Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 12 aprile 2000 |
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione dell'indennizzo previsto ai sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio; Visto in particolare l'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede la concessione di un indennizzo a favore dei soggetti titolari di esercizio di vicinato che cessano l'attivita' e restituiscono il titolo autorizzatorio, al fine di favorire la loro ricollocazione professionale, con una dotazione finanziaria complessiva pari a lire cento miliardi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 23 giugno 1999, n. 252, recante norme per la concessione del predetto indennizzo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1999; Visto in particolare il comma 3 dell'art. 4 del citato decreto interministeriale che prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertata esaurimento dei fondi e che le domande pervenute successivamente a tale data sono restituite; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999 con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande di concessione del citato indennizzo con decorrenza dal 1o ottobre 1999 e stabilite le modalita' di presentazione delle domande; Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 7 ottobre 1999, con il quale e' stato accertato alla data del 4 ottobre 1999 l'esaurimento dei fondi disponibili e sono stati chiusi i termini a decorrere dalla data della sua pubblicazione, e cioe' dal 7 ottobre 1999; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 marzo 2000 con il quale e' stato ripartito per l'anno 2000 il fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con la previsione di un ulteriore stanziamento a favore delle finalita' del predetto art. 25 del decreto legislativo n. 114 del 1998 pari a lire cento miliardi; Ritenuto in conseguenza del predetto rifinanziamento, di dover procedere alla concessione dell'indennizzo anche alle richieste inoltrate fino al 6 ottobre 1999, nonche' alla riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande;
Decreta: Art. 1. A parziale modifica del decreto 5 ottobre 1999 le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovranno esaminare le richieste di indennizzo ai sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, presentate entro il 6 ottobre 1999, ai fini dell'ammissione ai contributi. |
| Art. 2. 1. Nei limiti delle restanti risorse finanziarie, a partire dal 5 giugno 2000 possono essere presentate le nuove domande per la richiesta dell'indennizzo previsto ai sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; non saranno prese in considerazione le domande presentate anteriormente alla predetta data. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande presentate oltre tale data verranno restituite alle imprese istanti. Con successivo provvedimento il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedera' a stabilire le modalita' di presentazione delle domande. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 aprile 2000 Il Ministro: Letta |
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