Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 23 marzo 2000 |
Esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente dalla A.F.M. - Azienda farmaceutica municipalizzata, unita' di Bologna. (Decreto n. 27995). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Visto l'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; Visto l'art. 32, lettera b), della legge 29 aprile 1949, n. 264; Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818; Vista l'istanza della societa' S.p.a. A.F.M. - Azienda farmaceutica municipalizzata, con sede in Bologna, datata 4 febbraio 1998, tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente; Vista la nota del 12 marzo 1999 con la quale il Servizio ispezione del lavoro competente, riferisce che la A.F.M. S.p.a., costituita in data 15 settembre 1997, ha rilevato le funzioni dell'Azienda farmaceutica municipalizzata di Bologna, con capitale sociale di esclusiva proprieta' degli enti locali territoriali e che dal 1o gennaio 1998, il personale della predetta Azienda farmaceutica e' stato trasferito alla A.F.M. S.p.a.; Considerato che, nella stessa nota, per quanto riguarda il requisito della stabilita' di impiego del personale, l'organo ispettivo fa presente che, nella fattispecie, troverebbe applicazione la normativa contenuta nella legge n. 449/97 - Dismissioni di attivita' pubbliche, nella parte in cui prevede che "le societa' alle quali sono attribuite le attivita' dismesse, sono tenute a mantenere, per un periodo di tempo concordato e comunque non inferiore a cinque anni, il personale adibito alle funzioni trasferite"; Vista la successive nota datata 25 giugno 1999, con la quale la societa' A.F.M. S.p.a., nel confermare la richiesta di esonero dal versamento del contributo di disoccupazione involontaria, ha comunicato che in data10 giugno 1999 e' avvenuto il passaggio dell'80% del pacchetto azionario alla societa' Gehe A.G., la quale con accordo sindacale del 26 aprile 1999, si e' impegnata, tra l'altro, a mantenere i livelli occupazionali per un periodo di almeno cinque anni a far data dal perfezionamento della vendita del predetto pacchetto azionario; Vista la nota del 9 febbraio 2000, con la quale il Servizio ispezione del lavoro competente conferma l'avvenuta dismissione, a far data dal 10 giugno 1999, dell'80% del capitale sociale di A.F.M., di proprieta' degli enti territoriali consorziati, alla Gehe A.G. nonche' gli impegni assunti dalla Gehe A.G., relativi al mantenimento dei livelli occupazionali per un periodo di almeno cinque anni dal perfezionamento della vendita del pacchetto azionario; Considerato, pertanto, che a parere del Servizio ispezione del lavoro, nella fattispecie si puo' ritenere garantita la stabilita' di impiego del personale occupato, per un periodo di almeno cinque anni; Ritenuto, pertanto, di poter accertare, per la societa' in questione, il citato requisito della stabilita' di impiego, per un periodo di cinque anni; Ritenuto, conseguentemente, di poter esonerare l'ospedale medesimo dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente, per lo stesso periodo di cinque anni; Decreta: Art. 1. Per quanto in premessa esplicitato ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lettera d), della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' accertata, per un periodo di cinque anni, la sussistenza del requisito della stabilita' di impiego indicata in premessa, in favore del personale dipendente dalla A.F.M. S.p.a., con sede in Bologna, unita' di Bologna. |
| Art. 2. A seguito dell'accertamento di cui all'art. 1, la societa' in questione e' esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente. |
| Art. 3. L'accertamento di cui all'art. 1 nonche' l'esonero di cui all'art. 2, avranno una durata di cinque anni a decorrere dal 4 febbraio 1998, data della domanda della societa' in questione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2000 Il direttore generale: Daddi |
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