A seguito dell'emanazione della legge 12 marzo 1996, n. 169, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 76 del 30 marzo 1996, che ha autorizzato la ratifica del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernete la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, in data 17 gennaio 2000. All'atto della ratifica sono state formulate dall'Italia le seguenti dichiarazioni: "Conformemente all'art. 5.2 d) del protocollo di Madrid (1989) si dichiara che ai sensi dell'art. 5.2 b) del protocollo il periodo di tempo previsto dall'art. 5.2 a) del protocollo stesso per l'esercizio del diritto di notificare un rifiuto di protezione e' prolungato a diciotto mesi, e che conformemente all'art. 5.2 c) del protocollo qualora un rifiuto di protezione derivasse da un'opposizione alla concessione della protezione, questo rifiuto puo' essere notificato dopo l'esaurimento del periodo di diciotto mesi". "Conformemente all'art. 8.7 a) del protocollo di Madrid (1989) si dichiara che per ogni registrazione internazionale o rinnovo della stessa nella quale e' designata l'Italia secondo l'art. 3-ter del protocollo, l'Italia vuole ricevere, in luogo di una parte dei proventi derivanti dai emolumenti complementari e supplementari, una tassa individuale". Ai sensi dell'art. 14, (4), b, l'atto sunnominato entrera' in vigore il 17 aprile 2000. |