo le modalita' di seguito descritte. Tutto il pomodoro, conforme ai requisiti riportati nel presente disciplinare ed immesso al consumo come I.G.P. "Pomodoro di Pachino", deve essere confezionato in cassette. Il peso massimo di ogni cassetta non puo' superare i 15 kg di peso netto. Devono essere utilizzate solo cassette nuove. Sulle cassette deve essere apposta una copertura tale da impedire l'estrazione del contenuto senza che ne venga evidenziata la sua rottura. Tale copertura deve riportare il contrassegno distintivo di seguito descritto. Il contenuto di ciascuna cassetta deve essere omogeneo e contenere pomodori della stessa varieta', tipologia di frutto, categoria e calibro; in particolare i frutti devono essere omogenei per quanto riguarda la maturita' e la colorazione. Le cassette devono essere identificate con la seguente dicitura: I.G.P., anche per esteso, "Pomodoro di Pachino". E' altresi' consentito indicare le tipologie di frutto riportate all'art. 2: tondo liscio; costoluto; ciliegino. Sulle cassette deve essere altresi' riportato: il contrassegno, che costituisce parte integrante del presente disciplinare; il nome dell'imballatore e/o speditore; le caratteristiche commerciali: tipologia, categoria, peso del collo; la dicitura: pomodoro prodotto in coltura protetta; il simbolo comunitario ai sensi del Regolamento (CE) n. 1726/98 della Commissione del 22 luglio 1998. I caratteri con cui e' indicata la dicitura I.G.P. "Pomodoro di Pachino" o le altre diciture previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti cosi' da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre indicazioni e/o disegni. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista nel presente disciplinare di produzione e/o eventuali indicazioni complementari aventi carattere laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore sulla natura e caratteristiche del prodotto. Marchio dell'I.G.P. "Pomodoro di Pachino". Il marchio ha forma di rombo dagli angoli tondeggianti di colore verde scuro Pantone 356 CVC, contenente una sagoma circolare interna di colore paglierino Pantone 607 CVC e dai contorni di colore verde chiaro Pantone 369 CVC. La figura geometrica e' tagliata sulla parte inferiore da una scritta di colore bianco recante la dicitura POMODORO DI PACHINO inserita in una striscia rettangolare di colore nero. La sagoma circolare interna contiene il disegno dell'isola di Sicilia di colore salmone Pantone 1595 CVC e contorno nero contrassegnato da un punto di colore giallo Pantone 123 CVC e dal contorno nero sull'estrema punta in basso. Il marchio reca nella zona piu' bassa la scritta I.G.P. di colore paglierino Pantone 607 CVC. ----> Vedere marchio a pag. 71 della G.U. <---- |
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