Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 10 aprile 2000
Istituzione dell'Universita' non statale legalmente riconosciuta "Jean Monnet" LUM - Casamassima (Bari), e autorizzazione della stessa a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1999 relativo alla programmazione del sistema universitario per il 1998-2000, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1999, registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 198;
Visto l'art. 21 del predetto decreto il quale prevede, al comma 1, l'istituzione, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, della "Universita' non statale legalmente riconosciuta mediterranea "Jean Monnet Casamassima (Bari)" - (promotori: associazione per la libera universita' mediterranea e fondazione "Caterina Degennaro ) limitatamente a: facolta' di economia e commercio (con i corsi di laurea in: economia aziendale, economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, economia assicurativa e previdenziale) e facolta' di giurisprudenza (con il corso di laurea in giurisprudenza);
Visto il ricordato art. 21, il quale, al comma 2, stabilisce che l'istituzione di cui al comma 1, con l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi valore legale, con l'approvazione dello statuto e del regolamento didattico, potra' essere disposta con decreto del Ministro, subordinatamente alla positiva valutazione dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine agli adempimenti integrativi richiesti dallo stesso nella propria relazione tecnica;
Vista la positiva valutazione in ordine a tali adempimenti resa dall'osservatorio con il proprio documento DOC 12/99;
Vista la lettera prot. DG/mts/214/99 del 21 ottobre 1999 con la quale i predetti promotori hanno richiesto che la denominazione dell'istituzione, prevista dal ricordato art. 21, comma 1, venga integrata con l'acronimo LUM;
Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 24 febbraio 2000;
Decreta:
Art. 1.
E' istituita, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, l'Universita' non statale legalmente riconosciuta mediterranea "Jean Monnet" LUM - Casamassima (Bari), con le seguenti facolta' e corsi di laurea:
facolta' di economia, con i corsi di laurea in:
economia aziendale;
economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;
economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;
economia assicurativa e previdenziale;
facolta' di giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza.
 
Art. 2.
Sono approvati lo statuto ed il regolamento didattico, allegati al presente decreto, dell'universita' di cui all'art. 1, che e' autorizzata a rilasciare i titoli di studio aventi valore legale previsti nello stesso articolo.
 
Art. 3.
Al termine del secondo, quarto e sesto anno accademico di attivita' dell'Universita' di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvedera' ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interna di Ateneo.
Soltanto dopo la positiva valutazione del comitato al termine del quarto anno di attivita' potranno essere concessi all'universita' i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2000
Il Ministro: Zecchino
 
ALLEGATO
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
UNIVERSITA' NON STATALE LEGALMENTE RICONOSCIUTA
MEDITERRANEA "'JEAN MONNET'"- LUM
Sezione I: ORDINAMENTI DIDATTICI Art. 1 1 - La LUM "Jean Monnet" e' costituita dalla Facolta' di Economia e dalla Facolta' di Giurisprudenza: 2 - La Facolta' di Economia comprende i seguenti corsi di laurea: 1) Economia Aziendale 2) Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari 3) Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali 4) Economia assicurativa e previdenziale 3 - La Facolta' di Giurisprudenza comprende il corso di Laurea di Giurisprudenza con i seguenti indirizzi: 1) Diritto internazionale 2) Sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente 3) Giornalismo e gestione della comunicazione e dell'audiovisivo 4) Giurista d'i'mpresa ed esperto in gestione di azienda pubblica e privata. 4 - I corsi di laurea di cui ai commi 2 e 3 sono organizzati secondo le norme di cui ai successivi articoli, conformemente agli ordinamenti didattici nazionali.
Capo I
Facolta' di Economia Art. 2 1 - La durata del corso di studi per tutti i corsi di laurea della facolta' di Economia e' di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 2 - Tutti i corsi di laurea prevedono un biennio propedeutico ed un biennio di specializzazione. 3 - Il biennio propedeutico comprende le dieci annualita' di insegnamenti fondamentali previste dalle non-native vigenti nell'ambito delle seguenti aree e riconducibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati: - due insegnamenti nell'area dell'economia politica (P01A) - due insegnamenti nell'area dell'economia aziendale (P02A) - un insegnamento nell'area della storia economica (P03X) - un insegnamento nell'area dei diritto privato (N01X) - un insegnamento nell'area delle istituzioni di diritto pubblico (N09X) - un inseanamento nell'area della statistica (SOIA) - un inseonamento nell'area della matematica per le applicazioni economiche (S04A) - un insegnamento nell'area della matematica finanziaria e scienze attuariali (S04B) 4 - Per ognuna delle aree di cui al precedente comma dovranno essere assicurate l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima ed una adeguata formazione metodologgica. 5 - I corsi di laurea che si svilupperanno dopo il biennio propedeutico sono i seguenti: 1) Corso di laurea in Economia Aziendale. Sono insegnamenti caratterizzanti di tale corso di laurea: - Area Economica:

economia industriale (P011)
economia internazionale (POIG)

politica economica (P01B) scienza delle finanze (P01C) - Area Aziendale: analisi e contabilità dei costi (P02A) economia degli intermediari finanziari (P02E) economia e gestione delle imprese (P02B) finanza Aziendale (P02C) marketing (P02B) metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (P02A) organizzazione aziendale (P02D) organizzazione del lavoro (P02D) revisione aziendale (P02A) strategia e politica aziendale (P02A) tecnologia dei cicli produttivi (COIB) - Area Giuridica diritto commerciale (N04X) diritto del lavoro N07X) diritto fallimentare (N15X) diritto tributario (N13X) legislazione bancaria (N05X) - Area Matematico statistica statistica aziendale (S02X) Il piano di studi di tale corso di laurea deve quindi prevedere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica ed almeno tre insegnamenti dell'area matematico statistica. 2) Corso di Laurea in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari. Sono insegnamenti caratterizzanti di tale corso di laurea

- Area Economica economia internazionale (PO1G) economia monetaria (PO1F) economia monetaria internazionale (PO1F) politica economica (PO1B) scienza delle finanze (PO1C) sistemi fiscali comparati (PO1C) storia della moneta e della banca (P03X)

- Area Aziendale: analisi finanziaria (P02C) economia degli intermediari finanziari (P02E) economia del mercato mobiliare (P02E) finanza aziendale (P02C) tecnica di borsa (P02E)

- Area Giuridica: diritto commerciale (N04X) diritto degli intermediari finanziari (N05X) diritto della borsa e dei cambi (N05X) diritto del mercato finanziario (N05X) legislazione bancaria (N05X)

- Area Matematico - statistica: economia e finanza delle assicurazioni (P02E) elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie (S04A) modelli matematici per i mercati finanziari (S04B) statistica del mercati monetari e finanziari (S02X) Il piano di studi di tale corso di laurea deve quindi prevedere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area econornica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica ed almeno quattro insegnamenti dell'area matematico statistica. 3) Corso di Laurea in Economia delle Amministrazioni pubbliche e delle Istituzioni internazionali. Sono insegnamenti caratterizzanti di tale corso di laurea

- Area Economica: cooperazione allo sviluppo (P01H) economia internazionale (P01G) economia pubblica (POIC) istituzioni economiche internazionali (P01G) politica economica (POIB) pianificazione economica territoriale (P01J) programmazione economica (POIB) storia della relazioni economiche internazionali (P03X) - Area Aziendale: economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (P02A) organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (P02D) programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche. (P02A) - Area Giuridica: contabilità di stato (N10X) diritto amministrativo (N10X) diritto del lavoro (N07X) diritto internazionale dell'economia (N14X) diritto pubblico dell'economia (N05X) - Area Matematico - Statistica: contabilità nazionale (S02X) statistica sociale (S03B) - Altre Aree: scienza dell'amrrúnistrazione (Q02X) sociologia (Q05A) storia dell'amministrazione dello stato italiano (N19X) Il piano di studi di tale corso di laurea deve quindi prevedere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica ed almeno tre insegnamenti dell'area matematico statistica. 4) Corso di Laurea in Economia Assicurativa e previdenziale. Sono insegnamenti caratterizzanti di tale corso di laurea:

- Area Economica: economia della sicurezza sociale (PO1C) politica economica (PO1B) storia delle assicurazioni e della previdenza (P03X) - Area Aziendale: economia delle aziende di assicurazione (P02E) economia del mercato mobiliare (P02E) economia e tecnica dell'assicurazione (P02E) - Area Giuridica: diritto commerciale (N04X) diritto dei lavora e della previdenza sociale (N07X) diritto delle assicurazioni (N05X) diritto delle assicurazioni marittime (N06X) diritto delle Comunità Europee (N14X) diritto pubblico dell'econornia (N05X) diritto tributario (N13X).

- Area Matematico - Statistica: tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni (S04B) tecnica attuariale delle assicurazioni sociali (S04B) tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita (S0413) calcolo delle probabilità (A02B) economia e tecnica dell'assicurazione (P02E) modelli demografici (S03A) statistica assicurativa (S04B) teoria dei rischio (S04B) Il piano di studi di tale corso di laurea deve quindi prevedere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica ed almeno cinque insegnamenti dell'area matematico statistica. 6 - La Facolta' attivera' i singoli corsi di laurea in conformita' con le proprie esigenze peculiari. 7 - Per meglio rispondere alle finalita' di formazione d'eccellenza che sono tra gli scopi primari della LUM "JEAN MONNET" sono resi come caratterizzanti per ogni corso di laurea i seguenti insegnamenti tratti dai settori scientifico disciplinari di appartenenza:

diritto processuale civile (N15X ) diritto del lavoro (N07X) diritto commerciale (N04X) diritto tributario (N13X) in modo da garantire una piu' solida preparazione, anche a livello internazionale, nonche' poter accedere alla professione di commercialista da tutti i corsi di laurea che si andranno ad attivare. 8 - La Facolta' predisporra' all'inizio di ogni anno accademico un elenco di insegnamenti, individuando i criteri per la formazione dei piani di studio dei corsi di laurea che si andranno ad attivare ed assicurando agli studenti la possibilita' di scegliere anche insegnamenti attivati nell'altra Facolta' di Giurisprudenza. 9 - La scelta da parte della Facolta' avra' luogo anche nell'ambito delle materie, appartenenti alle seguenti aree disciplinali: 1) AREA ECONOMICA

- ECONOMIA POLITICA (PO1A) - STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO (PO1D) - ECONOMETRIA (POI E) POLITICA ECONOMICA (PO1B) - SCIENZE DELLE FINANZE (PO1C) - ECONOMIA MONETARIA (PO1F) - ECONOMIA INTERNAZIONALE (PO1G) - ECONOMIA DELLO SVILUPPO (P01H) - ECONOMIA DEI SETTORI PRODUTTIVI (POI1) - ECONOMIA REGIONALE (P01J) - STORIA ECONOMICA (P03X) - ECONOMIA ED ESTIMO RURALE (G01X). - GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA (M06B)

2) AREA AZIENDALE

- ECONOMIA AAZIENDALE (P02A) - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (P02B) - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (P02D) - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (P02E) - MERCEOLOGIAA (CO1B) - FINANZA AZIENDALE (P02C)

3) AREA GIURIDICA

- DIRITTO PRIVATO (NO1X) - DIRITTO COMMERCIALE (N04X) - DIRITTO DELL'ECONOMIA (N05X) - DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE (N06X) - DIRITTO DEL LAVORO (N07X) - DIRITTO COSTITUZIONALE (N08X) - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (N09X) - DIRITTO AMMINISTRATIVO (N10X) - DIRITTO TRIBUTARIO (N13X) - DIRITTO INTERNAZIONALE (N14X) - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (N15X) - DIRITTO PENALE (N17X) - DIRITTO PRIVATO COMPARATO (N02X) - DIRITTO AGRARIO (N03X) - DIRITTO PUBBLICO COMPARATO (N11X)

4) AREA MATEMATICO-STATISTICA

- STATISTICA (SO1A) - STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE (SO1B) - STATISTICA ECONOMICA (S02X) - DEMOGRAFIA (S03A) - STATISTICA SOCIALE (S03B) - MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE (S04A) - MATEMATICA FINANZIARIA E SCIENZE ATTUARIALI (S04B) - ALGEBRA (A01B) - GEOMETRIA (A01C) - ANALISI MATEMATICA (A02A) - PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA (A02B) - ANALISI NUMERICA (A04A) - RICERCA OPERATIVA (A04B) - AUTOMATICA (K04X) - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI (KO5A) - INFORMATICA (KO5B) - CIBERNETICA (KO5C) Art. 3 1 - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi di almeno 24 annualita' e quelli relativi ad una Lingua straniera moderna ed all'Informatica. Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti puo' essere equiparato al superamento delle prove di idoneita' nelle lingue straniere. 2 - Nel caso che la facolta' decida di istituire corsi semestrali o trimestrali, ai fini del computo predetto, due corsi semestrali oppure tre corsi trimestrali equivarranno ad un corso annuale. Art. 4 Superato l'esame di laurea lo studente consegue il Diploma di Laurea in Economia Art. 5 Per i laureati in corsi diversi da quelli in Economia, la Facolta' deliberera' caso per caso, l'anno di corso cui potranno essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che dovranno seguire, sostenendo il relativo esame; quali tra questi saranno obbligatori, tenuto conto degli studi compiuti, degli esami superati e del corso di laurea scelto. Analoga deliberazione sara' presa dalla Facolta' per il passaggio dall'uno all'altro corso di laurea.
Capo II
Facolta' di Giurisprudenza Art. 6 1 - La durata del corso di laurea in Giurisprudenza e' di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 2 - Per il corso di studi in Giurisprudenza sono fondamentali le seguenti 16 aree disciplinari:

area del diritto amministrativo (N10X) area del diritto civile (N01X) area del diritto commerciale (N04X) area dei diritto comparato e comunitario (N02X - N11X -N14X) area del diritto costituzionale (N08X) area del diritto del lavoro (N07X) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali) (N14X) area del diritto penale (N17X) area del diritto processuale civile (N15X) area del diritto processuale penale (N 6X) area del diritto romano (N18X) area della storia del diritto italiano (N19X) area economico-finanziaria (PO1A- PO1B- PO1C- P01D- PO1F- PO1G - P01H - P011 - P01J)

area filosofico-giuridica (N20X) area del diritto ecclesiastico (N12X) area del diritto tributario (N13X) 3 - Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 2, la Facolta' rendera' obbligatoria almeno un' annualita' di insegnamento. 4 - La Facolta' assicurera' un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima. 5 - Le residue annualita' di insegnamento saranno scelte in base all'indirizzo di specializzazione che la Facolta' avra' attivato tra i seguenti indirizzi: Diritto Internazionale Sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente Giornalismo e gestione della comunicazione e dell'audiovisivo Giurista d'impresa e esperto in gestione di aziende pubbliche e private. 6 - La Facolta' scegliera' tra gli insegnamenti appartenenti ai settori scientifico disciplinari di riferimento le seguenti materie caratterizzanti per ogni indirizzo di specializzazione menzionato al paragrafo 5." 1) AREA GIURIDICA

diritto delle Comunità europee (Internazionale - Giuristi -
Giornalismo) N14X medicina del lavoro (Lavoro) F22C diritto della previdenza sociale (Giuristi - Lavoro) N07X diritto sindacale (Giuristi - Lavoro) N07X diritto agrario (Internazionale) N03X diritto processuale comunitario (Giuristi - Internazionale) N15X diritto della navigazione (Internazionale) N06X diritto dell'arbitrato interno ed internazionale (Internazionale -
Giuristi) N15X diritto comparato del lavoro (Lavoro - Giuristi) N07X diritto penale dell'economia (Internazionale - Giuristi) N17X diritto processuale del lavoro (Lavoro - Giuristì) N15X legislazione del turismo (Internazionale - Giornalismo) N09X diritto penale commerciale (Internazionale - Giuristi) N17X diritto industriale (Internazionale - Lavoro - Giuristi) N04X diritto fallimentare (Internazionale - Lavoro - Giuristi) N04X diritto mussulmano e dei paesi isiamici (Internazionale -
Giornalismo) N02X diritto delle comunicazioni internazionali (Giornalismo -
Internazionale) N14X diritto dei mezzi di comunicazione (Giornalismo) N01X diritto dell'ambiente (Lavoro - Internazionale) N10X diritto internazionale privato (Internazionale - Lavoro -
Giuristi) N14X diritto degli scambi internazionali (Internazionale - Giornalismo -
Giuristi) N14X organizzazione internazionale (Internazionale - Giornalismo -
Giuristi) N14X diritto delle comunicazioni internazionali (Internazionale -
Giornalismo) N14X legislazione bancaria (Internazionale - Giuristi) N05X

2) AREA ECONOMICA

sistemi economici comparati (Internazionale - Giuristi) PO1B sistemi fiscali comparati (Internazionale - Giuristi) PO1C politica economica europea (Internazionale - Giuristi) PO1B economia aziendale (Giuristi) P02A macroeconomia (Giuristi) PO1A storia economica (Giuristi) P03X economia industriale (Internazionale - Giuristi) PO11 economia e gestione delle imprese (Giuristi) P02B strategia d'impresa (Internazionale - Giuristi) P02B ragioneria generale ed applicata (Giuristi) P02A economia e tecnica della pubblicità (Giornalismo) P02B marketing (Giornalismo) P02B

3) ALTRE AREE relazioni internazionali (Internazionale - Giornalismo -
Giuristi) Q02X storia delle comunicazioni di massa (Giornalismo) M04X storia del Giornalismo (Giornalismo) N1D4X storia dei movimenti e dei partiti politici (Giornalismo) M04X sociologia della comunicazione (Giornalismo) Q05B sociologia delle relazioni internazionali (Giornalismo) Q05E psicologia della comunicazione (Giornalismo) M1OA psicologia dello sviluppo dei linguaggio e delle comunicazioni M11A tecnica dell'intervista e del questionario (Giornalismo) M1OC statistica (Internazionale - Lavoro - Giornalismo) SOIA lingua inglese (Internazionale - Lavoro - Giornalismo -
Giuristi) L18C informatica (Internazionale - Lavoro - Giornalismo - Giuristi) K05B editoria Multimediale (Giornalismo) Q05B teorie e tecniche dei nuovi media (Giornalismo) Q05B metodi e tecniche di produzione video (Giornalismo) Q05B teoria dell'informazione (Giornalismo) Q05B lingua inglese (Tutti) L18C informatica (Tutti) K05B 7 - La Facolta' predisporra' all'inizio di ogni anno accademico un elenco di insegnamenti, individuando i criteri per la formazione dei piani di studio dei corsi di laurea che si andranno ad attivare ed assicurando agli studenti la possibilita' di scegliere anche insegnamenti attivati nell'altra Facolta' di Economia. 8 - La scelta da parte della Facolta' avra' luogo anche nell'ambito di materie tratte dai seguenti settori scientifico disciplinari: - AREA ECONOMICA, POLITICO ECONOMICA, ECONOMICO FINANZIARIA E DEI METODI QUANTITATIVI E GESTIONALI: PO1A-PO113-PO1ID- PO1F-P01G-POIH-P02B-P02D-P02E-P03X; AREA GIURIDICA: NO1X - N02X - N03X - N04X - N05X - N06X - N07X - N08X - N09X - N10X - N11IX N12X - N13X - N14X - N15X - N16X -N17X - N18X - N19X - AREA STATISTICA: SO1A - S02X - S03B - AREA SOCIOLOGICA E POLITICA: Q01A - Q01B - Q01C - Q02X - Q03X - Q04X - Q05A - Q05B - Q05C - Q05D - Q05E Q06A -Q06B - AREA STORICO, GEOGRAFICO, PSICOLOGICA E FILOSOFICA: M07E - M04X - M02A - M10A - M06B - M10C - M11A - M11B- M11C- M11D - AREA LINGUISTICA E STORICA: L18C - L16B - L19B - L21Y - L17C - L14D - L14A - L09A - L26B Art. 7 1 - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tra materie fondamentali, caratterizzanti ed altre, almeno 26 corsi annuali e quelli relativi alla lingua Inglese ed all'Informatica. 2 - Nel caso che la Facolta' decida di istituire corsi semestrali o trimestrali, ai fini del computo predetto, due corsi semestrali oppure tre corsi (trimestrali equivarranno ad un corso annuale. 3 - Nel caso in cui lo studente scelga l'indirizzo in Diritto internazionale la Facolta' consiglia di seguire un'altra lingua straniera oltre l'Inglese tra quelle effettivamente insegnate nell'universita'. .br: Art. 8 Superato l'esame di laurea lo studente consegue il Diploma di Laurea in Giurisprudenza con la specificazione del profilo formativo e dell'indirizzo prescelto. Art. 9 Per i laureati in corsi diversi da quelli in Giurisprudenza, la Facolta' deliberera' caso per caso, l'anno di corso cui' potranno essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che dovranno seguire, sostenendo il relativo esame; quali tra questi saranno obbligatori, tenuto conto degli studi compiuti, degli esami superati e dei corso di laurea scelto. Analoga deliberazione sara' presa dalla Facolta' per il passaggio dall'uno all'altro corso di laurea.
Sezione II: ORDINAMENTO DEGLI STUDENTI Art. 10 Agli studenti iscritti alla LUM "Jean Monnet" si applicano le norme vigenti per le universita' statali in tema di ammissione, doveri allo studio e responsabilita' anche disciplinari Art. 11 Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare con assiduita' e diligenza i corsi ed i seminari e le relative esercitazioni. La frequenza, la diligenza ed il profitto sono accertati dai professori nei modi ritenuti piu' opportuni dagli stessi, secondo norme stabilite in apposito regolamento. Art. 12 1 - L'importo delle rette universitarie e dei diritti di segreteria e' fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione che determina anche le modalita' ed i termini per il versamento delle rette e l'ammontare delle sopratasse dovute in caso di ritardo. 2 - Lo studente non puo' essere ammesso ad una sessione di esami o di laurea, se non ha previamente provveduto al versamento delle rette maturate sino a quel momento. Art. 13 1 - La Facolta' determina, con apposito regolamento, nel rispetto della liberta' di insegnamento e di, quanto stabilito nello Statuto e nel presente Regolamento: a) l'articolazione dei corsi di studio, stabilendo in particolare il numero minimo di insegnamenti e le modalita' di frequenza per ogni anno di corso; b) i piani di studio, con i relativi insegnamenti ed i moduli didattici utilizzabili per il conseguimento dei titoli, le propedeuticita' degli insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio e di tirocinio, nonche' l'articolazione degli studenti in gruppi per gli insegnamenti fondamentali e l'eventuale sperimentazione dell'i'nsegnamento a distanza; c) l'eventuale promozione di formule didattiche appropriate per studenti lavoratori; d) i limiti della possibilita' di iscrizione fuori corso, con particolare riferimento alla posizione degli studenti lavoratori; e) le forme di tutorato, di orientamento studenti con l'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore e l'organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonche' di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi, secondo quanto previsto dal comma 1, art. 6, DM 509 dei 3.11.99, nonche' all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative delle attivita' formative per studenti non impegnati a' tempo pieno, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 7, lettere f,g,h del DM 509/1999. Tali attivita' saranno svolte da professori o ricercatori, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 7, lettera b) del decreto sopracitato; f) i criteri di riconoscimento degli insegnamenti e dei moduli didattici frequentati e delle prove gia' sostenute, ai fini del passaggio a corsi di diploma universitario o di laurea affini nel caso di trasferirriento da altro ateneo; 2 - Il regolamento didattico di Facolta' potra' prevedere che le materie di competenza sopra elencate siano disciplinate in tutto, o in parte, da regolamenti didattici dei sin-oli corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato afferenti alla Facolta'. In tal caso i regolamenti didattici predisposti dai singoli corsi di studio o scuole sono sottoposti all'approvazione della Facolta'. 3 - I regolamenti didattici dei corsi di dottorato afferenti ai Dipartimenti sono determinati dai rispettivi Consigli di Dipartimento. Art. 14 1 - Il periodo di lezioni dell'anno accademico inizia dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno. 2 - L'orario delle lezioni ed il calendario degli esami, per ogni anno accademico, sono stabiliti dal Rettore della LUM "JEAN MONNET", sentito il Consiglio di Facolta'. 3 - Gli esami relativi a ciascun anno accademico terminano entro il 15 aprile dell'anno accademico successivo. 4 - Qualora non sia diversamente stabilito negli ordinamenti didattici nazionali, il calendario degli esami di profitto deve prevedere almeno cinque appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, di cui almeno due nel periodo 1 maggio - 31 luglio. 5 - L'intervallo tra due appelli deve essere almeno di due settimane. 6 - In caso di esito negativo dell'esame gli studenti possono ripeterlo al massimo due volte nel corso dell'anno accademico. 7 - Il calendario degli esami di laurea deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico. 8 - La Facolta' puo' articolare i singoli anni di corso in piu' periodi didattici. Alla fine di ogni periodo deve essere previsto almeno un appello di esami. Art. 15 1 - Salvi i casi espressamente previsti dai singoli ordinamenti didattici, i corsi di insegnamento corrispondenti ad una annualita' hanno una durata minima di 50 ore, comprensiva dei corsi o moduli integrativi, dei seminari, delle esercitazioni e delle attivita' di laboratorio e tirocinio. 2 - La durata e l'articolazione dei corsi sono stabilite, su proposta dei docenti interessati, dalle strutture didattiche competenti. 3 - Gli insegnamenti ufficiali possono articolarsi in moduli, corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del singolo insegnamento. Art. 16 Oltre ai corsi di insegnamento ufficiale possono essere attivati, nell'ambito della normativa vigente, corsi liberi che possono essere pareggiati con delibera del Consiglio di Facolta'; tale delibera deve stabilire, in relazione alla durata del corso libero, l'equivalenza ad un insegnamento ufficiale annuali o ad un insegnamento semestrale. Art. 17 Gli studenti possono presentare piani di studio individuali entro i termini stabiliti dal Consiglio di Facolta' ed indicati nel manifesto degli studi. Tali piani di studio devono comunque essere conformi all'ordinamento didattico universitario nazionale vigente, devono comprendere gli insegnamenti attivati nelle Facolta' della LUM "JEAN MONNET" e devono essere approvati dal Consiglio di Facolta'. Art. 18 1 - Le strutture didattiche competenti deliberano sui criteri di composizione delle commissioni di esame per i singoli insegnamenti e sulle modalita' di valutazione del profitto degli studenti, incluso il riconoscimento di eventuali prove parziali. Per gli insegnamenti articolati in moduli deve essere accertato il profitto conseguito dagli studenti nei singoli moduli. 2 - Le commissioni di esame sono nominate dal Rettore e sono composte da almeno due membri, dei quali uno e' il professore ufficiale dell'insegnamento e l'altro e' professore o ricercatore o cultore della materia o di materia affine. 3 - Le commissioni sono presiedute dal titolare dell'insegnamento; nel caso di presenza in commissione di piu' titolari l'atto di nomina stabilisce chi sia il presidente. La composizione minima per la validita' delle riunioni della commissioni e' stabilita dall'atto di nomina. Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione dei profitto per i singoli insegnamenti; puo' essere concessa la lode all'unanimita'. 4 - li verbale di esame e' firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione con funzioni di segretario. 5 - Le prove orali di esame sono pubbliche e pubblica e' la comunicazione del voto finale. Art. 19 1 - L'esame di laurea consiste in una discussione orale su una dissertazione scritta sopra un tenia che deve essere scelto nell'ambito di uno degli insegnamenti di cui lo studente abbia sostenuto l'esame. 2 - Lo studente e' tenuto a definire, almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso, l'argomento della tesi di laurea. 3 - Il Consiglio di facolta' delibera sui criteri di composizione delle commissioni che conferiscono i titoli accademici, sulle eventuali prove finali e sui criteri orientativi per la valutazione di queste e dell'intero curriculum degli studenti ai fini della determinazione dei voto finale. 4 - Le commissioni di laurea sono nominate dal Rettore e sono composte da almeno sette e non piu' di undici membri compreso il presidente. La maggioranza dei membri e' costituita da professori ufficiali della Facolta'. Le commissioni dispongono di centodieci punti puo' essere concessa all'unanimita' la dignita' di stampa e/o qualora il voto finale sia centodieci, la lode. Gli esami finali per il conferimento di titoli accademici sono pubblici. Art. 20 1 - Entro il 10 luglio di ogni anno la Facolta' stabilisce per ciascun anno di corso di studi il manifesto degli studi relativo al successivo anno accademico. Nel manifesto sono indicati i piani di studio ufficiali del corso di laurea e di diploma con l'elenco degli insegnamenti da attivare ed i termini di presentazione dei piani di studio individuali; sono anche indicati il calendario delle lezioni e le modalita' di accesso ai corsi di studio per cui e' fissato il numero massimo di iscritti e sono contenute le indicazioni relative alla iscrizione ed alla frequenza degli studenti. 2 - Entro la data di inizio delle lezioni e' data sommaria notizia dei programmi dei corsi di inseganamento. 3 - I calendari degli esami di profitto dei singoli insegnamenti sono esposti almeno un mese prima dell'inizio degli appelli. 4 - Qualora, per giustificato motivo, un appello di esame debba essere posticipato per piu' di una settimana deve esserne data comunicazione al Rettore. In nessun caso l'appello di esame puo' essere anticipato. 5 - Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attivita' didattiche e gli orari di disponibilita' dei professori e dei ricercatori sono esposti in appositi albi a cura del Rettore. 6 - I professori adempiono ai compiti didattici svolgendo la loro attivita' di insegnamento nei corsi di studio per il conseguimento dei titoli previsti dalla legge 341/90 e successive modificazioni. Gli orari sono stabiliti in modo da assicurare, durante il periodo di. lezioni, l'impegno didattico dei singoli docenti in almeno tre giorni distinti della settimana, tali orari potranno variare solo previa autorizzazione del Rettore. Inoltre i docenti hanno l'obbligo alla partecipazione alle sedute dei consigli di Facolta' e degli altri organi collegiali, nonche' delle commissioni accademiche di cui facciano parte. La partecipazione ai consigli di Facolta' e' prevalente su ogni altro obbligo accademico 7 - Qualora, per giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attivita' didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve dare comunicazione agli studenti ed al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente. 8 - I docenti devono tenere per ogni corso svolto un registro nel quale annoteranno giorno per giorno l'argomento delle lezioni e delle esercitazioni tenute. Detto registro deve essere consegnato agli Uffici dell'Universita' alla fine dell'anno accademico. Art. 21 1 - Si puo' ottenere l'iscrizione ai corsi di studio solo in qualita' di studente. E' vietata l'iscrizione contemporanea a piu' corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo. I titoli ed i criteri di ammissione ai diversi corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici. 2 - I laureati iscritti ad un altro corso di laurea o ad una scuola di specializzazione che intendono effettuare il passaggio ad un corso di dottorato, possono chiedere, fino alla conclusione del corso di dottorato, il congelamento della carriera scolastica pregressa. Il Dottorato di ricerca viene disciplinato con apposita normativa in conformita' al previsto regolamento di cui al DM 224/99. 3 - Gli studenti che abbiano seguito il corso di studi, cui sono iscritti, per l'intera sua durata senza essere. iscritti a tutti gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico o senza aver ottenuto le relative attestazioni di frequenza qualora la frequenza sia espressamente richiesta, devono iscriversi come ripetenti per gli insegnamenti mancanti di' iscrizione o di frequenza. La stessa norma si applica qualora non si siano iscritti o non abbiano frequentato determinati insegnamenti che i regolamenti prevedano propedeutici per il conseguimento degli studi. 4 - Sono considerati fuori corso: a) gli studenti che siano stati iscritti ed abbiano frequentato tutti gli insegnamenti richiesti per l'intero corso di studi finche' non conseguono il titolo accademico; b) gli studenti che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed avendo frequentato i relativi insegnamenti, non abbiano superato gli esami obbligatoriamente richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo, finche' non superino detti esami; c) gli studenti, che essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per potersi iscrivere all'anno successivo, non abbiano chiesto od ottenuto tale iscrizione, per tutta la durata del l'interruzione degli studi. 5 - L''scrizione ai corsi di studio degli studenti in corso e fuori corso avviene tra il 1 agosto ed il 31 ottobre, quando non prescritto diversamente dai regolamenti delle strutture - didattiche competenti. 6 - Purche' il ritardo sia adeguatamente motivato, il Rettore puo' accogliere domande di iscrizione di studenti in corso o ripetenti fino al 31 dicembre e di studenti fuori corso anche dopo tale data. Art. 22 1 - Lo studente puo' chiedere il passaggio ad altro corso di laurea o indirizzo della medesima Facolta' presentando la domanda al Rettore entro il 31 dicembre. 2 - Lo studente puo' chiedere il trasferimento ad altro ateneo presentando domanda entro il 31 dicembre; il Rettore puo' accordare il trasferimento per altro ateneo chiesto dopo il 31 dicembre, qualora ritenga che la richiesta sia giustificata da gravi motivi. Art. 23 1 - 1 consigli dei corsi di studio o delle scuole deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero qualora non sia gia' disposto dalla normativa vigente. 2 - Nel caso siano riconosciuti attivita' di studio ed esami sostenuti all'estero puo' essere concessa l'iscrizione ad anno successivo al primo. 3 - I titoli accademici conseguiti all'estero possono essere dichiarati, a tutti gli effetti, equivalenti a quelli corrispondenti rilasciati dalla LUM "Jean Monnet"; qualora non sia dichiarata l'equivalenza l'interessato puo' essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto previsti negli ordinamenti didattici. Art. 24 1 - Il Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle strutture didattiche e scientifiche, determina anno per anno, per ciascuna Facolta', su proposta dei rispettivo consiglio, sentito il Senato accademico, il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso. 2 - Lo stesso Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli delle Facolta' interessate, sentito il Senato accademico, determina le modalita' di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati. Art. 25 1 - Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti, provvede il Rettore della LUM "JEAN MONNET". 2 - I provvedimenti sono definitivi.
 
STATUTO
DELL'UNIVERSITA' NON STATALE
LEGALMENTE RICONOSCIUTA
MEDITERRANEA "JEAN MONNET" - LUM
CASAMASSIMA - BARI
SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALl Art.1 1 - E' istituita in provincia di Bari, con sede a Casamassima, l'Universita' non statale legalmente riconosciuta Mediterranea "Jean Monnet"- LUM di seguito denominata Universita'. 2 - L'Universita' appartiene alla categoria delle Universita' previste dall'art.1, n.2, del Testo Unico delle leggi sull'istruzione Superiore, approvato con Regio Decreto 31 Agosto 1933, n.1592, ed e' posta sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. E' autonoma, ai sensi dell'art.33 della Costituzione, ed ha personalita' giuridica ed autonomia didattica amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto. 3 - L'Universita' rilascia titoli di studio aventi valore legale. Art.2 1 - L'Universita' e' promossa dall'Associazione per la Libera Universita' Mediterranea e dalla Fondazione "Caterina Degennaro", che ne garantiscono il perseguimento dei fini istituzionali e ne assicurano la dotazione finanziaria ed il mantenimento, come indicato nella tabella 1 allegata al presente Statuto. 2 - Al mantenimento ed allo sviluppo dell'Universita' sono altresi' destinati rette, tasse, soprattasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonche' tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad essa devoluti, a qualunque titolo. Art. 3. 1 - Gli scopi precipui dell'Universita' sono quelli di diffondere la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso attivita' di ricerca e di insegnamento, nonche' la collaborazione scientifica con istituzioni italiane e straniere. L'universita' riconosce, inoltre, il ruolo fondamentale della ricerca e per meglio promuoverla favorira' la collaborazione interdisciplinare e di gruppo tra i vari organi dell'Universita' ed altre strutture universitarie italiane e straniere. 2 - L'Universita' nel perseguire i suoi fini istituzionali si ispira alla promozione umana nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona ed impegnera' nella propria opera i docenti, il personale tecnico-amministrative gli studenti. 3 - L'Universita' si impegna a promuovere il diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali organizzando, inoltre, servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi.
Sezione II: ORGANI DELLA LUM (r)JEAN MONNET¯ Art.4 1 - Sono Organi dell'Universita': a) Il Consiglio di Amministrazione; b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione; c) Il Rettore; d) Il Senato Accademico; e) I Consigli di Facolta'; g) Il Collegio dei Revisori dei Conti; h) Il Nucleo di valutazione interno. 2 - Gli Organi dell'Universita' esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente Statuto. Art.5 1 - Il Consiglio di Amministrazione e' composto da: a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; b) il Presidente dell'Associazione Libera Universita' Mediterranea; c) il Presidente della Fondazione "Caterina Degennaro"; d) il Rettore; e) il Direttore Amministrativo; f) otto Consiglien nominati dalla stessa Associazione; g) un rappresentante del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; h) due Professori di ruolo della Universita' designati dal Senato Accademico; i) un rappresentante dei ricercatori dell'Universita' designato dal Senato Accademico; l) due rappresentanti degli studenti. 2 - Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare, almeno per un triennio, un contributo per il funzionamento della Universita' di importo determinato dal Consiglio stesso. 3 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Universita' viene nominato d'intesa dalla Associazione Libera Universita' Mediterranea e dalla Fondazione "Caterina Degennaro", tra i due Presidenti in carica. 4 - Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, elegge, tra tutti i suoi componenti, un Vice Presidente. 5 - Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati; il Presidente dell'Associazione per la Libera Universita' Mediterranea e quello della Fondazione "Caterina Degennaro" rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato. 6 - I componenti del Consiglio nominati o eletti in sostituzione di altri rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. 7 - Per la validita' delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parita' prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, se palese. 8 - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal suo Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. 9 - La convocazione e' disposta mediante lettera raccomandata, spedita ai componenti del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione puo' essere effettuata mediante telegramma spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. 10 - Il Consiglio di Amministrazione e' presieduto dal Presidente, le funzioni di segretario sono esercitate dal Direttore Amministrativo. 11 - Il Consiglio di Amministrazione e' validamente costituito quando il numero dei componenti non sia inferiore a dieci. Art.6 1 - Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e ne assicura lo svolgimento delle attivita', ferme restando le competenze del Senato Accademico e dei Consigli di Facolta' per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico. Il Consiglio di Amministrazione esercita, in particolare, le seguenti competenze: a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita'; b) nomina il Rettore, su proposta degli enti promotori di cui all'art.2, comma 1, fra personalita' del mondo accademico che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Universita', ovvero tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita' stessa; c) nomina i Presidi, scegliendo fra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita'; d) approva i ruoli organici del personale docente, nomina i professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori, i tutors e i collaboratori linguistici, su proposta del Senato Accademico; e) approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, nomina tale personale e adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti; f) assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale; g) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e dei contributi e sul loro eventuale esonero; h) delibera, su proposta del Senato Accademico, il conferimento di premi e di borse di studio; i) delibera, sentito il Senato Accademico, la stipula di convenzioni con altre Universita' o centri di Ricerca e con altri soggetti pubblici o privati; j) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Universita'; k) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio; l) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Universita' nel caso di liti attive o passive; m) delibera e propone al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le eventuali modifiche del presente Statuto; n) delibera i regolamenti dell'Universita' fatta eccezione per il regolamento didattico di ateneo, nonche' per i regolamenti delle facolta' deliberati dai rispettivi Consigli; o) delibera l'istituzione dei corsi di perfezionamento, sentito il Senato Accademico, nel rispetto della vigente normativa; p) delibera, su proposta del Senato accademico, il conferimento di lauree "honoris causa"; q) puo' affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi ed operativi. 2 - Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, udito il Senato Accademico, valuta la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso dell'anno accademico successivo e fissa le relative modalita' di ammissione, ferma restando la vigente disciplina in materia di accessi all'Universita'. Art.7 1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: a) ha la rappresentanza legale dell'Universita'; b) convoca e presiede il Consiglio stesso; c) esercita le altre competenze attribuitegli dal vigente ordinamento universitario o dal presente Statuto, nonche' i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione; d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amrninistrazione; e) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva; f) provvede su delega del Consiglio di Amministrazione all'adozione degli atti per le materie di cui all'art.6, comma 1, lettere e), f) e k); 2 - In caso di assenza o di impedimento e' sostituito dal Vice-Presidente. Art.8 1 - Il Rettore, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b), dura in carica un triennio e puo' essere riconfermato. 2 - Il Rettore: a) rappresenta l'Universita' nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie; b) sovrintende all'attivita' didattica e scientifica dell'Universita', riferendone al Consiglio di Amministrazione con relazione semestrale; c) convoca e presiede il Senato accademico e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; d) esercita l'autorita' disciplinare nei confronti del personale docente, dei ricercatori e degli studenti; e) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica; f) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori; g) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto. 3 - Il Rettore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita' un Pro-rettore chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. Art.9 1 - Il Senato Accademico e' composto dal Rettore che lo presiede, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dai Presidi delle Facolta' di cui si compone l'Universita'. 2 - Alle sedute del Senato Accademico partecipa anche il Direttore Amministrativo con voto solo consultivo e con funzioni di segretario. 3 - Il Senato Accademico esercita le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione ed al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca che non siano riservate ad altri organi previsti dal presente Statuto. In particolare, il Senato accademico esercita le seguenti attribuzioni: a) formula proposte ed esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Universita'; b) definisce gli indirizzi dell'attivita' di ricerca; c) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti; d) delibera il regolamento didattico di Ateneo e relative modifiche e formula pareri e proposte in ordine all'adozione ed alla modifica dello Statuto; e) provvede all'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico disciplinari sulla base delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e nel rispetto dei piani di sviluppo dell'Universita'; f) propone al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche; g) procede all'attivazione di nuove facolta' e di nuovi corsi di studio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente; h) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme dell'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto. 3 - Il Senato accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Art.10 1 - Le Facolta' hanno autonomia nell'ambito del presente Statuto ed hanno il compito primario di promuovere e di organizzare l'attivita' didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e concorrono con i dipartimenti ad organizzare i Dottorati di ricerca. 2 - Sono organi della Facolta': a) Il Preside; b) Il Consiglio di Facolta'. 3 - L'ordinamento didattico dei corsi di studio e' stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. Art.11 1 - Il Preside rappresenta la Facolta', ne promuove e ne coordina l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Facolta'. 2 - In particolare il Preside: a) convoca e presiede il Consiglio di Facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno; b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento; c) cura l'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche della Facolta', avvalendosi della collaborazione dei Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea, di diploma e di indirizzo, ove esistenti; d) e' membro di diritto del Senato Accademico; e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento; 3 - Il Preside viene eletto dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera c) e dura in carica tre anni accademici e puo' essere riconfermato. 4 - Il Preside, in relazione alle esigenze di funzionamento della Facolta', puo' nominare tra i professori di prima fascia, un Vice Preside con il compito di coadiuvarlo sulla base di apposite deleghe e sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. Art.12 1 - Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del Consiglio di Facolta', secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari e dei professori incaricati dei corsi. 2 - Le modalita' di funzionamento di ciascun Consiglio di Facolta' sono stabilite dal regolamento di Facolta', deliberato dal consiglio stesso nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo. 3 - Sono compiti del Consiglio di Facolta': a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della Facolta', ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo; b) la programmazione e l'organizzazione delle attivita' didattiche in modo vincolante per i docenti nel rispetto della liberta' di insegnamento, in conformita' alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico e sentiti i Consigli di Corso di Laurea, di diploma o di indirizzo e, per la parte di loro competenza, le altre strutture interessate; c) la formulazione di proposte per la parte di competenza in ordine al regolamento didattico di Ateneo; d) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli attivati; e) la formulazione delle proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi di studio e alle relative modalita' di ammissione; f) la formulazione delle proposte di conferimento di lauree "honoris causa" al Senato Accademico che provvedera' a sottoporle al Consiglio di Amministrazione per le opportune determinazioni come previsto dall'art.6, comma 1, lettera p) del presente Statuto; g) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto. Art.13 La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e' affidata ad un collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati secondo modalita' stabilite all'art.24, comma 2. Art.14 1 - Il Nucleo di valutazione interno e' nominato dal Consiglio di Amministrazione e valuta l'attivita' accademica e di ricerca secondo la normativa vigente. 2 - Il Nucleo di valutazione interno e' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. 3 - L'Universita' assicura al Nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
SEZIONE III: PERSONALE DOCENTE Art.15 1 - Il ruolo dei professori dell'Universita' si articola in due fasce: a) professori di prima fascia b) professori di seconda fascia. 2 - Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle universita' statali provvisti della medesima anzianita' di servizio. 3 - In caso di trasferimento all'Universita' di professori di ruolo provenienti da altre Universita', ad essi spettera' un trattamento economico e di carriera non inferiore a quello previsto dalle norme vigenti sul personale docente delle universita' statali. 4 - Ai professori di ruolo si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per il corrispondente personale statale. Art.16 1 - Il ruolo organico dei ricercatori universitari dell'Universita' e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera d) del presente Statuto. 2 - Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle universita' statali. 3 - Ai ricercatori si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per il corrispondente personale statale. Art.17 1 - Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nonche' per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle universita' statali. 2 - I ruoli organici previsti all'art.21 del presente Statuto potranno essere modificati su proposta delle Facolta' interessate, sentito il Senato Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione. Art.18 1 - Il Consiglio di Arnministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta motivata del Consiglio di Facolta', puo' nominare professori a contratto, da scegliersi fra persone di alta qualificazione scientifica o professionale. 2 - Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina della loro attivita' sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, secondo la normativa vigente. 3 - Per la durata dei contratti e la possibilita' di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti in materia. Art.19 1 - Il Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Senato Accademico, puo' assumere collaboratori linguistici di madre lingua, da scegliersi fra persone di qualificata e riconosciuta competenza. 2 - Il trattamento economico di tali collaboratori e la disciplina della loro attivita' sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento nel rispetto della vigente normativa in materia. 3 - Per la durata dei contratti e la possibilita' di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti in materia.
SEZIONE IV: PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO Art.20 1 - L'Universita', per l'espletamento dei servizi, dispone di personale tecnico- amministrativo. 2 - L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del personale agli uffici sono disposte dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di apposito regolamento. 3 - Per l'immissione in ruolo, lo stato giuridico, la progressione di carriera ed il trattamento economico del predetto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia. Inoltre, a tale personale e' assicurato, anche mediante appositi interventi integrativi, il trattamento di assistenza e di previdenza e quiescenza previsto dalla normativa vigente. Art.21 In sede di prima applicazione del presente Statuto, tenendo conto dei primi anni di attivita' con l'attivazione contestuale dei quattro Corsi di Laurea della Facolta' di Economia e di quello della Facolta' di Giurisprudenza, la dotazione organica del personale docente e tecnico amministrativo e' stabilita nella tabella 2 allegata al presente Statuto.
SEZIONE V: ORDINAMENTO DIDATTICO Art.22 1 - La LUM "JEAN MONNET" e' costituita dalla Facolta' di Economia e dalla Facolta' di Giurisprudenza. 2 - La Facolta' di Economia conferisce: 1) Laurea in Economia Aziendale; 2) Laurea in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; 3) Laurea in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; 4) Laurea in Economia Assicurativa e Previdenziale; 3 - La Facolta' di Giurisprudenza conferisce la laurea in Giurisprudenza. 4 - Gli ordinamenti degli studi relativi ai corsi delle due Facolta' sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo, conformemente alle norme sugli ordinamenti didattici universitari. 5 - L'Universita' puo' istituire corsi di laurea, di diploma universitario, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Puo' istituire altresi' i corsi previsti dall'art.6, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n.341.
SEZIONE VI: DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE Art.23 1 - L'Universita' si avvale di un proprio servizio di cassa, affidato ad un istituto di credito di notoria solidita', scelto dal Consiglio di Arnministrazione in conformita' alla normativa vigente. Art.24 1 - Il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il conto consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno solare. 2 - Con appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera n), sono disciplinati i criteri di gestione e le relative procedure amministrativo - contabili, nonche' le procedure contrattuali e le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessi va.
SEZIONE VII: NORME TRANSITORIE Art.25 1 - Nella prima applicazione del presente Statuto le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente Statuto demandano al Consiglio di Facolta' sono esercitate da un apposito comitato ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo o fuori ruolo di discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico della facolta'. Di essi il Presidente e due membri devono essere scelti fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia. 2 - Il Presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati, di comune accordo, dall'Associazione per la Libera Universita' Mediterranea e dalla Fondazione "Caterina Degennaro". 3 - Entro sessanta giorni dalla loro nomina, i membri del comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per il funzionamento delle facolta' e per il sollecito inizio delle attivita' didattiche. 4 - r professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, verranno chiamati a far parte delle facolta' saranno aggregati al comitato ordinatore. 5 - Il comitato ordinatore cessera' dalle relative funzioni allorche' alla facolta' risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo di prima fascia e due di seconda fascia e, comunque, non oltre tre anni dalla sua nomina. 6 - Finche' non sara' costituito il Consiglio di Amministrazione, le relative funzioni saranno svolte dal un Comitato Tecnico-organizzativo, formato da tre componenti nominati di comune accordo dall'Associazione per la Libera Universita' Mediterranea e dalla Fondazione "Caterina Degennaro". Art.26 1 - Alle esigenze funzionali relative ai posti per il personale tecnico provvedera', nelle more dei relativi concorsi, secondo la vigente normativa in materia.
Tabella I
Dotazioni finanziarie LUM (r)JEAN MONNET¯ a) Impegno finanziario della Fondazione "Caterina Degennaro" per il sostegno delle attivita' istituzionali della LUM "JEAN MONNET":

a.1) a.a. 1999 - 2000: lit. 3.100 milioni; a.2) a.a. 2000-2001: lit. 3.750 milioni; a.3) a.a. 2001-2002: lit. 4.400 milioni; a.4) a.a. 2002-2003: lit. 4.500 milioni

b) Investimenti ed immobili, attrezzature, arredi
e strumenti inerenti allo svolgimento della
attivita' universitaria messi a disposizione in como-
dato d'uso a titolo gratuito per 8 anni, rinnovabili,
dalla societa' Trade service srl. Lit. 5 miliardi
Tabella 2
Organico personale LUM "JEAN MONNET"
Facolta' di Economia e di Giurisprudenza

a) Personale docente: a.1) Professori prima fascia n. 12 a.2) Professori seconda fascia n. 24 a.3) Ricercatori n. 27

b) Personale tecnico Amministrativo: b.1) Dirigenti - Direttore Amministrativo n. 1 b.2) IX Vice dirigente n. 2 b.3) VIII (Amministrazione, biblioteca, CED) n. 3 b.4) VII (Amministrazione, biblioteca, CED) n. 4 b.5) VI (Amministrazione, biblioteca, CED,
Uff. tecnico) n. 5 b.6) V (Amministrazione, Ufficio tecnico) n. 3 b.7) IV (Amministrazione, servizi ausiliari) n. 3 b.8) III(servizi ausiliari, bidello) n. 3
 
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